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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17273/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17273/2015 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Parte_1
Arciulo e Gilda Sacco, quest'ultima domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-attore—
nei confronti di
Controparte_1
in persona del p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , domiciliataria ex CP_1 lege;
-convenuta–
in Controparte_3 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Bettoni, domiciliato in presso lo studio CP_1 dell'Avv. Vincenzo De Martino, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
pagina 1 di 16 ; CP_4
-convenuta contumace–
; CP_5
-convenuto contumace–
Oggetto: accertamento diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione al ritrovamento di relitto in mare ex art. 510 cod. nav.
Conclusioni come da note di trattazione scritte sostitutive dell'udienza del 17/7/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo che, in qualità di Parte_1 proprietario e armatore del peschereccio “Sharon”, aveva effettuato, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2010, durante una battuta di pesca nelle acque territoriali al largo di Vieste, il recupero, su ordine diretto della Capitaneria di Porto di Manfredonia, del relitto della mongolfiera “USA2” nonché dei corpi senza vita dei copiloti e scomparsi in data Persona_1 Persona_2
29/09/2010 mentre sorvolavano a bordo dell'aeromobile il tratto di mare al largo del Gargano, nel corso della competizione internazionale “54ma Coupe Aeronautique Gordon Bennet” a cui stavano partecipando, ed evidenziando che, nel corso di tale operazione,
l'imbarcazione aveva subito danni all'elica nonché la perdita completa delle reti e delle cime rimaste aggrovigliate al relitto, ha convenuto in giudizio il
[...]
e Controparte_1 CP_4 CP_6
(vedovi dei defunti piloti), nonché
[...]
compagnia assicurativa che Controparte_3 garantiva il rischio di danni connessi all'uso della , Parte_2
pagina 2 di 16 affinché, accertata l'esecuzione del recupero ai sensi degli artt.
503 e ss. cod.nav. della “USA2” e dei corpi dei copiloti, Parte_2 fossero condannati in solido, ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento della somma di €25.882,25, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni materiali nonché dell'equivalente in euro della somma di $
100.000,00, così come quantificata e promessa da per CP_4
l'ipotesi di ritrovamento del corpo del marito, a titolo di compenso per il recupero effettuato ex art. 503 Cod. Nav;
il tutto con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato in data
16/11/2015).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11/05/2016, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via Controparte_3 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non rientrando la fattispecie dannosa invocata dall'attore tra quelle azionabili in via diretta nei confronti dell'assicuratore del mezzo ai sensi dell'art. 942 cod. cav.; in secondo luogo, la propria estraneità agli obblighi discendenti dalla spontanea assunzione da parte di di una promessa di ricompensare, con il premio Parte_3 di $ 100.000,00, il ritrovatore del cadaver di suo marito.
Nel merito, ha contestato la qualificazione in termini di recupero ex art. 501 cod. nav. dei fatti posti a fondamento della domanda, i quali, al più, avrebbero potuto integrare la diversa fattispecie del ritrovamento ex art. 510 cod. nav.. Ha, altresì, ha eccepito: - l'assenza di copertura assicurativa in ordine alle attività di recupero/ritrovamento, essendo la polizza, da un lato, già scaduta in data 20/10/2010, dall'altro, limitata ai danni ai terzi procurati dall'attività di volo dell'aeromobile; - la decadenza dal diritto al risarcimento ex art. 21 della Convenzione di Roma del
7/10/1952; - l'assenza di profili di responsabilità, essendo il sinistro verificatosi non come conseguenza del volo dell'aeromobile, ma solo a seguito del ritrovamento del relitto inabissatosi due mesi pagina 3 di 16 prima, nonché l'assenza di prova dei danni lamentati. Ha, pertanto, concluso per il rigetto di tutte le domande attore con vittoria di spese di giudizio (comparsa di risposta depositata in data
11/05/2016).
I.3.- Con comparsa di risposta depositata in data 9/6/2016, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando, in via Controparte_1 preliminare, tanto il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere gli obblighi risarcitori e indennitari ex artt. 503 e 510 cod. nav. azionabili solo nei confronti del proprietario del relitto, quanto il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in considerazione della circostanza che la pretesa economica al ristoro dei danni subiti avrebbe dovuto essere avanzata non già da
[...]
, comandante dell'imbarcazione, quanto piuttosto dalla Parte_1 cooperativa “ , nella qualità di società armatrice del CP_7 peschereccio “Sharon” all'epoca dei fatti. Nel merito, ha insistito, in linea di continuità con la difesa della compagnia assicurativa, per la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di recupero ex art. 503 cod. nav., essendo la stessa da inquadrare nell'alveo della previsione di cui all'art. 510 cod. nav., sub specie di ritrovamento, nonché la quantificazione eccessiva dei danni, i quali, peraltro, sarebbero comunque non provati. Ha, pertanto, concluso per il rigetto di tutte le domande, in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese di giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/06/2016).
I.4.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché a mezzo di prove testimoniali (testi e Testimone_1 all'udienza del 25/09/2019, teste Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 27/10/2021, teste all'udienza Testimone_4 del 2/03/2022), la causa è pervenuta all'udienza del 17/7/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., al cui esito, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con ordinanza del 31/07/2024, con assegnazione pagina 4 di 16 alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione, tanto attiva quanto passiva, sollevate dalle parti ritualmente costituite.
Con riferimento alla prima, è documentalmente comprovato che, con accordo transattivo dell'11/03/2011 (cfr. all. 23 comparsa conclusionale ), la Cooperativa Maestrale, società Parte_1 armatrice del peschereccio “Sharon” al momento del recupero/ritrovamento della mongolfiera “USA2” (e fino al 17/02/2011 allorquando revocava la nomina di armamento e Parte_1 acquisiva in proprio la qualità di proprietario e armatore;
cfr. all.
22 comparsa conclusionale ), abbia ceduto all'odierno Parte_1 attore i diritti relativi al rimborso dei costi per le riparazioni effettuate sul peschereccio, alle spese sostenute nonché ai compensi spettanti per l'attività del 6/12/2010, a compensazione integrale del debito della Cooperativa nei confronti di quest'ultimo a titolo di retribuzioni non pagate per il periodo compreso tra il gennaio 2009 e il febbraio 2011, di importo pari ad €26.875,00.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione attiva dell'attore nel rapporto controverso in quanto legittimamente subentrato nei diritti vantanti dalla Cooperativa Maestrale.
Con riferimento alla legittimazione passiva delle convenute, è appena il caso di evidenziare che le circostanze dedotte a fondamento dell'eccezione, lungi dall'incentrarsi su profili attinenti alla legitimatio ad causam, riguardano invece la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che, invero, è questione attinente al merito ed unitamente ad esso sarà esaminata.
Passando al merito, si osserva che i fatti posti a fondamento delle domande attoree, piuttosto che integrare la fattispecie del
“recupero” di cui agli artt. 501 e 503 cod. nav., appaiono più
pagina 5 di 16 correttamente sussumibili nell'alveo della previsione di cui all'art. 510 cod. nav. che descrive la diversa ipotesi del “ritrovamento”.
Al riguardo, le due fattispecie, pur condividendo un segmento di condotta, ovverosia la materiale apprensione del relitto, divergono sensibilmente in ordine sia ai presupposti dell'intervento, sia ai diritti spettanti ai soggetti che si fanno carico delle operazioni di recupero e ritrovamento di relitti.
Quanto al primo profilo, il recupero descrive una attività organizzata e programmata, liberamente assunta dal recuperatore, mentre il ritrovamento presuppone la casualità del rinvenimento del relitto ed il successivo, eventuale, recupero con consegna al legittimo proprietario ovverosia all'Autorità Marittima.
Quanto al secondo profilo, nei casi di recupero di relitti in mare, il recuperatore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, al rimborso delle spese e a un “compenso” stabilito in ragione degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati, entro i limiti del valore delle cose medesime, mentre, nel caso di ritrovamento fortuito il ritrovatore ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate.
Nel caso di specie, emerge pacificamente dagli stessi scritti difensivi attorei nonché dai documenti prodotti in giudizio e dagli esiti delle prove testimoniali che:
- nel corso di una battuta di pesca nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2010, il peschereccio “Sharon” si imbatteva del tutto casualmente nei resti della mongolfiera “USA2”, i quali, incagliatisi nelle reti dell'imbarcazione, provocavano il rallentamento del natante, inducendo il comandante a salpare le reti per verificare il motivo di tale perdita di velocità;
- una volta caricato sul ponte di poppa il cesto della mongolfiera, il comandante (che, in precedenza, come tutti i proprietari di pescherecci della zona, era stato allertato pagina 6 di 16 della scomparsa aerea della mongolfiera in esame) riconosceva i resti dell'aeromobile, contattando immediatamente la
Capitaneria di Porto per segnalare il ritrovamento;
- autorizzato dalla competente autorità portuale ad intervenire, provvedeva assieme all'equipaggio ad assicurare i resti del relitto ed i corpi senza vita dei piloti sul ponte del peschereccio, per poi dirigersi verso il porto di
Vieste, laddove il personale della Capitaneria di Porto effettuava tutte le procedure di controllo.
Tale dinamica dei fatti non può che condurre ad una qualificazione della fattispecie controversa in termini di ritrovamento ex art. 510 cod. nav., in considerazione tanto della incontestata casualità della scoperta del relitto, quanto dell'assenza di una preventiva libera e cosciente intenzione e volontà di provvedere al recupero dello stesso, che, a ben vedere, si prospettava come soluzione obbligata una volta che, a seguito dell'impatto, si era già provveduto a caricare il cesto della mongolfiera con altre residue parti della stessa sul peschereccio, ancor prima di riconoscere lo specifico mezzo aerostatico ”USA2”.
L'attore medesimo, infatti, che, nell'ambito delle sommarie informazioni rese il 6/12/2010 all'Autorità Portuale all'esito delle operazioni, afferma che, accortosi della diminuzione di velocità del peschereccio, salpava la rete e “una volta terminato il recupero dei cavi di acciaio, dei divergenti e dei calamenti, sono stato chiamato dal che un braccio della rete veniva ostacolato. Mi sono Tes_2 subito recato sulla poppa, fermando le macchine, per verificare cosa ci fosse. Giunto a galla oltre al corpo della rete si notava una stoffa bianca e nera che a causa dell'oscurità non si riusciva a vedere bene cosa fosse. Allora abbiamo fatto altre due virate e quando è giunto il cesto sotto lo specchio della poppa della barca,
l'abbiamo imbragata con la ghiglia dell'archetto per sollevarla in modo da non danneggiare né la rete, ne il cesto. Appena appoggiato il cesto sulla poppa mi sono accorto che fuoriusciva un maleodore quasi
pagina 7 di 16 insopportabile. I ragazzi alla vista del cesto si sono impressionati
e io ho immediatamente avvisato la capitaneria di porto di
Manfredonia e Vieste di mandare una motovedetta in supporto”; una volta avvisata la Capitaneria di Porto, su richiesta della stessa “mi sono recato nuovamente sulla poppa con uno straccio al naso ed ho notato che si trattava di un corpo umano e che la mano era di una donna” (cfr. all. 22 atto di citazione . Parte_1
Né si potrebbe giungere, come anche argomentato dall'attore, ad una diversa qualificazione in termini di recupero ex art. 501 cod. nav. su commissione dell'Autorità Marittima, in considerazione dell'asserito ordine giunto all'equipaggio dall'Ammiraglio RÈ a seguito della denuncia del ritrovamento della mongolfiera;
trattandosi di richiesta di intervento ormai pervenuta successivamente al carico dei resti della mongolfiera e dei corpi sulla poppa della imbarcazione.
Al riguardo, infatti, è lo stesso che, nel Parte_1 corso delle citate sommarie informazioni all'Autorità Portuale, riferiva non già di un ordine, bensì di una autorizzazione concessa dalla Capitaneria di Porto al completamento delle avviate operazioni di recupero (“autorizzato dalla Capitaneria di Porto abbiamo cercato di portare a termine l'operazione in modo da non prendere cime nelle eliche considerate le non buone condizioni del mare e che i corpi delle salme non finissero in acqua”: cfr. all. 22 atto di citazione
). Tale circostanza è, inoltre, confermata dalle Parte_1 dichiarazioni, sempre in sede di sommarie informazioni del 6/12/2010, rese dal marinaio il quale affermava che “dopo, Testimone_2 piano piano, quando il comandante ha ricevuto le autorizzazioni abbiamo continuato a recuperare tutto quello che c'era fuori dalla poppa, con molta difficoltà e prudenza per evitare di prendere qualche cosa alle eliche considerato che c'era un po' di mare”
(riferendosi con detta espressione alle avverse condizioni del mare agitato: cfr. all. 23 atto di citazione . Parte_1
Tali riscontri, in quanto resi nell'immediatezza dei fatti e non pagina 8 di 16 condizionati da alcun interesse secondario e strumentale all'acquisizione di maggiori vantaggi economici, si ritengono attendibili e comunque non smentite dal riferimento più univoco all'«ordine» che i testi assumono avere ricevuto dalla Capitaneria, come dichiarato in sede di assunzione della relativa prova testimoniale (tanto sia con riferimento alla testimonianza del quanto a quella del motorista del peschereccio “Sharon”, Tes_2
). Testimone_5
Non rileva, infatti, il nomen iuris del provvedimento dell'autorità portuale, quanto l'innegabile differenza esistente sul piano ontologico che si apprezza tra un ordine dato in epoca antecedente all'inizio dell'attività di “recupero” del relitto e l'operazione di mero completamento di attività di recupero già in larga parte spontaneamente compiute (prima della chiamata alla
Capitaneria, la quale comunque, assicurava un pronto intervento con l'invio di una motovedetta) e che si erano rese necessarie a fronte di una scoperta del tutto casuale dei resti del veivolo, risolvendosi nell'assicurare al mezzo i cadaveri già recuperati dal mare, nell'adoperare ogni cautela per evitare di arrecare danni alle eliche nel corso delle operazioni, nell'accertarsi che non vi fossero altri resti da riprendere dal mare, in un contesto di assenza di soluzioni alternative concretamente praticabili;
sicché il positivo riscontro ricevuto dall'autorità viene, nella fattispecie, a configurarsi come atto dovuto, non equiparabile al conferimento di un incarico per conto della stessa autorità portuale.
Ciò posto, la qualificazione in termini di ritrovamento consente, da un lato, di circoscrivere le poste indennizzabili al solo “…diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare…” (art. 510 cod. nav.); dall'altro, di individuare i soggetti passivi dell'obbligazione esclusivamente nei proprietari del relitto e, in questo caso, nei loro aventi causa e . CP_4 CP_6
Del tutto infondate risultano, invero, le pretese azionate pagina 9 di 16 dall'attore nei confronti delle convenute costituite.
Quanto al Controparte_1
esclusa per le ragioni suesposte la
[...] sussistenza di un ordine, in senso stretto, diretto di recupero da parte dell'Autorità Marittima nonché non risultando in alcun modo comprovato un conferimento di incarico per il recupero, da parte della stessa, all'equipaggio del peschereccio “Sharon”, tale da far sorgere eventuali obblighi di indennizzo (così come previsti nel caso delle ricerche della mongolfiera prima del ritrovamento del
6/12/2010), deve concludersi per il suo difetto di titolarità passiva nel rapporto controverso, così come inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 510 cod. nav. Ed, infatti, il preteso ristoro per i costi sostenuti nonché il diritto al compenso non trae titolo, nei confronti dell'Amministrazione, da alcuna norma di legge, da alcun rapporto di natura contrattuale intercorso tra le parti né, con riferimento all'azionato risarcimento, risultano invocati i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
Con riferimento, invece, alla posizione di
[...] si osserva che, a Controparte_3 prescindere dalle eccezioni sollevate in via preliminare dalla compagnia, risultano dirimenti, ai fini dell'esclusione della spettanza del reclamato indennizzo dei danni patiti in forza del contratto di assicurazione stipulato dai defunti piloti, due rilievi, pur evidenziati dalla convenuta assicurazione: da un lato,
l'efficacia temporale della polizza era limitata al periodo compreso tra il 20/09/2010 e il 20/10/2010, mentre l'impatto tra il peschereccio “Sharon” ed il relitto della mongolfiera assicurata si è verificato ben oltre tale vigenza temporale e più precisamente il
6/12/2010; dall'altro, seppur tra i danni ricompresi nella copertura assicurativa, oltre a quelli connessi all'attività di volo, vi fossero, ai sensi dell'art.
1.1. delle condizioni particolari, i
“danni patrimoniali di terzi per un evento dannoso intervenuto per caduta o atterraggio di emergenza dell'aeromobile assicurato”, il pagina 10 di 16 rischio assicurato va circoscritto ai danni contestuali e direttamente collegati a tali eventi, non potendovi rientrare fattispecie dannose derivanti da circostanze successive, indipendenti e non immediatamente connesse alla caduta o all'atterraggio di emergenza, come ad esempio la deriva autonoma del relitto.
Nel caso di specie, invece, è indiscusso, per un verso, che il danno lamentato è ascrivibile non tanto alla caduta della mongolfiera, ma alla collisione con il relitto alla deriva, fattispecie non riconducibile all'ambito oggettivo della polizza assicurativa;
per altro verso, comunque, la collisione è avvenuta a distanza di notevole tempo dalla caduta della mongolfiera, a copertura assicurativa già scaduta, ed in luogo diverso da quello segnalato come zona dell'incidente (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta del , di modo che il tragitto del CP_1 relitto ormai inerte è stato determinato da fattori esterni (correnti marine, venti e altri agenti atmosferici) che hanno interrotto ogni rapporto causale tra l'evento previsto dalla clausola assicurativa e quello dannoso lamentato dall'attore.
Tali considerazioni in ordine alla delimitazione dell'ambito della garanzia assicurativa valgono ad escludere anche il preteso ristoro dei costi relativi al recupero del relitto atteso che, esclusa la titolarità passiva di Controparte_3 nel rapporto controverso così come
[...] qualificato ai sensi dell'art. 510 cod. nav., nessuna clausola del contratto prevede l'estensione della copertura da parte della compagnia assicurativa convenuta anche a tale tipologia di esborsi.
In omaggio al principio della ragione più liquida,
l'inoperatività oggettiva della polizza di assicurazione vale a ritenere assorbita anche l'eccezione di decadenza triennale ai sensi dell'art. 2966 c.c. sollevata dalla compagnia di assicurazione, pure prescindendosi dalla portata negoziale della comunicazione di CP_3 del 28/12/2010 che, all'esito della ricognizione dei documenti inerenti il sinistro, aveva, al solo scopo esclusivo di evitare pagina 11 di 16 l'alea del giudizio, dichiarato che avrebbe provveduto alle richieste indennitarie relativamente al risarcimento per le reti danneggiate del pescatore italiano e per la perdita di alcuni giorni di lavoro, offrendo a tacitazione delle avverse pretese la somma di €5.000,00.
