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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGNI LIPPI
[...] P.IVA_1
LUCA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
VITO LUIGI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa: in via istruttoria: ancorché in ipotesi subordinata e da valere nel solo e denegato caso in cui il Tribunale non ritenesse di attribuire agli accertamenti risultanti dalle sentenze del Tribunale di Firenze (doc. n. 3) e della Corte di Appello di Firenze efficacia di prova o di elemento di prova documentale ai fini della determinazione
pagina 1 di 8 del quantum dell'indebito, ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a confermare le risultanze della relazione tecnica d'ufficio (la CTU) resa dal Dott. nel Testimone_1 giudizio di fronte al Tribunale di Firenze r.g. n. 11039/2013 promosso dai fideiussori della contro la banca e ciò allo scopo Parte_1 Controparte_2 di confermare nell'importo di euro 97.911,80 l'indebito arricchimento percepito dalla
[...]
(oggi in danno della a fronte della CP_3 Controparte_1 Parte_1 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali dei contratti bancari perfezionati inter partes;
nel merito: (i) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., stante l'ingiustificato arricchimento percepito dalla banca in danno della società Controparte_1 [...]
e in concordato preventivo per come accertato dalla sentenza Parte_1 passata in giudicato del Tribunale di Firenze del 29.09.2016 n. 3205 e/o per come dovesse essere accertato nel presente giudizio, condannare le prima al pagamento a favore della seconda della somma complessiva di euro 97.911,80 oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo;
(ii) in ipotesi concorrente e/o subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale - sulla base del contenuto della medesima sentenza e/o, se del caso e secondo il proprio libero convincimento, laddove l'Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere la suddetta sentenza passata in giudicato produttiva dell'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ. - accertare l'indebito pagamento da parte della società a Parte_1 favore della della complessiva somma di euro 97.911,80 o di Controparte_4 quella maggiore o minore che sarà così accertata sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente giudizio, per nullità delle clausole contrattuali dei contratti bancari. E per l'effetto voglia condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c., la seconda a corrispondere alla prima detto importo oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo. (iii) Con condanna di parte convenuta alle spese ed onorari di giudizio e agli accessori tutti dovuti per legge”.
Parte convenuta:
“La convenuta, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi conclude affinché voglia il Giudice del Tribunale di Firenze nel merito, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via istruttoria, rigettare la richiesta avversaria di ammissione di CTU richiesta per i motivi esposti nella propria memoria istruttoria in replica”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 2 di 8 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 07.02.2023
[...]
in concordato preventivo ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di Controparte_5 ingiustificato arricchimento avanzata ex art. 2041 c.c.. In particolare, ha esposto che con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1959/2020 si era accertato in modo definitivo il saldo attivo di un conto corrente intestato all'odierna attrice presso la
[...]
(poi confluita nell'odierna convenuta). Controparte_2
Più specificamente occorre premettere che aveva Controparte_2 agito in via monitoria nei confronti di e quali Parte_1 Parte_2 garanti della società odierna attrice al fine di ottenerne la condanna al pagamento del saldo passivo di un conto corrente intestato alla Parte_1
A seguito dell'emissione del provvedimento monitorio, aveva Parte_2 proposto rituale opposizione che era stata accolta dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 29.09.2016 la quale aveva accertato la nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente e rideterminato il saldo del suddetto conto da passivo ad un attivo di € 97.911,80. Ritenuto quindi che la banca avesse addebitato al correntista poste illegittime durante la durata del conto l'odierna attrice ha convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. ritenendo che la stessa si fosse indebitamente arricchita. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione sostenendo che i contratti bancari si sarebbero risolti nel 2012 essendo quello il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione. Essa ha comunque evidenziato il difetto di residualità dell'azione ex 2041 c.c. proposta dato che la società attrice non era parte del giudizio monitorio da cui poi è scaturita l'opposizione della garante con le conseguenti pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Firenze citate. Infine, ha evidenziato come nel quantum le pretese attoree si basassero su un accertamento incompleto, poiché non erano stati prodotti tutti gli estratti di conto corrente e quindi su una diversa ripartizione dell'onere probatorio discendente dal fatto che in tale giudizio la Banca rivestiva la posizione di creditore-attore in senso sostanziale. Alla prima udienza – svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – parte attrice ha parzialmente modificato la domanda.
Infatti con le note d'udienza del 25.09.2023 così ha concluso “accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali in forza delle quali ha Controparte_1 indebitamente lucrato in danno della in concordato Parte_1
pagina 3 di 8 preventivo della somma complessiva di Euro 97.911,80, condannare Controparte_1 al pagamento a favore della ricorrente del suddetto importo oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo”. Il giudice – vista anche la modifica della domanda – ha mutato il rito e fissato udienza 183 c.p.c. mentre il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del mutamento della domanda in quanto radicalmente diversa, ed in ogni caso ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito le difese attoree. Svolte le memorie istruttorie e ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In primo luogo occorre analizzare la questione relativa alla modifica della domanda proposta da parte attrice. Parte attrice con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha avanzato domanda di ingiustificato arricchimento per poi modificarla con l'azione di ripetizione dell'indebito con note del 25.09.2023. Occorre pertanto soffermarsi sull'ammissibilità di tale conversione per valutare se si tratti di emendatio o mutatio libelli.
Alla luce dell'assunto cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia comunque a questa collegata per incompatibilità con quella originariamente proposta (cfr. SS.UU. 13.09.2018, n. 22404). Infatti, “L'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile è ammissibile solo in caso di teleologica "complanarità" tra le due domande, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass., sez. II., 8 novembre 2024, n. 28873). Nel caso di specie, la domanda di ingiustificato arricchimento era stata avanzata al fine di conseguire l'indebita locupletazione della a fronte del credito pari CP_4 all'importo di € 97.911,80 che era stato accertato nei confronti dei garanti ( Parte_1
e con sentenza n. 3205/2016, e l'azione di ripetizione, alla
[...] Parte_2
pagina 4 di 8 stessa stregua, è stata in seguito proposta sulla base dell'accertata nullità delle clausole contrattuali. La vicenda sostanziale, pertanto, è la medesima. Anche l'utilità perseguita risulta analoga, dal momento che la riscossione delle somme a credito costituisce l'oggetto immediato di entrambe le azioni. Deve essere altresì evidenziato che tra le due domande sussiste un rapporto di connessione per incompatibilità, stante che la fondatezza dell'una esclude la fondatezza dell'altra. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta è pertanto infondata. 2. Analizzato il profilo concernente l'ammissibilità della conversione della domanda, occorre affrontare la questione relativa all'efficacia riflessa del giudicato intercorso tra ed i garanti TA ZI e Controparte_2
- per verificare se degli effetti da quest'ultimo promananti possa Parte_2 beneficiare la società correntista. A tale riguardo deve essere premesso che il rapporto sussistente tra l'attuale parte attrice e gli opponenti del giudizio concluso con sentenza n. 3205/2016 è qualificabile quale rapporto di fideiussione, come tale di natura accessoria, rispetto al quale la società era debitrice principale, mentre Parte_1 [...]
e avevano assunto la veste di garanti. Pt_1 Parte_2
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'efficacia riflessa del giudicato possa essere riconosciuta nei rapporti caratterizzati da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, tale che la sentenza produrrebbe conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui essa è stata emessa, qualora questi ultimi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. sez. III del 9.09.2019, n. 18325). Il principio sopra esposto tuttavia non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto tra il rapporto principale (società correntista- Banca) ed il rapporto fideiussorio (società correntista- fideiussori) è sì individuabile un nesso di dipendenza, ma invertito. La sentenza si è invero pronunciata sul rapporto accessorio che, in quanto tale, ha carattere dipendente rispetto a quello principale;
pertanto gli effetti contenuti nel giudicato non possono essere estesi al rapporto principale.
Del resto, l'assunto sopra esposto trova conferma nel fatto che le posizioni processuali assunte dalle parti nei due diversi giudizi sono diverse e così anche l'oggetto del giudizio.
pagina 5 di 8 Infatti, nel primo caso è stata la ad attivarsi con ricorso monitorio, CP_4 gravando su essa l'onere di provare il credito e quindi di produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente instaurato con la società debitrice;
l'attuale giudizio di ripetizione dell'indebito è stato invece introdotto dalla società la quale, invece, quale attrice sarebbe tenuta a produrre gli Parte_1 estratti conto al fine di documentare il proprio credito non potendo avvalersi del criterio del cd. saldo zero che trova applicazione solo quando la agisca in CP_4 giudizio per il recupero del credito. Deve poi essere considerato che l'azione oggetto della presente causa è basata su un accertamento che si è formato nell'ambito di un giudizio – a seguito della proposizione dell'opposizione - instaurato dai fideiussori al solo fine di paralizzare le pretese creditorie della Banca, senza che costoro in ogni caso avessero né l'interesse né la legittimazione all'accertamento e alla riscossione del credito.
La rideterminazione del rapporto di dare/avere, avvenuta con l'applicazione del criterio del cd. saldo zero, non poteva quindi che essere finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla CP_4
3. Parte attrice ha poi invocato il principio di cui all'art. 1306 II comma c.c. che dispone che i concreditori diversi da quello nei confronti del quale è intervenuta sentenza possono farla valere avverso il debitore. Tale regola è espressione del principio secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza possono estendersi al terzo il quale, se nella veste di creditore, è legittimato a fare valere nei riguardi del debitore il contenuto del giudicato intervenuto inter alios. Tuttavia, occorre osservare che nella fattispecie oggetto di causa i fideiussori e la società debitrice sono condebitori e non anche concreditori, pertanto
[...]
in forza del disposto di cui all'art. 1306 I comma c.c., potrebbe Parte_1 soltanto opporre alla banca l'accertamento contenuto nella sentenza al fine di bloccare eventuali pretese creditorie e non anche avvalersene per ottenere la condanna al pagamento dell'indebito. Nel caso di specie, l'istituto bancario ha assunto la posizione di convenuto quindi il condebitore – società correntista – non avrebbe ad ogni modo alcun interesse ad opporre gli effetti della sentenza intervenuta. 3. L'attore ha infine prodotto la CTU e la sentenza intervenuta chiedendo che le stesse siano valutate quali prove atipiche. Anche tale difesa non coglie nel segno.
pagina 6 di 8 Innanzitutto, entro il termine di formazione del thema decidendum l'attore non ha allegato in maniera chiara le censure avanzate in relazione al rapporto intercorso non potendo la perizia prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. superare tali carenze. In ogni caso, anche a voler valutare nel merito tale elaborato, è necessario osservare che in giurisprudenza si è consolidato il principio secondo il quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizi in cui la banca agisce in qualità di attore sostanziale, assumendo l'onere di dimostrare come si sia formato il proprio credito – il saldo debitore riportato sul primo estratto conto versato in atti debba essere azzerato (cosiddetto “principio del saldo zero”), non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come lo stesso si sia generato. Di contro, nei giudizi di accertamento promossi dal correntista, la rielaborazione del rapporto prende le mosse dal saldo – eventualmente anche debitore – risultante dal primo estratto resosi disponibile, incombendo sul correntista/attore l'onere di dimostrare che il saldo del rapporto risulti gravato da addebiti illegittimi
Per tale ragione, mentre nella sentenza che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della correttamente si è fatta applicazione del CP_4 principio del saldo zero alla luce delle carenze documentali riscontrate imputabili all'istituto di credito (attore sostanziale), in questa sede la società attrice non potrebbe comunque avvalersi del risultato A.2.1. (recepito nella sentenza prodotta;
“con azzeramento dei saldi”) essendo la stessa gravata dall'onere della prova. In proposito, si osserva altresì che i calcoli effettuati dal CTU senza l'applicazione di tale rettifica contabile -che non trova applicazione quando il correntista è attore- non evidenziano alcun credito in favore della società. Né del resto sono stati prodotti ulteriori documenti tali da giustificare una ulteriore indagine peritale la cui richiesta risulta quindi del tutto esplorativa.
