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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.987/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Rosario Luongo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Medaglie d'Oro n.51- appellante
E
in persona del pt rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv.Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Gaetano Filangieri n.48 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1360/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 12/4/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del e che, per l'effetto, fosse condannato il predetto Controparte_1
ente al risarcimento in suo favore della somma complessiva di €
16.138,24, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellato: chiedeva in via principale il rigetto dell'appello e in via gradata, nell' ipotesi fosse stata riformata l'appellata sentenza e fosse stata accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, che fosse condannata al risarcimento del danno dimostrato e provato e, comunque, ridotto ex art.1227 cc con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 10 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al Tribunale di Salerno il Parte_1
, in persona del Sindaco pt, affinché, accertata la Controparte_1
responsabilità dell'ente convenuto nella causazione della sua caduta dalla bicicletta in data 11/5/21 alla via Lungomare Cristoforo
Colombo, fosse condannato al risarcimento del danno patito.
Esponeva a tal fine che era finito con la ruota anteriore della sua bici in una buca del manto stradale presente vicino ad un tombino, non visibile e non segnalato e che, a seguito della caduta, gli era stata diagnosticata, presso il Pronto Soccorso dell'OO. RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi D'Aragona, una “frattura pluriframmentaria delle ossa del naso, ferita lacero - contusa della radice del naso, della regione naso -
geniera e mentoniera”.
3 Concludeva chiedendo un risarcimento di € 18.251,60 per i danni che aveva patito.
Il si costituiva, chiedendo che la domanda Controparte_1
fosse rigettata, una volta accertata l'esclusiva responsabilità del ciclista nella causazione dell'evento; in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la propria responsabilità, chiedeva che fosse condannato al risarcimento del solo danno dimostrato e provato e,
comunque, ridotto ex art.1227 cc.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice e veniva espletata una CTU medico-legale.
La causa veniva decisa ex art.281 sexies c.p.c.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e precisamente dichiarava la responsabilità dell'attore, nella misura del 50%, nella causazione dell'evento e condannava l'ente convenuto al risarcimento a favore dell'attore della somma di E 5.514,07 (pari al 50% di €
11.028,14) a titolo di risarcimento del danno biologico oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
applicava il principio della compensazione in tema di spese comprensive di quelle di CTU.
4 In particolare il Giudice adito riteneva sia che la parte attrice avesse assolto al suo onere probatorio ex art. 2051 cc in relazione al fatto storico, al danno ed al nesso eziologico tra evento e lesioni sia che l'evento dannoso si fosse verificato per il concorrente comportamento colposo di parte attrice nella misura del 50%.
In ordine alla quantificazione del danno il Tribunale faceva proprie le conclusioni della consulenza medica espletata pervenendo ad un conteggio finale pari ad E 11.028,14.
Perveniva a tale somma sulla base delle menomazioni conseguite e stabilizzate che avevano comportato un danno permanente alla salute quantificabile secondo le tabelle di Milano in un 4 % di danno biologico permanente (3493,22 E), in dodici giorni di invalidità
temporanea totale e in sette giorni di inabilità temporanea parziale
(652,99 E).
