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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5005/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5005/2024 dell'udienza del 09/06/2025
Il giorno 09 giugno 2025, alle ore 10:33, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI
Sono presenti: per parte attrice, l'Avv. Carlo Alberto Garofalo, per delega dell'Avv. Fera Giuseppe, il quale si riporta alle note depositate telematicamente nonché all'atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. Riportandosi alla sentenza della Cassazione 3538/25 che ha stabilito che l'osservanza dei termini sani i vizi con effetto ex tunc e rifacendosi al principio della salvezza degli atti processuali, nonché alla sentenza del tribunale di Roma, 15802/23 in cui si stabilisce che il giudice ha l'obbligo di assegnare un termine ed effettuare la sanatoria degli atti con effetto retroattivo fin dal momento della prima notificazione, ritiene superata l'eccezione rilevata d'ufficio e chiede di essere ammesso alla prova testimoniale nonché alla c.t.u. grafologica così come richiesto nelle note 171 ter secondo termine.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore comparso per parte attrice si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:32, in assenza del procuratore stamane comparso per parte attrice, nel frattempo allontanatosi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via G. Porzio n.
4 - CDN Is. F11, presso lo studio dell'Avv. Fera Giuseppe (C.F.:
) C.F._2
ATTORE
E (codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Controparte_3 P.IVA_1 partita i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23, in Caivano (Na) alla via Donadio n. 23, presso lo studio dall'Avv. Piscopo Sebastiano (C.F.: ) dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E (c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t.;
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: “Querela di falso.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, , Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la quale Controparte_3
Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del CP_2
, nonché il e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
– alla quale ultima l'atto di citazione è stato notificato dall'attore solo perché
[...] avesse conoscenza della pendenza del processo, come da egli stesso specificato in libello introduttivo – al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE LA FALSITA' DELLA FIRMA APPOSTA ALLE CP_4 detenute da e a corredo della presunta notifica CP_3 Controparte_2 dell'intimazione 2023/17338 e le ingiunzioni 20/75122 e 2023/17338;
2) condannarsi infine e (esclusa verso la CP_3 Controparte_2 CP_1 quale la presente citazione è notificata solo per consentirle, quale terza pignorata, una conoscenza della lite) alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi CTU grafologica al fine di accertare la falsità della firma riportate sulle detenute da e a CP_4 CP_3 Controparte_2 corredo della presunta notifica dell'intimazione 2023/17338 e le ingiunzioni
20/75122 e 2023/17338;”.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto di essere venuto a conoscenza, in data
15/05/2024, dalla società proprio datore di Controparte_1 lavoro, di un pignoramento presso terzi ad istanza di sulla base di Controparte_3 intimazioni di pagamento che sarebbero state notificate il 14/11/2023, ma che mai egli avrebbe ricevuto. Presentata, a mezzo del proprio avvocato, istanza di accesso agli atti, aveva ricevuto dalla convenuta copia delle intimazioni contenenti verbali di violazione del Codice della Strada risalenti agli anni 2015 e 2016, con avvisi di ricevimento recanti firme — a suo dire — apocrife;
in ragione di quanto precede, in data 20/5/2024, formulava istanza di annullamento in autotutela degli atti in questione, la quale non veniva accolta dall'ente impositore né dal suo Concessionario per la Riscossione e, pertanto, impugnava l'atto esecutivo innanzi al Giudice di Pace di . Col presente giudizio, dunque, l'attore ha spiegato querela di falso al CP_2 fine di accertare la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r poste alla base della pretesa creditoria avanzata nei propri confronti, deducendo che la firma della “moglie” sull'avviso di ricevimento datato 21/12/2020 sarebbe falsa, poiché egli istante non risiederebbe né convivrebbe con la moglie, e che le firme apposte sugli ulteriori avvisi di ricevimento non sarebbero riconducibili né a lui né a familiari conviventi.
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
Costituitasi in giudizio in data 05/09/2024, la convenuta ha resistito Controparte_3 all'avversa pretesa deducendo la legittimità del procedimento notificatorio adottato e, in particolare, di quello della intimazione ad adempiere n. 2023/17338, trattandosi di notificazione di atti tributari, tutti recapitati all'indirizzo del destinatario;
rilevava che la notificazione degli atti tributari, oltre che tramite ufficiali notificatori, può essere eseguita direttamente dall'ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, secondo la disciplina contenuta nelle disposizioni relative alla notifica per posta ordinaria con A/R contenute nel
D.P.R. 655/1982 e nei decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre
2008 e Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001, senza, dunque,
l'intermediazione dell'agente notificatore e alla quale non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982, che riguarda, invece, le notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari;
eccepiva, dunque, che avverso tali notificazioni non sarebbe consentita querela di falso.
La predetta parte convenuta formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda, atteso che, oggetto della querela di falso avanzata dall'attore mediante l'instaurazione del presente giudizio, è la non riconducibilità al querelante della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, sul presupposto che la notifica sia avvenuta a mani proprie, circostanza non ricorrente nel caso di specie;
Con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario;
Con espressa riserva di integrare/precisare la domanda ed eventualmente produrre mezzi di prova entro i termini di legge.”.
Nonostante ritualmente evocati in lite, non si costituivano, invece, in giudizio gli ulteriori due convenuti e Controparte_2 Controparte_1
cosicchè dei medesimi ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art.
[...]
171-bis c.p.c. emesso in data 12/09/2024.
In rito va innanzitutto chiarito che il presente giudizio, avente ad oggetto una querela di falso, viene deciso dal Tribunale in composizione monocratica giusto il disposto del novellato art. 225, comma 1, c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie, per essere stato introdotto il giudizio successivamente al 28 febbraio 2023 (termine di efficacia delle norme processuali novellate ad opera del D.Lgs. 149/2022, così come sancito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. cit., così come modificato ad opera della L.
197/2022).
Ancora in rito, tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione (in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale — su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014 —
), va osservato che la querela di falso proposta da parte attrice si è rivelata inammissibile per quanto in appresso osservato.
All'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, con ordinanza resa in data 17 aprile 2025, veniva, da un lato, disposta, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la comunicazione degli atti del procedimento in epigrafe indicato al Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale, per le determinazioni ritenute di competenza e per l'eventuale espletamento, da parte dello stesso, dei poteri previsti dall'art. 72
c.p.c. e, dall'altro lato, veniva, altresì, rilevata la mancanza in atti di valida procura speciale rilasciata al difensore costituito per parte attrice, assolutamente necessaria
(ai sensi di quanto previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.) per la proposizione della querela di falso. Sulla scorta di tale ultimo rilievo d'ufficio veniva, quindi, assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., termine sino al 19 maggio 2025 per il deposito di note deduttive al riguardo.
In particolare, veniva osservato nella predetta ordinanza del 17 aprile 2025 (con considerazioni in questa sede integralmente da ribadirsi) che la procura prodotta in atti da parte attrice non soddisfa i requisiti di forma sanciti dall'art. 221, comma 2,
c.p.c..
Invero, la norma in esame stabilisce che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o da proprio procuratore munito di procura speciale.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire — proprio in tema di querela di falso proposta in via principale — che “L'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura "ad litem" rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale "ad litem" è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura "ad litem", e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. (principio di conservazione del negozio)” (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. 20415/2006).
In altri termini, la procura speciale necessaria per proporre querela di falso (ex art. 221 c.p.c.), se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2773/1997).
Di contro, nella specie, la copia informatica per immagine della procura alle liti versata in atti dal difensore di parte attrice sin dalla sua costituzione in giudizio risulta essere stampigliata in calce all'atto di pignoramento presso terzi emesso da
(impugnato in diverso giudizio pendente innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di ) e non contiene alcuna menzione né all'attribuzione al CP_2 detto difensore della facoltà di proporre querela di falso (essendo, peraltro, tale stampigliatura in gran parte neppure ben visibile), né la precisa indicazione degli eventuali documenti impugnati di falso, né potendosi essa considerare apposta in calce o a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di falso in via principale – sottoscritto dal solo difensore dell'attore – e, dunque, univocamente riferibile a tale atto ed esternante la univoca volontà dell'attore di proporre querela di falso proprio avverso la specifica documentazione ivi richiamata.