4. La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati come in dispositivo con applicazione dei valori di cui al DM 147/2022 prossimi ai medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna in concordato preventivo al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
9000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAGNI LIPPI
[...] P.IVA_1
LUCA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
VITO LUIGI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa: in via istruttoria: ancorché in ipotesi subordinata e da valere nel solo e denegato caso in cui il Tribunale non ritenesse di attribuire agli accertamenti risultanti dalle sentenze del Tribunale di Firenze (doc. n. 3) e della Corte di Appello di Firenze efficacia di prova o di elemento di prova documentale ai fini della determinazione
pagina 1 di 8 del quantum dell'indebito, ammettere consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a confermare le risultanze della relazione tecnica d'ufficio (la CTU) resa dal Dott. nel Testimone_1 giudizio di fronte al Tribunale di Firenze r.g. n. 11039/2013 promosso dai fideiussori della contro la banca e ciò allo scopo Parte_1 Controparte_2 di confermare nell'importo di euro 97.911,80 l'indebito arricchimento percepito dalla
[...]
(oggi in danno della a fronte della CP_3 Controparte_1 Parte_1 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali dei contratti bancari perfezionati inter partes;
nel merito: (i) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., stante l'ingiustificato arricchimento percepito dalla banca in danno della società Controparte_1 [...]
e in concordato preventivo per come accertato dalla sentenza Parte_1 passata in giudicato del Tribunale di Firenze del 29.09.2016 n. 3205 e/o per come dovesse essere accertato nel presente giudizio, condannare le prima al pagamento a favore della seconda della somma complessiva di euro 97.911,80 oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo;
(ii) in ipotesi concorrente e/o subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale - sulla base del contenuto della medesima sentenza e/o, se del caso e secondo il proprio libero convincimento, laddove l'Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere la suddetta sentenza passata in giudicato produttiva dell'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ. - accertare l'indebito pagamento da parte della società a Parte_1 favore della della complessiva somma di euro 97.911,80 o di Controparte_4 quella maggiore o minore che sarà così accertata sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente giudizio, per nullità delle clausole contrattuali dei contratti bancari. E per l'effetto voglia condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c., la seconda a corrispondere alla prima detto importo oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo. (iii) Con condanna di parte convenuta alle spese ed onorari di giudizio e agli accessori tutti dovuti per legge”.
Parte convenuta:
“La convenuta, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi conclude affinché voglia il Giudice del Tribunale di Firenze nel merito, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via istruttoria, rigettare la richiesta avversaria di ammissione di CTU richiesta per i motivi esposti nella propria memoria istruttoria in replica”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 2 di 8 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 07.02.2023
[...]
in concordato preventivo ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di Controparte_5 ingiustificato arricchimento avanzata ex art. 2041 c.c.. In particolare, ha esposto che con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1959/2020 si era accertato in modo definitivo il saldo attivo di un conto corrente intestato all'odierna attrice presso la
[...]
(poi confluita nell'odierna convenuta). Controparte_2
Più specificamente occorre premettere che aveva Controparte_2 agito in via monitoria nei confronti di e quali Parte_1 Parte_2 garanti della società odierna attrice al fine di ottenerne la condanna al pagamento del saldo passivo di un conto corrente intestato alla Parte_1
A seguito dell'emissione del provvedimento monitorio, aveva Parte_2 proposto rituale opposizione che era stata accolta dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 29.09.2016 la quale aveva accertato la nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente e rideterminato il saldo del suddetto conto da passivo ad un attivo di € 97.911,80. Ritenuto quindi che la banca avesse addebitato al correntista poste illegittime durante la durata del conto l'odierna attrice ha convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. ritenendo che la stessa si fosse indebitamente arricchita. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo Controparte_1 eccepito la prescrizione dell'azione sostenendo che i contratti bancari si sarebbero risolti nel 2012 essendo quello il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione. Essa ha comunque evidenziato il difetto di residualità dell'azione ex 2041 c.c. proposta dato che la società attrice non era parte del giudizio monitorio da cui poi è scaturita l'opposizione della garante con le conseguenti pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Firenze citate. Infine, ha evidenziato come nel quantum le pretese attoree si basassero su un accertamento incompleto, poiché non erano stati prodotti tutti gli estratti di conto corrente e quindi su una diversa ripartizione dell'onere probatorio discendente dal fatto che in tale giudizio la Banca rivestiva la posizione di creditore-attore in senso sostanziale. Alla prima udienza – svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – parte attrice ha parzialmente modificato la domanda.
Infatti con le note d'udienza del 25.09.2023 così ha concluso “accertata e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali in forza delle quali ha Controparte_1 indebitamente lucrato in danno della in concordato Parte_1
pagina 3 di 8 preventivo della somma complessiva di Euro 97.911,80, condannare Controparte_1 al pagamento a favore della ricorrente del suddetto importo oltre agli interessi legali a decorrere dal 19.06.2013 sino al saldo effettivo”. Il giudice – vista anche la modifica della domanda – ha mutato il rito e fissato udienza 183 c.p.c. mentre il convenuto ha eccepito l'inammissibilità del mutamento della domanda in quanto radicalmente diversa, ed in ogni caso ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito le difese attoree. Svolte le memorie istruttorie e ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In primo luogo occorre analizzare la questione relativa alla modifica della domanda proposta da parte attrice. Parte attrice con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha avanzato domanda di ingiustificato arricchimento per poi modificarla con l'azione di ripetizione dell'indebito con note del 25.09.2023. Occorre pertanto soffermarsi sull'ammissibilità di tale conversione per valutare se si tratti di emendatio o mutatio libelli.
Alla luce dell'assunto cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia comunque a questa collegata per incompatibilità con quella originariamente proposta (cfr. SS.UU. 13.09.2018, n. 22404). Infatti, “L'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile è ammissibile solo in caso di teleologica "complanarità" tra le due domande, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass., sez. II., 8 novembre 2024, n. 28873). Nel caso di specie, la domanda di ingiustificato arricchimento era stata avanzata al fine di conseguire l'indebita locupletazione della a fronte del credito pari CP_4 all'importo di € 97.911,80 che era stato accertato nei confronti dei garanti ( Parte_1
e con sentenza n. 3205/2016, e l'azione di ripetizione, alla
[...] Parte_2
pagina 4 di 8 stessa stregua, è stata in seguito proposta sulla base dell'accertata nullità delle clausole contrattuali. La vicenda sostanziale, pertanto, è la medesima. Anche l'utilità perseguita risulta analoga, dal momento che la riscossione delle somme a credito costituisce l'oggetto immediato di entrambe le azioni. Deve essere altresì evidenziato che tra le due domande sussiste un rapporto di connessione per incompatibilità, stante che la fondatezza dell'una esclude la fondatezza dell'altra. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta è pertanto infondata. 2. Analizzato il profilo concernente l'ammissibilità della conversione della domanda, occorre affrontare la questione relativa all'efficacia riflessa del giudicato intercorso tra ed i garanti TA ZI e Controparte_2
- per verificare se degli effetti da quest'ultimo promananti possa Parte_2 beneficiare la società correntista. A tale riguardo deve essere premesso che il rapporto sussistente tra l'attuale parte attrice e gli opponenti del giudizio concluso con sentenza n. 3205/2016 è qualificabile quale rapporto di fideiussione, come tale di natura accessoria, rispetto al quale la società era debitrice principale, mentre Parte_1 [...]
e avevano assunto la veste di garanti. Pt_1 Parte_2
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'efficacia riflessa del giudicato possa essere riconosciuta nei rapporti caratterizzati da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza, tale che la sentenza produrrebbe conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui essa è stata emessa, qualora questi ultimi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cfr. Cass. sez. III del 9.09.2019, n. 18325). Il principio sopra esposto tuttavia non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto tra il rapporto principale (società correntista- Banca) ed il rapporto fideiussorio (società correntista- fideiussori) è sì individuabile un nesso di dipendenza, ma invertito. La sentenza si è invero pronunciata sul rapporto accessorio che, in quanto tale, ha carattere dipendente rispetto a quello principale;
pertanto gli effetti contenuti nel giudicato non possono essere estesi al rapporto principale.
Del resto, l'assunto sopra esposto trova conferma nel fatto che le posizioni processuali assunte dalle parti nei due diversi giudizi sono diverse e così anche l'oggetto del giudizio.
pagina 5 di 8 Infatti, nel primo caso è stata la ad attivarsi con ricorso monitorio, CP_4 gravando su essa l'onere di provare il credito e quindi di produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente instaurato con la società debitrice;
l'attuale giudizio di ripetizione dell'indebito è stato invece introdotto dalla società la quale, invece, quale attrice sarebbe tenuta a produrre gli Parte_1 estratti conto al fine di documentare il proprio credito non potendo avvalersi del criterio del cd. saldo zero che trova applicazione solo quando la agisca in CP_4 giudizio per il recupero del credito. Deve poi essere considerato che l'azione oggetto della presente causa è basata su un accertamento che si è formato nell'ambito di un giudizio – a seguito della proposizione dell'opposizione - instaurato dai fideiussori al solo fine di paralizzare le pretese creditorie della Banca, senza che costoro in ogni caso avessero né l'interesse né la legittimazione all'accertamento e alla riscossione del credito.
La rideterminazione del rapporto di dare/avere, avvenuta con l'applicazione del criterio del cd. saldo zero, non poteva quindi che essere finalizzata ad ottenere il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla CP_4
3. Parte attrice ha poi invocato il principio di cui all'art. 1306 II comma c.c. che dispone che i concreditori diversi da quello nei confronti del quale è intervenuta sentenza possono farla valere avverso il debitore. Tale regola è espressione del principio secondo cui gli effetti favorevoli della sentenza possono estendersi al terzo il quale, se nella veste di creditore, è legittimato a fare valere nei riguardi del debitore il contenuto del giudicato intervenuto inter alios. Tuttavia, occorre osservare che nella fattispecie oggetto di causa i fideiussori e la società debitrice sono condebitori e non anche concreditori, pertanto
[...]
in forza del disposto di cui all'art. 1306 I comma c.c., potrebbe Parte_1 soltanto opporre alla banca l'accertamento contenuto nella sentenza al fine di bloccare eventuali pretese creditorie e non anche avvalersene per ottenere la condanna al pagamento dell'indebito. Nel caso di specie, l'istituto bancario ha assunto la posizione di convenuto quindi il condebitore – società correntista – non avrebbe ad ogni modo alcun interesse ad opporre gli effetti della sentenza intervenuta. 3. L'attore ha infine prodotto la CTU e la sentenza intervenuta chiedendo che le stesse siano valutate quali prove atipiche. Anche tale difesa non coglie nel segno.
pagina 6 di 8 Innanzitutto, entro il termine di formazione del thema decidendum l'attore non ha allegato in maniera chiara le censure avanzate in relazione al rapporto intercorso non potendo la perizia prodotta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. superare tali carenze. In ogni caso, anche a voler valutare nel merito tale elaborato, è necessario osservare che in giurisprudenza si è consolidato il principio secondo il quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizi in cui la banca agisce in qualità di attore sostanziale, assumendo l'onere di dimostrare come si sia formato il proprio credito – il saldo debitore riportato sul primo estratto conto versato in atti debba essere azzerato (cosiddetto “principio del saldo zero”), non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come lo stesso si sia generato. Di contro, nei giudizi di accertamento promossi dal correntista, la rielaborazione del rapporto prende le mosse dal saldo – eventualmente anche debitore – risultante dal primo estratto resosi disponibile, incombendo sul correntista/attore l'onere di dimostrare che il saldo del rapporto risulti gravato da addebiti illegittimi
Per tale ragione, mentre nella sentenza che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della correttamente si è fatta applicazione del CP_4 principio del saldo zero alla luce delle carenze documentali riscontrate imputabili all'istituto di credito (attore sostanziale), in questa sede la società attrice non potrebbe comunque avvalersi del risultato A.2.1. (recepito nella sentenza prodotta;
“con azzeramento dei saldi”) essendo la stessa gravata dall'onere della prova. In proposito, si osserva altresì che i calcoli effettuati dal CTU senza l'applicazione di tale rettifica contabile -che non trova applicazione quando il correntista è attore- non evidenziano alcun credito in favore della società. Né del resto sono stati prodotti ulteriori documenti tali da giustificare una ulteriore indagine peritale la cui richiesta risulta quindi del tutto esplorativa.
4. La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte attrice. I compensi vanno liquidati come in dispositivo con applicazione dei valori di cui al DM 147/2022 prossimi ai medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna in concordato preventivo al Pt_1 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
9000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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