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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.116/23
Tra:
e , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di legali rappresentanti p.t. di Controparte_1
e , rappresentati e difesi, congiuntamente
[...] Parte_3 Parte_4
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucia Baldoni ed Emanuele Massuoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Perugia, Strada Perugia San Marco n.81/O, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
, soggetto già succeduto in I grado nei rapporti di Controparte_2 Controparte_3
già in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Nerio Zuccaccia ed elettivamente domiciliata presso il suo sito in
Perugia, Via delle Prome n.5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.169/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Le 3P di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
e : Parte_2 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto di citazione alle pagine da 7 a 14;
Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, riformare integralmente la sentenza n.169/23 emessa dal Tribunale di Perugia - Dott.ssa Simona Di
Maria - in data 24 gennaio 2023, nel giudizio n.378/ 2015 R.G. - notificata in data 26 gennaio 2023, rep. n.258/23 del 25/1/23 - e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti nel giudizio di primo grado da intendersi trascritte nel presente atto;
Con condanna dell'appellata al pagamento di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_2
“In via preliminare (qualora ancora attuale l'istanza degli appellanti):
Respingere l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza appellata in difetto dei presupposti di legge per la concessione della stessa.
In via principale:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello come proposto da Le 3 P di
[...]
in persona delle socie e legali rappresentanti Controparte_1 Parte_1
e anche in proprio, nonché da e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 confermando integralmente l'appellata sentenza n.169/2023 del Tribunale di Perugia.
Condannare e gli altri appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei CP_5
compensi di lite (oltre 15% per rimborso forfettario spese, contributivo integrativo previdenziale e
IVA come per legge) del doppio grado del giudizio.
In via subordinata (e salvo gravame):
Compensare ogni eventuale somma che dovesse essere riconosciuta a credito di con il CP_5
controcredito vantato da (per saldo di conto corrente e rimborso del mutuo residuo Controparte_2
al momento della decisione) fino alla concorrenza della minore somma tra le due.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite o, comunque, spese e compensi come di ragione.”. Previo rinvio della causa all'udienza dell'11/7/24 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul c.d. ammortamento alla francese (nelle more intervenuta), all'udienza del 28/11/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Le 3P di (di seguito Controparte_1
breviter Le 3P), e in qualità di legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti e socie (la prima anche in qualità di garante), , quale fideiussore, e Parte_3
in qualità di datrice di ipoteca e di garante, premettevano di aver convenuto in Parte_4
giudizio proponendo azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione Controparte_2 dell'indebito relativamente al contratto di mutuo ipotecario n.549209 stipulato in data 24/6/05 (rogito
Notaio Dr. Rep. n.47531/14530) da – titolare Persona_1 Parte_5 dell'omonima ditta individuale, poi venduta in data 28/7/06 alla società – con l'allora CP_1 [...]
(poi per l'importo di euro 525.000,00, nonché in relazione Controparte_4 Controparte_2
al rapporto di conto corrente ordinario n.40667872 e del collegato contratto di affidamento, intrattenuto tra l'istituto di credito e Le 3P, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
In particolare, quanto al contratto di mutuo, parte attrice adduceva l'indeterminatezza dei tassi in conseguenza dell'applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto del c.d. piano di ammortamento alla francese, la discrasia fra le componenti del T.E.G. e quelle del T.E.G.M., l'usura c.d. oggettiva e, quindi, la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori nonché l'applicazione di interessi anatocistici;
quanto al rapporto di conto corrente, gli attori lamentavano la mancata pattuizione delle condizioni economiche, l'usurarietà oggettiva degli interessi nel corso di alcuni trimestri del rapporto e l'usurarietà soggettiva in altri trimestri, a fronte di un T.E.G. calcolato in modo onnicomprensivo con esclusione dei soli bolli, imposte e tasse (quindi, con tecnica di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia in quanto inidonea a fornire il costo totale del credito) nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo. Gli attori evidenziavano quindi di aver concluso in I grado chiedendo – in via principale – accertarsi e dichiararsi la gratuità del contratto di mutuo ex artt.644 cp e 1815, co.2, cc e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari sul conto corrente e condannarsi la banca alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora relativamente al mutuo per l'importo di euro 128.891,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda con rivalutazione, nonché della somma pari ad euro 32.946,31 per interessi anatocistici ed usurari applicati al conto corrente – o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – oltre interessi al tasso legale dalla domanda con rivalutazione;
chiedevano inoltre condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 80.918,91 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale ex art.185 cp, nonché al rimborso del costo delle perizie pari ad euro 9.987,49 (oltre
IVA); in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità ex art.117 TUB delle clausole relative agli interessi del mutuo ipotecario con la conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui all'art.7 dello stesso articolo e rideterminazione del piano di ammortamento. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli appellanti davano poi atto che si era costituita contestando tutte le domande attoree in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto e deducendo, più nel dettaglio: quanto al contratto di mutuo,
l'insussistenza di ogni effetto anatocistico nel metodo di ammortamento adottato per il mutuo (il c.d. ammortamento alla francese) nonché l'insussistenza di un originario tasso pattuito eccedente il tasso soglia di usura, spiegando che la doglianza sul punto di parte attrice era infondata in quanto frutto di un mero artificio contabile consistente nel sommare il tasso di interesse contrattuale al tasso di mora, ciascuno in realtà pattuito nel rispetto del tasso soglia di usura;
quanto al rapporto di conto corrente, la scorrettezza del metodo di calcolo del T.E.G. e, quindi, le conclusioni a cui gli attori erano pervenuti in punto di usura;
che il superamento della soglia in corso di rapporto non poteva far venir meno – trattandosi di usura sopravvenuta - la debenza degli interessi dovendosi al più solo procedere alla loro riduzione entro il tasso soglia ferme restando spese e commissioni;
che essa non aveva CP_2
applicato interessi anatocistici, evidenziando altresì la mancata produzione di documentazione esauriente (estratti conto completi e non discontinui) perché vi fosse la possibilità materiale e tecnica di ricostruire esattamente i passaggi temporali del rapporto;
quanto alla mancata partecipazione alla mediazione, di aver comunicato di non voler partecipare all'incontro fissato per il 16/1/15 in ragione dell'infondatezza delle avverse pretese. Gli appellanti precisavano poi che la banca aveva concluso chiedendo, in via principale, rigettarsi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto,
e condannarsi gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex art.91 cpc e/o condannarsi parte attrice per lite temeraria ex art.96, co.3 cpc ovvero, in via subordinata, Co compensarsi ogni eventuale somma che dovesse essere riconosciuta a credito di 3P con il credito vantato dall'istituto di credito (per saldo debitore di conto corrente e rimborso del mutuo residuo al momento della decisione) fino alla concorrenza della minore somma tra i due crediti.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso la CTU contabile limitatamente al rapporto di conto corrente ed ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“Rigetta le domande attoree;
Condanna Le 3P di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Le 3P di e in solido,
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Le 3P di Controparte_1 [...]
