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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3613 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 05/07/1952), rappresentato e difeso dall'avv. SCOPELLITI
FRANCESCANTONIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
NAZIONALE N.174/G, CATONA - REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 29/04/1956), rappresentata e difesa dall'avv. MURATORE
FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
STAZIONE N.7 CATONA REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
07/02/1976;
-considerato che con decreto del 16/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10/04/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
- rilevato che con ordinanza del 06/05/2025 il Giudice delegato, considerato che nessuna delle parti aveva depositato le note sostitutive d'udienza nel termine assegnato, ha concesso loro nuovo termine perentorio fino all'11.06.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 07/02/1976; b) dal matrimonio sono nati quattro figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17/01/2025, il quale ha espresso il parere in data 22/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 49, parte 2, serie A, u.1, anno 1976, alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3613 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'1.07.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 05/07/1952), rappresentato e difeso dall'avv. SCOPELLITI
FRANCESCANTONIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
NAZIONALE N.174/G, CATONA - REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 29/04/1956), rappresentata e difesa dall'avv. MURATORE
FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
STAZIONE N.7 CATONA REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 16/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
07/02/1976;
-considerato che con decreto del 16/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10/04/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
- rilevato che con ordinanza del 06/05/2025 il Giudice delegato, considerato che nessuna delle parti aveva depositato le note sostitutive d'udienza nel termine assegnato, ha concesso loro nuovo termine perentorio fino all'11.06.2025, ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 07/02/1976; b) dal matrimonio sono nati quattro figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
17/01/2025, il quale ha espresso il parere in data 22/01/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 16/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 49, parte 2, serie A, u.1, anno 1976, alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 01.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna