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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11993 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5590/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1
ON (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
IM AN RI per procura in atti (resistente contumace);
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “a) accertare che alcun importo a titolo di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stato versato dall' e CP_1
percepito dal ricorrente per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 ed accertare, dunque, l'inesistenza e/o la nullità degli indebiti contestati dall' nei confronti CP_1
del ricorrente e precisamente n.10641000 di €.15.179,85, n.12586413 di €.5.539,55 e n.10656026 di €. 5.330,45; b) conseguentemente dichiarare illegittima la trattenuta della somma di €.12.787,38 operata dall sulla somma lorda di €.16.607,17 CP_1
dovuta per arretrati di pensione, non avendo mai il ricorrente ottenuto, percepito e/o riscosso le somme di cui agli indebiti contestati;
c) per gli effetti condannare l' CP_1
alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta di €.12.787,38 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi rivalutazione decorrenti dalla illegittima operazione di trattenuta;
d) in via subordinata accertare e dichiarare illegittima l'operazione di trattenuta eseguita dall' sugli arretrati di CP_1
pensione, per intervenuta prescrizione delle richieste di indebito e per gli effetti condannare l' a restituire integralmente al ricorrente la somma di €.12.787,38 o CP_1
quella diversa somma che dovesse essere accertata, oltre interessi rivalutazione decorrenti dalla illegittima operazione;
e) in via ulteriormente gradata, in caso di rigetto delle superiori domande, accertare e dichiarare illegittima la trattenuta eseguita dall sugli 6 arretrati di pensione avendo l'ente previdenziale CP_1
proceduto all'operazione in violazione dei limiti di legge e per gli effetti ordinare all' di contenere nei limiti di un quinto la trattenuta effettuata e per gli effetti CP_1
disporre il pagamento della differenza che dovesse risultare in favore del ricorrente;
f) condannare, altresì, l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze, CP_1
nonché maggiorazione forfettaria, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” .
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine, la causa all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa.
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L'eccezione di improcedibilità/inammissibilità sollevata dall' è infondata CP_1
perché rispetto alle impugnazioni di provvedimenti relativi ad indebiti, e cioè alle richieste di restituzione di somme da parte dell'ente, non vi è alcuna necessità di far precedere il ricorso giudiziario da una domanda amministrativa, ovvero da un ricorso amministrativo. Vediamo adesso i fatti di causa.
Risulta dagli atti che che il ricorrente, in accoglimento della richiesta presentata all in data 27.6.2023, ha ottenuto la liquidazione in via CP_1
provvisoria della pensione di vecchiaia n.001-700311446890 cat. VO, con decorrenza dal 01.6.2022 e che gli arretrati maturati della pensione, come da comunicazione dell'ente previdenziale del 12.10.2023, ammontano ad
€.6.876,87 per l'anno 2022 ed a €.9.730,30 per l'anno 2023, e così per un totale di €.16.606,99 al netto della trattenuta ONPI per €. 0,18.
Tuttavia, a maggio 2024, come risulta dal cedolino di pensione, l ha CP_1
eseguito una trattenuta per la somma netta di €.12.787,38 sull'importo anzidetto degli arretrati in relazione ad alcuni indebiti comunicati dall'ente previdenziale con tre lettere raccomandate, tutte datate 03.3.2024, ma con tre diversi protocolli e precisamente n. 7003.03.03.224.0040324 relativo all'indebito n.10641000 di €.15.179,85, n. 7003.03.03.224.0040326 relativo all'indebito n.12586413 di €.5.539,55 e n. 7003.03.03.224.0040338 relativo all'indebito n.10656026 di €. 5.330,45 .
Le predette lettere sono state contestate con comunicazioni pec del 26.3.2024 e
13.5.2024 inviate alla direzione generale dell ed alla filiale di Ostia Lido CP_1
territorialmente competente alla liquidazione della pensione e dei ratei arretrati della stessa (all.04 . Parte_1
Secondo quanto si legge in ricorso, il ricorrente avrebbe appreso dall'analisi della documentazione amministrativa confrontata con quella del procedimento penale avente r.g.n.r. 29548/2013 di aver ottenuto e percepito dall le predette somme a titolo di indennità della disoccupazione con CP_1
requisiti ridotti per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per la somma complessiva di €. 26.047,56 e precisamente €.15.178,00 per le annualità 2006,
2007 e 2008 per le quali l ha specificato, nel protocollo CP_1 7003.03.03.224.0040324, di vantare ancora il residuo di €.2.392,47, nonché di
€.5.330,45 per l'annualità 2009 ed infine di €.5.539,55 per l'annualità 2010.
Con il presente giudizio il sostiene che non avrebbe nè richiesto Parte_1
nè percepito tali somme, pur ammettendo che, per quanto concerne la somma presuntivamente percepita nel 2010, ha subito un procedimento penale per il reato di truffa ex art. 640 c.2, n.1 c.p. conclusosi, a seguito di richiesta di patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p., nell'anno 2016, con la sentenza n.3024/2016 che lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni cinque di reclusione, oltre ad €.140,00 di multa con pena sospesa (all. 06 Parte_1
nonchè alla confisca per equivalente di €.5.539,56 con dissequestro della restante parte in sequestro, ovvero la quota di proprietà pari al 2,22% di tre immobili in Belvedere MA (CS) il cui complessivo valore stimato era pari ad €.17.498,25 ,
In questo quadro, il giudicante rileva subito che i rilievi dell' che CP_1
richiama Cass. SS.UU. n.18046/2010, in punto onere della prova non sono condivisibili.
Come si è detto, e come si evince dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalle precisazioni rese dalla stessa difesa del nelle note autorizzate, il ricorrente non ha chiesto Parte_1
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto ottenuto dall'ente previdenziale sul presupposto che sia in possesso di un titolo che consente di qualificare come adempimento dell'ente previdenziale quanto asseritamente versatogli dallo stesso, ma ha dedotto di non aver mai richiesto e percepito la prestazione presuntivamente corrispostagli da parte dell CP_1
L'onere probatorio, dunque, relativamente a tale avvenuto pagamento risulta a carico dell'ente convenuto. Tuttavia, proprio l'ammissione del ricorrente di non avere inteso affermare di non dovere restituire, non interessa per quale ragione, le somme percepite, e quindi di non avere chiesto l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto ottenuto dall'ente previdenziale, ciò che gli avrebbe imposto, per sua stessa ammissione, proprio l'onere probatorio, non assolto, indicato dall' e dalle sezioni unite della Cassazione, rende anche CP_1
evidente la sostanziale irrilevanza, ove sia invece accertato il pagamento delle somme indicate dall' delle contestazioni sollevate dal in CP_1 Parte_1
ordine al valore probatorio delle sentenze della Corte dei Conti e della relazione ispettiva richiamate e prodotte dal resistente.
Comunque, sempre secondo il ricorrente, l'operazione operata dall CP_1
sarebbe illegittima anche per intervenuta prescrizione delle somme imputate a titolo di indennità di disoccupazione per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010, non avendo il sig. ricevuto, sino alla data del 03.3.2024, Parte_1
alcuna comunicazione interruttiva della prescrizione da parte dell CP_1
presso il suo domicilio e perchè la trattenuta, eseguita al netto delle ritenute fiscali, dovrebbe essere soggetta ad un doppio limite, ovvero che non superi la misura di un quinto della pensione e che sia sempre fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, doppio limite questo, secondo la Corte di legittimità (Cass. n.206 dell'11.01.2016 e n.9001 del 05.6.2003), che opera anche per l'ammontare degli arretrati, mentre l' avrebbe effettuato nel caso de CP_1
quo una trattenuta pari ad €.12.787,38 eccedente la misura di un quinto degli arretrati per conguaglio pari ad €.16.607,17.
Quanto però a quest'ultima e subordinata contestazione, si osserva che, come affermato dalla Corte D'Appello di Roma (sent. del 19 ottobre 2022 allegata alle note autorizzate dell' , la compensazione tra due poste creditorie, nel CP_1
caso di specie, ben può essere eseguita senza limiti di sorta. Si intende dire che, quando sia stato accertato un indebito pensionistico ripetibile e il soggetto interessato sia titolare di un diritto di credito nei confronti dell'Istituto per prestazioni pensionistiche o assistenziali, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all'interessato. E questo è avvenuto nei confronti del ricorrente.
Infatti, con la sentenza n. 16349/2007, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. CP_1
compensazione impropria, la quale presuppone un mero accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, aventi origine dal medesimo rapporto, che il giudice deve compiere senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale. L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso.”
Con la successiva sentenza n. 30220/2019 la Suprema Corte ha chiarito poi che l'art. 69 della L. n. 153/1969, nel dettare i limiti d'impignorabilità delle pensioni a carico dell' ha riguardo soltanto alle prestazioni di natura CP_1
previdenziale, senza che sia possibile una sua estensione alle prestazioni assistenziali, in difetto di qualsiasi riferimento nella norma che autorizzi una tale interpretazione. Con questa sentenza la Suprema Corte ha altresì precisato che, se in una fattispecie opera la compensazione c.d. “impropria”, allora a tale fattispecie è inapplicabile l'intera disciplina della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seguenti, ivi compreso l'art. 1246 cc, che al n. 3 vieta la compensazione del credito impignorabile (qual è appunto quello di natura assistenziale).
E si osserva pure che l'eccezione di prescrizione è infondata perché le raccomandate del 3.4.14, 26.8.15 e 10.12.15 sono state notificate del tutto correttamente per compiuta giacenza in quanto mai ritirate dal ricorrente.
Infatti: “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro la Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 13131 del
2020).
I rilievi e le contestazioni di stile contenute nelle note autorizzate del ricorrente non conducono affatto a diverse conclusioni con la precisazione che il giudice (ci si riferisce, in particolare, alla lettera interruttiva del 10.12.2015) non deve affatto accertare l'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso per il ritiro.
Più in generale, rispetto alle notifiche tramite raccomandata a mezzo servizio postale, non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (così, da ultimo, Cass.,ord. n. 11831 del
2025).
Quindi, in ogni caso, la lettera del 10.12.2015, cui hanno fatto seguito le raccomandate del 3.3.2024, ha interrotto la prescrizione.
In questo quadro, priva di qualsiasi rilevanza giuridica appare la generica contestazione di conformità/disconoscimento da parte del difensore del ricorrente e quindi la contestazione relativa al valore delle copie prodotte (v., tra le altre, Cass. n. 37290/2022; Cass. n. 9533/2022;Cass. n.16836/2021; Cass.
n. 19855/2020 e Cass. n. 16557/2019).
Infatti: “rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte:Cass.
n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell' articolo 2719 c. c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019 ; Cass. n. 14279 del 2021;in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata).” (così espressamente in motivazione Cass, ord.
n.37290 del 20 dicembre 2022).
Come chiarito poi da Cass. n. 37290/2022: “in realtà i precedenti citati richiamano tralaticiamente un'affermazione incidentale contenuta nella motivazione di Cass. n. 7775 del 2014 che ha natura di obiter dictum;
infatti il principio di diritto statuito dalla pronuncia citata, al quale la Corte del rinvio in quell'occasione era obbligata a uniformarsi, era il seguente: "La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti"; principio, pertanto, del tutto coerente con gli arresti consolidati di questa Corte, senza alcun riferimento alla contestazione concernente la negazione dell'esistenza dell'originale; un tale inciso è effettivamente contenuto nel corpo della motivazione, ma non è sorretto da alcun supporto giustificativo volto a spiegare la ragione per cui la mera negazione dell'esistenza dell'originale debba considerarsi, automaticamente ed ineluttabilmente, idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c. .. in realtà, il Collegio reputa che il meccanismo di cui alla disposizione codicistica, che attribuisce alle copie fotografiche la stessa efficacia delle autentiche, è testualmente riferibile alle ipotesi in cui un "originale" esista, tanto da equiparare il "disconoscimento" della conformità della copia alla conformità
"attestata da pubblico ufficiale"; proprio in ragione della presenza di un "originale" si può parlare di "copia", rispetto alla quale è possibile ipotizzare le difformità che devono essere denunciate specificamente, indicando le parti mancanti, oppure, le parti aggiunte ed offrendo elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenti nella versione originale, comunque esistente;
ipotesi logicamente diversa è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia il frutto di una dolosa contraffazione;
sicchè una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia prodotta (cfr. Cass. n. 19855/2020 cit.), è valutabile come una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento;
ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della riscossione che non può' ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche….”.
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Si è visto che l'onere della prova di avere effettivamente pagato il ricorrente è
a carico dell' e che il ricorso si fonda sul mancato pagamento delle CP_1
somme di cui l' ha chiesto la restituzione. CP_1
Se questo è il motivo, lo stesso risulta infondato perché l' ha fornito CP_1
plurimi elementi di prova e comunque di univoco valore indiziario, precisi e concordanti, che dimostrano che le somme sono state pagate allegando alla comparsa di costituzione tutti i CUD relativi ai redditi degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e poi (in allegato alle note autorizzate) un estratto di
Agenzia delle Entrate circa la percezione della prestazione per l'anno 2005
(redditi 2006).
Il prospetto prodotto dall' delle somme erogate al ricorrente che CP_1
costituiscono appunto le somme richieste come indebito conferma che sono in sostanza corrispondenti agli importi risultanti dai CUD.
In proposito, la richiesta del difensore del ricorrente di un differimento dell'udienza di discussione per poter replicare anche a tali produzioni dell' (v. verbale d'udienza) non può trovare accoglimento: nelle sue note CP_1
autorizzate l' ha solo prodotto giurisprudenza e, a semplice integrazione CP_1
di quanto già prodotto con la comparsa di costituzione, un estratto di agenzia delle Entrate ed un prospetto che serve semplicemente a fornire chiarimenti circa la corrispondenza con i CUD.
Nè si può condividere l'opinione del ricorrente per la quale che i Cud non proverebbero niente costituendo un documento puramente fiscale considerando, oltretutto, che, come si è visto, per una delle annualità cui si riferisce l'Indebito, è intervenuta una sentenza di patteggiamento, dalla quale, come è noto, il giudice può ricavare nel processo civile proprio elementi di prova .
“Ne' va dimenticato che nella sentenza n. 336 del 18 dicembre 2009 la Corte
Costituzionale ha affermato che la circostanza per la quale l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità.Quanto alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, secondo costante giurisprudenza di questa
Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. Proc. Pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (v. tra le più recenti,Cass. N. 15889 del
2011). Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. Civ., 21 marzo
2003, n. 4193; nello stesso senso, 10 novembre 1998, n. 11301; 24 febbraio 2001, n.
2724; 19 dicembre 2003, n. 19505; 5 maggio 2005, n. 9358; 30 settembre 2005, n.
19251; 26 ottobre 2005, n. 20765)." (così, Cass. n. 22535/2013).
"E' vero che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ma è anche vero che essa presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 3890 del
29/02/2016)
“Questa Corte ha già affermato che "la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben puo' essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una de'terminata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilita'".(Cass. n.
30328/2017; si rimanda anche a Cass. n. 5313/2017; Cass. n. 3980/2016; Cass. S.U.
n. 18701/2012)."(così Cass. n. 20562 del 6.8.2018).
"La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. Proc. Pen. costituisce, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. sez. un. civ. n. 17289 del sei - 31/07/2006: "E' del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento,dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilita' non sussistente e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata,
"pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se e'
a questa equiparabile a determinati fini", presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005,
n. 9358"). V. in senso analogo, tra le altre, Cass. 5 civ. n. 10280 del 21/04/2008 e
S.U. n. 21591 del 20/09/2013. Cfr. parimenti Cass. 5 civ. n. 13034 del 24/05/2017: la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario -nella specie ivi esaminata- nel giudizio di legittimità dell'accertamento, sicchè in applicazione del principio veniva cassata la sentenza della Commissione tributaria, che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria. Conforme Cass. n. 24587 del 2010);.....la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (articolo 444 c.p.p., comma 2)..."(Cass., ord. n.
3643 del 7/2/2019).
E così numerose altre.
E persino superfluo rilevare allora che la sentenza di patteggiamento è del tutto incompatibile con la negazione dei fatti su cui si fonda, che presuppongono l'avvenuta illegittima percezione delle somme e che l'affermazione del ricorrente di avere accettato tale rito solo per ragioni economiche di certo non può valere a dimostrare che abbia accettato “una sua insussistente responsabilità”.
Come si vede plurimi e univoci elementi di prova e indiziari precisi e concordanti confermano che il ricorrente ha effettivamente percepito le somme oggetto dell'indebito e risulta comunque non persuasivo il richiamo del ricorrente ad alcune massime della Cassazione relative a fattispecie completamente diverse e non certo relative ai Cud e alle attestazioni di
Agenzia delle Entrate.
* * * * *
Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
La causa presenta elementi di complessità e di pur se relativa novità che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 21.11.2025 IL GIUDICE
TO ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. TO ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5590/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Parte_1
ON (parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
IM AN RI per procura in atti (resistente contumace);
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “a) accertare che alcun importo a titolo di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stato versato dall' e CP_1
percepito dal ricorrente per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 ed accertare, dunque, l'inesistenza e/o la nullità degli indebiti contestati dall' nei confronti CP_1
del ricorrente e precisamente n.10641000 di €.15.179,85, n.12586413 di €.5.539,55 e n.10656026 di €. 5.330,45; b) conseguentemente dichiarare illegittima la trattenuta della somma di €.12.787,38 operata dall sulla somma lorda di €.16.607,17 CP_1
dovuta per arretrati di pensione, non avendo mai il ricorrente ottenuto, percepito e/o riscosso le somme di cui agli indebiti contestati;
c) per gli effetti condannare l' CP_1
alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta di €.12.787,38 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi rivalutazione decorrenti dalla illegittima operazione di trattenuta;
d) in via subordinata accertare e dichiarare illegittima l'operazione di trattenuta eseguita dall' sugli arretrati di CP_1
pensione, per intervenuta prescrizione delle richieste di indebito e per gli effetti condannare l' a restituire integralmente al ricorrente la somma di €.12.787,38 o CP_1
quella diversa somma che dovesse essere accertata, oltre interessi rivalutazione decorrenti dalla illegittima operazione;
e) in via ulteriormente gradata, in caso di rigetto delle superiori domande, accertare e dichiarare illegittima la trattenuta eseguita dall sugli 6 arretrati di pensione avendo l'ente previdenziale CP_1
proceduto all'operazione in violazione dei limiti di legge e per gli effetti ordinare all' di contenere nei limiti di un quinto la trattenuta effettuata e per gli effetti CP_1
disporre il pagamento della differenza che dovesse risultare in favore del ricorrente;
f) condannare, altresì, l' al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze, CP_1
nonché maggiorazione forfettaria, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” .
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
E' stato autorizzato il deposito di note illustrative.
Infine, la causa all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa.
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L'eccezione di improcedibilità/inammissibilità sollevata dall' è infondata CP_1
perché rispetto alle impugnazioni di provvedimenti relativi ad indebiti, e cioè alle richieste di restituzione di somme da parte dell'ente, non vi è alcuna necessità di far precedere il ricorso giudiziario da una domanda amministrativa, ovvero da un ricorso amministrativo. Vediamo adesso i fatti di causa.
Risulta dagli atti che che il ricorrente, in accoglimento della richiesta presentata all in data 27.6.2023, ha ottenuto la liquidazione in via CP_1
provvisoria della pensione di vecchiaia n.001-700311446890 cat. VO, con decorrenza dal 01.6.2022 e che gli arretrati maturati della pensione, come da comunicazione dell'ente previdenziale del 12.10.2023, ammontano ad
€.6.876,87 per l'anno 2022 ed a €.9.730,30 per l'anno 2023, e così per un totale di €.16.606,99 al netto della trattenuta ONPI per €. 0,18.
Tuttavia, a maggio 2024, come risulta dal cedolino di pensione, l ha CP_1
eseguito una trattenuta per la somma netta di €.12.787,38 sull'importo anzidetto degli arretrati in relazione ad alcuni indebiti comunicati dall'ente previdenziale con tre lettere raccomandate, tutte datate 03.3.2024, ma con tre diversi protocolli e precisamente n. 7003.03.03.224.0040324 relativo all'indebito n.10641000 di €.15.179,85, n. 7003.03.03.224.0040326 relativo all'indebito n.12586413 di €.5.539,55 e n. 7003.03.03.224.0040338 relativo all'indebito n.10656026 di €. 5.330,45 .
Le predette lettere sono state contestate con comunicazioni pec del 26.3.2024 e
13.5.2024 inviate alla direzione generale dell ed alla filiale di Ostia Lido CP_1
territorialmente competente alla liquidazione della pensione e dei ratei arretrati della stessa (all.04 . Parte_1
Secondo quanto si legge in ricorso, il ricorrente avrebbe appreso dall'analisi della documentazione amministrativa confrontata con quella del procedimento penale avente r.g.n.r. 29548/2013 di aver ottenuto e percepito dall le predette somme a titolo di indennità della disoccupazione con CP_1
requisiti ridotti per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per la somma complessiva di €. 26.047,56 e precisamente €.15.178,00 per le annualità 2006,
2007 e 2008 per le quali l ha specificato, nel protocollo CP_1 7003.03.03.224.0040324, di vantare ancora il residuo di €.2.392,47, nonché di
€.5.330,45 per l'annualità 2009 ed infine di €.5.539,55 per l'annualità 2010.
Con il presente giudizio il sostiene che non avrebbe nè richiesto Parte_1
nè percepito tali somme, pur ammettendo che, per quanto concerne la somma presuntivamente percepita nel 2010, ha subito un procedimento penale per il reato di truffa ex art. 640 c.2, n.1 c.p. conclusosi, a seguito di richiesta di patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p., nell'anno 2016, con la sentenza n.3024/2016 che lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni cinque di reclusione, oltre ad €.140,00 di multa con pena sospesa (all. 06 Parte_1
nonchè alla confisca per equivalente di €.5.539,56 con dissequestro della restante parte in sequestro, ovvero la quota di proprietà pari al 2,22% di tre immobili in Belvedere MA (CS) il cui complessivo valore stimato era pari ad €.17.498,25 ,
In questo quadro, il giudicante rileva subito che i rilievi dell' che CP_1
richiama Cass. SS.UU. n.18046/2010, in punto onere della prova non sono condivisibili.
Come si è detto, e come si evince dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, nonché dalle precisazioni rese dalla stessa difesa del nelle note autorizzate, il ricorrente non ha chiesto Parte_1
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto ottenuto dall'ente previdenziale sul presupposto che sia in possesso di un titolo che consente di qualificare come adempimento dell'ente previdenziale quanto asseritamente versatogli dallo stesso, ma ha dedotto di non aver mai richiesto e percepito la prestazione presuntivamente corrispostagli da parte dell CP_1
L'onere probatorio, dunque, relativamente a tale avvenuto pagamento risulta a carico dell'ente convenuto. Tuttavia, proprio l'ammissione del ricorrente di non avere inteso affermare di non dovere restituire, non interessa per quale ragione, le somme percepite, e quindi di non avere chiesto l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto ottenuto dall'ente previdenziale, ciò che gli avrebbe imposto, per sua stessa ammissione, proprio l'onere probatorio, non assolto, indicato dall' e dalle sezioni unite della Cassazione, rende anche CP_1
evidente la sostanziale irrilevanza, ove sia invece accertato il pagamento delle somme indicate dall' delle contestazioni sollevate dal in CP_1 Parte_1
ordine al valore probatorio delle sentenze della Corte dei Conti e della relazione ispettiva richiamate e prodotte dal resistente.
Comunque, sempre secondo il ricorrente, l'operazione operata dall CP_1
sarebbe illegittima anche per intervenuta prescrizione delle somme imputate a titolo di indennità di disoccupazione per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010, non avendo il sig. ricevuto, sino alla data del 03.3.2024, Parte_1
alcuna comunicazione interruttiva della prescrizione da parte dell CP_1
presso il suo domicilio e perchè la trattenuta, eseguita al netto delle ritenute fiscali, dovrebbe essere soggetta ad un doppio limite, ovvero che non superi la misura di un quinto della pensione e che sia sempre fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, doppio limite questo, secondo la Corte di legittimità (Cass. n.206 dell'11.01.2016 e n.9001 del 05.6.2003), che opera anche per l'ammontare degli arretrati, mentre l' avrebbe effettuato nel caso de CP_1
quo una trattenuta pari ad €.12.787,38 eccedente la misura di un quinto degli arretrati per conguaglio pari ad €.16.607,17.
Quanto però a quest'ultima e subordinata contestazione, si osserva che, come affermato dalla Corte D'Appello di Roma (sent. del 19 ottobre 2022 allegata alle note autorizzate dell' , la compensazione tra due poste creditorie, nel CP_1
caso di specie, ben può essere eseguita senza limiti di sorta. Si intende dire che, quando sia stato accertato un indebito pensionistico ripetibile e il soggetto interessato sia titolare di un diritto di credito nei confronti dell'Istituto per prestazioni pensionistiche o assistenziali, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all'interessato. E questo è avvenuto nei confronti del ricorrente.
Infatti, con la sentenza n. 16349/2007, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. CP_1
compensazione impropria, la quale presuppone un mero accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, aventi origine dal medesimo rapporto, che il giudice deve compiere senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale. L'identità del titolo derivava dalla natura assistenziale delle prestazioni dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, entrambe fondate su uno stato invalidante tutelabile e differenziate solo per il diverso gradiente riservato allo stesso.”
Con la successiva sentenza n. 30220/2019 la Suprema Corte ha chiarito poi che l'art. 69 della L. n. 153/1969, nel dettare i limiti d'impignorabilità delle pensioni a carico dell' ha riguardo soltanto alle prestazioni di natura CP_1
previdenziale, senza che sia possibile una sua estensione alle prestazioni assistenziali, in difetto di qualsiasi riferimento nella norma che autorizzi una tale interpretazione. Con questa sentenza la Suprema Corte ha altresì precisato che, se in una fattispecie opera la compensazione c.d. “impropria”, allora a tale fattispecie è inapplicabile l'intera disciplina della compensazione di cui agli artt. 1241 cc e seguenti, ivi compreso l'art. 1246 cc, che al n. 3 vieta la compensazione del credito impignorabile (qual è appunto quello di natura assistenziale).
E si osserva pure che l'eccezione di prescrizione è infondata perché le raccomandate del 3.4.14, 26.8.15 e 10.12.15 sono state notificate del tutto correttamente per compiuta giacenza in quanto mai ritirate dal ricorrente.
Infatti: “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis,
Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro la Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 13131 del
2020).
I rilievi e le contestazioni di stile contenute nelle note autorizzate del ricorrente non conducono affatto a diverse conclusioni con la precisazione che il giudice (ci si riferisce, in particolare, alla lettera interruttiva del 10.12.2015) non deve affatto accertare l'identità della persona che ha sottoscritto l'avviso per il ritiro.
Più in generale, rispetto alle notifiche tramite raccomandata a mezzo servizio postale, non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (così, da ultimo, Cass.,ord. n. 11831 del
2025).
Quindi, in ogni caso, la lettera del 10.12.2015, cui hanno fatto seguito le raccomandate del 3.3.2024, ha interrotto la prescrizione.
In questo quadro, priva di qualsiasi rilevanza giuridica appare la generica contestazione di conformità/disconoscimento da parte del difensore del ricorrente e quindi la contestazione relativa al valore delle copie prodotte (v., tra le altre, Cass. n. 37290/2022; Cass. n. 9533/2022;Cass. n.16836/2021; Cass.
n. 19855/2020 e Cass. n. 16557/2019).
Infatti: “rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte:Cass.
n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell' articolo 2719 c. c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019 ; Cass. n. 14279 del 2021;in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata).” (così espressamente in motivazione Cass, ord.
n.37290 del 20 dicembre 2022).
Come chiarito poi da Cass. n. 37290/2022: “in realtà i precedenti citati richiamano tralaticiamente un'affermazione incidentale contenuta nella motivazione di Cass. n. 7775 del 2014 che ha natura di obiter dictum;
infatti il principio di diritto statuito dalla pronuncia citata, al quale la Corte del rinvio in quell'occasione era obbligata a uniformarsi, era il seguente: "La contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti"; principio, pertanto, del tutto coerente con gli arresti consolidati di questa Corte, senza alcun riferimento alla contestazione concernente la negazione dell'esistenza dell'originale; un tale inciso è effettivamente contenuto nel corpo della motivazione, ma non è sorretto da alcun supporto giustificativo volto a spiegare la ragione per cui la mera negazione dell'esistenza dell'originale debba considerarsi, automaticamente ed ineluttabilmente, idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c. .. in realtà, il Collegio reputa che il meccanismo di cui alla disposizione codicistica, che attribuisce alle copie fotografiche la stessa efficacia delle autentiche, è testualmente riferibile alle ipotesi in cui un "originale" esista, tanto da equiparare il "disconoscimento" della conformità della copia alla conformità
"attestata da pubblico ufficiale"; proprio in ragione della presenza di un "originale" si può parlare di "copia", rispetto alla quale è possibile ipotizzare le difformità che devono essere denunciate specificamente, indicando le parti mancanti, oppure, le parti aggiunte ed offrendo elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenti nella versione originale, comunque esistente;
ipotesi logicamente diversa è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia il frutto di una dolosa contraffazione;
sicchè una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia prodotta (cfr. Cass. n. 19855/2020 cit.), è valutabile come una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento;
ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della riscossione che non può' ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche….”.
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Si è visto che l'onere della prova di avere effettivamente pagato il ricorrente è
a carico dell' e che il ricorso si fonda sul mancato pagamento delle CP_1
somme di cui l' ha chiesto la restituzione. CP_1
Se questo è il motivo, lo stesso risulta infondato perché l' ha fornito CP_1
plurimi elementi di prova e comunque di univoco valore indiziario, precisi e concordanti, che dimostrano che le somme sono state pagate allegando alla comparsa di costituzione tutti i CUD relativi ai redditi degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 e poi (in allegato alle note autorizzate) un estratto di
Agenzia delle Entrate circa la percezione della prestazione per l'anno 2005
(redditi 2006).
Il prospetto prodotto dall' delle somme erogate al ricorrente che CP_1
costituiscono appunto le somme richieste come indebito conferma che sono in sostanza corrispondenti agli importi risultanti dai CUD.
In proposito, la richiesta del difensore del ricorrente di un differimento dell'udienza di discussione per poter replicare anche a tali produzioni dell' (v. verbale d'udienza) non può trovare accoglimento: nelle sue note CP_1
autorizzate l' ha solo prodotto giurisprudenza e, a semplice integrazione CP_1
di quanto già prodotto con la comparsa di costituzione, un estratto di agenzia delle Entrate ed un prospetto che serve semplicemente a fornire chiarimenti circa la corrispondenza con i CUD.
Nè si può condividere l'opinione del ricorrente per la quale che i Cud non proverebbero niente costituendo un documento puramente fiscale considerando, oltretutto, che, come si è visto, per una delle annualità cui si riferisce l'Indebito, è intervenuta una sentenza di patteggiamento, dalla quale, come è noto, il giudice può ricavare nel processo civile proprio elementi di prova .
“Ne' va dimenticato che nella sentenza n. 336 del 18 dicembre 2009 la Corte
Costituzionale ha affermato che la circostanza per la quale l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità.Quanto alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, secondo costante giurisprudenza di questa
Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. Proc. Pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (v. tra le più recenti,Cass. N. 15889 del
2011). Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile (Cass. Civ., 21 marzo
2003, n. 4193; nello stesso senso, 10 novembre 1998, n. 11301; 24 febbraio 2001, n.
2724; 19 dicembre 2003, n. 19505; 5 maggio 2005, n. 9358; 30 settembre 2005, n.
19251; 26 ottobre 2005, n. 20765)." (così, Cass. n. 22535/2013).
"E' vero che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ma è anche vero che essa presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 3890 del
29/02/2016)
“Questa Corte ha già affermato che "la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben puo' essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una de'terminata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilita'".(Cass. n.
30328/2017; si rimanda anche a Cass. n. 5313/2017; Cass. n. 3980/2016; Cass. S.U.
n. 18701/2012)."(così Cass. n. 20562 del 6.8.2018).
"La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cod. Proc. Pen. costituisce, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. sez. un. civ. n. 17289 del sei - 31/07/2006: "E' del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento,dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilita' non sussistente e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 30 settembre 2005). Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata,
"pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se e'
a questa equiparabile a determinati fini", presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005,
n. 9358"). V. in senso analogo, tra le altre, Cass. 5 civ. n. 10280 del 21/04/2008 e
S.U. n. 21591 del 20/09/2013. Cfr. parimenti Cass. 5 civ. n. 13034 del 24/05/2017: la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario -nella specie ivi esaminata- nel giudizio di legittimità dell'accertamento, sicchè in applicazione del principio veniva cassata la sentenza della Commissione tributaria, che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della prova a carico del contribuente, la sentenza di patteggiamento emessa in sede penale nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto della pretesa tributaria. Conforme Cass. n. 24587 del 2010);.....la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (articolo 444 c.p.p., comma 2)..."(Cass., ord. n.
3643 del 7/2/2019).
E così numerose altre.
E persino superfluo rilevare allora che la sentenza di patteggiamento è del tutto incompatibile con la negazione dei fatti su cui si fonda, che presuppongono l'avvenuta illegittima percezione delle somme e che l'affermazione del ricorrente di avere accettato tale rito solo per ragioni economiche di certo non può valere a dimostrare che abbia accettato “una sua insussistente responsabilità”.
Come si vede plurimi e univoci elementi di prova e indiziari precisi e concordanti confermano che il ricorrente ha effettivamente percepito le somme oggetto dell'indebito e risulta comunque non persuasivo il richiamo del ricorrente ad alcune massime della Cassazione relative a fattispecie completamente diverse e non certo relative ai Cud e alle attestazioni di
Agenzia delle Entrate.
* * * * *
Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
La causa presenta elementi di complessità e di pur se relativa novità che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma 21.11.2025 IL GIUDICE
TO ON