Sentenza 5 maggio 2021
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Parere interlocutorio 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 28/01/2022, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2022
N. 00018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2022, proposto dal Condominio Eurotel Capo Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu e Luigino Maria Martellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Roberto Murroni dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;
- della Immobiliare Guia di Ornella Uboldi e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 330/2021, resa tra le parti, depositata il 28 ottobre 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 755/2021;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alghero e della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Considerato che il Condominio Eurotel Capo Caccia ha impugnato l’ordinanza del Tar per la Sardegna n. 330 del 2021, che ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 12 marzo 2021 del Comune di Alghero, Servizio 4-Edilizia privata, con la quale – a seguito della comunicazione del Corpo forestale di Alghero, relativa a lavori di disboscamento eseguiti in mancanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 nelle aree pertinenziali dell’ex complesso alberghiero “ Eurotel Capo Caccia ” – è stata ordinata alla odierna appellante la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante rimboschimento;
Considerato che il condominio appellante ha presentato, nell’agosto del 2021 (doc. 10), un’istanza di autorizzazione paesaggistica – in relazione alla quale l’autorità competente non si è ancora pronunciata – relativamente alla realizzazione della fascia tagliafuoco all’interno dell’area pertinenziale della menzionata struttura alberghiera;
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è opportuno evitare che ai lavori di rimboschimento – oggetto della gravata ordinanza – possano seguire nuovi lavori di disboscamento nella medesima area, per la realizzazione delle fasce tagliafuoco previste dalla normativa regionale;
Considerato quindi che la domanda cautelare debba essere accolta sotto il profilo del periculum in mora e che, pertanto, la gravata ordinanza comunale debba essere sospesa fino all’eventuale adozione dell’autorizzazione paesaggistica relativa ai lavori di disboscamento in questione;
Ritenuto che sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello cautelare (ricorso n.r.g. 18/2022) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende il provvedimento impugnato ai sensi di cui in motivazione.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese di lite del doppio grado della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Pizzi | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO