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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2194/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fanny Ceccherini
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 22.05.2024, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo Di Parte_2
Porto (RM) in data 26.05.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Castelnuovo Di Porto (RM) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2000, che dalla loro unione sono nati i figli (Roma, 04.11.2004 ) e (Roma, Persona_1 Persona_2
30.01.2011) che - a seguito dell'udienza presidenziale del 05.12.2017 - con decreto n.
501/2018 depositato in data 02.02.2018, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1. “Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Revocare il mantenimento in favore del figlio maggiorenne divenuto Per_1 economicamente autosufficiente;
Per_
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Capena (RM) alla Via Amedeo
Modigliani n. 16. Nella gestione dell'affidamento, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima, salvo per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Per_ Il padre avrà la facoltà di tenere con sé a weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola (o dalla mattina nei periodi di non frequenza scolastica) fino alla domenica sera quando il padre provvederà a riportare la ragazza presso l'abitazione materna nonché due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e venerdì dall'uscita di scuola
(o dalla mattina nei periodi di non frequenza scolastica) fino alle ore 21.00, ovvero con facoltà pernottamento presso il padre, laddove il minore lo desideri. Durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i rispettivi periodi dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, iniziando il 2024 la settimana di natale con il padre. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo o comunque sempre seguendo il criterio dell'alternanza secondo i giorni di vacanza scolastica, iniziando il 2025 il periodo comprensivo del giorno di Pasqua con la madre;
nonché durante il periodo estivo, per
30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, così come Per_ la Festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno lo trascorrerà il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da raggiungersi almeno
10 giorni prima. La minore trascorrerà le festività come il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e/o eventuali ponti, di volta in volta, con il genitore a cui spetta il weekend più prossimo. Ciascun genitore si farà carico delle spese delle vacanze e dei soggiorni che il figlio trascorrerà con il medesimo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche, le attività sportive e ricreative della figlia ed anche in ragione delle rispettive necessità di carattere lavorativo;
4. Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro 250,00 (centocinquanta/00) mensili sino al mese di maggio 2025.
A far data dal mese di giugno 2025, il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00
(trecento/00) mensili. Il mantenimento sarà corrisposto alla sig.ra Parte_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ciascun mese e tale somma
[...] sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat corrente.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Per_ per la figlia , intendendosi per straordinarie quelle che esulano dalla quotidianità e dunque quelle mediche per le quali non si faccia ricorso al SSN comprese le spese per occhiali ed apparecchi odontoiatrici e la psicoterapia;
quelle per gli sport;
quelle scolastiche (quali tasse universitaria e libri di testo, corsi integrativi ecc.); quelle necessarie alla formazione personale (quali corsi o lezioni private di lingua, musica, teatro o altre che potranno essere scelte dalla figlia nel proseguo, viaggi culturali, soggiorni studio), ovvero tutte quelle spese che si renderanno necessarie per il suo benessere e la sua migliore educazione e formazione e comunque così come previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Tivoli e il COA di Tivoli che qui si intende integralmente trascritto e accettato dai coniugi;
5. Il minore resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I genitori si impegnano e si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
7. I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni pregressa reciproca pendenza economica.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26.05.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da
[...]
e in Castelnuovo Di Porto (RM) in data 26.05.2000, Parte_1 Parte_2 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo Di Porto
(RM) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2000, alle condizioni concordate tra le parti sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelnuovo Di Porto (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa NC NI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2194/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fanny Ceccherini
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 22.05.2024, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Castelnuovo Di Parte_2
Porto (RM) in data 26.05.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Castelnuovo Di Porto (RM) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2000, che dalla loro unione sono nati i figli (Roma, 04.11.2004 ) e (Roma, Persona_1 Persona_2
30.01.2011) che - a seguito dell'udienza presidenziale del 05.12.2017 - con decreto n.
501/2018 depositato in data 02.02.2018, il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1. “Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Revocare il mantenimento in favore del figlio maggiorenne divenuto Per_1 economicamente autosufficiente;
Per_
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Capena (RM) alla Via Amedeo
Modigliani n. 16. Nella gestione dell'affidamento, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima, salvo per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Per_ Il padre avrà la facoltà di tenere con sé a weekend alterni, dal venerdì all'uscita di scuola (o dalla mattina nei periodi di non frequenza scolastica) fino alla domenica sera quando il padre provvederà a riportare la ragazza presso l'abitazione materna nonché due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e venerdì dall'uscita di scuola
(o dalla mattina nei periodi di non frequenza scolastica) fino alle ore 21.00, ovvero con facoltà pernottamento presso il padre, laddove il minore lo desideri. Durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i rispettivi periodi dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, iniziando il 2024 la settimana di natale con il padre. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo o comunque sempre seguendo il criterio dell'alternanza secondo i giorni di vacanza scolastica, iniziando il 2025 il periodo comprensivo del giorno di Pasqua con la madre;
nonché durante il periodo estivo, per
30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia, così come Per_ la Festa della mamma e del papà; il giorno del compleanno lo trascorrerà il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da raggiungersi almeno
10 giorni prima. La minore trascorrerà le festività come il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e/o eventuali ponti, di volta in volta, con il genitore a cui spetta il weekend più prossimo. Ciascun genitore si farà carico delle spese delle vacanze e dei soggiorni che il figlio trascorrerà con il medesimo. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti, che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche, le attività sportive e ricreative della figlia ed anche in ragione delle rispettive necessità di carattere lavorativo;
4. Il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro 250,00 (centocinquanta/00) mensili sino al mese di maggio 2025.
A far data dal mese di giugno 2025, il padre si impegna e si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00
(trecento/00) mensili. Il mantenimento sarà corrisposto alla sig.ra Parte_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ciascun mese e tale somma
[...] sarà rivalutata annualmente secondo l'indice Istat corrente.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Per_ per la figlia , intendendosi per straordinarie quelle che esulano dalla quotidianità e dunque quelle mediche per le quali non si faccia ricorso al SSN comprese le spese per occhiali ed apparecchi odontoiatrici e la psicoterapia;
quelle per gli sport;
quelle scolastiche (quali tasse universitaria e libri di testo, corsi integrativi ecc.); quelle necessarie alla formazione personale (quali corsi o lezioni private di lingua, musica, teatro o altre che potranno essere scelte dalla figlia nel proseguo, viaggi culturali, soggiorni studio), ovvero tutte quelle spese che si renderanno necessarie per il suo benessere e la sua migliore educazione e formazione e comunque così come previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Tivoli e il COA di Tivoli che qui si intende integralmente trascritto e accettato dai coniugi;
5. Il minore resterà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I genitori si impegnano e si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
7. I ricorrenti dichiarano che, con il presente atto hanno provveduto a regolamentare ogni pregressa reciproca pendenza economica.”
Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26.05.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da
[...]
e in Castelnuovo Di Porto (RM) in data 26.05.2000, Parte_1 Parte_2 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelnuovo Di Porto
(RM) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2000, alle condizioni concordate tra le parti sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelnuovo Di Porto (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
NC NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa NC NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia