Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3956 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. CORDOVA SILVIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. ROMANO Controparte_1
) CP_2
Resistente
All'udienza di discussione del 25.02.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_3
1.140,00, per compenso professionale oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16.03.2024, il ricorrente affermava di avere presentato in data 25.09.2023domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (iscrizione negli elenchi
CP_ speciali) e citava in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro ed avendo avuto già riconosciuto l' invalidità nella misura dell'80% dalla Commissione Medica di prima istanza giusta verbale del
18.09.2023 in atti;
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_3
contestando l'ammisssibilità della domanda e chiedendone il rigetto ed affermando che “ che parte ricorrente è già stata riconosciuta invalida civile
nella misura dell'80% (v. verbale allegato), pertanto è da ritenersi soddisfatta
l'esigenza di vedersi riconosciuta invalida civile nella minore misura del 46%” (
cfr. doc. in atti);
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'odierna udienza;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale a decorrere dal primo gennaio 2010
viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_3
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Con verbale di accertamento dell'invalidita' civile, delle condizioni visive e della sordita del 18.09.2023, infatti,
sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, la commissione medica ha concluso per il riconoscimento alla ricorrente di un valore dell'80% di invalidità civile tale da poterle fare conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste
del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68,
acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è sufficiente un' invalidità pari almeno al 46% ( cfr doc. in atti);
- rilevato che le predette conclusioni vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali su cui entrambe le parti di causa concordano;
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari per l'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili;
- ritenuto che le spese, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' in favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate CP_3
P.Q.M.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/02/2025.
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- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro