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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4633/2017 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Dante Gemma e Luca Parte_1
Raho;
ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dagli avv.ti Monica Canepa e Emanuela Guarino;
CONVENUTO
All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che, il giorno 25.10.2012, mentre percorreva Piazza Curtatone in Parte_2
“giunta in prossimità del marciapiede che circonda la predetta Piazza, al fine di CP_1
attraversare Via Magenta, in corrispondenza delle strisce pedonali, cadeva rovinosamente al suolo
a causa di una irregolarità della pavimentazione”. Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver riportato, a causa del sinistro occorso, “gravi lesioni” e, in particolare, “fratture pluriframmentarie epifisi sistole omero dx e sx”,
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale ha invocato il rigetto, deducendo che il danno subito dall'attrice sarebbe attribuibile a sua responsabilità esclusiva.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità (26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
È sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento, per quanto di ragione, dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è proprietario l'ente convenuto e le lesioni subite dall'attrice.
Occorre in proposito osservare che il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dalla caduta della nelle circostanze di luogo e di tempo dalla stessa addotte, a causa dell'irregolarità Pt_1
della pavimentazione del marciapiede adiacente alle strisce pedonali (che, nell'occasione, la stessa si stava accingendo ad attraversare), può ritenersi provato sulla scorta del verbale redatto dagli agenti del Comando di Polizia Locale di avente efficacia di piena prova fino a querela di falso CP_1
(Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 07.11.2014; Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1106). In particolare, gli Agenti di Polizia locale, e intervenuti Testimone_1 Testimone_2
sui luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro, hanno dichiarato a verbale che “in data 25.10.2012,
alle ore 13.00 circa (…), si accorgevano dell'infortunio di una signora, la quale rovinava al suolo
tra Piazza Curtatone e Via Magenta. Immediatamente si recavano sul posto e constatavano una
imperfezione del piano di calpestio del marciapiede posto in corrispondenza delle suddette vie,
dovuto alla vegetazione sotterranea degli alberi piantumati nelle vicinanze. Alle ore 13.07
l'infortunata veniva condotta in ospedale con ambulanza del 118. A seguito degli Parte_1
accertamenti, gli veniva riscontrata frattura del gomito con prognosi di 30 giorni. Dopo aver
effettuato i rilievi fotografici, informavano dell'inconveniente l' ”. Controparte_2
L'obiettiva pericolosità del tratto di marciapiede in parola, collegata alla difficoltà per l'utente di avvedersi di una siffatta sconnessione della pavimentazione stradale, è rinvenibile, oltre che dalla descrizione dello stato dei luoghi riportata dagli agenti di Polizia Locale nell'anzidetto verbale, anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 16.10.2011, ha dichiarato che “il Tes_3
luogo del sinistro era ricoperto da un po' di tutto, posso dire che vi sono proprio mattonelle sollevate
a causa delle radici degli alberi”.
Anche il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato che “il Testimone_4
pavimento del marciapiede era sconnesso e divelto, nonché ricoperto da fogliame ed aghi di pino”.
Dalle predette dichiarazioni è emersa, dunque, una concreta difficoltà per l'utente di avvedersi dell'anomalia in oggetto, sia per la conformazione della stessa, considerata la scarsa visibilità del dislivello venutosi a creare a causa della presenza di radici nel sottosuolo, che per la presenza di fogliame, condizione questa che verosimilmente ha occultato tanto il dislivello, quanto la parte mancante della pavimentazione (più segnatamente, della lastra bianca di pavimento posto in corrispondenza dell'asfalto).
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso in cui è occorsa la e l'anomalia stradale di Piazza Curtatone, Pt_1 non avendo, peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito CP_1
riconducibile alla condotta negligente del pedone.
Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella
produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo al convenuto, non rende la condotta CP_1
della esente da censure. Pt_1
Ed invero, l'esistenza di numerose irregolarità lungo tutto il tragitto percorso dalla – Pt_1
dovuta, principalmente, alla presenza di radici nel sottosuolo, che hanno, di fatto, comportato il sollevamento della pavimentazione stradale, causando la sconnessione di numerose mattonelle di cui
è composto il marciapiede – e, dunque, la prevedibilità che nella zona circostante ve ne fossero presenti delle altre, avrebbero dovuto suggerire all'attrice, l'adozione di una maggiore cautela nell'attraversamento della zona de qua, in ossequio, altresì, al principio di autoresponsabilità posto a carico dell'utente, chiamato ad utilizzare il bene demaniale prestando la massima prudenza, maggiore cautela resa possibile dall'assenza condizioni metereologiche avverse, tali da poter influire negativamente sulla visibilità delle predette sconnessioni.
Pertanto - senza che ciò sia sufficiente ad escludere l'integrale responsabilità del custode – in ragione della prevedibilità del pericolo, deve riconoscersi, in capo all'attrice, un concorso di colpa nella misura del 40%.
Acclarata la sussistenza del concorso di colpa tra le parti - da ripartire nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico dell'attrice - e passando, ora, alla quantificazione dei danni CP_1
non patrimoniali subiti dalla , deve osservarsi che le lesioni subite dall'attrice sono state oggetto Pt_1 di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. , le cui risultanze, frutto di Persona_1
accertamenti esenti da vizi logici e immuni da censure sul piano metodologico, questo Giudice
condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto, con riferimento all'arto superiore destro – che
“all'esame obiettivo si evidenzia una cicatrice a cavallo del gomito dx a forma di S, di circa 12 cm,
appena visibile, appianata, scorrevole sui piani sottostanti ( esito chirurgico dell'intervento subito).
Masse muscolari normo-trofiche e normo-toniche, comparabili all'omologo arto controlaterale e
rapportabili all'età dell'istante. I fisiologici movimenti di flesso-estensione sono limitati ai gradi
intermedi per blocco articolare anatomico e funzionale. E' evidente un plus in corrispondenza del
trochite omerale per calcificazione secondaria al trauma in questione. Forza
contro
-resistenza
diminuita, come pure la forza prensile della mano dx. Riferite ipoestesie in corrispondenza dell'area
interessata dall'intervento chirurgico. R.O.T. normo-elicitabili”.
Con riferimento al braccio sinistro, l'ausiliario ha, invece, evidenziato che “all'esame
obiettivo si rileva una cicatrice post chirurgica posizionata a ridosso del trochite omerale, appena
visibile a distanza di relazione, a forma di S , di circa 10 cm, appianata, normo-cromica, scorrevole
sui piani sottostanti. La muscolatura appare normo-tonica e normo-trofica, comparabile a quella
dell'arto controlaterale e rapportabile all'età del soggetto. I fisiologici movimenti di flesso -
estensione e latero-versione sono limitati ai massimi gradi articolari per blocco anatomico e
funzionale. Forza
contro
-resistenza e forza prensile della mano sinistra conservata”.
L'ausiliario ha, quindi, concluso, ritenendo che a seguito dell'evento occorso, in danno della
, siano residuati “postumi permanenti per un totale pari al 16 % (sedici percento), con la Pt_1
seguente inabilità temporanea: - I.T.T. = 28 (ventotto) giorni (due degenze ospedaliere); I.T.P. 75%=
35 (trentacinque) giorni;
I-T-P- 50% = 80 (ottanta) giorni;
I.T.P. 25%= 90 (novanta) giorni”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, dunque, ritenersi provato il danno biologico subito dall'attrice, i cui esiti permanenti devono attestarsi nella misura del 16%. Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di non lieve entità (superiori ai 9 punti di percentuale), deve osservarsi quanto segue.
Con D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 è stata approvata la tabella unica nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e dall'esercizio della professione sanitaria, dai quali siano derivati lesioni di non lieve entità.
All'indomani dell'entrata in vigore della Tabella Unica, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ex art. 363 c.p.c., ha disposto il rinvio degli atti alla Suprema Corte di Cassazione
per la risoluzione della questione pregiudiziale in ordine all'individuazione del parametro da adottare i fini della liquidazione del danno biologico da lesione c.d. macro – permanente, per un verso allorquando essa sia derivata da evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della T.U.N., per altro verso nelle ipotesi in cui quest'ultimo non sia riconducibile a sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore o a condotte poste in essere per malpractice sanitaria.
In particolare, la Corte è stata interrogata circa l'opportunità che, in siffatte ipotesi, il giudice,
quando sia chiamato a decidere sulla liquidazione di tale voce di danno, si avvalga del parametro della c.d. Tabella di Milano (attualmente quelle cui fare riferimento sono le Tabelle Milanesi Edizione
2024), ad oggi invalso “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno
biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c”, ovvero quello di cui alla T.U.N., adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, posto che l'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio condurrebbe a “a quantificazioni risarcitorie sensibilmente diverse” e considerato che predetto Decreto ha limitato l'ambito di applicazione della tabella al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità “conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti” e “all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata”, nonché ai sinistri “verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore” della norma.
