Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2003, n. 9896
CASS
Sentenza 20 giugno 2003

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La sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore, con conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia o dell'esaurimento del periodo di comporto, costituisce un effetto che deriva direttamente dalla legge e, quindi, si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione della malattia che, di regola, a seconda della disciplina collettiva, può essere effettuata entro tre giorni dall'insorgenza della malattia (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inefficace il licenziamento, reputando irrilevante che la comunicazione della malattia fosse avvenuta poche ore dopo quella del recesso, una volta accertato che detta malattia preesisteva rispetto al recesso).

La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di "giustificatezza" del suo licenziamento - sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, l'interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta - nell'ambito di una valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro - dal giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di imprese industriali, il quale prevede, a carico dell'imprenditore, il pagamento di una penale risarcitoria, nel caso di licenziamento privo del requisito della giustificatezza, in quanto le risultanze dell'istruttoria avevano permesso di accertare sia che il dirigente licenziato non era mai stato addetto al settore la cui ristrutturazione era stata indicata quale causa della risoluzione del rapporto, sia che la riorganizzazione di altri settori dell'azienda, pure richiamata per giustificare il recesso, era stata effettuata in un tempo apprezzabilmente anteriore al licenziamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2003, n. 9896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9896
    Data del deposito : 20 giugno 2003

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