In altri termini, la procura alle liti allegata all'atto di citazione per proposizione di querela di falso introduttivo del presente giudizio non può dirsi in alcun modo riferibile al presente giudizio di falso e non soddisfa, dunque, i requisiti di cui all'art. 221 c.p.c., dovendosi ritenersi, anzi, radicalmente inesistente (e non semplicemente nulla), essendo essa palesemente riferita ad un giudizio diverso rispetto al presente.
Del resto – ancora per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. 16674/2013) – la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, non soggetta, peraltro, neppure a sanatoria (giusto il disposto di cui all'art. 125, comma 3, c.p.c.).
Appare, pertanto, fallace la tesi sostenuta dalla difesa dell'attore secondo cui, rilevata la mancanza che precede, il giudice procedente avrebbe dovuto semplicemente limitarsi ad assegnare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. per la sanatoria della procura
(cfr. memoria deduttiva depositata da parte attrice in data 19 maggio 2025).
Ed invero, tale tesi non tiene in alcun modo in considerazione né la particolare natura del giudizio in esame (querela di falso, per la quale — come più volte detto — la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso stessa, non soggetta a sanatoria, secondo l'inequivoco disposto di cui agli artt. 221, comma 2 e
125, comma 3, c.p.c.), né la circostanza che, nella specie, si è al cospetto di una casistica di totale inesistenza della procura al liti (considerato che quella genericamente allegata in atti dal difensore di parte attrice non appare in alcun modo riferibile alla proposizione di una querela di falso, bensì, e tutt'al più, al diverso giudizio intentato dalla stessa parte attrice innanzi al Giudice di Pace di CP_2
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
per l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi in calce al quale è stata stampigliata).
Ebbene, in merito, Cass., SS.UU., 37434/2022 (seguita dalla Sezione Semplice n.
28251/2023) ha sancito la non sanabilità della procura alle liti radicalmente inesistente alla luce del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., così come risultante dalla novella apportata dall'art. 46, comma 2, L. 69/2009.
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, inoltre — seppur incidenter — si sono spinte anche nell'affermare che pure la novella dell'art. 182 c.p.c. apportata dal D.Lgs.
149/2022, nel sancire che è sanabile anche la procura "mancante", non ha affatto inteso riferirsi al caso della radicale inesistenza della stessa, precisando che: “Vero è, peraltro, che la riforma che di qui a qualche mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche (cfr. Cass., SS.UU., 37434/2022 cit.)
Ed infatti, a mente dell'art. 125 c.p.c., la procura può anche essere conferita dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ma pur sempre prima della costituzione della parte e, tuttavia — per quello che in questa sede maggiormente interessa — tale disposizione non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale (cfr. art. 125, comma 3, c.p.c.).
Tale norma non è stata affatto incisa dalla c.d. Riforma Cartabia, sicché, a meno di non voler pervenire ad una sostanziale interpretatio abrogans del suo preciso precetto normativo, non si può consentire la sanatoria ex tunc ed ex post di un atto processuale che la legge prevede sia formato dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, poiché in tal caso la mancanza della procura speciale si riverbera — in modo immediato e diretto — sulla stessa validità e ammissibilità dell'atto processuale cui deve accedere.
D'altro lato, la ricordata novella dell'art. 182 c.p.c. neppure appare in grado di porre
— in un sol colpo — in discussione tutta la pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto e che da sempre ha affermato che "Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica." (su cui cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 13431/2014).
Per tutte le ragioni che precedono, la querela di falso proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5005/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Querela di falso”, pendente tra — Parte_1 attore — e e Controparte_3 Controparte_2 [...]
convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 09/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5005/2024 dell'udienza del 09/06/2025
Il giorno 09 giugno 2025, alle ore 10:33, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI
Sono presenti: per parte attrice, l'Avv. Carlo Alberto Garofalo, per delega dell'Avv. Fera Giuseppe, il quale si riporta alle note depositate telematicamente nonché all'atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento. Riportandosi alla sentenza della Cassazione 3538/25 che ha stabilito che l'osservanza dei termini sani i vizi con effetto ex tunc e rifacendosi al principio della salvezza degli atti processuali, nonché alla sentenza del tribunale di Roma, 15802/23 in cui si stabilisce che il giudice ha l'obbligo di assegnare un termine ed effettuare la sanatoria degli atti con effetto retroattivo fin dal momento della prima notificazione, ritiene superata l'eccezione rilevata d'ufficio e chiede di essere ammesso alla prova testimoniale nonché alla c.t.u. grafologica così come richiesto nelle note 171 ter secondo termine.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore comparso per parte attrice si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:32, in assenza del procuratore stamane comparso per parte attrice, nel frattempo allontanatosi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via G. Porzio n.
4 - CDN Is. F11, presso lo studio dell'Avv. Fera Giuseppe (C.F.:
) C.F._2
ATTORE
E (codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e Controparte_3 P.IVA_1 partita i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Caivano alla via Donadio n. 23, in Caivano (Na) alla via Donadio n. 23, presso lo studio dall'Avv. Piscopo Sebastiano (C.F.: ) dal quale è rappresentata C.F._3
e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E (c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t.;
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: “Querela di falso.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'attore, , Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la quale Controparte_3
Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del CP_2
, nonché il e la
[...] Controparte_2 Controparte_1
– alla quale ultima l'atto di citazione è stato notificato dall'attore solo perché
[...] avesse conoscenza della pendenza del processo, come da egli stesso specificato in libello introduttivo – al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE LA FALSITA' DELLA FIRMA APPOSTA ALLE CP_4 detenute da e a corredo della presunta notifica CP_3 Controparte_2 dell'intimazione 2023/17338 e le ingiunzioni 20/75122 e 2023/17338;
2) condannarsi infine e (esclusa verso la CP_3 Controparte_2 CP_1 quale la presente citazione è notificata solo per consentirle, quale terza pignorata, una conoscenza della lite) alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
IN VIA ISTRUTTORIA Disporsi CTU grafologica al fine di accertare la falsità della firma riportate sulle detenute da e a CP_4 CP_3 Controparte_2 corredo della presunta notifica dell'intimazione 2023/17338 e le ingiunzioni
20/75122 e 2023/17338;”.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto di essere venuto a conoscenza, in data
15/05/2024, dalla società proprio datore di Controparte_1 lavoro, di un pignoramento presso terzi ad istanza di sulla base di Controparte_3 intimazioni di pagamento che sarebbero state notificate il 14/11/2023, ma che mai egli avrebbe ricevuto. Presentata, a mezzo del proprio avvocato, istanza di accesso agli atti, aveva ricevuto dalla convenuta copia delle intimazioni contenenti verbali di violazione del Codice della Strada risalenti agli anni 2015 e 2016, con avvisi di ricevimento recanti firme — a suo dire — apocrife;
in ragione di quanto precede, in data 20/5/2024, formulava istanza di annullamento in autotutela degli atti in questione, la quale non veniva accolta dall'ente impositore né dal suo Concessionario per la Riscossione e, pertanto, impugnava l'atto esecutivo innanzi al Giudice di Pace di . Col presente giudizio, dunque, l'attore ha spiegato querela di falso al CP_2 fine di accertare la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r poste alla base della pretesa creditoria avanzata nei propri confronti, deducendo che la firma della “moglie” sull'avviso di ricevimento datato 21/12/2020 sarebbe falsa, poiché egli istante non risiederebbe né convivrebbe con la moglie, e che le firme apposte sugli ulteriori avvisi di ricevimento non sarebbero riconducibili né a lui né a familiari conviventi.
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
Costituitasi in giudizio in data 05/09/2024, la convenuta ha resistito Controparte_3 all'avversa pretesa deducendo la legittimità del procedimento notificatorio adottato e, in particolare, di quello della intimazione ad adempiere n. 2023/17338, trattandosi di notificazione di atti tributari, tutti recapitati all'indirizzo del destinatario;
rilevava che la notificazione degli atti tributari, oltre che tramite ufficiali notificatori, può essere eseguita direttamente dall'ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, secondo la disciplina contenuta nelle disposizioni relative alla notifica per posta ordinaria con A/R contenute nel
D.P.R. 655/1982 e nei decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 1 ottobre
2008 e Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001, senza, dunque,
l'intermediazione dell'agente notificatore e alla quale non si applicano le disposizioni della Legge n. 890/1982, che riguarda, invece, le notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari;
eccepiva, dunque, che avverso tali notificazioni non sarebbe consentita querela di falso.
La predetta parte convenuta formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Rigettare la domanda, atteso che, oggetto della querela di falso avanzata dall'attore mediante l'instaurazione del presente giudizio, è la non riconducibilità al querelante della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, sul presupposto che la notifica sia avvenuta a mani proprie, circostanza non ricorrente nel caso di specie;
Con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario;
Con espressa riserva di integrare/precisare la domanda ed eventualmente produrre mezzi di prova entro i termini di legge.”.
Nonostante ritualmente evocati in lite, non si costituivano, invece, in giudizio gli ulteriori due convenuti e Controparte_2 Controparte_1
cosicchè dei medesimi ne veniva dichiarata la contumacia con decreto ex art.
[...]
171-bis c.p.c. emesso in data 12/09/2024.
In rito va innanzitutto chiarito che il presente giudizio, avente ad oggetto una querela di falso, viene deciso dal Tribunale in composizione monocratica giusto il disposto del novellato art. 225, comma 1, c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie, per essere stato introdotto il giudizio successivamente al 28 febbraio 2023 (termine di efficacia delle norme processuali novellate ad opera del D.Lgs. 149/2022, così come sancito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. cit., così come modificato ad opera della L.
197/2022).
Ancora in rito, tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione (in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale — su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014 —
), va osservato che la querela di falso proposta da parte attrice si è rivelata inammissibile per quanto in appresso osservato.
All'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, con ordinanza resa in data 17 aprile 2025, veniva, da un lato, disposta, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la comunicazione degli atti del procedimento in epigrafe indicato al Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale, per le determinazioni ritenute di competenza e per l'eventuale espletamento, da parte dello stesso, dei poteri previsti dall'art. 72
c.p.c. e, dall'altro lato, veniva, altresì, rilevata la mancanza in atti di valida procura speciale rilasciata al difensore costituito per parte attrice, assolutamente necessaria
(ai sensi di quanto previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.) per la proposizione della querela di falso. Sulla scorta di tale ultimo rilievo d'ufficio veniva, quindi, assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., termine sino al 19 maggio 2025 per il deposito di note deduttive al riguardo.
In particolare, veniva osservato nella predetta ordinanza del 17 aprile 2025 (con considerazioni in questa sede integralmente da ribadirsi) che la procura prodotta in atti da parte attrice non soddisfa i requisiti di forma sanciti dall'art. 221, comma 2,
c.p.c..
Invero, la norma in esame stabilisce che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o da proprio procuratore munito di procura speciale.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire — proprio in tema di querela di falso proposta in via principale — che “L'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura "ad litem" rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale "ad litem" è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura "ad litem", e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. (principio di conservazione del negozio)” (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. 20415/2006).
In altri termini, la procura speciale necessaria per proporre querela di falso (ex art. 221 c.p.c.), se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2773/1997).
Di contro, nella specie, la copia informatica per immagine della procura alle liti versata in atti dal difensore di parte attrice sin dalla sua costituzione in giudizio risulta essere stampigliata in calce all'atto di pignoramento presso terzi emesso da
(impugnato in diverso giudizio pendente innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di ) e non contiene alcuna menzione né all'attribuzione al CP_2 detto difensore della facoltà di proporre querela di falso (essendo, peraltro, tale stampigliatura in gran parte neppure ben visibile), né la precisa indicazione degli eventuali documenti impugnati di falso, né potendosi essa considerare apposta in calce o a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di falso in via principale – sottoscritto dal solo difensore dell'attore – e, dunque, univocamente riferibile a tale atto ed esternante la univoca volontà dell'attore di proporre querela di falso proprio avverso la specifica documentazione ivi richiamata.
In altri termini, la procura alle liti allegata all'atto di citazione per proposizione di querela di falso introduttivo del presente giudizio non può dirsi in alcun modo riferibile al presente giudizio di falso e non soddisfa, dunque, i requisiti di cui all'art. 221 c.p.c., dovendosi ritenersi, anzi, radicalmente inesistente (e non semplicemente nulla), essendo essa palesemente riferita ad un giudizio diverso rispetto al presente.
Del resto – ancora per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. 16674/2013) – la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, non soggetta, peraltro, neppure a sanatoria (giusto il disposto di cui all'art. 125, comma 3, c.p.c.).
Appare, pertanto, fallace la tesi sostenuta dalla difesa dell'attore secondo cui, rilevata la mancanza che precede, il giudice procedente avrebbe dovuto semplicemente limitarsi ad assegnare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. per la sanatoria della procura
(cfr. memoria deduttiva depositata da parte attrice in data 19 maggio 2025).
Ed invero, tale tesi non tiene in alcun modo in considerazione né la particolare natura del giudizio in esame (querela di falso, per la quale — come più volte detto — la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso stessa, non soggetta a sanatoria, secondo l'inequivoco disposto di cui agli artt. 221, comma 2 e
125, comma 3, c.p.c.), né la circostanza che, nella specie, si è al cospetto di una casistica di totale inesistenza della procura al liti (considerato che quella genericamente allegata in atti dal difensore di parte attrice non appare in alcun modo riferibile alla proposizione di una querela di falso, bensì, e tutt'al più, al diverso giudizio intentato dalla stessa parte attrice innanzi al Giudice di Pace di CP_2
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 5005/2024 R.G.A.C.
per l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi in calce al quale è stata stampigliata).
Ebbene, in merito, Cass., SS.UU., 37434/2022 (seguita dalla Sezione Semplice n.
28251/2023) ha sancito la non sanabilità della procura alle liti radicalmente inesistente alla luce del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., così come risultante dalla novella apportata dall'art. 46, comma 2, L. 69/2009.
Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, inoltre — seppur incidenter — si sono spinte anche nell'affermare che pure la novella dell'art. 182 c.p.c. apportata dal D.Lgs.
149/2022, nel sancire che è sanabile anche la procura "mancante", non ha affatto inteso riferirsi al caso della radicale inesistenza della stessa, precisando che: “Vero è, peraltro, che la riforma che di qui a qualche mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l'inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dal comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che non è stato fatto oggetto di modifiche (cfr. Cass., SS.UU., 37434/2022 cit.)
Ed infatti, a mente dell'art. 125 c.p.c., la procura può anche essere conferita dopo la notificazione dell'atto introduttivo, ma pur sempre prima della costituzione della parte e, tuttavia — per quello che in questa sede maggiormente interessa — tale disposizione non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale (cfr. art. 125, comma 3, c.p.c.).
Tale norma non è stata affatto incisa dalla c.d. Riforma Cartabia, sicché, a meno di non voler pervenire ad una sostanziale interpretatio abrogans del suo preciso precetto normativo, non si può consentire la sanatoria ex tunc ed ex post di un atto processuale che la legge prevede sia formato dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, poiché in tal caso la mancanza della procura speciale si riverbera — in modo immediato e diretto — sulla stessa validità e ammissibilità dell'atto processuale cui deve accedere.
D'altro lato, la ricordata novella dell'art. 182 c.p.c. neppure appare in grado di porre
— in un sol colpo — in discussione tutta la pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto e che da sempre ha affermato che "Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché
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anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica." (su cui cfr., tra tutte, Cass., SS.UU., 13431/2014).
Per tutte le ragioni che precedono, la querela di falso proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5005/2024
R.G.A.C., avente ad oggetto “Querela di falso”, pendente tra — Parte_1 attore — e e Controparte_3 Controparte_2 [...]
convenuti —, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 domanda e questione assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 09/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5005/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 8