, , Le 3P di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e .”.
[...] Parte_4
Le 3P, e e in particolare, con il Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
primo motivo di appello impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto di conto corrente e il collegato contratto di affidamento erano disciplinati da contratti validi in quanto rispettosi della forma scritta, le cui condizioni economiche erano state adeguatamente pattuite e specificate, deducendo: quanto all'anatocismo, posto che il tasso nominale degli interessi corrispettivi era stato indicato in misura uguale al tasso effettivo, ciò significava che nell'indicazione relativa al tasso effettivo non si era tenuto conto della capitalizzazione (giacché il tasso effettivo è dato dalla sommatoria tra il tasso nominale capitalizzato ed eventuali altre spese e commissioni applicate, sicché, sul punto, il contratto non era in linea con la normativa in materia di trasparenza bancaria); quanto alla commissione di massimo scoperto (di seguito breviter C.M.S.), la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della relativa clausola sia perché non era chiaro se la commissione de qua dovesse applicarsi al coefficiente sul fido pari all'1% ovvero oltre il limite di fido pari all'1,215% sia perché non era stato specificato se per massimo scoperto dovesse intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo andasse calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista;
quanto all'usura, il superamento del tasso soglia. Per tutte le indicate ragioni, evidenziavano quindi la necessità di rinnovare l'accertamento contabile.
Con il secondo motivo di appello, gli odierni appellanti, quanto al contratto di mutuo, riproponevano poi le tematiche disattese dal Tribunale in punto di invalidità del mutuo in ordine all'ammortamento alla francese e al conseguente effetto anatocistico c.d. occulto, nonché con riferimento all'indicatore sintetico di costo (di seguito breviter I.S.C.) in quanto inferiore a quello accertato dal loro CTP.
Con il terzo motivo di appello, ancora, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata in relazione al regime delle spese di lite e di CTU. Per tutti gli indicati motivi concludevano pertanto come sopra.
L'istituto di credito, anche in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi alle tesi già da esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Inammissibile è anzitutto la doglianza in materia di anatocismo con cui gli appellanti hanno sostenuto che nel contratto di conto corrente (cfr. fascicolo I grado per cui è causa non erano presenti CP_2 le condizioni di cui all'art.120 T.U.B. – nella versione del 1999 ed applicabile alla fattispecie per cui
è causa – poiché il tasso nominale debitore (0,010%) risultava fissato in misura coincidente al tasso effettivo debitore (0,010%): trattasi infatti di contestazione formulata solo con l'atto di appello, dovendosi sul punto specificare che una cosa è dedurre, come gli odierni appellanti avevano fatto in
I grado, l'illegittimità dell'anatocismo, un'altra cosa è dolersi del fatto che, siccome il tasso nominale
è uguale a quello effettivo, allora ciò vuol dire che non si è tenuta in considerazione la capitalizzazione, per quanto reciproca. Sotto tale profilo, si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare CP_2
come tale doglianza, per gli aspetti sopra evidenziati, sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio.
Con riguardo poi alle contestazioni in relazione all'invalidità della C.M.S. applicata al contratto di conto corrente si osserva come risultino agli atti, in via documentale, le seguenti circostanze: nel documento di sintesi delle principali condizioni economiche figurava il tasso dell'1,215%, non figurando invece quello dell'1,00%; tali tassi erano poi specificati nella sezione “condizioni economiche”, nella quale erano analiticamente riportate tutte le condizioni economiche;
nella parte relativa al “tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” la “maggiorazione minima di tasso rispetto al tasso debitore applicato” è pari all'1,00%; la “commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” è pari all'1,215%.
Ebbene, le censure degli appellanti sul punto non colgono nel segno: tenuto conto del fatto che una cosa è il tasso debitore e un'altra cosa è la stante la diversità della causa giustificativa di tali Pt_6
addebiti, e posto che la banca aveva previsto la possibilità di applicare una maggiorazione sui tassi debitori per utilizzi allo scoperto in una percentuale pari all'1,00%, nonché la sempre per Pt_6 utilizzi che vanno oltre il fido concesso, in una percentuale pari all'1,215%, ne consegue che il tasso dell'1,00% era riferito alla facoltà per l'istituto di credito di applicare sul tasso debitore una maggiorazione ove vi fosse stato uno sconfinamento oltre i limiti del fido, mentre il tasso dell'1,215% rappresentava la percentuale della C.M.S. applicabile in relazione al massimo scoperto trimestrale.
