Sentenza 12 dicembre 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 12/12/2017, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2017
N. 01355/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2012, proposto da:
IN SE , ON PU, IN SC, AV SI, DA OD, FR AR, SQ CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Casavecchia, Vittorio Barosio e Giulietta Redi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN LUIGI GONZAGA", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Burdese e Marco Dotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Dotta in Torino, via XX Settembre, 17;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario F.F. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga n. 633 del 2-11-2011, avente ad oggetto "annullamento d'ufficio delle determinazioni dirigenziali della S.C. Tecnico Patrimoniale n. 23 del 24-2-2009, n. 80, del 28-5-2009 e n. 117 del 5-10-2010";
- di ogni atto ad essa presupposto, preordinato e/o successivo comprese le comunicazioni del Commissario 5-9-2011 n. prot. 17638, 14-9-2011 n. prot. 18210.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "San Luigi Gonzaga";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Barosio per la parte ricorrente, nessuno presente per l’Azienda Ospedaliera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 29 dicembre 2011 e ritualmente depositato, i ricorrenti, premesso di svolgere la propria attività lavorativa presso la struttura complessa tecnico-patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, hanno impugnato la delibera n. 633 del 2 novembre 2011 con la quale il Commissario f.f. dell’Azienda ha stabilito di annullare in autotutela le seguenti determinazioni dirigenziali della S.C. Tecnico Patrimoniale:
- la n. 23 del 24 febbraio 2009, con la quale si è provveduto alla ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’anno 2008;
- la n. 80 del 28 maggio 2009, con la quale si è provveduto alla erogazione dei compensi relativi al predetto fondo incentivante per l’anno 2008;
- la n. 117 del 5 ottobre 2010, con la quale si è provveduto alla ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’anno 2009.
2. L’annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali di attribuzione degli incentivi alla progettazione è stato disposto sul presupposto dell’esistenza di plurime violazione di legge, sia sotto un profilo sostanziale del difetto dei presupposti previsti dall’art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 per l’attribuzione degli incentivi, sia sotto il profilo formale della violazione della procedura di attribuzione degli incarichi “incentivati” previsti dal Regolamento interno dell’Azienda per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera del Direttore Generale dell’11 luglio 2008 n. 407.
2.1. In particolare, sotto il profilo sostanziale il commissario dell’Azienda ha rilevato: che non in tutti i casi le prestazioni professionali erano di complessità tale da giustificare il riconoscimento di un incentivo; che in alcuni casi gli incentivi erano stati erogati in relazione ad attività prive di progetto; che in altri casi erano stati erogati incentivi a fronte di contratti misti, in violazione del regolamento interno dell’Azienda che non prevede tale possibilità; che gli incentivi erano stati erogati anche al personale amministrativo dell’Azienda, e non ai soli progettisti.
2.2. Sotto il profilo formale, invece, il commissario ha rilevato: che le tre determinazioni annullate non contenevano l’indicazione dei termini di inizio e fine delle prestazioni professionali, con conseguente impossibilità di verificare che gli incentivi non si riferissero ad attività avviate prima dell’entrata in vigore del regolamento; che le tre determinazioni annullate non contenevano l’elenco dei soggetti beneficiari dell’incentivo, le specifiche attività svolte e la somma di competenza; che in relazione all’annualità 2008 erano state adottate inspiegabilmente due diverse determinazioni (la n. 23/2009 e la n. 80/2009) di ripartizione ed erogazione degli incentivi, anziché un unico provvedimento; che le determinazioni dirigenziali di attribuzione degli incarichi non erano state adottate nei tempi e secondo le modalità previste nel Regolamento aziendale, dal momento che gli incarichi erano stati attribuiti verbalmente e non con formale determinazione dirigenziale; che le determinazioni annullate non contenevano la specificazione degli incarichi assegnati a ciascun dipendente, con conseguente impossibilità di operare verifiche ex post; che le determinazioni dirigenziali includevano indebitamente nel novero dei beneficiari 6 dipendenti privi di titolo, in quanto addetti alla manutenzione interna.
3. I ricorrenti, premessa la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’oggetto della domanda, afferente “al legittimo uso del provvedimento di autotutela del commissario” , hanno proposto plurime censure, contestando il fondamento dei singoli capi di motivazione addotti dal commissario per giustificare l’annullamento in autotutela.
4. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001; in subordine, nel merito, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
5. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e depositato una memoria conclusiva, replicando all’eccezione preliminare dell’amministrazione, e insistendo, nel merito, per l’accoglimento delle domande proposte.
6. All’udienza del 5 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dall’Amministrazione.
7.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro c.d. “non contrattualizzati” di cui al comma 4 (…) “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che “Al giudice amministrativo restano devolute “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
7.2. Nel caso di specie:
- il petitum sostanziale della domanda proposta dai ricorrenti è l’accertamento del proprio diritto soggettivo a conseguire il trattamento retributivo accessorio “incentivante” di cui all’art. 92 comma 5 del D. lgs. n. 163/2006, nei termini e nella misura deliberati dal dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale dell’Azienda resistente con i provvedimenti n. 23 del 24 febbraio 2009, n. 80 del 28 maggio 2009, e n. 117 del 5 ottobre 2010, annullati con il provvedimento impugnato, assunto dal Commissario f.f. in autotutela;
- si tratta di una normale controversia afferente alla concreta gestione di un rapporto di lavoro “contrattualizzato”, insorta in data successiva al 30 giugno 1998, data di decorrenza della devoluzione al giudice ordinario del contenzioso in materia di impiego pubblico;
- la circostanza che sia stato impugnato un provvedimento amministrativo non giustifica una diversa conclusione, atteso che, ai sensi della norma appena citata, la giurisdizione del giudice ordinario per “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4” sussiste “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti” , nel qual caso, “quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” ;
- né viene chiesto, nel caso di specie, l’annullamento di un provvedimento di macro-organizzazione avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell’azienda resistente, bensì un atto di concreta gestione del rapporto di lavoro, con destinatari plurimi determinati e individuati.
8. Alla luce di tali considerazioni, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine di rito, e che, ove effettivamente adito, potrà valutare la spettanza del diritto soggettivo rivendicato dai ricorrenti, previa eventuale disapplicazione del provvedimento di autotutela qui impugnato.
9. Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi in considerazione della natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia in esame, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO