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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/07/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 214/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 2.7.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Bartalena, presso il cui studio, sito in Pisa,
Piazza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso la quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit at o il 1.3.2023, l a ri corrent e, gi à collabo rat ri ce scol astica, ha chi est o il riconosci mento per l 'attivit à l avorativa svolt a dell e m al atti e professi onal i “spondil odiscopati a lom bare e t endinosi spal la dest ra ”, e l a condanna dell ' all'indennizzo in capitale e/o CP_1
rendit a ex D.Lgs. n.38/2000, a seguito di unifica con precedent e 7 % gi à riconosciuto per infortuni sul l avoro .
2. Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso . CP_1
3. Il ri corso è infondat o.
Pag. 1 di 2 3.1. Deve, al riguardo, evidenzi arsi com e secondo l e val ut azioni del consul ent e t ecni co nominato i n corso di causa, condivi sibil i quanto ai risul tat i cui è perv enuto, “tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, dell'età anagrafica e della storia clinica si ritiene che la t endinopatia della cuffi a dei rot atori della spalla dx e l a spondilodis copatia lombar e non i ntegrino malatt ie di origi ne prof essi onale.” (così, relazione depositata in data 18.6.2024) .
3.2. Att esa l a condivi si bilit à degl i accertamenti t ecni ci l a domanda deve essere res pint a.
4. All a soccom benza non s egue l a condanna al pagam ento del le spese di lite, avendo parte ri corrent e fornito la di chi arazione sostitut i va ri chi est a dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
4.1. Le spes e di consul enza t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' , ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. cit. (cos ì, Cass . Civ., 17644/2016).
P.Q.M.
rigetta l a dom anda;
nulla sulle spes e di l ite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente le spese di consulenza tecnica a carico dell' , CP_1
in persona del s uo l egal e rappresent ant e pro t empore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 214/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 2.7.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Bartalena, presso il cui studio, sito in Pisa,
Piazza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso la quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.7.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit at o il 1.3.2023, l a ri corrent e, gi à collabo rat ri ce scol astica, ha chi est o il riconosci mento per l 'attivit à l avorativa svolt a dell e m al atti e professi onal i “spondil odiscopati a lom bare e t endinosi spal la dest ra ”, e l a condanna dell ' all'indennizzo in capitale e/o CP_1
rendit a ex D.Lgs. n.38/2000, a seguito di unifica con precedent e 7 % gi à riconosciuto per infortuni sul l avoro .
2. Costituitosi in giudizio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso . CP_1
3. Il ri corso è infondat o.
Pag. 1 di 2 3.1. Deve, al riguardo, evidenzi arsi com e secondo l e val ut azioni del consul ent e t ecni co nominato i n corso di causa, condivi sibil i quanto ai risul tat i cui è perv enuto, “tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, dell'età anagrafica e della storia clinica si ritiene che la t endinopatia della cuffi a dei rot atori della spalla dx e l a spondilodis copatia lombar e non i ntegrino malatt ie di origi ne prof essi onale.” (così, relazione depositata in data 18.6.2024) .
3.2. Att esa l a condivi si bilit à degl i accertamenti t ecni ci l a domanda deve essere res pint a.
4. All a soccom benza non s egue l a condanna al pagam ento del le spese di lite, avendo parte ri corrent e fornito la di chi arazione sostitut i va ri chi est a dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
4.1. Le spes e di consul enza t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' , ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c. cit. (cos ì, Cass . Civ., 17644/2016).
P.Q.M.
rigetta l a dom anda;
nulla sulle spes e di l ite ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pone definitivamente le spese di consulenza tecnica a carico dell' , CP_1
in persona del s uo l egal e rappresent ant e pro t empore.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 2 di 2