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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2111/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizio- ne a decreto ingiuntivo n. 205/2021 TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Parte_2
al Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Francesco Nappo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale PEC presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Email_1
Macchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla compar- sa di costituzione e risposta OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo n. 205/2021, il in Parte_1 persona del legale rappresentante, veniva condannato al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
109.021,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed al rim- borso generale delle spese al 15%, per il mancato pagamento di alcune fatture allegate agli atti del procedimento monitorio. Avverso detto decreto ingiuntibìvo il , in persona del Parte_1 legale rappresentante, spiegava formale opposizione, eccependo l'infondatezza della pretesa avanzata dalla , chieden- Controparte_1 do pertanto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di
1 revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
che, contestando quanto sostenuto da controparte, con- Controparte_1 cludeva per il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite;
l'opposta chiedeva, altresì, la condanna del al pagamento in favore della stes- Parte_1 sa, degli interessi dovuti per l'adempimento tardivo delle fatture già liquidate.
2. Nel merito, e in limine, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accer- tamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contrad- dittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena carat- terizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, origi- nariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Tanto premesso, va osservato come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scaden- za), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Nella fattispecie in esame spetta, dunque, alla Controparte_1
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad
[...] allegare l'inadempimento della controparte.
2.1. Orbene, la ha agito in via moni- Controparte_1 toria allegando il proprio diritto di credito nei confronti del Parte_1 per la complessiva somma di euro 109.021,02, a titolo di corrispettivo
[...] per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie (in “R.S.A. per disabili ad alto livello assistenziale”) a favore di soggetti assistiti del S.S.N., in regime di accre- ditamento provvisorio. La parte creditrice ha prodotto, a fondamento della domanda, non soltanto le già menzionate fatture, ma altresì, tutta la documentazione dettagliatamente probante l'esistenza del rapporto giuridico, ovvero, il contratto debitamente sottoscritto unitamente all'estratto autentico dei registri di vendita.
2 Si ritiene, pertanto, che l'onere della prova del credito vantato dalla
[...]
debba intendersi raggiunto. Controparte_1
A tal riguardo, si precisa che, nel presente giudizio, non è in contestazione l'esistenza del rapporto giuridico, tantomeno l'effettiva sussistenza delle presta- zioni per le quali è richiesto il pagamento, quanto il diritto dell'opposta a rice- verlo. Le parti concordano, altresì, sulle fatture per le quali è avvenuta la prestazione in assenza di corrispettivo, fatture n. 724 del 25/11/2014, n. 730 del 25/11/2014, n. 760 del 05/12/2014, n. 765 del 05/12/2014, n. 856 del 12/12/2014, n. 864 del 12/12/2014, n. 875 del 16/12/2014, n. 880 del 16/12/2014, n. 980 del 31/12/2014, n. 985 del 31/12/2014, di cui alla D.D. 675 del 13/04/2015; fatture n. 82 del 25/02/2015, 91 del 25/02/2015, 139 del 11/03/2015, 147 del 11/03/2015, di cui alla D.D. 1065 del 11/06/2015. Sul punto, l'opponente dichiarava di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste da controparte sulla base della previsione normativa di cui alla legge regionale n. 8 del 22 aprile 2003, art. 13, comma 5, la quale prevede che “gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratte- rizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei comuni di residenza storica - ovvero quella all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le di CP_2 competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità suddette”. Il comune di ha contestato, quindi, di non essere riuscito a Parte_1 definire la residenza storica al momento del ricovero dei sei utenti per i quali era stata svolta l'attività in contestazione e che, pertanto, trattandosi di un requisito necessario al fine di ottenere la quota per la componente sociale, non riteneva sussistente il diritto della controparte a ricevere il pagamento. Dunque, a controprova di quanto detto l'opponente allegava un documento da cui emergeva che i sei utenti erano stati residenti nel Comune di Parte_1 dal 14/04/1995 al 13/03/2015, e trasferiti nella struttura dell'opposta
[...] per lo stesso periodo (Foliario cfr. all. n.13); in nessun modo quest'ultimo però provava che la residenza antecedente fosse diversa da quella attuale. Sull'argomento, tuttavia, va posto in luce che la Suprema Corte si è espressa in controtendenza rispetto al principio di territorialità dei pagamenti, al fine di evitare che l'Asl o il tenuti al pagamento della quota sociale nei casi Pt_1 espressamente previsti dalla legge, restassero inadempienti per il semplice cambio di residenza dopo il ricovero. Difatti, in un caso simile di inadempimen- to dell'ASL e per le stesse motivazioni addotte nel presente giudizio, la Corte ha stabilito che: “le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasfe-
3 rimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della ASL di nuova residenza. Se così non fosse, del resto, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le ASL dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente sia guarito o meno, ovvero abbia ancora bisogno della RSA o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della ASL che per prima dispose il ricovero” (Corte Cass., III sezione, sent. n. 19353 del 03.08.2017). Ne deriva che, condividendo il tribunale, il citato orientamento, la circostanza che non fosse conosciuta una differente residenza, rispetto al comune di
[...]
, in epoca anteriore al ricovero presso detto comune, risulta del tutto Parte_1 irrilevante ai fini della (non) debenza degli importi per le prestazioni sociosani- tarie espletate dalla Cooperativa opposta in favore dei sei utenti. Peraltro, l'opposta Cooperativa, rispetto a tali medesimi 6 assistiti ha deposita- to in atti dichiarazione di assunzione dell'onere economico per l'anno 2013, ai sensi della DGRC n. 50/12, e contestuale rinnovo autorizzazione, a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito n. 31, del , Parte_1 nonché dell' (cfr. doc. 3, fascicolo costituzione), con la conse- Parte_3 guenza che, se per un verso l'opponente non ha dimostrato che in relazione ai citati assistiti mancassero i presupposti per il versamento della quota integrati- va;
per altro verso, avendo l'opposta documentato che per l'anno 2013 lo stesso ne avesse assunto l'onere economico, non risulta dimostrata la circo- Pt_1 stanza che per l'anno 2014 tali presupposti fossero venuti meno. Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione gravava sul Parte_1
la prova del fatto estintivo: onere probatorio che non può dirsi assol-
[...] to, nulla avendo addotto a controprova della diversa residenza al momento del ricovero dei sei utenti che hanno goduto del servizio, non potendo affatto escludersi, sic et simpliciter, l'obbligo dell'opponente di pagamento del credito per il solo fatto che non sia noto il luogo di residenza al momento del ricovero per i sei utenti. Non potendosi, quindi, escludere l'obbligo di pagamento in capo al comune, e non avendo l'opponente dato prova di aver adempito alla propria prestazione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Parte opposta ha chiesto, rispetto alle fatture già liquidate, gli interessi maturati atteso il ritardo nell'adempimento delle stesse da parte del
[...]
. Parte_1
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite sulla proposizione di domande nuove nel giudizio di opposizione a decre- to ingiuntivo dichiarando quanto segue: “nel giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. Sez. Unite n. 26727/15-10-2024). Nel caso di specie, la domanda concernente gli interessi ha ad oggetto fatture e prestazioni differenti rispetto a quelle oggetto del processo monitorio per le quali è richiesto l'adempimento; per questa ragione non può dirsi che le stesse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sostenuto la proposi- zione della domanda originaria con la conseguenza che la domanda deve di- chiararsi inammissibile.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parame- tri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabi- le, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del valore della causa e della dichiarata inammissibilità della domanda dell'opposta (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.400,00; fase introduttiva, euro 900,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.500,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Macchia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta l'opposizione avanzata nell'interesse del e, per Controparte_3
l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 205/2021; B. condanna il , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 7.635,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Macchia dichiaratosi antistata- rio. Così deciso in Torre Annunziata, il 15 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
5
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Parte_2
al Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Francesco Nappo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale PEC presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Email_1
Macchia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla compar- sa di costituzione e risposta OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo n. 205/2021, il in Parte_1 persona del legale rappresentante, veniva condannato al pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
109.021,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché euro 406,50 per esborsi ed euro 2.135,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed al rim- borso generale delle spese al 15%, per il mancato pagamento di alcune fatture allegate agli atti del procedimento monitorio. Avverso detto decreto ingiuntibìvo il , in persona del Parte_1 legale rappresentante, spiegava formale opposizione, eccependo l'infondatezza della pretesa avanzata dalla , chieden- Controparte_1 do pertanto a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di
1 revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
che, contestando quanto sostenuto da controparte, con- Controparte_1 cludeva per il rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite;
l'opposta chiedeva, altresì, la condanna del al pagamento in favore della stes- Parte_1 sa, degli interessi dovuti per l'adempimento tardivo delle fatture già liquidate.
2. Nel merito, e in limine, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accer- tamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contrad- dittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena carat- terizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, origi- nariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Tanto premesso, va osservato come per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scaden- za), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Nella fattispecie in esame spetta, dunque, alla Controparte_1
la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad
[...] allegare l'inadempimento della controparte.
2.1. Orbene, la ha agito in via moni- Controparte_1 toria allegando il proprio diritto di credito nei confronti del Parte_1 per la complessiva somma di euro 109.021,02, a titolo di corrispettivo
[...] per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie (in “R.S.A. per disabili ad alto livello assistenziale”) a favore di soggetti assistiti del S.S.N., in regime di accre- ditamento provvisorio. La parte creditrice ha prodotto, a fondamento della domanda, non soltanto le già menzionate fatture, ma altresì, tutta la documentazione dettagliatamente probante l'esistenza del rapporto giuridico, ovvero, il contratto debitamente sottoscritto unitamente all'estratto autentico dei registri di vendita.
2 Si ritiene, pertanto, che l'onere della prova del credito vantato dalla
[...]
debba intendersi raggiunto. Controparte_1
A tal riguardo, si precisa che, nel presente giudizio, non è in contestazione l'esistenza del rapporto giuridico, tantomeno l'effettiva sussistenza delle presta- zioni per le quali è richiesto il pagamento, quanto il diritto dell'opposta a rice- verlo. Le parti concordano, altresì, sulle fatture per le quali è avvenuta la prestazione in assenza di corrispettivo, fatture n. 724 del 25/11/2014, n. 730 del 25/11/2014, n. 760 del 05/12/2014, n. 765 del 05/12/2014, n. 856 del 12/12/2014, n. 864 del 12/12/2014, n. 875 del 16/12/2014, n. 880 del 16/12/2014, n. 980 del 31/12/2014, n. 985 del 31/12/2014, di cui alla D.D. 675 del 13/04/2015; fatture n. 82 del 25/02/2015, 91 del 25/02/2015, 139 del 11/03/2015, 147 del 11/03/2015, di cui alla D.D. 1065 del 11/06/2015. Sul punto, l'opponente dichiarava di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste da controparte sulla base della previsione normativa di cui alla legge regionale n. 8 del 22 aprile 2003, art. 13, comma 5, la quale prevede che “gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratte- rizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono di competenza dei comuni di residenza storica - ovvero quella all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le di CP_2 competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità suddette”. Il comune di ha contestato, quindi, di non essere riuscito a Parte_1 definire la residenza storica al momento del ricovero dei sei utenti per i quali era stata svolta l'attività in contestazione e che, pertanto, trattandosi di un requisito necessario al fine di ottenere la quota per la componente sociale, non riteneva sussistente il diritto della controparte a ricevere il pagamento. Dunque, a controprova di quanto detto l'opponente allegava un documento da cui emergeva che i sei utenti erano stati residenti nel Comune di Parte_1 dal 14/04/1995 al 13/03/2015, e trasferiti nella struttura dell'opposta
[...] per lo stesso periodo (Foliario cfr. all. n.13); in nessun modo quest'ultimo però provava che la residenza antecedente fosse diversa da quella attuale. Sull'argomento, tuttavia, va posto in luce che la Suprema Corte si è espressa in controtendenza rispetto al principio di territorialità dei pagamenti, al fine di evitare che l'Asl o il tenuti al pagamento della quota sociale nei casi Pt_1 espressamente previsti dalla legge, restassero inadempienti per il semplice cambio di residenza dopo il ricovero. Difatti, in un caso simile di inadempimen- to dell'ASL e per le stesse motivazioni addotte nel presente giudizio, la Corte ha stabilito che: “le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasfe-
3 rimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del contributo, a carico della ASL di nuova residenza. Se così non fosse, del resto, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove l'ammalato muti residenza, tutte le ASL dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente sia guarito o meno, ovvero abbia ancora bisogno della RSA o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico della ASL che per prima dispose il ricovero” (Corte Cass., III sezione, sent. n. 19353 del 03.08.2017). Ne deriva che, condividendo il tribunale, il citato orientamento, la circostanza che non fosse conosciuta una differente residenza, rispetto al comune di
[...]
, in epoca anteriore al ricovero presso detto comune, risulta del tutto Parte_1 irrilevante ai fini della (non) debenza degli importi per le prestazioni sociosani- tarie espletate dalla Cooperativa opposta in favore dei sei utenti. Peraltro, l'opposta Cooperativa, rispetto a tali medesimi 6 assistiti ha deposita- to in atti dichiarazione di assunzione dell'onere economico per l'anno 2013, ai sensi della DGRC n. 50/12, e contestuale rinnovo autorizzazione, a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito n. 31, del , Parte_1 nonché dell' (cfr. doc. 3, fascicolo costituzione), con la conse- Parte_3 guenza che, se per un verso l'opponente non ha dimostrato che in relazione ai citati assistiti mancassero i presupposti per il versamento della quota integrati- va;
per altro verso, avendo l'opposta documentato che per l'anno 2013 lo stesso ne avesse assunto l'onere economico, non risulta dimostrata la circo- Pt_1 stanza che per l'anno 2014 tali presupposti fossero venuti meno. Pertanto, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione gravava sul Parte_1
la prova del fatto estintivo: onere probatorio che non può dirsi assol-
[...] to, nulla avendo addotto a controprova della diversa residenza al momento del ricovero dei sei utenti che hanno goduto del servizio, non potendo affatto escludersi, sic et simpliciter, l'obbligo dell'opponente di pagamento del credito per il solo fatto che non sia noto il luogo di residenza al momento del ricovero per i sei utenti. Non potendosi, quindi, escludere l'obbligo di pagamento in capo al comune, e non avendo l'opponente dato prova di aver adempito alla propria prestazione, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Parte opposta ha chiesto, rispetto alle fatture già liquidate, gli interessi maturati atteso il ritardo nell'adempimento delle stesse da parte del
[...]
. Parte_1
Sul punto giova ricordare che la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite sulla proposizione di domande nuove nel giudizio di opposizione a decre- to ingiuntivo dichiarando quanto segue: “nel giudizio di opposizione a decreto
4 ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione” (Cass. Sez. Unite n. 26727/15-10-2024). Nel caso di specie, la domanda concernente gli interessi ha ad oggetto fatture e prestazioni differenti rispetto a quelle oggetto del processo monitorio per le quali è richiesto l'adempimento; per questa ragione non può dirsi che le stesse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sostenuto la proposi- zione della domanda originaria con la conseguenza che la domanda deve di- chiararsi inammissibile.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parame- tri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabi- le, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del valore della causa e della dichiarata inammissibilità della domanda dell'opposta (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.400,00; fase introduttiva, euro 900,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.500,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Macchia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta l'opposizione avanzata nell'interesse del e, per Controparte_3
l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 205/2021; B. condanna il , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 7.635,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Macchia dichiaratosi antistata- rio. Così deciso in Torre Annunziata, il 15 marzo 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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