Passando all'analisi della posizione dei convenuti contumaci e unici soggetti passivi ai sensi dell'art. CP_4 CP_6
510 cod. nav., ricorrono tutte la condizioni previste dalla richiamata norma per la loro condanna al rimborso delle spese ed a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate in favore dell'attore, ovverosia la denuncia del ritrovamento nei termini di legge all'Autorità e la consegna del relitto a CP_1 quest'ultima.
Sulla misura del quantum debeatur, deve osservarsi che, in applicazione dell'art. 510 cod. nav. la posta rimborsabile da parte del proprietario al ritrovatore è circoscritta alle sole spese sostenute per l'attività di soccorso, non anche al risarcimento del danno come, invece, previsto dalla diversa fattispecie del recupero di cui all'art. 503 cod. nav.
Al riguardo, l'attore ha dato sufficiente prova delle spese di gasolio, nella misura di €676,00, quale esborso ragionevolmente sostenuto in considerazione del luogo del sinistro e del prezzo del carburante al litro, nonché dei costi, commisurati in €10.006.25, per l'acquisto di nuove funi e reti, stante l'inservibilità di quelle utilizzate per le operazioni di messa in sicurezza e trasporto del relitto (cfr. all. ti 33 e 34 dell'atto di citazione di
[...]
). Devono, di contro, essere escluse le spese per le Parte_1 riparazioni dei danni al fasciame, alla soletta, alle boccole astuccio elica e alla porta elica di cui alle fatture 9 e 6 del 2011.
In proposito, si osserva che, fronte dell'esibizione da parte dell'attore delle fatture riguardanti le richiamate voci di costo, tutte relative al periodo immediatamente successivo al sinistro, le convenute si sono limitate a generiche contestazioni inidonee a smentire tale quantificazione.
pagina 12 di 16 Con riferimento, invece, al premio per il ritrovamento, quantificabile ai sensi dell'art. 510 nella terza parte del valore delle cose ritrovate, lo stato del relitto, irrimediabilmente distrutto e, pertanto, privo di alcun valore, non consente di liquidare alcuna somma a questo titolo.
Né è possibile, come anche suggerito dall'attore, valorizzare sotto questo profilo la richiamata ricompensa di $ 100.000,00 per il recupero dei corpi dei copiloti, a cui si era asseritamente impegnata atteso che l'effettiva esistenza di tale promessa non CP_4 risulta sufficientemente corroborata dagli esiti dell'istruttoria di causa.
Sul punto, se il teste cronista della Testimone_4
Gazzetta del Mezzogiorno, ha riferito all'udienza del 2/03/2022 di generiche voci apprese de relato da ufficiali della Capitaneria e da pescatori del Porto di Manfredonia in merito ad una ricompensa
(“posso riferire di aver ascoltato sia in Capitaneria di Porto sia dai pescatori che per la ricerca del relitto era stata promessa una ricompensa”), il teste militare di stanza presso la Testimone_3
Capitaneria di Porto di Manfredonia, ha escluso, all'udienza del
27/10/2021, che “ci sia stata una comunicazione ufficiale della
Capitaneria di Porto circa la previsione di una ricompensa per il recupero della mongolfiera. Ricordo che si parlava sui media e circolavano al riguardo voci generiche nei pescherecci”.
Ebbene, tali riscontri possono costituire, nel loro complesso, al più un mero indizio in ordine ad una promessa al pubblico, ma non sono idonei da soli a comprovarne l'esistenza né tantomeno il relativo specifico contenuto, inteso come manifestazione di volontà, imputabile alla parte convenuta contumace, di assunzione di un ben preciso e certo impegno in presenza di determinate condizioni.
Peraltro, non può non rilevarsi come lo stesso attore, nel rimettersi all'autorità giudiziaria adita per la valutazione del materiale probatorio, abbia evidenziato che non sia “emersa la prova univoca dell'impegno diretto della signora (cfr. pagina 27 CP_4
pagina 13 di 16 della comparsa conclusionale attorea).
Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di ulteriori e più specifiche allegazioni, la domanda non può che ritenersi infondata sotto tale parziale profilo;
meritando, invece, positiva delibazione quanto alla istanza di corresponsione delle spese connesse all'attività di recupero del relitto nei soli riguardi dei proprietari della , ossia gli odierni convenuti contumaci. Parte_2
III.- Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti contumaci, e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_4 CP_6
In applicazione dell'art. 5, co. 1, del dm. 55/2014 i parametri dei compensi professionali vanno determinati con riguardo al valore effettivo della controversia, come risultante dall'ammontare delle spese riconosciute in favore dell'attore.
In applicazione del dm 147/2022, ratione temporis applicabile anche ai procedimenti non ancora definitivi alla data di entrata in vigore, avendo riguardo allo scaglione valoriale compreso tra
€5.200,01 ed €26.000,00, secondo i valori medi, i compensi professionali possono essere così determinati:
Scaglione: da €5.200,01 ad 26.000,00 FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO MEDIO
Parte_4 Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
Con riguardo al rapporto tra l'attore e il
[...]
in Controparte_1 considerazione del beneficio per l'amministrazione di riferimento dell'autorità portuale ricavato dal pronto intervento del peschereccio di proprietà dell'attore e anche delle difficili condizioni metereologiche e del mare in cui si sono svolte le attività di soccorso, tali da evitare all'ente ministeriale di avventurarsi in pericolose attività di recupero del relitto, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
pagina 14 di 16 Rispetto, invece, alla posizione della compagnia di assicurazione si Controparte_3 apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare solo in misura del 50% le spese di lite, da porsi per la restante parte a carico dell'attore, in considerazione dell'affidamento non irragionevole generato in costui tanto dalla missiva del difensore dei proprietari/eredi della mongolfiera di una presa in carico del sinistro da parte della suddetta compagnia di assicurazione, quanto della successiva comunicazione inoltrata dalla stessa il CP_3
28/12/2010 con la quale si offriva, ancorché a titolo meramente conciliativo, una misura forfettaria dell'indennizzo richiesto.
Pertanto, le spese dovte per la metà alla compagnia di assicurazione possono determinarsi nell'importo di €2.538,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data Parte_1
16/11/2015 nei confronti del
[...]
in persona del Controparte_1 CP_8
, di di nonché della
[...] CP_4 CP_6 [...]
in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione nei confronti di e e, per l'effetto, CONDANNA le parti CP_4 CP_6
convenute contumaci, in solido tra loro, al rimborso dei costi ex
art. 510 cod. nav. in favore dell'attore, che si liquidano nella complessiva somma di €10.682,25, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a partire dal 16/12/2010 (data fattura riferita alle spese riconosciute come dovute);
pagina 15 di 16 b) RIGETTA la domanda attorea nei confronti del
[...]
e di Controparte_1
per Controparte_3
le ragioni di cui in motivazione;
c) CONDANNA i convenuti e in solido tra CP_4 CP_6
loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, liquidandole nel complessivo importo di €5.967,57 (di cui €890,57 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
d) CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Controparte_3
, liquidandole per la metà dovuta in €2.538,00, oltre a
[...]
rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà;
e) Compensa interamente le spese del presente giudizio tra
[...]
e il Parte_1 Controparte_1
.
[...] Controparte_1
Si comunichi.
Bari, 19/3/2024
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17273/2015 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Girolamo Parte_1
Arciulo e Gilda Sacco, quest'ultima domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-attore—
nei confronti di
Controparte_1
in persona del p.t., rappresentata e difesa
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , domiciliataria ex CP_1 lege;
-convenuta–
in Controparte_3 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Bettoni, domiciliato in presso lo studio CP_1 dell'Avv. Vincenzo De Martino, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
pagina 1 di 16 ; CP_4
-convenuta contumace–
; CP_5
-convenuto contumace–
Oggetto: accertamento diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione al ritrovamento di relitto in mare ex art. 510 cod. nav.
Conclusioni come da note di trattazione scritte sostitutive dell'udienza del 17/7/2024 che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- premettendo che, in qualità di Parte_1 proprietario e armatore del peschereccio “Sharon”, aveva effettuato, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2010, durante una battuta di pesca nelle acque territoriali al largo di Vieste, il recupero, su ordine diretto della Capitaneria di Porto di Manfredonia, del relitto della mongolfiera “USA2” nonché dei corpi senza vita dei copiloti e scomparsi in data Persona_1 Persona_2
29/09/2010 mentre sorvolavano a bordo dell'aeromobile il tratto di mare al largo del Gargano, nel corso della competizione internazionale “54ma Coupe Aeronautique Gordon Bennet” a cui stavano partecipando, ed evidenziando che, nel corso di tale operazione,
l'imbarcazione aveva subito danni all'elica nonché la perdita completa delle reti e delle cime rimaste aggrovigliate al relitto, ha convenuto in giudizio il
[...]
e Controparte_1 CP_4 CP_6
(vedovi dei defunti piloti), nonché
[...]
compagnia assicurativa che Controparte_3 garantiva il rischio di danni connessi all'uso della , Parte_2
pagina 2 di 16 affinché, accertata l'esecuzione del recupero ai sensi degli artt.
503 e ss. cod.nav. della “USA2” e dei corpi dei copiloti, Parte_2 fossero condannati in solido, ovvero secondo le rispettive responsabilità, al pagamento della somma di €25.882,25, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni materiali nonché dell'equivalente in euro della somma di $
100.000,00, così come quantificata e promessa da per CP_4
l'ipotesi di ritrovamento del corpo del marito, a titolo di compenso per il recupero effettuato ex art. 503 Cod. Nav;
il tutto con vittoria di spese di giudizio (atto di citazione notificato in data
16/11/2015).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11/05/2016, si è costituita in giudizio
[...]
eccependo, in via Controparte_3 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non rientrando la fattispecie dannosa invocata dall'attore tra quelle azionabili in via diretta nei confronti dell'assicuratore del mezzo ai sensi dell'art. 942 cod. cav.; in secondo luogo, la propria estraneità agli obblighi discendenti dalla spontanea assunzione da parte di di una promessa di ricompensare, con il premio Parte_3 di $ 100.000,00, il ritrovatore del cadaver di suo marito.
Nel merito, ha contestato la qualificazione in termini di recupero ex art. 501 cod. nav. dei fatti posti a fondamento della domanda, i quali, al più, avrebbero potuto integrare la diversa fattispecie del ritrovamento ex art. 510 cod. nav.. Ha, altresì, ha eccepito: - l'assenza di copertura assicurativa in ordine alle attività di recupero/ritrovamento, essendo la polizza, da un lato, già scaduta in data 20/10/2010, dall'altro, limitata ai danni ai terzi procurati dall'attività di volo dell'aeromobile; - la decadenza dal diritto al risarcimento ex art. 21 della Convenzione di Roma del
7/10/1952; - l'assenza di profili di responsabilità, essendo il sinistro verificatosi non come conseguenza del volo dell'aeromobile, ma solo a seguito del ritrovamento del relitto inabissatosi due mesi pagina 3 di 16 prima, nonché l'assenza di prova dei danni lamentati. Ha, pertanto, concluso per il rigetto di tutte le domande attore con vittoria di spese di giudizio (comparsa di risposta depositata in data
11/05/2016).
I.3.- Con comparsa di risposta depositata in data 9/6/2016, si è costituito in giudizio il
[...]
contestando, in via Controparte_1 preliminare, tanto il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere gli obblighi risarcitori e indennitari ex artt. 503 e 510 cod. nav. azionabili solo nei confronti del proprietario del relitto, quanto il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in considerazione della circostanza che la pretesa economica al ristoro dei danni subiti avrebbe dovuto essere avanzata non già da
[...]
, comandante dell'imbarcazione, quanto piuttosto dalla Parte_1 cooperativa “ , nella qualità di società armatrice del CP_7 peschereccio “Sharon” all'epoca dei fatti. Nel merito, ha insistito, in linea di continuità con la difesa della compagnia assicurativa, per la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di recupero ex art. 503 cod. nav., essendo la stessa da inquadrare nell'alveo della previsione di cui all'art. 510 cod. nav., sub specie di ritrovamento, nonché la quantificazione eccessiva dei danni, i quali, peraltro, sarebbero comunque non provati. Ha, pertanto, concluso per il rigetto di tutte le domande, in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese di giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/06/2016).
I.4.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché a mezzo di prove testimoniali (testi e Testimone_1 all'udienza del 25/09/2019, teste Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 27/10/2021, teste all'udienza Testimone_4 del 2/03/2022), la causa è pervenuta all'udienza del 17/7/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., al cui esito, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con ordinanza del 31/07/2024, con assegnazione pagina 4 di 16 alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione, tanto attiva quanto passiva, sollevate dalle parti ritualmente costituite.
