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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato, all'udienza del 3 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 261 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 4, c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale Lopardi e Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo, in Melfi, alla via Bologna n. 15, in virtù di mandato generale alle liti del 23.12.2022;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Araneo (c.f. , del Foro di Potenza, giusta deliberazione n. 69 resa dalla C.F._2
G.M. di Melfi in data 27.06.2023, determina dirigenziale n. 963 resa in data 5.10.2023, nonché mandato del 10.10.2023 allegato in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio al Largo G.B. Araneo n. 45, Melfi;
APPELLATO
OGGETTO: mansione e ius variandi;
avverso ed in riforma della Sentenza n.
914/2022 del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro, resa dalla Dott.ssa Rosa Maria
Verrastro nel giudizio R.G. n. 61/2022, pubblicata il 24.11.2022, notificata a mezzo pec in data 25.11.2022;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita: 1) in via principale, accertata la riconducibilità delle mansioni svolte dal sig. alle attribuzioni Parte_1
proprie di autista, dall'1/8/2002 al luglio 2021, data di passaggio in quiescenza, riconducibile all'area economica B, posizione B1, del CCNL di riferimento, o altra posizione economica accertata in corso di giudizio, ordinare al di Controparte_1
inquadrarlo in detta categoria, a far data dall'1/8/2002 o dalla data diversa ritenuta di giustizia, con condanna dello stesso al pagamento delle differenze retributive CP_1
tra quanto percepito e quanto dovuto, in relazione al diverso inquadramento ricoperto, pari ad euro 256.692,00 lordi complessivi, oltre ad euro 46.981,21 per TFR maturato e non riscosso o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione contributiva, ovvero, in via subordinata, condannare il CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente, per quanto
[...]
indicato nell'atto introduttivo, pari ad euro 256.692,00 lordi complessivi, oltre ad euro
46.981,21 per TFR maturato e non riscosso, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla contribuzione dovuta per tale livello di inquadramento ricoperto;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da riconoscere agli avvocati Paolo Pagano e Pasquale Leopardi in quanto antistatari”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita: in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. ovvero, subordinatamente, ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e/o in diritto e/o non provato. Voglia, quindi, confermare la sentenza n. 914/22 resa dal Tribunale di
Potenza e oggetto del presente giudizio di appello per essere immune dai vizi denunciati in sede di gravame, comunque sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio […]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Potenza, depositato in data 7.1.2022, Parte_1
, dipendente del Comune di Melfi, chiedeva il riconoscimento
[...]
dell'inquadramento professionale dalla cat. A alla superiore cat. B, per avere egli sostituito, dall'1.8.2002 al luglio 2021 (data di collocamento in quiescenza), con mansioni di autista, un altro dipendente assente per malattia e con diritto alla conservazione del posto;
la domanda veniva rigettata in primo grado poiché già precedentemente proposta, con l'identico contenuto e le medesime istanze, presso il
Tribunale di Melfi, che aveva deciso con sentenza n. 178/2011, passata in giudicato, sentenza rispetto alla quale non erano stati dedotti fatti nuovi o modificativi.
Con ricorso in appello depositato in data 24.12.2022, si doleva Parte_1
della pronuncia su indicata chiedendo che, in accoglimento dello spiegato gravame ed in riforma della sentenza n. 914/2022 del Tribunale di Potenza, fossero accolte le conclusioni da lui rassegnate in primo grado. Il gravame di cui si tratta era fondato sui seguenti motivi: 1) erronea, contraddittoria ed illogica decisione per mancata considerazione di quanto stabilito nella precedente sentenza pronunziata dal Tribunale di Melfi;
2) omesso esame della documentazione offerta in comunicazione, omessa istruttoria, con conseguente necessità di reiterazione in sede di appello della richiesta di escussione testimoniale già indicata in sede di ricorso introduttivo di primo grado.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 11.01.2024, a seguito di regolare notifica dell'appello, unitamente al decreto, con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 28.11.2023, si costituiva l'appellato in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 914/22, per essere quest'ultima immune dai vizi denunciati.
Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, all'udienza del 3.4.2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note autorizzate depositate dalle parti costituite, la
Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano.
