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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 76/2025, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 17.4.2025, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierino Francesco Fallico;
Parte_1
e
rappresentato e difeso dall'avv. Katia Vetere;
CP_1
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che in data 07/08/2019 aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con dalla cui unione era nata la figlia il CP_1 Per_1
18/12/2020, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale, regolamentando il regime di affido, collocamento e visite della minore, previa valutazione della capacità genitoriale della CP_1
La convenuta aderiva alla richiesta di separazione, da pronunciare con addebito al marito, chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, l'assegnazione della casa
1 coniugale, stabilendo a carico del un contributo al mantenimento per la Parte_1
minore pari ad Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, instando per la conferma dell'attuale regime di visite, nell'interesse della minore.
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, ed hanno dato atto della crisi coniugale.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo per il prosieguo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso in ordine alle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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