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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1562/2022
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1
Mercurio e Pasquale Bavaro, giusta procura depositato nel fascicolo telema- tico;
appellante ed il
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Romualdo Pecorella, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 991/2022 del 19 maggio 2022 il Tribunale del lavo- ro di Trani ha rigettato la domanda proposta da – il quale, Parte_1 avendo ricoperto il ruolo di Segretario Comunale presso il Comune di Ter- lizzi dal 24 settembre 2012 al 28 febbraio 2015 (data in cui era stato collo- cato in quiescenza per raggiunti limiti di età), lamentava la mancata eroga- zione in suo favore della retribuzione di risultato prevista dalla contrattazio- ne collettiva – diretta ad ottenere la condanna del al pa- Controparte_1 gamento in proprio favore della somma complessiva di 15.784,65 euro a ti- tolo di retribuzione di risultato ovvero, in subordine, al risarcimento del
- 1 - danno subito perché il citato non aveva determinato in via preven- CP_1 tiva l'ammontare della retribuzione di risultato spettante al segretario comu- nale e gli obiettivi da raggiungere.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appel- Parte_1 lo.
Il ha resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione e quindi, all'udienza del 3 febbraio 2025 i procuratori speciali delle parti han- no sottoscritto un verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa co- me da dispositivo in calce trascritto.
Preso atto del contenuto del verbale di conciliazione giudiziale sotto- scritto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
La cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quan- do, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva-
- 2 - mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.11.2022 da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza emessa dal Tribu- Controparte_1 nale di Trani, sezione lavoro, in data 19.5.2022, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudi- zio.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1
Mercurio e Pasquale Bavaro, giusta procura depositato nel fascicolo telema- tico;
appellante ed il
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Romualdo Pecorella, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 991/2022 del 19 maggio 2022 il Tribunale del lavo- ro di Trani ha rigettato la domanda proposta da – il quale, Parte_1 avendo ricoperto il ruolo di Segretario Comunale presso il Comune di Ter- lizzi dal 24 settembre 2012 al 28 febbraio 2015 (data in cui era stato collo- cato in quiescenza per raggiunti limiti di età), lamentava la mancata eroga- zione in suo favore della retribuzione di risultato prevista dalla contrattazio- ne collettiva – diretta ad ottenere la condanna del al pa- Controparte_1 gamento in proprio favore della somma complessiva di 15.784,65 euro a ti- tolo di retribuzione di risultato ovvero, in subordine, al risarcimento del
- 1 - danno subito perché il citato non aveva determinato in via preven- CP_1 tiva l'ammontare della retribuzione di risultato spettante al segretario comu- nale e gli obiettivi da raggiungere.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appel- Parte_1 lo.
Il ha resistito depositando memoria. Controparte_1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione e quindi, all'udienza del 3 febbraio 2025 i procuratori speciali delle parti han- no sottoscritto un verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa co- me da dispositivo in calce trascritto.
Preso atto del contenuto del verbale di conciliazione giudiziale sotto- scritto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre
2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).
La cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quan- do, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto
2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da- re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual- mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa- zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva-
- 2 - mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alla regolamenta- zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa ed hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.11.2022 da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza emessa dal Tribu- Controparte_1 nale di Trani, sezione lavoro, in data 19.5.2022, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudi- zio.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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