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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 3259 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIRAINO VALENTINA e dell'Avv. Parte_1
GR TO AR, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente, docente precaria inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della
Provincia di Roma istituite con l'Ordinanza del n. 60 del 10/7/2020, deduce di aver Controparte_1 presentato nel maggio 2022 domanda di aggiornamento per le GPS per la provincia di Roma, per diverse classi di concorso, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (doc. 3), e di essere risultata esclusa dalla fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM. La ricorrente ritiene tale esclusione illegittima a fronte della titolarità dei presupposti normativamente richiesti, ed in particolare del requisito del triennio di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, erroneamente non riconosciuto dal il quale non avrebbe applicato correttamente i criteri di equiparazione all'anno intero CP_1 normativamente previsti, pur a fronte del servizio reso a fronte di plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 16.12.2016 al 9.6.2017 (doc. 5), del servizio reso a fronte di unico contratto dal
12.10.2020 al 31.8.2021 (doc. 6) e del servizio reso a fronte di unico contratto dal 07.9.2021 al 31.8.2022. 2. La ricorrente ha presentato domanda cautelare in corso di causa, rigettata per mancanza del requisito del periculum in mora con ordinanza del 25.11.2024, e chiesto la condanna delle controparti al proprio reinserimento nelle graduatorie.
3. Si è costituito il resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, in quanto la ricorrente avrebbe omesso di indicare nella propria domanda la sussistenza del requisito del triennio di insegnamento e perché in ogni caso tale requsito difetterebbe, avendo ella nell'a.s. 2016/2017 svolto il servizio in virtù di plurimi contratti, rappresentando in ogni caso che la ricorrente ha conseguito, con
Decreto prot. n. 29299 dell'8.9.2023 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma, incarico annuale per l'a.s 2023/2024 su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo Statale “Eduardo De Filippo” di
IA LI (RM), a fronte dell'inserimento della stessa nella II fascia delle graduatorie incrociate.
4. La causa è stata istruita documentalmente ed assunta in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 25.11.2025.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Il provvedimento di esclusione contestato è il n. 32162 del 13.10.2022 dell Controparte_2
(doc. 4) motivato in ragione dell'asserito difetto dei requisiti previsti dall' art. 3, comma 10 lett. b)
[...] dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 che dispone: “la seconda fascia costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
7. Il profilo controverso tra le parti è se la domanda della ricorrente fosse valida, a fronte dell'asserita mancata indicazione della sussistenza del requisito delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno, e se sia idoneo ad integrare detto requisito il servizio reso dalla ricorrente nell'a.s. 2016/2017 in virtù di plurimi contratti consecutivi, a fronte dell'equiparazione all'anno intero disposta dall'art. l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999.
8. Va preliminarmente dato atto che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, CP_1 nella domanda amministrativa risulta compiutamente indicata la titolarità del requisito delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno (all. 2 ricorso, Domanda amministrativa, p. 6), e sono altresì indicati i singoli servizi in virtù dei quali la ricorrente ritiene sussistente il requisito (ancora all. 2, pp. 9 e ss.), salvo per questi ultimi aver indicato che gli stessi, singolarmente intesi, non sono stati prestati ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, posto che la cumulabilità dei servizi a tal fine è precipuamente quanto sostenuto in ricorso.
9. Il profilo controverso attiene quindi esclusivamente alla possibilità di equiparare all'anno intero – ai fini della maturazione del triennio richiesto dall'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 – il servizio prestato per periodi inferiori all'anno stesso e costituito da plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, nel caso di specie, dal 16.12.2016 al 9.6.2017. 10. La norma di riferimento è l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999 stabilisce che “Il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”
(nella versione ratione temporis applicabile, successivamente modificata dal d.l. 69/2023 nel senso che tale equiparazione vale per l'accesso alle procedure selettive).
11. Va dato atto che, in base alla documentazione in atti, i giorni di servizio complessivamente prestati dalla ricorrente nell'a.s. 2016/2017 sono 175.
12. Risulta tuttavia provata la partecipazione della ricorrente agli scrutini. È infatti in atti una comunicazione del dirigente scolastico di convocazione dei collegi docenti per il secondo quadrimestre dell'a.s. 2016/2017, indicandone le date nei giorni 8 o 9 giugno 2017. L'ultimo dei contratti in atti, della durata di un solo giorno, ha appunto scadenza 9.6.2017.
13. Tale circostanza integra uno dei due presupposti alternativamente previsti per l'applicazione dell'art. 11, comma 14, della l. 124/1999, dovendosi conseguentemente affermare nel caso di specie l'equiparabilità dei servizi prestati all'anno intero.
14. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione ad inserire la ricorrente nella graduatoria, con ogni conseguenza.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3259 /2023 r.g.:
In accoglimento della domanda, accerta l'inefficacia del provvedimento n. 32162 del 13.10.2022 dell' con il quale è stata disposta l'esclusione della Sig.ra Controparte_2 Parte_1 dalle GPS 2° fascia per la classe di concorso ADMM, ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella suddetta graduatoria a seguito di domanda di aggiornamento presentata nel maggio 2022, conseguentemente condanna il resistente a provvedere in conformità, CP_1 condanna per l'effetto il ministero resistente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
IB OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB OT
SENTENZA
pronunciata a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. con termini all'udienza del 25/11/2025 nella causa iscritta al n. 3259 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. PIRAINO VALENTINA e dell'Avv. Parte_1
GR TO AR, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente, docente precaria inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della
Provincia di Roma istituite con l'Ordinanza del n. 60 del 10/7/2020, deduce di aver Controparte_1 presentato nel maggio 2022 domanda di aggiornamento per le GPS per la provincia di Roma, per diverse classi di concorso, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (doc. 3), e di essere risultata esclusa dalla fascia delle GPS per la classe di concorso ADMM. La ricorrente ritiene tale esclusione illegittima a fronte della titolarità dei presupposti normativamente richiesti, ed in particolare del requisito del triennio di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, erroneamente non riconosciuto dal il quale non avrebbe applicato correttamente i criteri di equiparazione all'anno intero CP_1 normativamente previsti, pur a fronte del servizio reso a fronte di plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità dal 16.12.2016 al 9.6.2017 (doc. 5), del servizio reso a fronte di unico contratto dal
12.10.2020 al 31.8.2021 (doc. 6) e del servizio reso a fronte di unico contratto dal 07.9.2021 al 31.8.2022. 2. La ricorrente ha presentato domanda cautelare in corso di causa, rigettata per mancanza del requisito del periculum in mora con ordinanza del 25.11.2024, e chiesto la condanna delle controparti al proprio reinserimento nelle graduatorie.
3. Si è costituito il resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, in quanto la ricorrente avrebbe omesso di indicare nella propria domanda la sussistenza del requisito del triennio di insegnamento e perché in ogni caso tale requsito difetterebbe, avendo ella nell'a.s. 2016/2017 svolto il servizio in virtù di plurimi contratti, rappresentando in ogni caso che la ricorrente ha conseguito, con
Decreto prot. n. 29299 dell'8.9.2023 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Roma, incarico annuale per l'a.s 2023/2024 su posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo Statale “Eduardo De Filippo” di
IA LI (RM), a fronte dell'inserimento della stessa nella II fascia delle graduatorie incrociate.
4. La causa è stata istruita documentalmente ed assunta in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 25.11.2025.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Il provvedimento di esclusione contestato è il n. 32162 del 13.10.2022 dell Controparte_2
(doc. 4) motivato in ragione dell'asserito difetto dei requisiti previsti dall' art. 3, comma 10 lett. b)
[...] dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 che dispone: “la seconda fascia costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.
7. Il profilo controverso tra le parti è se la domanda della ricorrente fosse valida, a fronte dell'asserita mancata indicazione della sussistenza del requisito delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno, e se sia idoneo ad integrare detto requisito il servizio reso dalla ricorrente nell'a.s. 2016/2017 in virtù di plurimi contratti consecutivi, a fronte dell'equiparazione all'anno intero disposta dall'art. l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999.
8. Va preliminarmente dato atto che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, CP_1 nella domanda amministrativa risulta compiutamente indicata la titolarità del requisito delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno (all. 2 ricorso, Domanda amministrativa, p. 6), e sono altresì indicati i singoli servizi in virtù dei quali la ricorrente ritiene sussistente il requisito (ancora all. 2, pp. 9 e ss.), salvo per questi ultimi aver indicato che gli stessi, singolarmente intesi, non sono stati prestati ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, posto che la cumulabilità dei servizi a tal fine è precipuamente quanto sostenuto in ricorso.
9. Il profilo controverso attiene quindi esclusivamente alla possibilità di equiparare all'anno intero – ai fini della maturazione del triennio richiesto dall'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 – il servizio prestato per periodi inferiori all'anno stesso e costituito da plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, nel caso di specie, dal 16.12.2016 al 9.6.2017. 10. La norma di riferimento è l'art. 11, comma 14, della l. 124/1999 stabilisce che “Il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”
(nella versione ratione temporis applicabile, successivamente modificata dal d.l. 69/2023 nel senso che tale equiparazione vale per l'accesso alle procedure selettive).
11. Va dato atto che, in base alla documentazione in atti, i giorni di servizio complessivamente prestati dalla ricorrente nell'a.s. 2016/2017 sono 175.
12. Risulta tuttavia provata la partecipazione della ricorrente agli scrutini. È infatti in atti una comunicazione del dirigente scolastico di convocazione dei collegi docenti per il secondo quadrimestre dell'a.s. 2016/2017, indicandone le date nei giorni 8 o 9 giugno 2017. L'ultimo dei contratti in atti, della durata di un solo giorno, ha appunto scadenza 9.6.2017.
13. Tale circostanza integra uno dei due presupposti alternativamente previsti per l'applicazione dell'art. 11, comma 14, della l. 124/1999, dovendosi conseguentemente affermare nel caso di specie l'equiparabilità dei servizi prestati all'anno intero.
14. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione ad inserire la ricorrente nella graduatoria, con ogni conseguenza.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3259 /2023 r.g.:
In accoglimento della domanda, accerta l'inefficacia del provvedimento n. 32162 del 13.10.2022 dell' con il quale è stata disposta l'esclusione della Sig.ra Controparte_2 Parte_1 dalle GPS 2° fascia per la classe di concorso ADMM, ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella suddetta graduatoria a seguito di domanda di aggiornamento presentata nel maggio 2022, conseguentemente condanna il resistente a provvedere in conformità, CP_1 condanna per l'effetto il ministero resistente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26/11/2025
Il Giudice
IB OT