Peraltro, non coglie nel segno nemmeno la deduzione svolta dagli odierni appellanti laddove hanno sostenuto che non era chiaro che cosa si dovesse intendere per massimo scoperto, precisando che la
C.M.S., in realtà, si applica ai conti non affidati, mentre per quanto concerne i conti affidati, come quello per cui è causa, si dovrebbe parlare semmai di extra-fido: il concetto di massimo scoperto comprende infatti sia l'ipotesi in cui il correntista vada oltre il limite del fido concesso sia l'ipotesi in cui il correntista vada “in rosso” in assenza di qualsivoglia affidamento. Né, peraltro, potrebbe ritenersi l'indeterminatezza della clausola relativa alla C.M.S. sussistendone in realtà i requisiti essenziali giacché, come aveva correttamente argomentato il primo Giudice, nel contratto era prevista sia la base di calcolo (il massimo scoperto del trimestre) sia la percentuale (pari all'1,215%), sia perché era altresì indicata la periodicità di applicazione, essendo prevista in via trimestrale. Infondate, perciò, le contestazioni circa la pretesa nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto.
Quanto all'usura relativa al rapporto di conto corrente, la Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale contabile espletato nel corso del primo grado di giudizio per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio aveva osservato che “Si riporta all'allegato 2) il prospetto di calcolo del tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre, posto a confronto con i tassi soglia rilevati ai sensi della legge n.108/96. Dal confronto non è emerso alcun sconfinamento e pertanto non si è resa necessaria alcuna rielaborazione. Si è predisposto un ulteriore calcolo del T.E.G. diviso per linea di credito, nei periodi in cui ne risultava più di una, ed anche in questo caso non è risultato nessun superamento del tasso soglia. La normativa di cui alla legge n.108/96 mira a colpire la “devianza” dei tassi applicati dalle banche, sulle diverse forme tecniche di finanziamento, rispetto alla media del mercato, rilevata trimestralmente. Affinché possa emergere questa devianza è necessario che vi sia omogeneità logica e tecnica tra le rilevazioni trimestrali comunicate alla Banca D'Italia da tutte le banche del sistema e il calcolo del T.E.G. a livello di singola banca per l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Diversamente si correrebbe il rischio di confrontare dei dati non omogenei e quindi non confrontabili. E per questo che si è ritenuto di non effettuare ulteriori verifiche del superamento del tasso soglia, ad esempio andando ad effettuare dei ricalcoli eliminando l'effetto dell'anatocismo e delle valute, oneri di cui le istruzioni della Banca d'Italia non tengono conto, in quanto rilevano dati trimestrali e sono state così disposte per ottenere dei criteri uniformi ed omogenei di rilevazione cui tutte le banche sono obbligate ad uniformarsi. Ed inoltre ulteriori rielaborazioni, oltre che non richieste, sarebbero comunque state possibili solo per i quattro trimestri completi dei movimenti di conto corrente e/o conto scalare: 31/12/14; 31/12/13; 30/9/10; 31/12/10.” (cfr. pag. n.5 e 6), sicché nessun superamento del tasso soglia era emerso in sede di CTU. Infondata, quindi, anche la contestazione circa la pretesa pattuizione ed applicazione di interessi usurari.
Ne consegue che, per quanto sopra evidenziato, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di parte appellante circa il rinnovo della CTU.
Procedendo poi con le contestazioni in ordine all'effetto anatocistico nel metodo di ammortamento adottato per il mutuo, la Corte ritiene di richiamare un precedente pronunciamento di questa stessa Corte (cfr. sent. n.775/24), nel quale venivano fatte proprie le analitiche argomentazioni tecniche del perito d'ufficio che spiegava, come segue, la mancanza di anatocismo: “Il divieto giuridico di anatocismo è motivato, ad avviso del CTU, dall'esigenza del legislatore di evitare che il debitore veda moltiplicarsi il proprio debito a causa del passaggio a capitale degli interessi (ovviamente scaduti e non pagati) prodotti dal debito. Nell'ammortamento a rate costanti alla francese ma anche nell'ammortamento all'italiana (quota capitale costante) è utilizzata la capitalizzazione composta per ragioni tecniche, poiché tale metodologia matematica consente la scindibilità dell'operazione finanziaria. Per scindibilità si intende, in sostanza, la possibilità di sospendere, cessare, variare le condizioni del finanziamento senza dover procedere a successivi conguagli di interessi. Con la capitalizzazione semplice, a parità di tasso d'interesse nominale con la capitalizzazione composta, si avrebbe un costo effettivo inferiore del finanziamento, ma, solo per fare un esempio, al momento dell'eventuale rimborso anticipato totale o parziale del prestito occorrerebbe effettuare un conguaglio degli interessi (tanto maggiore quanto maggiore fosse il tasso d'interesse e lontana la scadenza finale dell'operazione) inizialmente non addebitati al mutuatario in virtù del regime di capitalizzazione semplice. Ciò genererebbe incertezze sul costo effettivo del finanziamento, ma soprattutto renderebbe sostanzialmente impraticabile la gestione del rapporto quando si tratti di finanziamenti di lunga durata. Per queste ragioni nei manuali applicativi di matematica finanziaria non sono neanche proposte formule di calcolo dell'ammortamento di prestiti rateali con capitalizzazione semplice. È vero che in regime di capitalizzazione composta il tasso nominale è tanto inferiore al tasso effettivo, quanto più ravvicinate sono le rate in cui è suddiviso il prestito (annuali, semestrali, trimestrali, mensili, ecc.) ma questo, secondo il parere del CTU, riguarda l'aspetto della trasparenza contrattuale (rispetto al quale la normativa prevede appositi adempimenti, come quello dell'indicazione del TAEG), non il divieto di anatocismo. Alcuni esperti che si occupano delle sopra accennate questioni matematiche hanno tentato di assimilare la non opinabile circostanza che nell'ammortamento alla francese sia utilizzata la capitalizzazione composta alla presenza nel suo contesto di anatocismo ex art.1283 cc. Ad avviso di chi scrive tale tentativo non è riuscito ed è destinato, comunque, a fallire, perché l'anatocismo è un concetto giuridico e non matematico e i due piani non possono essere confusi se non con interpretazioni del tutto soggettive. Ritenere, per contro, che la prescrizione espressa nell'art.1283 cc di non calcolare gli interessi sugli interessi scaduti sia equivalente al divieto di pagamento anticipato di tutti gli interessi maturati in un determinato periodo
(annuale, semestrale, trimestrale, mensile, ma anche pluriennale, in ipotesi) in cui è suddiviso un prestito rateale, significherebbe sostenere che in qualunque operazione finanziaria a rimborso rateale (o frazionato) il tasso d'interesse nominale, avente base tutto il periodo di vigenza del rapporto (ad esempio, tasso d'interesse nominale biennale, in caso di finanziamento rateale della durata totale di due anni) debba essere uguale al tasso d'interesse effettivo del medesimo complessivo periodo, ciò essendo possibile soltanto con l'impiego della capitalizzazione semplice. La capitalizzazione composta sarebbe quindi, in ogni caso, fuori legge. Ciò implicherebbe, ad avviso del CTU, anche l'illegittimità dell'art.1194 cc, il quale prevede che “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Infatti, il rispetto di tale norma, nel caso di un rimborso parziale di una data somma, determina che il costo finanziario (tasso d'interesse effettivo) dell'operazione sarebbe superiore al tasso nominale con cui il creditore abbia calcolato gli interessi, per cui, anche in questa circostanza, il regime applicato all'operazione sarebbe quello della capitalizzazione composta. L'utilizzo della legge dell'interesse semplice richiede, infatti, che il pagamento parziale non sia imputato agli interessi ma soltanto al capitale.”
Peraltro, l'appena citata sentenza richiamava anche altro precedente della medesima Corte (cfr. sent.
n.663/24), la quale aveva statuito che “Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art.821 in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art.1194 cc a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita (gli interessi compensativi, come spiegato dalla sentenza Cassazione
Sezioni Unite 20 maggio 2024, n.15130, decorrono sul capitale anche se questo non è ancora o non interamente esigibile in conformità con l'art.1499 cc stante la natura onerosa del mutuo di denaro, dove l'interesse rappresenta il corrispettivo per la disponibilità temporanea della somma mutuata, o più precisamente della parte non ancora rimborsata, ossia del debito residuo) e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale. Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 1999 risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt.1813 ss. cc in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento "all'italiana" il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, 'il maggior carico di interessi del prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario.'.” (da pag. n.8 a pag. n.10). Ebbene, secondo tale orientamento, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, le conclusioni tratte dal recente arresto della Corte a Sezioni Unite sopra citato si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintanto che il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentano di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, sicché la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, quanto all'anatocismo, da ultimo anche la Corte di Cassazione (cfr. Sez. I, ord. n.7382 del
19/3/25), facendo seguito tra l'altro a giurisprudenza di merito, ha esteso ai mutui a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle sopracitate Sez. Un. per i mutui a tasso fisso, puntualizzando come “…Tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera…” (cfr. pag. n.11 e 12). Pertanto, deve escludersi che l'ammortamento alla francese realizzi un anatocismo c.d. occulto visto che, in tale tecnica di calcolo della rata, gli interessi vengono sempre computati sul capitale residuo e non sugli interessi già conteggiati.
Infine, del tutto infondata è anche l'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo con riferimento all'I.S.C., il quale svolge una funzione meramente informativa poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento: più nel dettaglio, la finalità dello stesso va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico dell'operazione. A tale riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica art.117 del d.lgs. n.385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, ord. n.4597 del 14/2/23). Ebbene, ciò posto e venendo al caso di specie, ne consegue che la discrasia tra l'I.S.C. dichiarato e quello stimato dal consulente di parte appellante, non è in ogni caso suscettibile di integrare alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole stante la finalità meramente informativa di tale indicatore;
al più gli appellanti potrebbero agire nei confronti della banca in via risarcitoria laddove dimostrassero eventuali pregiudizi patiti per tale ragione, ma dato che parte appellante, nei suoi atti difensivi, si era limitata ad allegare solo l'anzidetta discrasia non è dato sapere di quale tipo di danno gli stessi si potessero dolere o quale ne fosse l'entità.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.116/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Le 3P di Controparte_1 [...]
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 15.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.116/23
Tra:
e , in proprio e in Parte_1 Parte_2
qualità di legali rappresentanti p.t. di Controparte_1
e , rappresentati e difesi, congiuntamente
[...] Parte_3 Parte_4
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucia Baldoni ed Emanuele Massuoli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Perugia, Strada Perugia San Marco n.81/O, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
, soggetto già succeduto in I grado nei rapporti di Controparte_2 Controparte_3
già in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Nerio Zuccaccia ed elettivamente domiciliata presso il suo sito in
Perugia, Via delle Prome n.5, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.169/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Le 3P di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
e : Parte_2 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto di citazione alle pagine da 7 a 14;
Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, riformare integralmente la sentenza n.169/23 emessa dal Tribunale di Perugia - Dott.ssa Simona Di
Maria - in data 24 gennaio 2023, nel giudizio n.378/ 2015 R.G. - notificata in data 26 gennaio 2023, rep. n.258/23 del 25/1/23 - e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti nel giudizio di primo grado da intendersi trascritte nel presente atto;
Con condanna dell'appellata al pagamento di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_2
“In via preliminare (qualora ancora attuale l'istanza degli appellanti):
Respingere l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza appellata in difetto dei presupposti di legge per la concessione della stessa.
In via principale:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello come proposto da Le 3 P di
[...]
in persona delle socie e legali rappresentanti Controparte_1 Parte_1
e anche in proprio, nonché da e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 confermando integralmente l'appellata sentenza n.169/2023 del Tribunale di Perugia.
Condannare e gli altri appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei CP_5
compensi di lite (oltre 15% per rimborso forfettario spese, contributivo integrativo previdenziale e
IVA come per legge) del doppio grado del giudizio.
In via subordinata (e salvo gravame):
Compensare ogni eventuale somma che dovesse essere riconosciuta a credito di con il CP_5
controcredito vantato da (per saldo di conto corrente e rimborso del mutuo residuo Controparte_2
al momento della decisione) fino alla concorrenza della minore somma tra le due.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite o, comunque, spese e compensi come di ragione.”. Previo rinvio della causa all'udienza dell'11/7/24 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul c.d. ammortamento alla francese (nelle more intervenuta), all'udienza del 28/11/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Le 3P di (di seguito Controparte_1
breviter Le 3P), e in qualità di legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti e socie (la prima anche in qualità di garante), , quale fideiussore, e Parte_3
in qualità di datrice di ipoteca e di garante, premettevano di aver convenuto in Parte_4
giudizio proponendo azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione Controparte_2 dell'indebito relativamente al contratto di mutuo ipotecario n.549209 stipulato in data 24/6/05 (rogito
Notaio Dr. Rep. n.47531/14530) da – titolare Persona_1 Parte_5 dell'omonima ditta individuale, poi venduta in data 28/7/06 alla società – con l'allora CP_1 [...]
(poi per l'importo di euro 525.000,00, nonché in relazione Controparte_4 Controparte_2
al rapporto di conto corrente ordinario n.40667872 e del collegato contratto di affidamento, intrattenuto tra l'istituto di credito e Le 3P, mediante l'epurazione dal dovuto degli addebiti asseritamente illegittimi.
In particolare, quanto al contratto di mutuo, parte attrice adduceva l'indeterminatezza dei tassi in conseguenza dell'applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto del c.d. piano di ammortamento alla francese, la discrasia fra le componenti del T.E.G. e quelle del T.E.G.M., l'usura c.d. oggettiva e, quindi, la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori nonché l'applicazione di interessi anatocistici;
quanto al rapporto di conto corrente, gli attori lamentavano la mancata pattuizione delle condizioni economiche, l'usurarietà oggettiva degli interessi nel corso di alcuni trimestri del rapporto e l'usurarietà soggettiva in altri trimestri, a fronte di un T.E.G. calcolato in modo onnicomprensivo con esclusione dei soli bolli, imposte e tasse (quindi, con tecnica di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia in quanto inidonea a fornire il costo totale del credito) nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo. Gli attori evidenziavano quindi di aver concluso in I grado chiedendo – in via principale – accertarsi e dichiararsi la gratuità del contratto di mutuo ex artt.644 cp e 1815, co.2, cc e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici ed usurari sul conto corrente e condannarsi la banca alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora relativamente al mutuo per l'importo di euro 128.891,52, oltre interessi al tasso legale dalla domanda con rivalutazione, nonché della somma pari ad euro 32.946,31 per interessi anatocistici ed usurari applicati al conto corrente – o nella diversa misura che si riterrà di giustizia – oltre interessi al tasso legale dalla domanda con rivalutazione;
chiedevano inoltre condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 80.918,91 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale ex art.185 cp, nonché al rimborso del costo delle perizie pari ad euro 9.987,49 (oltre
IVA); in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la nullità ex art.117 TUB delle clausole relative agli interessi del mutuo ipotecario con la conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui all'art.7 dello stesso articolo e rideterminazione del piano di ammortamento. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli appellanti davano poi atto che si era costituita contestando tutte le domande attoree in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto e deducendo, più nel dettaglio: quanto al contratto di mutuo,
l'insussistenza di ogni effetto anatocistico nel metodo di ammortamento adottato per il mutuo (il c.d. ammortamento alla francese) nonché l'insussistenza di un originario tasso pattuito eccedente il tasso soglia di usura, spiegando che la doglianza sul punto di parte attrice era infondata in quanto frutto di un mero artificio contabile consistente nel sommare il tasso di interesse contrattuale al tasso di mora, ciascuno in realtà pattuito nel rispetto del tasso soglia di usura;
quanto al rapporto di conto corrente, la scorrettezza del metodo di calcolo del T.E.G. e, quindi, le conclusioni a cui gli attori erano pervenuti in punto di usura;
che il superamento della soglia in corso di rapporto non poteva far venir meno – trattandosi di usura sopravvenuta - la debenza degli interessi dovendosi al più solo procedere alla loro riduzione entro il tasso soglia ferme restando spese e commissioni;
che essa non aveva CP_2
applicato interessi anatocistici, evidenziando altresì la mancata produzione di documentazione esauriente (estratti conto completi e non discontinui) perché vi fosse la possibilità materiale e tecnica di ricostruire esattamente i passaggi temporali del rapporto;
quanto alla mancata partecipazione alla mediazione, di aver comunicato di non voler partecipare all'incontro fissato per il 16/1/15 in ragione dell'infondatezza delle avverse pretese. Gli appellanti precisavano poi che la banca aveva concluso chiedendo, in via principale, rigettarsi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto,
e condannarsi gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex art.91 cpc e/o condannarsi parte attrice per lite temeraria ex art.96, co.3 cpc ovvero, in via subordinata, Co compensarsi ogni eventuale somma che dovesse essere riconosciuta a credito di 3P con il credito vantato dall'istituto di credito (per saldo debitore di conto corrente e rimborso del mutuo residuo al momento della decisione) fino alla concorrenza della minore somma tra i due crediti.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza, dopo aver ammesso la CTU contabile limitatamente al rapporto di conto corrente ed ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così statuiva:
“Rigetta le domande attoree;
Condanna Le 3P di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Le 3P di e in solido,
[...] Controparte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Le 3P di Controparte_1 [...]
, , Le 3P di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e .”.
[...] Parte_4
Le 3P, e e in particolare, con il Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
primo motivo di appello impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto di conto corrente e il collegato contratto di affidamento erano disciplinati da contratti validi in quanto rispettosi della forma scritta, le cui condizioni economiche erano state adeguatamente pattuite e specificate, deducendo: quanto all'anatocismo, posto che il tasso nominale degli interessi corrispettivi era stato indicato in misura uguale al tasso effettivo, ciò significava che nell'indicazione relativa al tasso effettivo non si era tenuto conto della capitalizzazione (giacché il tasso effettivo è dato dalla sommatoria tra il tasso nominale capitalizzato ed eventuali altre spese e commissioni applicate, sicché, sul punto, il contratto non era in linea con la normativa in materia di trasparenza bancaria); quanto alla commissione di massimo scoperto (di seguito breviter C.M.S.), la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della relativa clausola sia perché non era chiaro se la commissione de qua dovesse applicarsi al coefficiente sul fido pari all'1% ovvero oltre il limite di fido pari all'1,215% sia perché non era stato specificato se per massimo scoperto dovesse intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo andasse calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista;
quanto all'usura, il superamento del tasso soglia. Per tutte le indicate ragioni, evidenziavano quindi la necessità di rinnovare l'accertamento contabile.
Con il secondo motivo di appello, gli odierni appellanti, quanto al contratto di mutuo, riproponevano poi le tematiche disattese dal Tribunale in punto di invalidità del mutuo in ordine all'ammortamento alla francese e al conseguente effetto anatocistico c.d. occulto, nonché con riferimento all'indicatore sintetico di costo (di seguito breviter I.S.C.) in quanto inferiore a quello accertato dal loro CTP.
Con il terzo motivo di appello, ancora, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata in relazione al regime delle spese di lite e di CTU. Per tutti gli indicati motivi concludevano pertanto come sopra.
L'istituto di credito, anche in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi alle tesi già da esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra. Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Inammissibile è anzitutto la doglianza in materia di anatocismo con cui gli appellanti hanno sostenuto che nel contratto di conto corrente (cfr. fascicolo I grado per cui è causa non erano presenti CP_2 le condizioni di cui all'art.120 T.U.B. – nella versione del 1999 ed applicabile alla fattispecie per cui
è causa – poiché il tasso nominale debitore (0,010%) risultava fissato in misura coincidente al tasso effettivo debitore (0,010%): trattasi infatti di contestazione formulata solo con l'atto di appello, dovendosi sul punto specificare che una cosa è dedurre, come gli odierni appellanti avevano fatto in
I grado, l'illegittimità dell'anatocismo, un'altra cosa è dolersi del fatto che, siccome il tasso nominale
è uguale a quello effettivo, allora ciò vuol dire che non si è tenuta in considerazione la capitalizzazione, per quanto reciproca. Sotto tale profilo, si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare CP_2
come tale doglianza, per gli aspetti sopra evidenziati, sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio.
Con riguardo poi alle contestazioni in relazione all'invalidità della C.M.S. applicata al contratto di conto corrente si osserva come risultino agli atti, in via documentale, le seguenti circostanze: nel documento di sintesi delle principali condizioni economiche figurava il tasso dell'1,215%, non figurando invece quello dell'1,00%; tali tassi erano poi specificati nella sezione “condizioni economiche”, nella quale erano analiticamente riportate tutte le condizioni economiche;
nella parte relativa al “tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” la “maggiorazione minima di tasso rispetto al tasso debitore applicato” è pari all'1,00%; la “commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” è pari all'1,215%.
Ebbene, le censure degli appellanti sul punto non colgono nel segno: tenuto conto del fatto che una cosa è il tasso debitore e un'altra cosa è la stante la diversità della causa giustificativa di tali Pt_6
addebiti, e posto che la banca aveva previsto la possibilità di applicare una maggiorazione sui tassi debitori per utilizzi allo scoperto in una percentuale pari all'1,00%, nonché la sempre per Pt_6 utilizzi che vanno oltre il fido concesso, in una percentuale pari all'1,215%, ne consegue che il tasso dell'1,00% era riferito alla facoltà per l'istituto di credito di applicare sul tasso debitore una maggiorazione ove vi fosse stato uno sconfinamento oltre i limiti del fido, mentre il tasso dell'1,215% rappresentava la percentuale della C.M.S. applicabile in relazione al massimo scoperto trimestrale.
Peraltro, non coglie nel segno nemmeno la deduzione svolta dagli odierni appellanti laddove hanno sostenuto che non era chiaro che cosa si dovesse intendere per massimo scoperto, precisando che la
C.M.S., in realtà, si applica ai conti non affidati, mentre per quanto concerne i conti affidati, come quello per cui è causa, si dovrebbe parlare semmai di extra-fido: il concetto di massimo scoperto comprende infatti sia l'ipotesi in cui il correntista vada oltre il limite del fido concesso sia l'ipotesi in cui il correntista vada “in rosso” in assenza di qualsivoglia affidamento. Né, peraltro, potrebbe ritenersi l'indeterminatezza della clausola relativa alla C.M.S. sussistendone in realtà i requisiti essenziali giacché, come aveva correttamente argomentato il primo Giudice, nel contratto era prevista sia la base di calcolo (il massimo scoperto del trimestre) sia la percentuale (pari all'1,215%), sia perché era altresì indicata la periodicità di applicazione, essendo prevista in via trimestrale. Infondate, perciò, le contestazioni circa la pretesa nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto.
Quanto all'usura relativa al rapporto di conto corrente, la Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale contabile espletato nel corso del primo grado di giudizio per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici. Il perito d'ufficio aveva osservato che “Si riporta all'allegato 2) il prospetto di calcolo del tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre, posto a confronto con i tassi soglia rilevati ai sensi della legge n.108/96. Dal confronto non è emerso alcun sconfinamento e pertanto non si è resa necessaria alcuna rielaborazione. Si è predisposto un ulteriore calcolo del T.E.G. diviso per linea di credito, nei periodi in cui ne risultava più di una, ed anche in questo caso non è risultato nessun superamento del tasso soglia. La normativa di cui alla legge n.108/96 mira a colpire la “devianza” dei tassi applicati dalle banche, sulle diverse forme tecniche di finanziamento, rispetto alla media del mercato, rilevata trimestralmente. Affinché possa emergere questa devianza è necessario che vi sia omogeneità logica e tecnica tra le rilevazioni trimestrali comunicate alla Banca D'Italia da tutte le banche del sistema e il calcolo del T.E.G. a livello di singola banca per l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Diversamente si correrebbe il rischio di confrontare dei dati non omogenei e quindi non confrontabili. E per questo che si è ritenuto di non effettuare ulteriori verifiche del superamento del tasso soglia, ad esempio andando ad effettuare dei ricalcoli eliminando l'effetto dell'anatocismo e delle valute, oneri di cui le istruzioni della Banca d'Italia non tengono conto, in quanto rilevano dati trimestrali e sono state così disposte per ottenere dei criteri uniformi ed omogenei di rilevazione cui tutte le banche sono obbligate ad uniformarsi. Ed inoltre ulteriori rielaborazioni, oltre che non richieste, sarebbero comunque state possibili solo per i quattro trimestri completi dei movimenti di conto corrente e/o conto scalare: 31/12/14; 31/12/13; 30/9/10; 31/12/10.” (cfr. pag. n.5 e 6), sicché nessun superamento del tasso soglia era emerso in sede di CTU. Infondata, quindi, anche la contestazione circa la pretesa pattuizione ed applicazione di interessi usurari.
Ne consegue che, per quanto sopra evidenziato, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di parte appellante circa il rinnovo della CTU.
Procedendo poi con le contestazioni in ordine all'effetto anatocistico nel metodo di ammortamento adottato per il mutuo, la Corte ritiene di richiamare un precedente pronunciamento di questa stessa Corte (cfr. sent. n.775/24), nel quale venivano fatte proprie le analitiche argomentazioni tecniche del perito d'ufficio che spiegava, come segue, la mancanza di anatocismo: “Il divieto giuridico di anatocismo è motivato, ad avviso del CTU, dall'esigenza del legislatore di evitare che il debitore veda moltiplicarsi il proprio debito a causa del passaggio a capitale degli interessi (ovviamente scaduti e non pagati) prodotti dal debito. Nell'ammortamento a rate costanti alla francese ma anche nell'ammortamento all'italiana (quota capitale costante) è utilizzata la capitalizzazione composta per ragioni tecniche, poiché tale metodologia matematica consente la scindibilità dell'operazione finanziaria. Per scindibilità si intende, in sostanza, la possibilità di sospendere, cessare, variare le condizioni del finanziamento senza dover procedere a successivi conguagli di interessi. Con la capitalizzazione semplice, a parità di tasso d'interesse nominale con la capitalizzazione composta, si avrebbe un costo effettivo inferiore del finanziamento, ma, solo per fare un esempio, al momento dell'eventuale rimborso anticipato totale o parziale del prestito occorrerebbe effettuare un conguaglio degli interessi (tanto maggiore quanto maggiore fosse il tasso d'interesse e lontana la scadenza finale dell'operazione) inizialmente non addebitati al mutuatario in virtù del regime di capitalizzazione semplice. Ciò genererebbe incertezze sul costo effettivo del finanziamento, ma soprattutto renderebbe sostanzialmente impraticabile la gestione del rapporto quando si tratti di finanziamenti di lunga durata. Per queste ragioni nei manuali applicativi di matematica finanziaria non sono neanche proposte formule di calcolo dell'ammortamento di prestiti rateali con capitalizzazione semplice. È vero che in regime di capitalizzazione composta il tasso nominale è tanto inferiore al tasso effettivo, quanto più ravvicinate sono le rate in cui è suddiviso il prestito (annuali, semestrali, trimestrali, mensili, ecc.) ma questo, secondo il parere del CTU, riguarda l'aspetto della trasparenza contrattuale (rispetto al quale la normativa prevede appositi adempimenti, come quello dell'indicazione del TAEG), non il divieto di anatocismo. Alcuni esperti che si occupano delle sopra accennate questioni matematiche hanno tentato di assimilare la non opinabile circostanza che nell'ammortamento alla francese sia utilizzata la capitalizzazione composta alla presenza nel suo contesto di anatocismo ex art.1283 cc. Ad avviso di chi scrive tale tentativo non è riuscito ed è destinato, comunque, a fallire, perché l'anatocismo è un concetto giuridico e non matematico e i due piani non possono essere confusi se non con interpretazioni del tutto soggettive. Ritenere, per contro, che la prescrizione espressa nell'art.1283 cc di non calcolare gli interessi sugli interessi scaduti sia equivalente al divieto di pagamento anticipato di tutti gli interessi maturati in un determinato periodo
(annuale, semestrale, trimestrale, mensile, ma anche pluriennale, in ipotesi) in cui è suddiviso un prestito rateale, significherebbe sostenere che in qualunque operazione finanziaria a rimborso rateale (o frazionato) il tasso d'interesse nominale, avente base tutto il periodo di vigenza del rapporto (ad esempio, tasso d'interesse nominale biennale, in caso di finanziamento rateale della durata totale di due anni) debba essere uguale al tasso d'interesse effettivo del medesimo complessivo periodo, ciò essendo possibile soltanto con l'impiego della capitalizzazione semplice. La capitalizzazione composta sarebbe quindi, in ogni caso, fuori legge. Ciò implicherebbe, ad avviso del CTU, anche l'illegittimità dell'art.1194 cc, il quale prevede che “il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Infatti, il rispetto di tale norma, nel caso di un rimborso parziale di una data somma, determina che il costo finanziario (tasso d'interesse effettivo) dell'operazione sarebbe superiore al tasso nominale con cui il creditore abbia calcolato gli interessi, per cui, anche in questa circostanza, il regime applicato all'operazione sarebbe quello della capitalizzazione composta. L'utilizzo della legge dell'interesse semplice richiede, infatti, che il pagamento parziale non sia imputato agli interessi ma soltanto al capitale.”
Peraltro, l'appena citata sentenza richiamava anche altro precedente della medesima Corte (cfr. sent.
n.663/24), la quale aveva statuito che “Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art.821 in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art.1194 cc a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita (gli interessi compensativi, come spiegato dalla sentenza Cassazione
Sezioni Unite 20 maggio 2024, n.15130, decorrono sul capitale anche se questo non è ancora o non interamente esigibile in conformità con l'art.1499 cc stante la natura onerosa del mutuo di denaro, dove l'interesse rappresenta il corrispettivo per la disponibilità temporanea della somma mutuata, o più precisamente della parte non ancora rimborsata, ossia del debito residuo) e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale. Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 1999 risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt.1813 ss. cc in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento "all'italiana" il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, 'il maggior carico di interessi del prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario.'.” (da pag. n.8 a pag. n.10). Ebbene, secondo tale orientamento, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, le conclusioni tratte dal recente arresto della Corte a Sezioni Unite sopra citato si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintanto che il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentano di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, sicché la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, quanto all'anatocismo, da ultimo anche la Corte di Cassazione (cfr. Sez. I, ord. n.7382 del
19/3/25), facendo seguito tra l'altro a giurisprudenza di merito, ha esteso ai mutui a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle sopracitate Sez. Un. per i mutui a tasso fisso, puntualizzando come “…Tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso
l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera…” (cfr. pag. n.11 e 12). Pertanto, deve escludersi che l'ammortamento alla francese realizzi un anatocismo c.d. occulto visto che, in tale tecnica di calcolo della rata, gli interessi vengono sempre computati sul capitale residuo e non sugli interessi già conteggiati.
Infine, del tutto infondata è anche l'eccezione relativa alla nullità del contratto di mutuo con riferimento all'I.S.C., il quale svolge una funzione meramente informativa poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento: più nel dettaglio, la finalità dello stesso va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico dell'operazione. A tale riguardo, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica art.117 del d.lgs. n.385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, ord. n.4597 del 14/2/23). Ebbene, ciò posto e venendo al caso di specie, ne consegue che la discrasia tra l'I.S.C. dichiarato e quello stimato dal consulente di parte appellante, non è in ogni caso suscettibile di integrare alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole stante la finalità meramente informativa di tale indicatore;
al più gli appellanti potrebbero agire nei confronti della banca in via risarcitoria laddove dimostrassero eventuali pregiudizi patiti per tale ragione, ma dato che parte appellante, nei suoi atti difensivi, si era limitata ad allegare solo l'anzidetta discrasia non è dato sapere di quale tipo di danno gli stessi si potessero dolere o quale ne fosse l'entità.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.116/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Le 3P di Controparte_1 [...]
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente in euro 15.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 23/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini