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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6976 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 37550/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 09.09.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. CASELLA DEBORAH con studio in VIA GIOBERTI 1/A
CASSANO D'ADDA presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 24/10/2024 (delibera N. 2024/6783)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], dichiarato Controparte_1 C.F._2 irreperibile dal comune di Cassano d'Adda
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.12.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Deborah
Casella, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TREZZANO SA (MI) il 24/04/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
TREZZANO SA (MI) nell'anno 2021, atto n. 3, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 27.10.2024 la chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1 ulteriori condizioni, allegando che la vita matrimoniale si era mostrata difficile già dai primi mesi del
2022 a causa degli atteggiamenti molto freddi tenuti dal marito, il quale poi nel 2023 aveva deciso di lasciare la casa coniugale senza neanche riferire la sua nuova residenza, che da quel momento ella non aveva più avuto notizie di lui, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 03.12.2024, tenutasi in data 25.03.2025, il difensore della ricorrente chiedeva un rinvio di udienza la fine di rinnovare la notifica al resistente, in quanto perfezionatasi tardivamente. Pertanto, il Presidente relatore rinviava all'udienza del 09.09.2025 condendo nuovo termine per il rinnovo della notifica, alla suddetta udienza, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 19.05.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del pagina 2 di 4 predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di confermare le dichiarazioni rilasciate alla udienza del 25.3.2025 ( “non so dove sia mio marito. E' in Italia. so che lavora come muratore con una ditta e si sposta per lavoro. Lo sento ogni tanto per telefono sa di questo procedimento ed ha detto che non gli interessa. Io non voglio niente…”) e dichiarava “Non viviamo più insieme da quasi tre anni. Mio marito sa della separazione ma attraverso un amico mi ha fatto sapere di non essere interessato al procedimento separativo”. Il Presidente delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 avendo entrambi i coniugi residenza abituale in Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti hanno residenza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente, che non ha neppure comunicato la propria residenza attuale alla moglie, e la risalenza della separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che
pagina 3 di 4 questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa vista la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in TREZZANO
[...] Controparte_1
SA (MI) il 24/04/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TREZZANO
SA (MI) nell'anno 2021, atto n. 3, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TREZZANO SA
(MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 27/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 09.09.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10/09/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. CASELLA DEBORAH con studio in VIA GIOBERTI 1/A
CASSANO D'ADDA presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 24/10/2024 (delibera N. 2024/6783)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], dichiarato Controparte_1 C.F._2 irreperibile dal comune di Cassano d'Adda
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.12.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Deborah
Casella, tenuto conto dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TREZZANO SA (MI) il 24/04/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
TREZZANO SA (MI) nell'anno 2021, atto n. 3, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 27.10.2024 la chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1 ulteriori condizioni, allegando che la vita matrimoniale si era mostrata difficile già dai primi mesi del
2022 a causa degli atteggiamenti molto freddi tenuti dal marito, il quale poi nel 2023 aveva deciso di lasciare la casa coniugale senza neanche riferire la sua nuova residenza, che da quel momento ella non aveva più avuto notizie di lui, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 03.12.2024, tenutasi in data 25.03.2025, il difensore della ricorrente chiedeva un rinvio di udienza la fine di rinnovare la notifica al resistente, in quanto perfezionatasi tardivamente. Pertanto, il Presidente relatore rinviava all'udienza del 09.09.2025 condendo nuovo termine per il rinnovo della notifica, alla suddetta udienza, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in data 19.05.2025, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del pagina 2 di 4 predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di confermare le dichiarazioni rilasciate alla udienza del 25.3.2025 ( “non so dove sia mio marito. E' in Italia. so che lavora come muratore con una ditta e si sposta per lavoro. Lo sento ogni tanto per telefono sa di questo procedimento ed ha detto che non gli interessa. Io non voglio niente…”) e dichiarava “Non viviamo più insieme da quasi tre anni. Mio marito sa della separazione ma attraverso un amico mi ha fatto sapere di non essere interessato al procedimento separativo”. Il Presidente delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 avendo entrambi i coniugi residenza abituale in Italia.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti hanno residenza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'irreperibilità del resistente, che non ha neppure comunicato la propria residenza attuale alla moglie, e la risalenza della separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che
pagina 3 di 4 questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa vista la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in TREZZANO
[...] Controparte_1
SA (MI) il 24/04/2021, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di TREZZANO
SA (MI) nell'anno 2021, atto n. 3, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di TREZZANO SA
(MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese
Milano 10/09/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4