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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4772/2024 R.G. avente ad oggetto sanzioni disciplinari conservative
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Ferrarotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania piazza P. Iolanda n. 6, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, cod. fisc.: – P.IVA_1 Controparte_2
in persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania via Signorelli n.1, cod. fisc.:
P.IVA_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, ed elettivamente P.IVA_3
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della
Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 16.05.2024 Parte_1 premesso di essere docente di ruolo alle dipendenze del , Controparte_4
in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 presso l' Controparte_5
, ha impugnato: a) la nota del 4.03.2023 prot. n.
[...]
4538/2023 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione nella misura di giorni otto decorrente dal giorno successivo;
b) la nota del 5.06.2023 prot. 13528/2023 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione nella misura di giorni tre decorrente dal giorno successivo.
In estrema sintesi, la ricorrente ha esposto:
- che il Dirigente scolastico non avrebbe dovuto erogare le sanzioni della sospensione dal servizio perché privo del relativo potere, sicché esse sono radicalmente nulle o comunque illegittime;
- che, perciò, la stessa ha diritto alla restituzione dell'importo retributivo trattenuto dal datore di lavoro per i giorni di sospensione, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, da parametrarsi all'importo lordo della retribuzione non corrisposta a causa dell'ingiusta sospensione dal servizio pari all'importo di € 684,73 per la prima sospensione per come risulta dai cedolini del mese di aprile 2023 e del mese di maggio 2023, ed all'importo di € 256,74 per la seconda sospensione per come risulta dal cedolino del mese di luglio 2023, per un totale di
11 giorni di sospensione disciplinare ed un importo complessivo di € 941,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- che ancora è suo diritto il versamento, da parte dell'Amministrazione convenuta, dei contributi previdenziali per il periodo (undici giorni) di illegittima sospensione;
- che, a causa della sanzione disciplinare, per l'anno scolastico 2022/2023, la stessa non ha percepito l'importo di € 500,00, relativo alla cosiddetta Carta Docenti;
- che, inoltre, va dichiarato il suo diritto all'ordinaria progressione in carriera nonché il diritto a che vengano computati, ai fini della carriera, anche i giorni di illegittima sospensione;
- che, in subordine, nel merito, la misura disciplinare adottata nei suoi confronti il 4.03.2023
è illegittima, avendo preannunciato al Dirigente Scolastico con nota trasmessa a mezzo pec il
14.09.2022 –mai riscontrata- di non poter utilizzare il registro elettronico, in quanto la propria utenza sul registro elettronico già in uso, è stata disabilitata, per cui si sarebbe servita Pt_2
“fino all'eventuale adozione di un nuovo registro elettronico da parte del Collegio Docenti,
(de)i fogli di registro cartacei messi a disposizione dai responsabili di plesso”, chiedendo
Pagina 2 peraltro di “riattivare celermente l'utenza della scrivente per consentirle la puntuale Pt_2 registrazione dei fatti didattici che avvengono in classe”;
- che, invero, il problema in parola è stato provocato dalla decisione del dirigente scolastico di cambiare il software utilizzato in assenza di una determinazione al riguardo del collegio docenti e il registro cartaceo è il solo ad essere approvato dal;
CP_4
- che, peraltro, la regolare e corretta compilazione del registro cartaceo ha consentito il pieno svolgimento delle operazioni di scrutinio di classe di primo quadrimestre;
- che, parimenti, la nota del 5.06.2023 è illegittima in quanto frutto di una acritica adesione al personale apprezzamento della docente senza che vi sia riscontro oggettivo Parte_3
del contegno minaccioso ed aggressivo addebitatole durante una riunione di consiglio di classe per una questione relativa al posteggio che avrebbe dovuto considerarsi un banale screzio tra colleghi, anche alla luce di dichiarazioni di segno contrario rese da altri docenti, essendo stata la docente senza essere interpellata, ad intromettersi animatamente nella Parte_3
discussione in corso con il dirigente scolastico interrompendola più volte per richiamare l'attenzione di quest'ultimo;
- che nessuna circolare del Dirigente scolastico ha vietato l'accesso con l'auto al cortile della scuola e nel pomeriggio dell'01.02.2023, la stessa ha parcheggiato la propria auto in uno dei posti auto collocati davanti alla tendostruttura in uso all'associazione PGS, collocata esattamente dal lato opposto rispetto all'ingresso della scuola che esula dall'area di competenza del Dirigente non essendo di pertinenza della scuola;
- che, ad ogni modo, la sanzione disciplinare inflitta difetta di specificità ed è stata elevata per un fatto non sussistente e, in ogni caso, è sproporzionata.
Su tali premesse, la ricorrente ha testualmente chiesto di “riconoscersi e dichiararsi la nullità o comunque l'illegittimità delle due sanzioni disciplinari della sospensione disposte nei suoi confronti;
Conseguentemente: - Annullarsi le due sanzioni disciplinari in atti impugnate;
-
Condannarsi il nonché l' Controparte_6 [...]
… alla rifusione in (suo) Controparte_7 favore … della ritenuta retributiva operata in ragione della sospensione;
- In particolare condannarsi alla rifusione, eventualmente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo complessivo di € 941,47 come da allegato prospetto paga, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- Condannare le amministrazioni convenute … al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di sospensione;
- Riconoscersi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegnazione o comunque all'utilizzo dell'importo di
€ 500,00 relativo alla cosiddetta Carta Docenti, per l'anno scolastico di riferimento,
Pagina 3 2022/2023 condannandosi le Amministrazioni convenute … all'assegnazione ovvero all'accredito sulla precisata carta del predetto importo in favore del ricorrente;
- Dichiararsi il diritto della ricorrente all'ordinaria progressione in carriera, ivi incluso il computo degli 11 giorni di sospensione;
- Condannarsi le Amministrazioni convenute … al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso il costo del contributo unificato pari ad €
259,00”.
Con ordinanza del 16.02.2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'ente previdenziale, il quale, si è ritualmente costituito il 18.03.2025 depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha sostanzialmente dedotto la propria estraneità ai fatti oggetto di causa, dichiarandosi disponibile ad accettare il pagamento dei contributi ed accessori di cui sarà condanna a danno del datore di lavoro nei limiti della maturata prescrizione.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'eventuale intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare le società resistenti al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro e CP_3 dell'inquadramento riconosciuto, unitamente alle sanzioni di legge ex L. 388.00 entro i limiti della prescrizione. Spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali;
quindi, all'udienza del 2.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_______________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione, la quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il thema decidendum oggetto di causa riguarda, innanzitutto, la legittimità o meno della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di insegnamento irrogata a carico di per otto giorni con nota del 4.03.2023 e per tre giorni con nota del 5.06.2023 Parte_1
–in entrambi i casi con contestuale privazione della retribuzione-, dal Dirigente scolastico dell' di Controparte_5
rispettivamente, per i fatti riportati nelle contestazioni del 17.01.2023 e del CP_7
20.02.2023.
Pagina 4 Segnatamente, il Dirigente del predetto Istituto con contestazione disciplinare adottata
• il 17.01.2023 ha testualmente contestato alla ricorrente che dal “controllo effettuato in data
29 dicembre 2022, alle ore 11:30, sul registro elettronico in uso, relativamente a tutte le classi a Lei assegnate in questo anno scolastico, … sono state riscontrate l'assenza delle firme giornaliere, l'assenza delle valutazioni e dei voti per tutti gli studenti affidati, l'assenza degli argomenti svolti nelle singole classi e l'assenza delle altre annotazioni. In data 13 gennaio
2023 è stato effettuato un ulteriore controllo del registro elettronico alle ore 12:30 relativamente alle classi assegnate. Dall'esame attento non risultano valutazioni e voti, né argomenti svolti, né compiti assegnati, né le firme apposte giornalmente. L'ultimo controllo del registro elettronico è stato effettuato in data odierna, 17 gennaio 2023 alle ore 13:30, relativamente alle classi assegnate. Dall'esame attento non risultano valutazioni e voti, né argomenti svolti, né compiti assegnati, né le firme apposte giornalmente. Il registro di classe formato elettronico, introdotto nell'ordinamento scolastico dall'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 … (e) L'adozione del registro elettronico da parte del Collegio dei Docenti risale … alla delibera n. 217 del 10 settembre 2013 e confermato … dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 58 del 24 giugno 2020”, per cui “… Le si contestano ai sensi dell'art. 55 bis, comma 9-quater del D.lgs. 165/2001, come novellato dal D.lgs. 75/2017:
A. la mancata compilazione giornaliera del registro elettronico in uso come unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte, delle prove laboratoriali e di quelle orali, per tutti gli studenti affidati, relativamente a tutte le classi a Lei assegnate in questo anno scolastico.
B. l'assenza della firma giornaliera sul registro elettronico, che costituisce un obbligo per il docente ed è valida anche come attestazione di presenza …
… Poiché gli addebiti sopra contestati costituiscono violazione degli obblighi di servizio dei docenti, in considerazione del fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell'insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione …”;
• il 5.06.2023 ha contestato al ricorrente, alla luce delle missiva della docente Parte_3
, di: “A. non mantenere nei rapporti interpersonali, con i colleghi e con gli utenti una
[...]
condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, accentuata da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti;
Pagina 5 B. aver manifestato e attuato comportamenti gravemente minacciosi nei confronti dei superiori e di colleghi, in ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
C. aver reiterato nell'ambiente di lavoro gravi condotte aggressive o minacciose o lesive dell'onore e della dignità personale”, per cui stante il negligente contegno assunto che “denota scarso rispetto delle norme riguardanti i doveri del dipendente pubblico, in particolare in quanto docente all'interno della comunità educante … (si ravvisa la) violazione degli obblighi di servizio dei docenti, in considerazione del fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di rispettare le norme comportamentali …”.
E' documentalmente provato che i procedimenti disciplinari in parola si sono entrambi conclusi, ai sensi dell'art. 494 del d.lgs. n.297/1994, con la misura della sospensione dall'insegnamento, rispettivamente, per otto giorni e per tre giorni con la perdita del trattamento economico ordinario e gli effetti di cui all'art. 497 del d.lgs. in parola, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stante che “le giustificazioni addotte non sono meritevoli di accoglimento, essendo i comportamenti della S.V. disciplinarmente rilevanti, in quanto non conformi ai doveri per violazione degli obblighi di servizio”, in particolare per la prima sanzione “con riferimento alla rilevazione delle presenze e alla compilazione dell'unico registro elettronico in uso, adottato con la circolare dello scrivente n. 10 del 13 settembre 2022”, mentre, per la seconda sanzione, “con particolare riferimento alla dignità degli altri dipendenti”
Nel contesto considerato, secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (si rinvia, per brevità, tra le tante, a Cass.
9.01.2019 n.
363), è assorbente l'esame della competenza del dirigente della struttura scolastica, a cui appartiene il dipendente in ipotesi destinatario della misura disciplinare, ad adottare i provvedimenti sanzionatori oggetto di censura, avendo assunto il ricorrente che l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Amministrazione Scolastica non può essere apprezzato in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta bensì sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata, sicché la sospensione dei docenti rientra tra le misure di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico.
L'indagine in parola va condotta tenendo conto che l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017 stabilisce espressamente che “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta
Pagina 6 servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'
[...]
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la Controparte_8
riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
…
… 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le
Pagina 7 infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
In ragione di detta norma, dunque, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta: al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che “per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”.
In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti: “a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”. Al comma 3 viene precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”.
A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
Pagina 8 c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”.
Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”.
Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, è bene sottolineare che con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9-quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la
“sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
Muovendo dai superiori rilievi, i giudici di legittimità nell'attenzionare questioni analoghe a quella per cui è causa sviluppatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate dal d.lgs.
n.150/2009 all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/200, hanno rilevato che “… L'art. 29 del CCNL
Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del
1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007.
13. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 492, comma 2, lett. b) e c), -come si è detto- stabilisce che al personale direttivo e docente "nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
(...). ".
… Per il personale ATA, invece, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari "la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni".
Pagina 9 … ai fini della determinazione della competenza, doveva farsi riferimento ad valutazione in concreto, ex ante, rimessa al responsabile della struttura, essendo lo stesso in grado di valutare a tale momento la gravità della violazione contestata, e dunque se trasmettere o meno gli atti all'U.P.D..
15. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 55-bis, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla novella del D.Lgs. n. 75 del 2017, … stabilisce (comma 1, primo periodo) che per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Invece (art. 55-bis, comma 1, secondo periodo), quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4 (...)".
15.1. Ai sensi del citato comma 2, pertanto, il dirigente avuta notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, procede alla contestazione, convoca il lavoratore per il contraddittorio a difesa, svolge l'eventuale istruttoria e conclude il procedimento con l'eventuale irrogazione della sanzione.
Diversamente, il responsabile della struttura privo di qualifica dirigenziale o per le sanzioni più gravi, ai sensi del comma 3, trasmette gli atti all'Ufficio per il procedimento disciplinare di cui al comma 4.
16. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
16.1. La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
16.2. La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a
Pagina 10 fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall'U.P.D., che offre al lavoratore pubblico sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare.
16.3. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del
2107, n. 16706 del 2018).
La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura",
"responsabile della struttura dirigente" e U.P.D., graduata sulla base della maggiore o minore afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l'U.P.D..
17. Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017).
18. Proprio in ragione della ratio che nel impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo.
Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo.
L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare.
19. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben
Pagina 11 potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole.
20. Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009 (v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019).
Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza- ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016).
21. Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (così, in motivazione, Cass. 31.10.2019 n.
28111. Conf., tra le tante, Cass 14.07.2021 n. 20059; Cass. 27.08.2021 n. 23524; Cass.
17.05.2022 n. 15800).
Nel medesimo senso, più di recente, i giudici di legittimità hanno ribadito che è illegittima la sanzione della sospensione dall'insegnamento per due giorni comminata ad un docente dal
Dirigente scolastico, in quanto non tiene conto dell'entità massima della sanzione applicabile all'illecito disciplinare contestato, ricondotto nella previsione di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994, finendo in tal modo per attribuire contraddittoriamente al
Pagina 12 dirigente “una valutazione ex ante della sanzione da applicare in astratto”. Né è consentito ritenere che una siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del Dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che
“La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a
«introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il
Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cass.
11.07.2024 n. 19097).
Di qui, l'inserimento nel corpo dell'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater operato dalla riforma Madia si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella del citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cass.
10.11.2022 n.33234 che richiama in parte motiva Cass.
7.06.2016 n. 11627; Cass. 10.06.2016
n. 11985) e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale come stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto.
Dando applicazione ai superiori principi alla fattispecie concreta, pertanto, la violazione delle regole di competenza interna lamentata dal ricorrente sussiste effettivamente, posto che a fronte della previsione legislativa dell'esercizio del potere disciplinare di sospensione dal servizio fino ad un mese prevista dal d.lgs. n. 297/1994, la duplice sospensione dall'insegnamento per cinque giorni è stata comminata dal Dirigente responsabile della struttura in luogo in luogo dell'U.P.D. “e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede
Pagina 13 amministrativa, (il che) comporta di per sé l'invalidità della misura illegittimamente applicata”
(si rinvia a Cass. 20.11.2019 n. 30226).
Per l'effetto, entrambe le sanzioni disciplinari per cui è causa vanno annullate, restando assorbita la disamina di ogni altra censura mossa in ricorso in punto di fondatezza degli addebiti di cui alle richiamate contestazioni disciplinari, stante che i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento di un diritto azionato in giudizio e non di per sé ovvero per effetti eventuali e futuri avendo già chiarito la Suprema Corte che l'interesse ad agire è condizione che deve sussistere in concreto al momento della decisione (fra le tante, emblematica, Cass.
8.03.2022 n.7587; Cass. 08.05.2017 n. 11204).
Ciò posto, va rilevato che la sospensione dal servizio disposta ai sensi del citato d.lgs.
n.297/1994 ha comportato in capo alla ricorrente una perdita del trattamento economico, per la quale in ricorso è stato chiesto ristoro. Tale trattenuta stipendiale, non è superfluo precisare, non ha natura sanzionatoria, ma meramente amministrativa, ponendosi in termini consequenziali al mancato assolvimento all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa secondo il principio di corrispettività delle obbligazioni che informa il contratto di lavoro.
Da questo punto di vista, infatti, giova ricordare che “all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art. 1181 c.c.
e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 c.c." (Cass. n. 17353/2012; Cass. n. 16388/2017)” (Cass.
27.03.2023 n.8656).
Se non ché, una volta annullato il provvedimento di sospensione dal servizio della ricorrente, la perdita della retribuzione per le relative giornate si configura sine tituto essendo venuta meno la ratio giustificativa di siffatta trattenuta, sicché la domanda di restitutio in integrum avanzata in ricorso si palesa meritevole di tutela, con la conseguenza che l'Amministrazione resistente è tenuta a restituire a gli importi trattenuti per i Parte_1
complessivi undici giorni di sospensione ammontanti complessivamente ad € 941,47 sì come documentato in atti (doc. 8, 9 e 10 fascicolo di parte ricorrente), oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Pagina 14 Ancora, dalle considerazioni che precedono discende anche la spettanza a favore della parte ricorrente della regolarizzazione della posizione contributiva per le giornate oggetto delle misure disciplinari annullate.
Inoltre, in conseguenza dell'annullamento delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio va disposta la cancellazione di esse dal fascicolo personale di con tutte le Parte_1
conseguenze di legge ai fini di carriera.
Inoltre, a norma dell'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 n. 32313 e dell'art. 3 del DPCM
28.11.2016, recanti entrambi la disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui alla l. 13.07.2015 n. 107, giova ricordare che la carta docente è un beneficio economico nominativo, personale e non trasferibile, assegnato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, precisando il comma dell'art. 9 del DPCM 28.11.2016 (come sostanzialmente già il comma 4 dell'art. 2 DPCM del 23.09.2015 n. 32313) che “Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata
è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico di ripristino del beneficio. revoca della Carta nel caso”.
Alla luce di quanto precede, accertata l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari oggetto di causa è venuto meno il fattore giustificativo dell'omessa assegnazione ovvero del recupero anche per compensazione del beneficio economico in parola a favore del ricorrente, per cui va affermato che lo stesso ha diritto alla fruizione del bonus Carta docenti di cui alla l. n. 107/2015 nella misura di euro 500,00 nell'a.s. 2022/2023 e, per l'effetto, l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo de quo, non sussistendo allegazione e prova che, nelle more del presente giudizio, parte convenuta abbia posto in essere gli adempimenti funzionali all'attribuzione del predetto beneficio.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e, per l'effetto, restano liquidate nella misura in dispositivo avendo riguardo alla natura e al valore indeterminabile della causa, al mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), al carattere seriale della questione giuridica posta in via principale in ricorso, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM. n. 55/2014 come modificato dal DM. n.147/2022, ivi compresa la previsione del comma 1 bis dell'art. richiamato art. 4 (in misura del 7 % in rapporto al numero esiguo dei documenti allegati).
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
DICHIARA la contumacia dell'Amministrazione scolastica
DICHIARA illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per otto giorni comminata ad dal Dirigente scolastico dell' Parte_1 [...]
di di cui alla nota prot. n. Controparte_5 CP_5 CP_7
4538/2023 del 4 marzo 2023 che, per l'effetto, annulla
DICHIARA altresì illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per tre giorni comminata ad dal Dirigente scolastico dell' Parte_1 [...]
di di cui alla Controparte_5 CP_5 CP_7
nota prot. n. 13528/2023 del 5 giugno 2023 che, per l'effetto, annulla
ORDINA la cancellazione dal fascicolo personale di dell'annotazione delle misure Parte_1
disciplinari in parola con ogni conseguenza sulla progressione di carriera
ACCERTA il diritto di alla restituzione delle retribuzioni trattenute in Parte_1
forza dei provvedimenti sanzionatori in questa sede annullate.
ACCERTA altresì il diritto di parte ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, di fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della l. 107/2015 sotto forma di “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica al pagamento in favore del ricorrente dell'importo corrispondente alle retribuzioni non erogate per i dieci giorni di illegittima sospensione dall'insegnamento, per complessivi € 941,47, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994
CONDANNA l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in € 259,00 a titolo di spese vive ed € 3.947,25, oltre 15% Parte_1
spese generali, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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