Con la sentenza n. 914/2022, pubblicata il 24.11.2022, del giudice del lavoro presso il
Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, veniva rigettato il ricorso proposto dal per rivendicare la mansioni superiori dallo stesso Parte_1
asseritamente svolte, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Ha argomentato il primo giudice, a sostegno del rigetto della domanda, che la stessa altro non era che la riproposizione di quella depositata, sempre dal , Parte_1
dinanzi al tribunale di Melfi e definita con la sentenza n. 178/2011, passata in giudicato, per non essere stata oggetto di gravame, sentenza con la quale il giudice prioritariamente adito, oltre a rilevare la nullità del ricorso introduttivo, entrava anche nel merito della pretesa azionata, dichiarandola insussistente. Secondo il giudice del lavoro del tribunale di Potenza, in definitiva, nel giudizio di primo grado azionato dinanzi a lei, il aveva riproposto la stessa domanda spiegata dinanzi al Parte_1
tribunale di Melfi, fondata sugli stessi fatti costitutivi, rappresentati, secondo le sue allegazioni, dal provvedimento del del 2002, depositato nel primo Controparte_1
giudizio come anche nel secondo, senza allegare alcun elemento sopravvenuto di novità rispetto a quanto già dedotto in precedenza.
Il primo giudice, in definitiva, oltre ad invocare il principio del ne bis in idem a sostegno del rigetto della pretesa del , evidenziava, altresì, che anche il Parte_1
ricorso proposto dinanzi al tribunale di Potenza era carente dal punto di vista delle allegazioni, mancando nel ricorso, completamente, la declaratoria dei diversi profili professionali, laddove, utilizzando il CCNL nella versione depositata dal CP_1
(ovvero la versione comprensiva delle declaratorie), si evinceva che tra le
[...]
mansioni proprie della categoria A, di pertinenza del ricorrente prima di andare a sostituire il collega assente con diritto alla conservazione del posto, vi era quella “del trasporto delle persone e della movimentazione delle merci oltre all'ordinaria manutenzione dei mezzi”.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la pronuncia predetta sia meritevole di condivisione, anche alla luce delle censure che si leggono nell'odierno gravame.
In particolare, con il primo motivo di appello il lamentava l'erronea, Parte_1
contraddittoria ed illogica decisione del primo giudice per mancata considerazione di quanto stabilito nella sentenza pronunziata dal Tribunale di Melfi, essendo quest'ultima, diversamente da quanto sostenuto dal giudicante, un pronunciamento con il quale si era presa posizione solo in ordine alla nullità del ricorso, senza affrontarne il merito.
La doglianza è infondata.
Ed invero, per come è agevolmente evincibile dai contenuti della sentenza del
Tribunale di Melfi n. 178/2011, passata in giudicato se, da un lato, veniva rilevata, in via preliminare, la nullità del ricorso, stante la genericità delle allegazioni di parte, dall'altro, veniva affrontato anche il merito del ricorso, arrivando ad affermare che vi era prova documentale in atti circa il non corretto svolgimento delle mansioni rivendicate da parte del . Nella sostanza e in definitiva, veniva resa una Parte_1
doppia motivazione che finiva per entrare nel merito della vicenda allorquando veniva affermato che il non avesse mai svolto in maniera prevalente le Parte_1
rivendicate mansioni superiori.
Se così è, tenuto conto del fatto che l'appellante, nel ricorso di primo grado proposto dinanzi al tribunale di Potenza,non ha allegato alcun elemento sopravvenuto di novità rispetto a quanto già dedotto in precedenza, correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato la duplicazione delle proprie istanze in contrasto con il principio del ne bis in idem e dell'intervenuto giudicato. Con il secondo motivo di gravame il si è doluto della mancata Parte_1
considerazione, da parte del primo giudice, della copiosa documentazione prodotta dal ricorrente, idonea a comprovare, a suo dire, quanto dedotto e richiesto in sede di ricorso introduttivo. In particolare, si è lamentato del fatto che il giudicante non avrebbe considerato il provvedimento di assegnazione a mansioni superiori del 22.07.2002 con il quale veniva individuato come unico responsabile dell'autoparco, così venendo ad espletare mansioni ben diverse dal semplice trasporto di persone, movimentazione di merci e ordinaria manutenzione, per come previsto dal CCNL rispetto alla cat. A di appartenenza.
Ancora, sempre il primo giudice, a detta dell'appellante, non soltanto non avrebbe esaminato compiutamente la documentazione offerta in comunicazione, ma avrebbe, altresì, omesso di svolgere una piena attività istruttoria, inducendolo a reiterare in sede di appello la richiesta di escussione testimoniale già articolata nell'ambito del ricorso introduttivo di primo grado.
Anche questa ulteriore doglianza è infondata.
Al riguardo va chiarito preliminarmente che la norma di legge di riferimento è l'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (“disciplina delle mansioni”) e che, in tale sede, interessano, in particolare, i seguenti commi:
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Si può parlare di “mansioni superiori”, quindi, soltanto in caso di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale;
lo svolgimento sporadico o isolato di tali mansioni non integra la fattispecie delle mansioni superiori. È altresì necessario che, in relazione ai compiti espletati, il lavoratore abbia assunto la relativa responsabilità: quindi, non è sufficiente il semplice svolgimento di qualche compito ascrivibile ad una categoria superiore.
La Cassazione ha a tal proposito affermato che “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale, comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n.
30811/2018, 9646/2019)”.
Detta connotazione quantitativa e qualitativa, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis, deve essere specificatamente dimostrata dal lavoratore (cfr. Cass. n.
10027/2007). Sicché non soltanto il ricorrente, nel caso di siffatta domanda, ha l'onere di dimostrare che le mansioni svolte appartengono alla superiore qualifica a mente della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche che tali mansioni superiori siano state espletate con continuità e prevalenza e che delle stesse gli fosse attribuita la piena responsabilità. Quindi la prevalenza in termini temporali e quali-quantitativi, deve essere accompagnata anche dall'esercizio di poteri e dall'assunzione di responsabilità che derivano dall'esercizio delle funzioni specifiche, aspetti che devono essere attentamente valutati dal giudice di merito attraverso una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti.
Il lavoratore, di conseguenza, dovrà indicare elementi precisi ed univoci al fine di qualificare la propria domanda e fornire opportune allegazioni, prima e, poi, prove, dell'espletamento, da parte sua, in modo prevalente e continuativo, di mansioni rientranti in una declaratoria contrattuale diversa e superiore rispetto a quella di inquadramento e non limitarsi a generici richiami alle declaratorie contrattuali. In difetto dell'assolvimento da parte del lavoratore del richiamato onere allegatorio e probatorio, la domanda sarà affetta da nullità con conseguente rigetto, per vizio insanabile del ricorso (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2020, n. 26593).
Nel caso di specie tutto questo non è stato fatto dalla difesa del . Parte_1
Ed invero, quest'ultima, nel rivendicare il riconoscimento di mansioni superiori sussumibili nella categoria B della contrattazione collettiva, si è limitata a produrre un mero documento del 13.09.2021, rubricato come “differenze retributive CISL
Potenza”, asseritamente indicativo delle differenze retributive totali maturate dal lavoratore, nonché, il provvedimento del 22.07.2002 con l'indicazione delle mansioni svolte dal in sostituzione di un altro dipendente, assente per malattia, Parte_1
con diritto alla conservazione del posto, per il periodo dall'1.8.2002 al luglio 2021
(data di collocamento in quiescenza).
Se così è, mentre può dirsi ottemperato il profilo allegatorio e probatorio rispetto al requisito della continuità e prevalenza delle mansioni svolte dall'appellante in sostituzione del dipendente assente per malattia, altrettanto non può sostenersi rispetto al requisito presupposto della superiorità di queste ultime rispetto a quelle di partenza.
Al riguardo, infatti, si reputa carente già il profilo dell'allegazione del ricorso introduttivo di primo grado, nella misura in cui nessun accenno veniva fatto dal alle declaratorie della contrattazione collettiva relativa alle mansioni Parte_1 sussumibili nella categoria A di appartenenza ed in quella B, né tantomeno ai compiti specificamente da lui svolti e del perché gli stessi rientrassero nella seconda piuttosto che nella prima.
Tanto premesso, deve conseguirne l'infondatezza della doglianza relativa al mancato espletamento di una corretta istruttoria da parte del primo giudice, essendo evidente che il riscontrato difetto di allegazione non può essere colmato dall'istruttoria asseritamente carente, trattandosi di un presupposto di ammissibilità della domanda, allo stato, non risultante adeguatamente ottemperato.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto del proposto appello e per la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
In ragione della soccombenza, l'appellante deve essere dichiarato tenuto al versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 261 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.997,00, oltre iva, CPA e spese generali;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento del doppio contributo unificato.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Rosa Larocca Il Presidente
dott. Roberto Spagnuolo