A tali somme il Tribunale aveva aggiunto le spese mediche pari ad E 5.500,00 E derivanti dalla rottura della protesi dentaria ed E
1381,93 per il danno morale.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
5 1)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, dell'art. 2051
cc, 2043 cc - motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa il riconoscimento del concorso di colpa in capo al signor;
secondo l'appellante il contributo ala Parte_1
causazione dell'evento era stato ricondotto al fatto che lui abitava nei pressi del luogo in cui era caduto;
invero come emerso dagli atti non abitava affatto nelle vicinanze del lungomare Cristoforo Colombo, ma a Battipaglia alla via Vespucci n.5; dall'istruttoria espletata non era emersa alcuna circostanza tale da potergli attribuire un minimo concorso di colpa nella causazione dell'evento in quanto non avrebbe potuto evitare l'ostacolo con l'uso della diligenza media, e di aver,
quindi, pienamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrando che l'insidia non risultava in alcun modo visibile né
prevedibile alla luce dell'apparente uniformità del tratto stradale per quasi tutta la sua percorrenza, come riferito dal teste;
Testimone_1
inoltre l'ente convenuto per andare esente da responsabilità non doveva dimostrare la condotta colposa del danneggiato , ma semmai il caso fortuito;
6 2)quantum debeatur-erronea applicazione e/o omessa motivazione circa i criteri adottati per la monetizzazione del danno alla persona -erronea quantificazione del danno;
la liquidazione degli importi dovuti era erronea, in quanto non era stata riconosciuta la personalizzazione del danno biologico ed il risarcimento del danno materiale subito dalla bici;
sotto il primo profilo rilevava che dalla certificazione sanitaria si poteva evincere l'iter a cui si era dovuto suo malgrado sottoporre in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro, quali visite specialistiche e cure, e, quindi, lo stato di apprensione e di prostrazione;
sotto il secondo profilo evidenziava che aveva dovuto sostenere un costo per la riparazione della bicicletta pari a € 1.503,99 e che in sede istruttoria, grazie alle dichiarazioni di era emerso che si era rotta la forcella della bicicletta;
Testimone_1
pertanto, l'appellante chiedeva che fosse riconosciuta in suo favore la somma di € 16.138,24, composta dalle seguenti voci: danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione massima del 50% del danno biologico per un totale di € 7.773,00 (danno biologico risarcibile di € 4.441,00+ incremento per sofferenza soggettiva del
25% = € 5.552,00 + personalizzazione del 50% del danno biologico =
7 7.773,00); totale danno biologico temporaneo di € 1.361,25 (invalidità
temporanea totale di € 1.188,00 + invalidità temporanea parziale al
25% di € 173,25); spese mediche di € 5.500,00; altre spese per €
1.503,99;
3) quanto alle spese processuali lamentava che fossero state compensate le spese senza adeguata giustificazione;
in ogni caso a seguito dell'accoglimento dell'appello chiedeva la vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello affermando che:
l'anomalia stradale era ben visibile e sul tratto di strada oggetto del sinistro solo una condotta imprudente del conducente, improntata al raggiungimento di una elevata velocità, avrebbe potuto produrre un contraccolpo tale da far ribaltare la bici;
ne conseguiva che l'unico responsabile dell'accaduto era lo stesso ciclista;
a livello testimoniale vi erano delle incongruenze in quanto il teste aveva Testimone_1
dichiarato di aver visto cadere l'appellante a causa di una buca del manto stradale posta vicino ad un tombino sulla sinistra della carreggiata, in direzione Mercatello, mentre il teste Luongo aveva
8 affermato che la presunta anomalia stradale si trovava sul lato destro della carreggiata, dove era avvenuta la caduta;
neanche dal verbale della Polizia Municipale era possibile desumere l'esistenza di un'eventuale insidia che avrebbe potuto causare l'incidente;
la personalizzazione del danno non era stata provata e non poteva desumersi da quanto indicato dallo stesso attore;
il danno alla bici così consistente non era provato;
il proprio CTP
aveva concluso per l'assoluta incompatibilità tra l'evento denunciato ed il danno lamentato poiché era da escludersi categoricamente che sul tratto di strada in oggetto una bicicletta potesse assumere una velocità
tanto elevata da subire, in caso di impatto con qualsivoglia anomalia stradale, un contraccolpo così violento da determinare la rottura della testa del telaio da cui era seguita la caduta;
ne conseguiva che era plausibile che la rottura pressoché integrale della bicicletta era da ricondursi ad un precedente evento traumatico che ne aveva già minato la resistenza strutturale;
le spese erano correttamente compensate perché la domanda era stata accolta per la metà.
9 L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo si fonda su un corretto rilievo, ma, comunque,
non è accoglibile.
Infatti se è vero che il NI era residente in un altro comune e che, quindi, non era tenuto a conoscere lo stato dei luoghi, è
altrettanto configurabile una sua condotta colposa che ha contribuito alla causazione della caduta.
Così come dedotto dallo stesso appellante in primo grado e da quanto confermato dai testi, il è caduto dalla bicicletta a Parte_1
causa di una buca ovvero di una fessura laterale al tombino posto sulla carreggiata del lungomare Cristoforo Colombo, buca che non era visibile in quanto coperta dalle auto che procedevano nello stesso senso di marcia del ciclista.
Invero proprio sulla base di quanto riscontrato può affermarsi che il ciclista cadeva dalla bicicletta non avvedendosi della buca perché
non rispettava la distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia.
Il secondo motivo è parzialmente accoglibile.
10 Non va accolto quanto alla personalizzazione del danno che giustamente non è stata riconosciuta in assenza di una specifica prova.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento(
sent.Cass.n.1870/2023).
Neanche può essere riconosciuto il risarcimento per i danni alla bicicletta sulla base di un semplice preventivo;
invero tale preventivo non è stato confermato a livello testimoniale, include anche il casco non oggetto di richiesta di risarcimento e fa riferimento alla sostituzione del telaio.
Sul punto la Corte rileva che a livello testimoniale era emerso che la caduta aveva provocato la rottura della forcella che è una parte della bicicletta ma sicuramente diversa dal telaio che in pratica è la
11 struttura della bicicletta sulla quale vanno montati altri pezzi tra cui la forcella.
Ne consegue che il preventivo di spesa così come esibito non costituisce prova dell'effettivo danno patito dal , per cui le Parte_1
somme ivi indicate non possono esser risarcite.
Quanto al calcolo del danno non patrimoniale il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano del 2021 come può desumersi dall'epoca dell'emanazione della sentenza, di due mesi anteriore alla pubblicazione delle Tabelle di Milano del 2022.
Purtuttavia nel conteggio vi sono errori di calcolo in quanto sulla base di un punto ITT pari ad E 99,00 e sulla base delle risultanze della
CTU medico legale espletata in primo grado e dell'età pari a 45 anni del danneggiato, della percentuale del 4% di invalidità permanente incrementato della sofferenza soggettiva e di dodici giorni di invalidità
temporanea totale e di 7 giorni di invalidità temporanea parziale al
25% doveva essere riconosciuto in toto una somma pari a 6899,39 E e non 5538,14 E.
12 A tale somma andavano aggiunti i 5.500,00 E per le spese odontoiatriche così da pervenire a 12.413,25 E da riconoscere nei limiti del 50 % ex art.1227 cc ovvero nei limiti di E 6206,625 E
Lo stesso motivo è accoglibile anche in relazione al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme attribuite a titolo di risarcimento che, invece, spettavano venendo in questione un debito da risarcimento del danno che è debito di valore
(cfr.sent.Cass. n. 16502/2014); in sostanza sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno vanno riconosciuti gli interessi dal giorno del sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado sulle somme rivalutate anno per anno.
Sulla somma così determinata spettano, poi, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Il motivo che riguarda le spese è accoglibile perché non ricorrono le ipotesi in cui, in caso di accoglimento parziale, sulla base della sent.
Cass. sez.un.n.32061/2022 può individuarsi la soccombenza reciproca che può condurre alla compensazione.
Va , quindi, applicato per entrambi i gradi il principio della soccombenza per le spese di giudizio comprensive di quelle di CTU.
13 Per il primo grado lo scaglione è 5200,00- 26.000,00 E, i valori sono minimi e vanno riconosciute tutte le fasi.
Per il grado di appello lo scaglione di riferimento in relazione all'entità delle spese riconosciute in primo grado e il lieve incremento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento e di rivalutazione monetaria è E 1101,00- 5200,00, i valori sono minimi e vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna il in persona del Controparte_1
pt a versare a favore dell'attore E 6206,625 a titolo di CP_2
risarcimento del danno con gli interessi dal giorno del sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado sulle somme rivalutate anno per anno e con gli interessi legali dalla pubblicazione della predetta sentenza sino al soddisfo;
applica in tema di spese il principio
14 della soccombenza come da capo che segue;
conferma nel resto al sentenza impugnata;
2) condanna l'appellata a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 2540,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali in entrambi i casi con attribuzione a favore dell'avvocato antistatario;
condanna l'appellata a pagare le spese della Ctu espletata in primo grado.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.987/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Rosario Luongo Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Medaglie d'Oro n.51- appellante
E
in persona del pt rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv.Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Gaetano Filangieri n.48 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1360/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 12/4/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva responsabilità del e che, per l'effetto, fosse condannato il predetto Controparte_1
ente al risarcimento in suo favore della somma complessiva di €
16.138,24, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT dalla data del sinistro alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellato: chiedeva in via principale il rigetto dell'appello e in via gradata, nell' ipotesi fosse stata riformata l'appellata sentenza e fosse stata accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, che fosse condannata al risarcimento del danno dimostrato e provato e, comunque, ridotto ex art.1227 cc con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 24 ottobre 2024 e con ordinanza del 10 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva davanti al Tribunale di Salerno il Parte_1
, in persona del Sindaco pt, affinché, accertata la Controparte_1
responsabilità dell'ente convenuto nella causazione della sua caduta dalla bicicletta in data 11/5/21 alla via Lungomare Cristoforo
Colombo, fosse condannato al risarcimento del danno patito.
Esponeva a tal fine che era finito con la ruota anteriore della sua bici in una buca del manto stradale presente vicino ad un tombino, non visibile e non segnalato e che, a seguito della caduta, gli era stata diagnosticata, presso il Pronto Soccorso dell'OO. RR. San Giovanni di
Dio e Ruggi D'Aragona, una “frattura pluriframmentaria delle ossa del naso, ferita lacero - contusa della radice del naso, della regione naso -
geniera e mentoniera”.
3 Concludeva chiedendo un risarcimento di € 18.251,60 per i danni che aveva patito.
Il si costituiva, chiedendo che la domanda Controparte_1
fosse rigettata, una volta accertata l'esclusiva responsabilità del ciclista nella causazione dell'evento; in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la propria responsabilità, chiedeva che fosse condannato al risarcimento del solo danno dimostrato e provato e,
comunque, ridotto ex art.1227 cc.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice e veniva espletata una CTU medico-legale.
La causa veniva decisa ex art.281 sexies c.p.c.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e precisamente dichiarava la responsabilità dell'attore, nella misura del 50%, nella causazione dell'evento e condannava l'ente convenuto al risarcimento a favore dell'attore della somma di E 5.514,07 (pari al 50% di €
11.028,14) a titolo di risarcimento del danno biologico oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
applicava il principio della compensazione in tema di spese comprensive di quelle di CTU.
4 In particolare il Giudice adito riteneva sia che la parte attrice avesse assolto al suo onere probatorio ex art. 2051 cc in relazione al fatto storico, al danno ed al nesso eziologico tra evento e lesioni sia che l'evento dannoso si fosse verificato per il concorrente comportamento colposo di parte attrice nella misura del 50%.
In ordine alla quantificazione del danno il Tribunale faceva proprie le conclusioni della consulenza medica espletata pervenendo ad un conteggio finale pari ad E 11.028,14.
Perveniva a tale somma sulla base delle menomazioni conseguite e stabilizzate che avevano comportato un danno permanente alla salute quantificabile secondo le tabelle di Milano in un 4 % di danno biologico permanente (3493,22 E), in dodici giorni di invalidità
temporanea totale e in sette giorni di inabilità temporanea parziale
(652,99 E).
A tali somme il Tribunale aveva aggiunto le spese mediche pari ad E 5.500,00 E derivanti dalla rottura della protesi dentaria ed E
1381,93 per il danno morale.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
5 1)violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, dell'art. 2051
cc, 2043 cc - motivazione illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria circa il riconoscimento del concorso di colpa in capo al signor;
secondo l'appellante il contributo ala Parte_1
causazione dell'evento era stato ricondotto al fatto che lui abitava nei pressi del luogo in cui era caduto;
invero come emerso dagli atti non abitava affatto nelle vicinanze del lungomare Cristoforo Colombo, ma a Battipaglia alla via Vespucci n.5; dall'istruttoria espletata non era emersa alcuna circostanza tale da potergli attribuire un minimo concorso di colpa nella causazione dell'evento in quanto non avrebbe potuto evitare l'ostacolo con l'uso della diligenza media, e di aver,
quindi, pienamente assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrando che l'insidia non risultava in alcun modo visibile né
prevedibile alla luce dell'apparente uniformità del tratto stradale per quasi tutta la sua percorrenza, come riferito dal teste;
Testimone_1
inoltre l'ente convenuto per andare esente da responsabilità non doveva dimostrare la condotta colposa del danneggiato , ma semmai il caso fortuito;
6 2)quantum debeatur-erronea applicazione e/o omessa motivazione circa i criteri adottati per la monetizzazione del danno alla persona -erronea quantificazione del danno;
la liquidazione degli importi dovuti era erronea, in quanto non era stata riconosciuta la personalizzazione del danno biologico ed il risarcimento del danno materiale subito dalla bici;
sotto il primo profilo rilevava che dalla certificazione sanitaria si poteva evincere l'iter a cui si era dovuto suo malgrado sottoporre in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro, quali visite specialistiche e cure, e, quindi, lo stato di apprensione e di prostrazione;
sotto il secondo profilo evidenziava che aveva dovuto sostenere un costo per la riparazione della bicicletta pari a € 1.503,99 e che in sede istruttoria, grazie alle dichiarazioni di era emerso che si era rotta la forcella della bicicletta;
Testimone_1
pertanto, l'appellante chiedeva che fosse riconosciuta in suo favore la somma di € 16.138,24, composta dalle seguenti voci: danno non patrimoniale risarcibile con personalizzazione massima del 50% del danno biologico per un totale di € 7.773,00 (danno biologico risarcibile di € 4.441,00+ incremento per sofferenza soggettiva del
25% = € 5.552,00 + personalizzazione del 50% del danno biologico =
7 7.773,00); totale danno biologico temporaneo di € 1.361,25 (invalidità
temporanea totale di € 1.188,00 + invalidità temporanea parziale al
25% di € 173,25); spese mediche di € 5.500,00; altre spese per €
1.503,99;
3) quanto alle spese processuali lamentava che fossero state compensate le spese senza adeguata giustificazione;
in ogni caso a seguito dell'accoglimento dell'appello chiedeva la vittoria delle spese per il doppio grado di giudizio.
Il si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello affermando che:
l'anomalia stradale era ben visibile e sul tratto di strada oggetto del sinistro solo una condotta imprudente del conducente, improntata al raggiungimento di una elevata velocità, avrebbe potuto produrre un contraccolpo tale da far ribaltare la bici;
ne conseguiva che l'unico responsabile dell'accaduto era lo stesso ciclista;
a livello testimoniale vi erano delle incongruenze in quanto il teste aveva Testimone_1
dichiarato di aver visto cadere l'appellante a causa di una buca del manto stradale posta vicino ad un tombino sulla sinistra della carreggiata, in direzione Mercatello, mentre il teste Luongo aveva
8 affermato che la presunta anomalia stradale si trovava sul lato destro della carreggiata, dove era avvenuta la caduta;
neanche dal verbale della Polizia Municipale era possibile desumere l'esistenza di un'eventuale insidia che avrebbe potuto causare l'incidente;
la personalizzazione del danno non era stata provata e non poteva desumersi da quanto indicato dallo stesso attore;
il danno alla bici così consistente non era provato;
il proprio CTP
aveva concluso per l'assoluta incompatibilità tra l'evento denunciato ed il danno lamentato poiché era da escludersi categoricamente che sul tratto di strada in oggetto una bicicletta potesse assumere una velocità
tanto elevata da subire, in caso di impatto con qualsivoglia anomalia stradale, un contraccolpo così violento da determinare la rottura della testa del telaio da cui era seguita la caduta;
ne conseguiva che era plausibile che la rottura pressoché integrale della bicicletta era da ricondursi ad un precedente evento traumatico che ne aveva già minato la resistenza strutturale;
le spese erano correttamente compensate perché la domanda era stata accolta per la metà.
9 L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo si fonda su un corretto rilievo, ma, comunque,
non è accoglibile.
Infatti se è vero che il NI era residente in un altro comune e che, quindi, non era tenuto a conoscere lo stato dei luoghi, è
altrettanto configurabile una sua condotta colposa che ha contribuito alla causazione della caduta.
Così come dedotto dallo stesso appellante in primo grado e da quanto confermato dai testi, il è caduto dalla bicicletta a Parte_1
causa di una buca ovvero di una fessura laterale al tombino posto sulla carreggiata del lungomare Cristoforo Colombo, buca che non era visibile in quanto coperta dalle auto che procedevano nello stesso senso di marcia del ciclista.
Invero proprio sulla base di quanto riscontrato può affermarsi che il ciclista cadeva dalla bicicletta non avvedendosi della buca perché
non rispettava la distanza di sicurezza rispetto ai veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia.
Il secondo motivo è parzialmente accoglibile.
10 Non va accolto quanto alla personalizzazione del danno che giustamente non è stata riconosciuta in assenza di una specifica prova.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomali o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento(
sent.Cass.n.1870/2023).
Neanche può essere riconosciuto il risarcimento per i danni alla bicicletta sulla base di un semplice preventivo;
invero tale preventivo non è stato confermato a livello testimoniale, include anche il casco non oggetto di richiesta di risarcimento e fa riferimento alla sostituzione del telaio.
Sul punto la Corte rileva che a livello testimoniale era emerso che la caduta aveva provocato la rottura della forcella che è una parte della bicicletta ma sicuramente diversa dal telaio che in pratica è la
11 struttura della bicicletta sulla quale vanno montati altri pezzi tra cui la forcella.
Ne consegue che il preventivo di spesa così come esibito non costituisce prova dell'effettivo danno patito dal , per cui le Parte_1
somme ivi indicate non possono esser risarcite.
Quanto al calcolo del danno non patrimoniale il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano del 2021 come può desumersi dall'epoca dell'emanazione della sentenza, di due mesi anteriore alla pubblicazione delle Tabelle di Milano del 2022.
Purtuttavia nel conteggio vi sono errori di calcolo in quanto sulla base di un punto ITT pari ad E 99,00 e sulla base delle risultanze della
CTU medico legale espletata in primo grado e dell'età pari a 45 anni del danneggiato, della percentuale del 4% di invalidità permanente incrementato della sofferenza soggettiva e di dodici giorni di invalidità
temporanea totale e di 7 giorni di invalidità temporanea parziale al
25% doveva essere riconosciuto in toto una somma pari a 6899,39 E e non 5538,14 E.
12 A tale somma andavano aggiunti i 5.500,00 E per le spese odontoiatriche così da pervenire a 12.413,25 E da riconoscere nei limiti del 50 % ex art.1227 cc ovvero nei limiti di E 6206,625 E
Lo stesso motivo è accoglibile anche in relazione al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme attribuite a titolo di risarcimento che, invece, spettavano venendo in questione un debito da risarcimento del danno che è debito di valore
(cfr.sent.Cass. n. 16502/2014); in sostanza sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno vanno riconosciuti gli interessi dal giorno del sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado sulle somme rivalutate anno per anno.
Sulla somma così determinata spettano, poi, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Il motivo che riguarda le spese è accoglibile perché non ricorrono le ipotesi in cui, in caso di accoglimento parziale, sulla base della sent.
Cass. sez.un.n.32061/2022 può individuarsi la soccombenza reciproca che può condurre alla compensazione.
Va , quindi, applicato per entrambi i gradi il principio della soccombenza per le spese di giudizio comprensive di quelle di CTU.
13 Per il primo grado lo scaglione è 5200,00- 26.000,00 E, i valori sono minimi e vanno riconosciute tutte le fasi.
Per il grado di appello lo scaglione di riferimento in relazione all'entità delle spese riconosciute in primo grado e il lieve incremento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento e di rivalutazione monetaria è E 1101,00- 5200,00, i valori sono minimi e vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna il in persona del Controparte_1
pt a versare a favore dell'attore E 6206,625 a titolo di CP_2
risarcimento del danno con gli interessi dal giorno del sinistro alla pubblicazione della sentenza di primo grado sulle somme rivalutate anno per anno e con gli interessi legali dalla pubblicazione della predetta sentenza sino al soddisfo;
applica in tema di spese il principio
14 della soccombenza come da capo che segue;
conferma nel resto al sentenza impugnata;
2) condanna l'appellata a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 2540,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali in entrambi i casi con attribuzione a favore dell'avvocato antistatario;
condanna l'appellata a pagare le spese della Ctu espletata in primo grado.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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