Per quanto la questione sia ancora sottoposta al vaglio della Corte Suprema di Cassazione, a parere di questo Giudice la Tabella Unica Nazionale non può trovare nel caso di specie, Tale convincimento risulta avallato dal principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 139 del codice delle assicurazioni private - contenenti i criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali i cui postumi siano accertati in misura non superiore al 9 % - il cui ambito di applicazione, al fine di garantire il rispetto dell'equità, in ossequio al principio di eguaglianza, è stato circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Ed invero, secondo quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
12408/2011, “l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3
Cost., perchè consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo
analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio”.
Ritiene, dunque, il giudicante di poter seguire, nel caso di specie, lo stesso iter argomentativo adottato dalla Corte di Cassazione, con il quale è stata esclusa la possibilità di un'applicazione indistinta - anche al di fuori delle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli - dei criteri di liquidazione indicati nel sopra citato articolo del codice delle assicurazioni private, poiché ciò
comporterebbe una riduzione dell'importo da liquidare a titolo i risarcimento non giustificata da finalità di contenimento di costi che finiscono, in ultima battuta, per essere riversati sulla collettività.
La Corte ha, invero, sposato la tesi “ contraria all'applicazione analogica” delle suddette norme, valorizzando sia “la collocazione della disposizione” – che è posta all'interno del Codice delle assicurazioni private (in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti") - sia “la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione
del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel
campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo
delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti
da lesioni comportanti postumi più gravi” (Cass.12408/2011).
Ciò posto e onde evitare un'irragionevole contrapposizione alla prassi invalsa in molteplici
Tribunali (“ben sessanta”), la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che le Tabelle di Milano
“costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la
fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità”.
Ha, quindi chiarito che “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che,
in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni
di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati
in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze
del caso concreto".
Orbene, alla luce di tale principio di diritto, ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente - secondo cui “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali” (Cass. civ. 25922/2023) – nel caso di specie dovranno trovare applicazione i criteri indicati dalle Tabelle di Milano.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 59.855,25 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 28
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno biologico risarcibile € 35.173,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 46.429,00
Invalidità temporanea totale € 3.220,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo € 13.426,25
Totale generale: € 59.855,25
In ragione, tuttavia, del predetto concorso di colpa, il va quindi Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della complessiva somma di € 35.913,15, Parte_1
corrispondente al 60% della somma di € 59.855,25.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi non avendo l'attrice provato,
neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007). Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Non potranno, invece, riconoscersi in favore dell'attrice somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non avendo la stessa documentato di aver sostenuto spese mediche.
Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 35.913,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto, infine, alle spese di lite, l'accoglimento in misura inferiore alla metà della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi, vanno poste a carico del in ragione della soccombenza e liquidate come da dispositivo, sulla Controparte_1
scorta dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, in favore dei procuratori dell'attrice,
che se sono dichiarati antistatari.
Vanno altresì definitivamente poste a carico del convenuto, in ragione della CP_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4633/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di Parte_1
€ 35.913,15, oltre rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante Parte_1
parte a carico del e liquidandole nell'intero in € 759,00 per spese ed € Controparte_1
7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dell'attrice dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico del le spese occorse per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4633/2017 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Dante Gemma e Luca Parte_1
Raho;
ATTRICE
CONTRO
in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 dagli avv.ti Monica Canepa e Emanuela Guarino;
CONVENUTO
All'udienza del 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che, il giorno 25.10.2012, mentre percorreva Piazza Curtatone in Parte_2
“giunta in prossimità del marciapiede che circonda la predetta Piazza, al fine di CP_1
attraversare Via Magenta, in corrispondenza delle strisce pedonali, cadeva rovinosamente al suolo
a causa di una irregolarità della pavimentazione”. Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver riportato, a causa del sinistro occorso, “gravi lesioni” e, in particolare, “fratture pluriframmentarie epifisi sistole omero dx e sx”,
ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda,
della quale ha invocato il rigetto, deducendo che il danno subito dall'attrice sarebbe attribuibile a sua responsabilità esclusiva.
Appare opportuno tracciare preliminarmente un excursus degli orientamenti che si sono succeduti nell'ambito della giurisprudenza in merito alla responsabilità della p.a. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento in passato assolutamente predominante, la fattispecie di cui trattasi rinviene la propria disciplina nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Si osserva, infatti, che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del
neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo alla c.d. insidia o trabocchetto stradale.
In siffatta prospettiva - che muove dal presupposto che la disposizione dettata dall'art. 2051
c.c. non possa trovare applicazione con riferimento ai beni demaniali perché l'estensione del bene non consentirebbe un controllo continuo ed efficace dello stesso per evitare l'insorgenza di pericolo per i terzi (Cass. 1996 n. 265, Cass. 1987 n. 526 ed altre) - affinché possa affermarsi la responsabilità della p.a. per i danni derivati agli utenti delle strade pubbliche o delle relative pertinenze in conseguenza delle loro anomalie è necessario che le situazioni di pericolo cui queste ultime diano luogo abbiano carattere di insidia, siano, cioè, connotate dai requisiti della non visibilità ed imprevedibilità (26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742;
Cass. 16.6.1998, n. 5989 e molte altre).
Altro orientamento, in precedenza minoritario ed in seguito divenuto, viceversa, prevalente,
riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria di una strada pubblica per danni subiti dall'utente in conseguenza della sua anomalia alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che l'ente al quale la strada appartiene, quale custode della medesima, per escludere la propria responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,
invece, non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (ex plurimis, Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673; Cass. 3
giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
È sul danneggiato che grava, dunque, l'onere di provare l'esistenza dell'evento dannoso,
nonché del nesso di causalità con la res, mentre sulla p.a. incombe l'onere di fornire la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Venendo, ora, al caso di specie, la domanda attorea merita accoglimento, per quanto di ragione, dovendosi ritenere provato il nesso di causalità intercorso tra l'anomalia del bene demaniale di cui è proprietario l'ente convenuto e le lesioni subite dall'attrice.
Occorre in proposito osservare che il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dalla caduta della nelle circostanze di luogo e di tempo dalla stessa addotte, a causa dell'irregolarità Pt_1
della pavimentazione del marciapiede adiacente alle strisce pedonali (che, nell'occasione, la stessa si stava accingendo ad attraversare), può ritenersi provato sulla scorta del verbale redatto dagli agenti del Comando di Polizia Locale di avente efficacia di piena prova fino a querela di falso CP_1
(Cass. civ., sez. L, sentenza n. 23800 del 07.11.2014; Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1106). In particolare, gli Agenti di Polizia locale, e intervenuti Testimone_1 Testimone_2
sui luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro, hanno dichiarato a verbale che “in data 25.10.2012,
alle ore 13.00 circa (…), si accorgevano dell'infortunio di una signora, la quale rovinava al suolo
tra Piazza Curtatone e Via Magenta. Immediatamente si recavano sul posto e constatavano una
imperfezione del piano di calpestio del marciapiede posto in corrispondenza delle suddette vie,
dovuto alla vegetazione sotterranea degli alberi piantumati nelle vicinanze. Alle ore 13.07
l'infortunata veniva condotta in ospedale con ambulanza del 118. A seguito degli Parte_1
accertamenti, gli veniva riscontrata frattura del gomito con prognosi di 30 giorni. Dopo aver
effettuato i rilievi fotografici, informavano dell'inconveniente l' ”. Controparte_2
L'obiettiva pericolosità del tratto di marciapiede in parola, collegata alla difficoltà per l'utente di avvedersi di una siffatta sconnessione della pavimentazione stradale, è rinvenibile, oltre che dalla descrizione dello stato dei luoghi riportata dagli agenti di Polizia Locale nell'anzidetto verbale, anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 16.10.2011, ha dichiarato che “il Tes_3
luogo del sinistro era ricoperto da un po' di tutto, posso dire che vi sono proprio mattonelle sollevate
a causa delle radici degli alberi”.
Anche il teste , escusso alla medesima udienza, ha dichiarato che “il Testimone_4
pavimento del marciapiede era sconnesso e divelto, nonché ricoperto da fogliame ed aghi di pino”.
Dalle predette dichiarazioni è emersa, dunque, una concreta difficoltà per l'utente di avvedersi dell'anomalia in oggetto, sia per la conformazione della stessa, considerata la scarsa visibilità del dislivello venutosi a creare a causa della presenza di radici nel sottosuolo, che per la presenza di fogliame, condizione questa che verosimilmente ha occultato tanto il dislivello, quanto la parte mancante della pavimentazione (più segnatamente, della lastra bianca di pavimento posto in corrispondenza dell'asfalto).
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso in cui è occorsa la e l'anomalia stradale di Piazza Curtatone, Pt_1 non avendo, peraltro, il convenuto fornito prova della sussistenza del caso fortuito CP_1
riconducibile alla condotta negligente del pedone.
Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella
produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo al convenuto, non rende la condotta CP_1
della esente da censure. Pt_1
Ed invero, l'esistenza di numerose irregolarità lungo tutto il tragitto percorso dalla – Pt_1
dovuta, principalmente, alla presenza di radici nel sottosuolo, che hanno, di fatto, comportato il sollevamento della pavimentazione stradale, causando la sconnessione di numerose mattonelle di cui
è composto il marciapiede – e, dunque, la prevedibilità che nella zona circostante ve ne fossero presenti delle altre, avrebbero dovuto suggerire all'attrice, l'adozione di una maggiore cautela nell'attraversamento della zona de qua, in ossequio, altresì, al principio di autoresponsabilità posto a carico dell'utente, chiamato ad utilizzare il bene demaniale prestando la massima prudenza, maggiore cautela resa possibile dall'assenza condizioni metereologiche avverse, tali da poter influire negativamente sulla visibilità delle predette sconnessioni.
Pertanto - senza che ciò sia sufficiente ad escludere l'integrale responsabilità del custode – in ragione della prevedibilità del pericolo, deve riconoscersi, in capo all'attrice, un concorso di colpa nella misura del 40%.
Acclarata la sussistenza del concorso di colpa tra le parti - da ripartire nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico dell'attrice - e passando, ora, alla quantificazione dei danni CP_1
non patrimoniali subiti dalla , deve osservarsi che le lesioni subite dall'attrice sono state oggetto Pt_1 di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. , le cui risultanze, frutto di Persona_1
accertamenti esenti da vizi logici e immuni da censure sul piano metodologico, questo Giudice
condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto, con riferimento all'arto superiore destro – che
“all'esame obiettivo si evidenzia una cicatrice a cavallo del gomito dx a forma di S, di circa 12 cm,
appena visibile, appianata, scorrevole sui piani sottostanti ( esito chirurgico dell'intervento subito).
Masse muscolari normo-trofiche e normo-toniche, comparabili all'omologo arto controlaterale e
rapportabili all'età dell'istante. I fisiologici movimenti di flesso-estensione sono limitati ai gradi
intermedi per blocco articolare anatomico e funzionale. E' evidente un plus in corrispondenza del
trochite omerale per calcificazione secondaria al trauma in questione. Forza
contro
-resistenza
diminuita, come pure la forza prensile della mano dx. Riferite ipoestesie in corrispondenza dell'area
interessata dall'intervento chirurgico. R.O.T. normo-elicitabili”.
Con riferimento al braccio sinistro, l'ausiliario ha, invece, evidenziato che “all'esame
obiettivo si rileva una cicatrice post chirurgica posizionata a ridosso del trochite omerale, appena
visibile a distanza di relazione, a forma di S , di circa 10 cm, appianata, normo-cromica, scorrevole
sui piani sottostanti. La muscolatura appare normo-tonica e normo-trofica, comparabile a quella
dell'arto controlaterale e rapportabile all'età del soggetto. I fisiologici movimenti di flesso -
estensione e latero-versione sono limitati ai massimi gradi articolari per blocco anatomico e
funzionale. Forza
contro
-resistenza e forza prensile della mano sinistra conservata”.
L'ausiliario ha, quindi, concluso, ritenendo che a seguito dell'evento occorso, in danno della
, siano residuati “postumi permanenti per un totale pari al 16 % (sedici percento), con la Pt_1
seguente inabilità temporanea: - I.T.T. = 28 (ventotto) giorni (due degenze ospedaliere); I.T.P. 75%=
35 (trentacinque) giorni;
I-T-P- 50% = 80 (ottanta) giorni;
I.T.P. 25%= 90 (novanta) giorni”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, dunque, ritenersi provato il danno biologico subito dall'attrice, i cui esiti permanenti devono attestarsi nella misura del 16%. Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di non lieve entità (superiori ai 9 punti di percentuale), deve osservarsi quanto segue.
Con D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 è stata approvata la tabella unica nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e dall'esercizio della professione sanitaria, dai quali siano derivati lesioni di non lieve entità.
All'indomani dell'entrata in vigore della Tabella Unica, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ex art. 363 c.p.c., ha disposto il rinvio degli atti alla Suprema Corte di Cassazione
per la risoluzione della questione pregiudiziale in ordine all'individuazione del parametro da adottare i fini della liquidazione del danno biologico da lesione c.d. macro – permanente, per un verso allorquando essa sia derivata da evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della T.U.N., per altro verso nelle ipotesi in cui quest'ultimo non sia riconducibile a sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore o a condotte poste in essere per malpractice sanitaria.
In particolare, la Corte è stata interrogata circa l'opportunità che, in siffatte ipotesi, il giudice,
quando sia chiamato a decidere sulla liquidazione di tale voce di danno, si avvalga del parametro della c.d. Tabella di Milano (attualmente quelle cui fare riferimento sono le Tabelle Milanesi Edizione
2024), ad oggi invalso “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno
biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c”, ovvero quello di cui alla T.U.N., adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, posto che l'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio condurrebbe a “a quantificazioni risarcitorie sensibilmente diverse” e considerato che predetto Decreto ha limitato l'ambito di applicazione della tabella al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità “conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti” e “all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata”, nonché ai sinistri “verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore” della norma.
Per quanto la questione sia ancora sottoposta al vaglio della Corte Suprema di Cassazione, a parere di questo Giudice la Tabella Unica Nazionale non può trovare nel caso di specie, Tale convincimento risulta avallato dal principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 139 del codice delle assicurazioni private - contenenti i criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali i cui postumi siano accertati in misura non superiore al 9 % - il cui ambito di applicazione, al fine di garantire il rispetto dell'equità, in ossequio al principio di eguaglianza, è stato circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Ed invero, secondo quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.
12408/2011, “l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3
Cost., perchè consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo
analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio”.
Ritiene, dunque, il giudicante di poter seguire, nel caso di specie, lo stesso iter argomentativo adottato dalla Corte di Cassazione, con il quale è stata esclusa la possibilità di un'applicazione indistinta - anche al di fuori delle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli - dei criteri di liquidazione indicati nel sopra citato articolo del codice delle assicurazioni private, poiché ciò
comporterebbe una riduzione dell'importo da liquidare a titolo i risarcimento non giustificata da finalità di contenimento di costi che finiscono, in ultima battuta, per essere riversati sulla collettività.
La Corte ha, invero, sposato la tesi “ contraria all'applicazione analogica” delle suddette norme, valorizzando sia “la collocazione della disposizione” – che è posta all'interno del Codice delle assicurazioni private (in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti") - sia “la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione
del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel
campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo
delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti
da lesioni comportanti postumi più gravi” (Cass.12408/2011).
Ciò posto e onde evitare un'irragionevole contrapposizione alla prassi invalsa in molteplici
Tribunali (“ben sessanta”), la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che le Tabelle di Milano
“costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la
fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità”.
Ha, quindi chiarito che “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che,
in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni
di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati
in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze
del caso concreto".
Orbene, alla luce di tale principio di diritto, ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente - secondo cui “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali” (Cass. civ. 25922/2023) – nel caso di specie dovranno trovare applicazione i criteri indicati dalle Tabelle di Milano.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 59.855,25 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 28
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 80
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90
Danno biologico risarcibile € 35.173,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 46.429,00
Invalidità temporanea totale € 3.220,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo € 13.426,25
Totale generale: € 59.855,25
In ragione, tuttavia, del predetto concorso di colpa, il va quindi Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della complessiva somma di € 35.913,15, Parte_1
corrispondente al 60% della somma di € 59.855,25.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono, invece, riconoscersi interessi compensativi non avendo l'attrice provato,
neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avessero avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007). Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Non potranno, invece, riconoscersi in favore dell'attrice somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, non avendo la stessa documentato di aver sostenuto spese mediche.
Il va, dunque, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 35.913,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto, infine, alle spese di lite, l'accoglimento in misura inferiore alla metà della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi, vanno poste a carico del in ragione della soccombenza e liquidate come da dispositivo, sulla Controparte_1
scorta dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, in favore dei procuratori dell'attrice,
che se sono dichiarati antistatari.
Vanno altresì definitivamente poste a carico del convenuto, in ragione della CP_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4633/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di per le causali indicate in motivazione, della somma complessiva di Parte_1
€ 35.913,15, oltre rivalutazione monetaria sulle somme, secondo gli indici e le decorrenze indicati in motivazione;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante Parte_1
parte a carico del e liquidandole nell'intero in € 759,00 per spese ed € Controparte_1
7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dell'attrice dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico del le spese occorse per la consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.