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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1374/2021
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1374/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Parte_1 Parte_2
Giuggioli del Foro di Grosseto, con domicilio pec.
; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dalle Avv. Fabio Tavarelli, del Foro di Milano, con domicilio pec. Email_2
1 APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante, e per essa la Controparte_2
mandataria , in persona del legale rappresentante, rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Fabio Tavarelli, del Foro di Milano, con domicilio pec.
Email_2
INTERVENUTA
All'udienza del 10.09.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per e : <Voglia la Corte in accoglimento del presente Parte_1 Parte_2
appello ed in totale riforma della decisione qui impugnata, accogliere le conclusioni di
primo grado che di seguito si trascrivono: “Voglia il Giudice, contrariis reiectis, -
dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del seguente contratto
stipulato fra le parti: Contratto rogato notaio rep. N. 21361, racc. n. Persona_1
10650, rogato il 1.6.2006, registrato a Grosseto, il 1.6.2006, importo erogato euro
180.000,00, durata quindici anni;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia del
seguente atto: ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile di proprietà di
[...]
così descritto: appartamento in Comune di Grosseto, Frazione Braccagni, via Pt_2
Fabrizi n. 16, piano terra, corredato di corte esclusiva ed autorimessa, il tutto censito al
catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 15, particella 110, subalterno 12, categoria
A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale euro 697,22; foglio 15, particella 110 subalterno
16, categoria C/6, classe 4, mq. 44, rendita catastale euro 145,43; confini detta via,
[...]
, iscritta all'Ufficio dei Registri Immobiliari di CP_4 Controparte_5 CP_6
Grosseto, in data 5.6.2006, al n. 1968 reg. Part., ordinando al Conservatore di procedere
alla cancellazione di detta formalità, con esonero da ogni responsabilità conseguente;
-
dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi e
quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli
2 interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma
con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale,
dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del
diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli
azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia di
tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva n. 177/08, con ogni
conseguenziale pronuncia. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore, antistatario”>>.
Per Controparte_1
Sg: <Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
respingere perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Parte_2
Grosseto pubblicata il 16/06/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
d'entrambi i gradi di giudizio>>.
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Controparte_2
respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dai signori Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 501/2021 del Parte_2
Tribunale di Grosseto pubblicata in data 16/06/2021>>.
I FATTI DI CAUSA
In data 1.06.2006 stipulava con odierna CP_1 Parte_1
appellante, un contratto di mutuo fondiario, erogando a favore della mutuataria una somma pari a € 180.000,00.
La i obbligava a restituire il capitale maggiorato degli interessi nella Pt_1
misura convenzionale, così come previsto dall'art. 2 del contratto, con le modalità
e alle scadenze definite nel piano di ammortamento allegato allo stesso.
3 Contestualmente all'erogazione del finanziamento, a garanzia del credito,
il marito della mutuataria, offriva ipoteca volontaria di secondo Parte_2
grado sull'immobile di sua proprietà.
La mutuataria diveniva sin da subito inadempiente rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della banca esponente, la quale, agiva esecutivamente per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
In data 4.08.2008, notificava ai signori e CP_1 Parte_1 Pt_2
l contratto di mutuo fondiario e l'atto di precetto, per poi promuovere, con
[...]
atto di pignoramento trascritto in data 30.09.2008, la procedura esecutiva immobiliare n. 177/2008, avverso la quale, i debitori esecutati (che avevano già
promosso un primo giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. n.
2033/2014 RG innanzi al Tribunale di Grosseto,e rigettato con sentenza n.
116/2017, poi impugnata dagli stessi davanti alla Corte d'Appello di Firenze)
hanno promosso una ulteriore opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
chiedendo che, previa sospensione della procedura esecutiva n. 177/2008, venisse dichiarata:
- la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra le parti;
- la nullità invalidità ed inefficacia della iscrizione ipotecaria eseguita sull'immobile di proprietà del Parte_2
- la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi, con conseguente rideterminazione delle somme effettivamente dovute dalla debitrice ed infine la caducazione della procedura esecutiva pendente;
- l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere a esecuzione forzata in relazione al titolo azionato e per l'effetto la nullità/l'annullamento/l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti.
4 Il Giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per la discussione in merito alla sospensione della procedura. Si costituiva il giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto ed eccependo:
- la litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c. della domanda di nullità
invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo perché pendente altro giudizio n. 2033/2014 RG contenente la medesima domanda (si tratta del primo giudizio di opposizione all'esecuzione davanti alla Corte d'Appello di Firenze);
- la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto di mutuo per il decorso del termine di 5 anni dalla sua sottoscrizione;
- l'infondatezza in merito alla eccezione di carenza del titolo esecutivo in quanto il mutuo oggetto di causa conteneva la quietanza di pagamento da parte della mutuataria a conferma dell'effettiva erogazione delle somme in suo favore contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
- l'infondatezza in merito alla eccezione di nullità e inefficacia delle clausole contenenti la pattuizione sugli interessi poiché generica, totalmente sfornita di prova e comunque senza fondamento alcuno.
Il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione rilevando l'inesistenza del fumus boni iuris posto che, nel caso in esame, la somma oggetto di mutuo risultava accreditata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Le odierne appellanti introducevano il giudizio di merito, e il giudice rigettava l'opposizione sul fondamento che il mutuo non poteva dirsi condizionato, atteso che la somma concessa a titolo di mutuo era stata accreditata nel conto corrente della mutuataria rilasciando quietanza, a tal fine, nello stesso atto di mutuo. Il solo fatto che la somma fosse stata dichiarata indisponibile nel contratto di mutuo fino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria non
5 attribuiva al mutuo la qualifica di mutuo condizionato. La mutuataria assumeva su di sé solo un'obbligazione di non fare, senza che alcuna condizione fosse apposta al perfezionamento del contratto, già perfezionato con la traditio della somma. Perciò, in caso di inadempimento la mutuataria si sarebbe esposta ad un'azione di responsabilità per inadempimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto proponevano appello, con atto di citazione del 23.07.2021, notificato il 23.07.2021 e depositato il 27.07.2021,
e , per un unico motivo con il quale lamentavano Parte_1 Parte_2
l'errata qualificazione del contratto di mutuo da parte del primo giudicante,
dovendosi, invece, ritenere che si trattava di mutuo condizionato e pertanto privo dei requisiti per valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cod. proc.
civ.
Argomentavano gli appellanti che la messa a disposizione della somma da parte della banca fosse soltanto apparente, stante l'apposizione di una condizione che la rendeva giuridicamente indisponibile fino al momento della sua realizzazione. Pertanto, la consegna della somma era solo fittizia, non essendo sufficiente, allo scopo, la quietanza rilasciata dalla mutuataria. Per queste ragioni gli appellanti sostenevano la carenza dei requisiti affinché l'atto pubblico di mutuo potesse valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ..
Si costituiva in giudizio la quale riprendeva le motivazioni CP_1
già addotte dal giudice di prime cure, rimarcando che era incontestato che la parte mutuataria aveva ricevuto il denaro dato a mutuo, benché obbligandosi a non usarne fino al realizzarsi delle condizioni previste dal contratto. La somma era quindi uscita dal patrimonio della banca per entrare in quello degli odierni appellanti. L'obbligazione di non fare in forza della quale la si era Pt_1
impegnata a non far uso della somma fino al realizzarsi della condizione, non
6 faceva, quindi, venir meno la “realità” del contratto di mutuo in oggetto, né lo rendeva condizionato.
In quanto successore a titolo particolare di nella titolarità di CP_1
alcuni crediti ceduti pro-soluto dalla banca con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140
del 25 novembre 2021, tra cui rientrava anche quello oggetto del presente giudizio, interveniva nel giudizio e per essa la mandataria Controparte_2
Nel proprio atto richiamava tutte le domande, le eccezioni e CP_3
conclusioni, anche istruttorie, già svolte dalla banca cedente, e puntualizzava che nel caso di specie non si determinava alcuna successione dell'intervenuta nel lato passivo delle vicende contrattuali da cui erano generati i crediti.
All'udienza del 10.09.2024 l'appellante eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, per omessa iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, facendo rilevare che l'atto con cui le società veicolo conferivano l'incarico per la riscossione dei crediti ad una società non iscritta all'albo era nullo ai sensi dell'art. 1418 Codice civile, e pertanto la società
incaricata della riscossione era priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo, non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Né la mandataria né la mandante risultavano iscritte a tale albo,
facendo difettare la legittimazione attiva dell'intervenuta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.09.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi. In particolare, Controparte_2
sosteneva nella memoria di replica che l'attività di riscossione era perfettamente
7 delegabile a società non iscritte all'Albo degli intermediari finanziari. In ogni caso, qualora la Corte avesse ritenuto sussistente il difetto di legittimazione,
chiedeva termine per ratificare gli atti compiuti dal proprio procuratore.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Si tratterà, preliminarmente, della questione attinente alla legittimazione attiva della società quale mandataria della CP_3 CP_2
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellante, in quanto la società mandataria non sarebbe iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB,
non può trovare accoglimento.
Come sottolineato recentemente dalla Suprema Corte, questa eccezione -
seppur abbia trovato riscontro in alcune pronunce di merito – “è artificiosa e
destituita di fondamento. La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme
imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la
conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione,
mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione”. In proposito osserva la Corte di Cassazione che, in relazione all'interesse tutelato, “qualsiasi
disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico,
ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o valori giuridici fondamentali”[.] Il
mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e
finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di
disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come
il TUB o il TUF).”
Le norme in questione “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla
regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività
finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei
8 controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali” (Cassazione civile, Sez. III,
18.03.2024, n. 7243).
Perciò le condotte difformi alla legislazione che tengono gli operatori non posso riverberarsi automaticamente sul rapporto negoziale, travolgendo così i contratti o gli atti processuali volti alla tutela del proprio credito, che si vorrebbero viziati in ragione di una nullità derivata.
L'eccezione è pertanto infondata.
Quanto all'unico motivo di appello, anche questo è da rigettare.
Argomenta l'appellante che il contratto di mutuo in oggetto, benché
stipulato con atto pubblico e contenente al proprio interno la quietanza del mutuatario dell'avvenuta corresponsione della somma, non integra tutti i requisisti per valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.
Ebbene, merita precisare che essendo il mutuo un contratto reale, questo si conclude con la consegna del denaro al mutuatario. Dunque, il passaggio della
res nel patrimonio del debitore determina il perfezionamento del contratto e l'esigibilità dell'obbligazione restitutoria.
Non v'è dubbio che questo si sia realizzato, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato il contratto di mutuo, stipulato nelle forme dell'atto pubblico, fa fede fino a querela di falso quanto alle dichiarazioni che il notaio attesta essere avvenute in sua presenza. E tra queste vi è quella, art. 2 del contratto, che la somma data a mutuo è stata erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla mutuataria, per cui quest'ultima ha rilasciato quietanza con la sottoscrizione dell'atto. E poi, non è contestato da parte appellante che la somma sia stata effettivamente versata dalla banca erogatrice.
La tesi sostenuta è piuttosto che, prevedendo lo stesso articolo 2 del contratto l'obbligo della mutuataria di non disporre delle somme che le erano
9 state accreditate sino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e prima della consegna alla banca di apposita polizza di assicurazione, il denaro non era davvero nella sua disponibilità
giuridica e quindi nel suo patrimonio e pertanto il contratto di mutuo non costituiva un valido titolo esecutivo.
Si tratta di un argomento che, tuttavia, è stato recentemente superato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, con orientamento da cui non vi è motivo di discorstarsi.
Secondo il principio di diritto espresso dalla stessa, il “contratto di mutuo
integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata -
di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione
della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della
mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione
civile, Sez. Un., 6.03.2025, n. 5968).
A fortiori, pertanto, se ne deve concludere che, qualora la banca abbia provveduto all'effettiva erogazione del denaro mediante accredito sul conto corrente, ma la parte mutuataria, che si è assunta l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituirla, si sia solo impegnata a non utilizzare la somma fino alla realizzazione delle condizioni contrattuali (come nel caso di specie di stipula della polizza assicurativa e di iscrizione ipotecaria) il contratto mutuo sia idoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
Questo tipo di obbligazioni, che la Suprema Corte ha definito delle pattuizioni accessorie, non sono, infatti, in grado di condizionare l'efficacia reale
10 del mutuo né di privarlo della natura di titolo esecutivo. Né possono far venire meno l'obbligo in capo al mutuatario di provvedere alla restituzione del denaro secondo le modalità contemplate dal mutuo, per cui il credito non difetta dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, l'appello va respinto.
Tenuto conto del recente intervento delle Sezioni Unite e della presenza,
al momento della proposizione dell'appello, di indirizzi giurisprudenziali contrastanti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod, proc. civ.
per l'integrale compensazione delle spese del grado.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di Controparte_7
e dell'intervenuta e per essa la
[...] Controparte_2
mandataria con atto di citazione del 23.07.2021, notificato il CP_3
23.07.2021 e depositato il 27.07.2021 avverso la sentenza n. 501/2021 del Tribunale
di Grosseto, pubblicata in data 16.06.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2
pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 09.04.2025.
L'Estensore Il Presidente
Chiara Ermini Giovanni Sgambati
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1374/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Grosseto e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Parte_1 Parte_2
Giuggioli del Foro di Grosseto, con domicilio pec.
; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dalle Avv. Fabio Tavarelli, del Foro di Milano, con domicilio pec. Email_2
1 APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante, e per essa la Controparte_2
mandataria , in persona del legale rappresentante, rappresentata e CP_3
difesa dall'Avv. Fabio Tavarelli, del Foro di Milano, con domicilio pec.
Email_2
INTERVENUTA
All'udienza del 10.09.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per e : <Voglia la Corte in accoglimento del presente Parte_1 Parte_2
appello ed in totale riforma della decisione qui impugnata, accogliere le conclusioni di
primo grado che di seguito si trascrivono: “Voglia il Giudice, contrariis reiectis, -
dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del seguente contratto
stipulato fra le parti: Contratto rogato notaio rep. N. 21361, racc. n. Persona_1
10650, rogato il 1.6.2006, registrato a Grosseto, il 1.6.2006, importo erogato euro
180.000,00, durata quindici anni;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia del
seguente atto: ipoteca volontaria di secondo grado sull'immobile di proprietà di
[...]
così descritto: appartamento in Comune di Grosseto, Frazione Braccagni, via Pt_2
Fabrizi n. 16, piano terra, corredato di corte esclusiva ed autorimessa, il tutto censito al
catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 15, particella 110, subalterno 12, categoria
A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale euro 697,22; foglio 15, particella 110 subalterno
16, categoria C/6, classe 4, mq. 44, rendita catastale euro 145,43; confini detta via,
[...]
, iscritta all'Ufficio dei Registri Immobiliari di CP_4 Controparte_5 CP_6
Grosseto, in data 5.6.2006, al n. 1968 reg. Part., ordinando al Conservatore di procedere
alla cancellazione di detta formalità, con esonero da ogni responsabilità conseguente;
-
dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi e
quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli
2 interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma
con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale,
dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
- dichiarare l'inesistenza del
diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli
azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità, l'annullamento, l'inefficacia di
tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva n. 177/08, con ogni
conseguenziale pronuncia. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore
del sottoscritto procuratore, antistatario”>>.
Per Controparte_1
Sg: <Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
respingere perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Parte_2
Grosseto pubblicata il 16/06/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
d'entrambi i gradi di giudizio>>.
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze Controparte_2
respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dai signori Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 501/2021 del Parte_2
Tribunale di Grosseto pubblicata in data 16/06/2021>>.
I FATTI DI CAUSA
In data 1.06.2006 stipulava con odierna CP_1 Parte_1
appellante, un contratto di mutuo fondiario, erogando a favore della mutuataria una somma pari a € 180.000,00.
La i obbligava a restituire il capitale maggiorato degli interessi nella Pt_1
misura convenzionale, così come previsto dall'art. 2 del contratto, con le modalità
e alle scadenze definite nel piano di ammortamento allegato allo stesso.
3 Contestualmente all'erogazione del finanziamento, a garanzia del credito,
il marito della mutuataria, offriva ipoteca volontaria di secondo Parte_2
grado sull'immobile di sua proprietà.
La mutuataria diveniva sin da subito inadempiente rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della banca esponente, la quale, agiva esecutivamente per ottenere la soddisfazione del proprio credito.
In data 4.08.2008, notificava ai signori e CP_1 Parte_1 Pt_2
l contratto di mutuo fondiario e l'atto di precetto, per poi promuovere, con
[...]
atto di pignoramento trascritto in data 30.09.2008, la procedura esecutiva immobiliare n. 177/2008, avverso la quale, i debitori esecutati (che avevano già
promosso un primo giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. n.
2033/2014 RG innanzi al Tribunale di Grosseto,e rigettato con sentenza n.
116/2017, poi impugnata dagli stessi davanti alla Corte d'Appello di Firenze)
hanno promosso una ulteriore opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
chiedendo che, previa sospensione della procedura esecutiva n. 177/2008, venisse dichiarata:
- la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra le parti;
- la nullità invalidità ed inefficacia della iscrizione ipotecaria eseguita sull'immobile di proprietà del Parte_2
- la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi, con conseguente rideterminazione delle somme effettivamente dovute dalla debitrice ed infine la caducazione della procedura esecutiva pendente;
- l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere a esecuzione forzata in relazione al titolo azionato e per l'effetto la nullità/l'annullamento/l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti.
4 Il Giudice dell'esecuzione fissava l'udienza per la discussione in merito alla sospensione della procedura. Si costituiva il giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto ed eccependo:
- la litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c. della domanda di nullità
invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo perché pendente altro giudizio n. 2033/2014 RG contenente la medesima domanda (si tratta del primo giudizio di opposizione all'esecuzione davanti alla Corte d'Appello di Firenze);
- la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto di mutuo per il decorso del termine di 5 anni dalla sua sottoscrizione;
- l'infondatezza in merito alla eccezione di carenza del titolo esecutivo in quanto il mutuo oggetto di causa conteneva la quietanza di pagamento da parte della mutuataria a conferma dell'effettiva erogazione delle somme in suo favore contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
- l'infondatezza in merito alla eccezione di nullità e inefficacia delle clausole contenenti la pattuizione sugli interessi poiché generica, totalmente sfornita di prova e comunque senza fondamento alcuno.
Il Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione rilevando l'inesistenza del fumus boni iuris posto che, nel caso in esame, la somma oggetto di mutuo risultava accreditata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato quietanza e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Le odierne appellanti introducevano il giudizio di merito, e il giudice rigettava l'opposizione sul fondamento che il mutuo non poteva dirsi condizionato, atteso che la somma concessa a titolo di mutuo era stata accreditata nel conto corrente della mutuataria rilasciando quietanza, a tal fine, nello stesso atto di mutuo. Il solo fatto che la somma fosse stata dichiarata indisponibile nel contratto di mutuo fino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria non
5 attribuiva al mutuo la qualifica di mutuo condizionato. La mutuataria assumeva su di sé solo un'obbligazione di non fare, senza che alcuna condizione fosse apposta al perfezionamento del contratto, già perfezionato con la traditio della somma. Perciò, in caso di inadempimento la mutuataria si sarebbe esposta ad un'azione di responsabilità per inadempimento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto proponevano appello, con atto di citazione del 23.07.2021, notificato il 23.07.2021 e depositato il 27.07.2021,
e , per un unico motivo con il quale lamentavano Parte_1 Parte_2
l'errata qualificazione del contratto di mutuo da parte del primo giudicante,
dovendosi, invece, ritenere che si trattava di mutuo condizionato e pertanto privo dei requisiti per valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 cod. proc.
civ.
Argomentavano gli appellanti che la messa a disposizione della somma da parte della banca fosse soltanto apparente, stante l'apposizione di una condizione che la rendeva giuridicamente indisponibile fino al momento della sua realizzazione. Pertanto, la consegna della somma era solo fittizia, non essendo sufficiente, allo scopo, la quietanza rilasciata dalla mutuataria. Per queste ragioni gli appellanti sostenevano la carenza dei requisiti affinché l'atto pubblico di mutuo potesse valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ..
Si costituiva in giudizio la quale riprendeva le motivazioni CP_1
già addotte dal giudice di prime cure, rimarcando che era incontestato che la parte mutuataria aveva ricevuto il denaro dato a mutuo, benché obbligandosi a non usarne fino al realizzarsi delle condizioni previste dal contratto. La somma era quindi uscita dal patrimonio della banca per entrare in quello degli odierni appellanti. L'obbligazione di non fare in forza della quale la si era Pt_1
impegnata a non far uso della somma fino al realizzarsi della condizione, non
6 faceva, quindi, venir meno la “realità” del contratto di mutuo in oggetto, né lo rendeva condizionato.
In quanto successore a titolo particolare di nella titolarità di CP_1
alcuni crediti ceduti pro-soluto dalla banca con avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140
del 25 novembre 2021, tra cui rientrava anche quello oggetto del presente giudizio, interveniva nel giudizio e per essa la mandataria Controparte_2
Nel proprio atto richiamava tutte le domande, le eccezioni e CP_3
conclusioni, anche istruttorie, già svolte dalla banca cedente, e puntualizzava che nel caso di specie non si determinava alcuna successione dell'intervenuta nel lato passivo delle vicende contrattuali da cui erano generati i crediti.
All'udienza del 10.09.2024 l'appellante eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, per omessa iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, facendo rilevare che l'atto con cui le società veicolo conferivano l'incarico per la riscossione dei crediti ad una società non iscritta all'albo era nullo ai sensi dell'art. 1418 Codice civile, e pertanto la società
incaricata della riscossione era priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo, non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Né la mandataria né la mandante risultavano iscritte a tale albo,
facendo difettare la legittimazione attiva dell'intervenuta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.09.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi. In particolare, Controparte_2
sosteneva nella memoria di replica che l'attività di riscossione era perfettamente
7 delegabile a società non iscritte all'Albo degli intermediari finanziari. In ogni caso, qualora la Corte avesse ritenuto sussistente il difetto di legittimazione,
chiedeva termine per ratificare gli atti compiuti dal proprio procuratore.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Si tratterà, preliminarmente, della questione attinente alla legittimazione attiva della società quale mandataria della CP_3 CP_2
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellante, in quanto la società mandataria non sarebbe iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB,
non può trovare accoglimento.
Come sottolineato recentemente dalla Suprema Corte, questa eccezione -
seppur abbia trovato riscontro in alcune pronunce di merito – “è artificiosa e
destituita di fondamento. La tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme
imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la
conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione,
mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione”. In proposito osserva la Corte di Cassazione che, in relazione all'interesse tutelato, “qualsiasi
disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico,
ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o valori giuridici fondamentali”[.] Il
mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e
finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di
disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come
il TUB o il TUF).”
Le norme in questione “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla
regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività
finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei
8 controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè alla
Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali” (Cassazione civile, Sez. III,
18.03.2024, n. 7243).
Perciò le condotte difformi alla legislazione che tengono gli operatori non posso riverberarsi automaticamente sul rapporto negoziale, travolgendo così i contratti o gli atti processuali volti alla tutela del proprio credito, che si vorrebbero viziati in ragione di una nullità derivata.
L'eccezione è pertanto infondata.
Quanto all'unico motivo di appello, anche questo è da rigettare.
Argomenta l'appellante che il contratto di mutuo in oggetto, benché
stipulato con atto pubblico e contenente al proprio interno la quietanza del mutuatario dell'avvenuta corresponsione della somma, non integra tutti i requisisti per valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.
Ebbene, merita precisare che essendo il mutuo un contratto reale, questo si conclude con la consegna del denaro al mutuatario. Dunque, il passaggio della
res nel patrimonio del debitore determina il perfezionamento del contratto e l'esigibilità dell'obbligazione restitutoria.
Non v'è dubbio che questo si sia realizzato, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato il contratto di mutuo, stipulato nelle forme dell'atto pubblico, fa fede fino a querela di falso quanto alle dichiarazioni che il notaio attesta essere avvenute in sua presenza. E tra queste vi è quella, art. 2 del contratto, che la somma data a mutuo è stata erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla mutuataria, per cui quest'ultima ha rilasciato quietanza con la sottoscrizione dell'atto. E poi, non è contestato da parte appellante che la somma sia stata effettivamente versata dalla banca erogatrice.
La tesi sostenuta è piuttosto che, prevedendo lo stesso articolo 2 del contratto l'obbligo della mutuataria di non disporre delle somme che le erano
9 state accreditate sino al perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili costituiti in garanzia e prima della consegna alla banca di apposita polizza di assicurazione, il denaro non era davvero nella sua disponibilità
giuridica e quindi nel suo patrimonio e pertanto il contratto di mutuo non costituiva un valido titolo esecutivo.
Si tratta di un argomento che, tuttavia, è stato recentemente superato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite, con orientamento da cui non vi è motivo di discorstarsi.
Secondo il principio di diritto espresso dalla stessa, il “contratto di mutuo
integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata -
di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione
della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della
mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione
civile, Sez. Un., 6.03.2025, n. 5968).
A fortiori, pertanto, se ne deve concludere che, qualora la banca abbia provveduto all'effettiva erogazione del denaro mediante accredito sul conto corrente, ma la parte mutuataria, che si è assunta l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituirla, si sia solo impegnata a non utilizzare la somma fino alla realizzazione delle condizioni contrattuali (come nel caso di specie di stipula della polizza assicurativa e di iscrizione ipotecaria) il contratto mutuo sia idoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
Questo tipo di obbligazioni, che la Suprema Corte ha definito delle pattuizioni accessorie, non sono, infatti, in grado di condizionare l'efficacia reale
10 del mutuo né di privarlo della natura di titolo esecutivo. Né possono far venire meno l'obbligo in capo al mutuatario di provvedere alla restituzione del denaro secondo le modalità contemplate dal mutuo, per cui il credito non difetta dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, l'appello va respinto.
Tenuto conto del recente intervento delle Sezioni Unite e della presenza,
al momento della proposizione dell'appello, di indirizzi giurisprudenziali contrastanti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod, proc. civ.
per l'integrale compensazione delle spese del grado.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di Controparte_7
e dell'intervenuta e per essa la
[...] Controparte_2
mandataria con atto di citazione del 23.07.2021, notificato il CP_3
23.07.2021 e depositato il 27.07.2021 avverso la sentenza n. 501/2021 del Tribunale
di Grosseto, pubblicata in data 16.06.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 Parte_2
pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 09.04.2025.
L'Estensore Il Presidente
Chiara Ermini Giovanni Sgambati
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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