Con riferimento alla prima, è documentalmente comprovato che, con accordo transattivo dell'11/03/2011 (cfr. all. 23 comparsa conclusionale ), la Cooperativa Maestrale, società Parte_1 armatrice del peschereccio “Sharon” al momento del recupero/ritrovamento della mongolfiera “USA2” (e fino al 17/02/2011 allorquando revocava la nomina di armamento e Parte_1 acquisiva in proprio la qualità di proprietario e armatore;
cfr. all.
22 comparsa conclusionale ), abbia ceduto all'odierno Parte_1 attore i diritti relativi al rimborso dei costi per le riparazioni effettuate sul peschereccio, alle spese sostenute nonché ai compensi spettanti per l'attività del 6/12/2010, a compensazione integrale del debito della Cooperativa nei confronti di quest'ultimo a titolo di retribuzioni non pagate per il periodo compreso tra il gennaio 2009 e il febbraio 2011, di importo pari ad €26.875,00.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimazione attiva dell'attore nel rapporto controverso in quanto legittimamente subentrato nei diritti vantanti dalla Cooperativa Maestrale.
Con riferimento alla legittimazione passiva delle convenute, è appena il caso di evidenziare che le circostanze dedotte a fondamento dell'eccezione, lungi dall'incentrarsi su profili attinenti alla legitimatio ad causam, riguardano invece la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che, invero, è questione attinente al merito ed unitamente ad esso sarà esaminata.
Passando al merito, si osserva che i fatti posti a fondamento delle domande attoree, piuttosto che integrare la fattispecie del
“recupero” di cui agli artt. 501 e 503 cod. nav., appaiono più
pagina 5 di 16 correttamente sussumibili nell'alveo della previsione di cui all'art. 510 cod. nav. che descrive la diversa ipotesi del “ritrovamento”.
Al riguardo, le due fattispecie, pur condividendo un segmento di condotta, ovverosia la materiale apprensione del relitto, divergono sensibilmente in ordine sia ai presupposti dell'intervento, sia ai diritti spettanti ai soggetti che si fanno carico delle operazioni di recupero e ritrovamento di relitti.
Quanto al primo profilo, il recupero descrive una attività organizzata e programmata, liberamente assunta dal recuperatore, mentre il ritrovamento presuppone la casualità del rinvenimento del relitto ed il successivo, eventuale, recupero con consegna al legittimo proprietario ovverosia all'Autorità Marittima.
Quanto al secondo profilo, nei casi di recupero di relitti in mare, il recuperatore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, al rimborso delle spese e a un “compenso” stabilito in ragione degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati, entro i limiti del valore delle cose medesime, mentre, nel caso di ritrovamento fortuito il ritrovatore ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate.
Nel caso di specie, emerge pacificamente dagli stessi scritti difensivi attorei nonché dai documenti prodotti in giudizio e dagli esiti delle prove testimoniali che:
- nel corso di una battuta di pesca nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2010, il peschereccio “Sharon” si imbatteva del tutto casualmente nei resti della mongolfiera “USA2”, i quali, incagliatisi nelle reti dell'imbarcazione, provocavano il rallentamento del natante, inducendo il comandante a salpare le reti per verificare il motivo di tale perdita di velocità;
- una volta caricato sul ponte di poppa il cesto della mongolfiera, il comandante (che, in precedenza, come tutti i proprietari di pescherecci della zona, era stato allertato pagina 6 di 16 della scomparsa aerea della mongolfiera in esame) riconosceva i resti dell'aeromobile, contattando immediatamente la
Capitaneria di Porto per segnalare il ritrovamento;
- autorizzato dalla competente autorità portuale ad intervenire, provvedeva assieme all'equipaggio ad assicurare i resti del relitto ed i corpi senza vita dei piloti sul ponte del peschereccio, per poi dirigersi verso il porto di
Vieste, laddove il personale della Capitaneria di Porto effettuava tutte le procedure di controllo.
Tale dinamica dei fatti non può che condurre ad una qualificazione della fattispecie controversa in termini di ritrovamento ex art. 510 cod. nav., in considerazione tanto della incontestata casualità della scoperta del relitto, quanto dell'assenza di una preventiva libera e cosciente intenzione e volontà di provvedere al recupero dello stesso, che, a ben vedere, si prospettava come soluzione obbligata una volta che, a seguito dell'impatto, si era già provveduto a caricare il cesto della mongolfiera con altre residue parti della stessa sul peschereccio, ancor prima di riconoscere lo specifico mezzo aerostatico ”USA2”.
L'attore medesimo, infatti, che, nell'ambito delle sommarie informazioni rese il 6/12/2010 all'Autorità Portuale all'esito delle operazioni, afferma che, accortosi della diminuzione di velocità del peschereccio, salpava la rete e “una volta terminato il recupero dei cavi di acciaio, dei divergenti e dei calamenti, sono stato chiamato dal che un braccio della rete veniva ostacolato. Mi sono Tes_2 subito recato sulla poppa, fermando le macchine, per verificare cosa ci fosse. Giunto a galla oltre al corpo della rete si notava una stoffa bianca e nera che a causa dell'oscurità non si riusciva a vedere bene cosa fosse. Allora abbiamo fatto altre due virate e quando è giunto il cesto sotto lo specchio della poppa della barca,
l'abbiamo imbragata con la ghiglia dell'archetto per sollevarla in modo da non danneggiare né la rete, ne il cesto. Appena appoggiato il cesto sulla poppa mi sono accorto che fuoriusciva un maleodore quasi
pagina 7 di 16 insopportabile. I ragazzi alla vista del cesto si sono impressionati
e io ho immediatamente avvisato la capitaneria di porto di
Manfredonia e Vieste di mandare una motovedetta in supporto”; una volta avvisata la Capitaneria di Porto, su richiesta della stessa “mi sono recato nuovamente sulla poppa con uno straccio al naso ed ho notato che si trattava di un corpo umano e che la mano era di una donna” (cfr. all. 22 atto di citazione . Parte_1
Né si potrebbe giungere, come anche argomentato dall'attore, ad una diversa qualificazione in termini di recupero ex art. 501 cod. nav. su commissione dell'Autorità Marittima, in considerazione dell'asserito ordine giunto all'equipaggio dall'Ammiraglio RÈ a seguito della denuncia del ritrovamento della mongolfiera;
trattandosi di richiesta di intervento ormai pervenuta successivamente al carico dei resti della mongolfiera e dei corpi sulla poppa della imbarcazione.
Al riguardo, infatti, è lo stesso che, nel Parte_1 corso delle citate sommarie informazioni all'Autorità Portuale, riferiva non già di un ordine, bensì di una autorizzazione concessa dalla Capitaneria di Porto al completamento delle avviate operazioni di recupero (“autorizzato dalla Capitaneria di Porto abbiamo cercato di portare a termine l'operazione in modo da non prendere cime nelle eliche considerate le non buone condizioni del mare e che i corpi delle salme non finissero in acqua”: cfr. all. 22 atto di citazione
). Tale circostanza è, inoltre, confermata dalle Parte_1 dichiarazioni, sempre in sede di sommarie informazioni del 6/12/2010, rese dal marinaio il quale affermava che “dopo, Testimone_2 piano piano, quando il comandante ha ricevuto le autorizzazioni abbiamo continuato a recuperare tutto quello che c'era fuori dalla poppa, con molta difficoltà e prudenza per evitare di prendere qualche cosa alle eliche considerato che c'era un po' di mare”
(riferendosi con detta espressione alle avverse condizioni del mare agitato: cfr. all. 23 atto di citazione . Parte_1
Tali riscontri, in quanto resi nell'immediatezza dei fatti e non pagina 8 di 16 condizionati da alcun interesse secondario e strumentale all'acquisizione di maggiori vantaggi economici, si ritengono attendibili e comunque non smentite dal riferimento più univoco all'«ordine» che i testi assumono avere ricevuto dalla Capitaneria, come dichiarato in sede di assunzione della relativa prova testimoniale (tanto sia con riferimento alla testimonianza del quanto a quella del motorista del peschereccio “Sharon”, Tes_2
). Testimone_5
Non rileva, infatti, il nomen iuris del provvedimento dell'autorità portuale, quanto l'innegabile differenza esistente sul piano ontologico che si apprezza tra un ordine dato in epoca antecedente all'inizio dell'attività di “recupero” del relitto e l'operazione di mero completamento di attività di recupero già in larga parte spontaneamente compiute (prima della chiamata alla
Capitaneria, la quale comunque, assicurava un pronto intervento con l'invio di una motovedetta) e che si erano rese necessarie a fronte di una scoperta del tutto casuale dei resti del veivolo, risolvendosi nell'assicurare al mezzo i cadaveri già recuperati dal mare, nell'adoperare ogni cautela per evitare di arrecare danni alle eliche nel corso delle operazioni, nell'accertarsi che non vi fossero altri resti da riprendere dal mare, in un contesto di assenza di soluzioni alternative concretamente praticabili;
sicché il positivo riscontro ricevuto dall'autorità viene, nella fattispecie, a configurarsi come atto dovuto, non equiparabile al conferimento di un incarico per conto della stessa autorità portuale.
Ciò posto, la qualificazione in termini di ritrovamento consente, da un lato, di circoscrivere le poste indennizzabili al solo “…diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare…” (art. 510 cod. nav.); dall'altro, di individuare i soggetti passivi dell'obbligazione esclusivamente nei proprietari del relitto e, in questo caso, nei loro aventi causa e . CP_4 CP_6
Del tutto infondate risultano, invero, le pretese azionate pagina 9 di 16 dall'attore nei confronti delle convenute costituite.
Quanto al Controparte_1
esclusa per le ragioni suesposte la
[...] sussistenza di un ordine, in senso stretto, diretto di recupero da parte dell'Autorità Marittima nonché non risultando in alcun modo comprovato un conferimento di incarico per il recupero, da parte della stessa, all'equipaggio del peschereccio “Sharon”, tale da far sorgere eventuali obblighi di indennizzo (così come previsti nel caso delle ricerche della mongolfiera prima del ritrovamento del
6/12/2010), deve concludersi per il suo difetto di titolarità passiva nel rapporto controverso, così come inquadrato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 510 cod. nav. Ed, infatti, il preteso ristoro per i costi sostenuti nonché il diritto al compenso non trae titolo, nei confronti dell'Amministrazione, da alcuna norma di legge, da alcun rapporto di natura contrattuale intercorso tra le parti né, con riferimento all'azionato risarcimento, risultano invocati i presupposti della responsabilità extracontrattuale.
Con riferimento, invece, alla posizione di
[...] si osserva che, a Controparte_3 prescindere dalle eccezioni sollevate in via preliminare dalla compagnia, risultano dirimenti, ai fini dell'esclusione della spettanza del reclamato indennizzo dei danni patiti in forza del contratto di assicurazione stipulato dai defunti piloti, due rilievi, pur evidenziati dalla convenuta assicurazione: da un lato,
l'efficacia temporale della polizza era limitata al periodo compreso tra il 20/09/2010 e il 20/10/2010, mentre l'impatto tra il peschereccio “Sharon” ed il relitto della mongolfiera assicurata si è verificato ben oltre tale vigenza temporale e più precisamente il
6/12/2010; dall'altro, seppur tra i danni ricompresi nella copertura assicurativa, oltre a quelli connessi all'attività di volo, vi fossero, ai sensi dell'art.
1.1. delle condizioni particolari, i
“danni patrimoniali di terzi per un evento dannoso intervenuto per caduta o atterraggio di emergenza dell'aeromobile assicurato”, il pagina 10 di 16 rischio assicurato va circoscritto ai danni contestuali e direttamente collegati a tali eventi, non potendovi rientrare fattispecie dannose derivanti da circostanze successive, indipendenti e non immediatamente connesse alla caduta o all'atterraggio di emergenza, come ad esempio la deriva autonoma del relitto.
Nel caso di specie, invece, è indiscusso, per un verso, che il danno lamentato è ascrivibile non tanto alla caduta della mongolfiera, ma alla collisione con il relitto alla deriva, fattispecie non riconducibile all'ambito oggettivo della polizza assicurativa;
per altro verso, comunque, la collisione è avvenuta a distanza di notevole tempo dalla caduta della mongolfiera, a copertura assicurativa già scaduta, ed in luogo diverso da quello segnalato come zona dell'incidente (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta del , di modo che il tragitto del CP_1 relitto ormai inerte è stato determinato da fattori esterni (correnti marine, venti e altri agenti atmosferici) che hanno interrotto ogni rapporto causale tra l'evento previsto dalla clausola assicurativa e quello dannoso lamentato dall'attore.
Tali considerazioni in ordine alla delimitazione dell'ambito della garanzia assicurativa valgono ad escludere anche il preteso ristoro dei costi relativi al recupero del relitto atteso che, esclusa la titolarità passiva di Controparte_3 nel rapporto controverso così come
[...] qualificato ai sensi dell'art. 510 cod. nav., nessuna clausola del contratto prevede l'estensione della copertura da parte della compagnia assicurativa convenuta anche a tale tipologia di esborsi.
In omaggio al principio della ragione più liquida,
l'inoperatività oggettiva della polizza di assicurazione vale a ritenere assorbita anche l'eccezione di decadenza triennale ai sensi dell'art. 2966 c.c. sollevata dalla compagnia di assicurazione, pure prescindendosi dalla portata negoziale della comunicazione di CP_3 del 28/12/2010 che, all'esito della ricognizione dei documenti inerenti il sinistro, aveva, al solo scopo esclusivo di evitare pagina 11 di 16 l'alea del giudizio, dichiarato che avrebbe provveduto alle richieste indennitarie relativamente al risarcimento per le reti danneggiate del pescatore italiano e per la perdita di alcuni giorni di lavoro, offrendo a tacitazione delle avverse pretese la somma di €5.000,00.
Passando all'analisi della posizione dei convenuti contumaci e unici soggetti passivi ai sensi dell'art. CP_4 CP_6
510 cod. nav., ricorrono tutte la condizioni previste dalla richiamata norma per la loro condanna al rimborso delle spese ed a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate in favore dell'attore, ovverosia la denuncia del ritrovamento nei termini di legge all'Autorità e la consegna del relitto a CP_1 quest'ultima.
Sulla misura del quantum debeatur, deve osservarsi che, in applicazione dell'art. 510 cod. nav. la posta rimborsabile da parte del proprietario al ritrovatore è circoscritta alle sole spese sostenute per l'attività di soccorso, non anche al risarcimento del danno come, invece, previsto dalla diversa fattispecie del recupero di cui all'art. 503 cod. nav.
Al riguardo, l'attore ha dato sufficiente prova delle spese di gasolio, nella misura di €676,00, quale esborso ragionevolmente sostenuto in considerazione del luogo del sinistro e del prezzo del carburante al litro, nonché dei costi, commisurati in €10.006.25, per l'acquisto di nuove funi e reti, stante l'inservibilità di quelle utilizzate per le operazioni di messa in sicurezza e trasporto del relitto (cfr. all. ti 33 e 34 dell'atto di citazione di
[...]
). Devono, di contro, essere escluse le spese per le Parte_1 riparazioni dei danni al fasciame, alla soletta, alle boccole astuccio elica e alla porta elica di cui alle fatture 9 e 6 del 2011.
In proposito, si osserva che, fronte dell'esibizione da parte dell'attore delle fatture riguardanti le richiamate voci di costo, tutte relative al periodo immediatamente successivo al sinistro, le convenute si sono limitate a generiche contestazioni inidonee a smentire tale quantificazione.
pagina 12 di 16 Con riferimento, invece, al premio per il ritrovamento, quantificabile ai sensi dell'art. 510 nella terza parte del valore delle cose ritrovate, lo stato del relitto, irrimediabilmente distrutto e, pertanto, privo di alcun valore, non consente di liquidare alcuna somma a questo titolo.
Né è possibile, come anche suggerito dall'attore, valorizzare sotto questo profilo la richiamata ricompensa di $ 100.000,00 per il recupero dei corpi dei copiloti, a cui si era asseritamente impegnata atteso che l'effettiva esistenza di tale promessa non CP_4 risulta sufficientemente corroborata dagli esiti dell'istruttoria di causa.
Sul punto, se il teste cronista della Testimone_4
Gazzetta del Mezzogiorno, ha riferito all'udienza del 2/03/2022 di generiche voci apprese de relato da ufficiali della Capitaneria e da pescatori del Porto di Manfredonia in merito ad una ricompensa
(“posso riferire di aver ascoltato sia in Capitaneria di Porto sia dai pescatori che per la ricerca del relitto era stata promessa una ricompensa”), il teste militare di stanza presso la Testimone_3
Capitaneria di Porto di Manfredonia, ha escluso, all'udienza del
27/10/2021, che “ci sia stata una comunicazione ufficiale della
Capitaneria di Porto circa la previsione di una ricompensa per il recupero della mongolfiera. Ricordo che si parlava sui media e circolavano al riguardo voci generiche nei pescherecci”.
Ebbene, tali riscontri possono costituire, nel loro complesso, al più un mero indizio in ordine ad una promessa al pubblico, ma non sono idonei da soli a comprovarne l'esistenza né tantomeno il relativo specifico contenuto, inteso come manifestazione di volontà, imputabile alla parte convenuta contumace, di assunzione di un ben preciso e certo impegno in presenza di determinate condizioni.
Peraltro, non può non rilevarsi come lo stesso attore, nel rimettersi all'autorità giudiziaria adita per la valutazione del materiale probatorio, abbia evidenziato che non sia “emersa la prova univoca dell'impegno diretto della signora (cfr. pagina 27 CP_4
pagina 13 di 16 della comparsa conclusionale attorea).
Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di ulteriori e più specifiche allegazioni, la domanda non può che ritenersi infondata sotto tale parziale profilo;
meritando, invece, positiva delibazione quanto alla istanza di corresponsione delle spese connesse all'attività di recupero del relitto nei soli riguardi dei proprietari della , ossia gli odierni convenuti contumaci. Parte_2
III.- Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti contumaci, e , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_4 CP_6
In applicazione dell'art. 5, co. 1, del dm. 55/2014 i parametri dei compensi professionali vanno determinati con riguardo al valore effettivo della controversia, come risultante dall'ammontare delle spese riconosciute in favore dell'attore.
In applicazione del dm 147/2022, ratione temporis applicabile anche ai procedimenti non ancora definitivi alla data di entrata in vigore, avendo riguardo allo scaglione valoriale compreso tra
€5.200,01 ed €26.000,00, secondo i valori medi, i compensi professionali possono essere così determinati:
Scaglione: da €5.200,01 ad 26.000,00 FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO MEDIO
Parte_4 Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00
Con riguardo al rapporto tra l'attore e il
[...]
in Controparte_1 considerazione del beneficio per l'amministrazione di riferimento dell'autorità portuale ricavato dal pronto intervento del peschereccio di proprietà dell'attore e anche delle difficili condizioni metereologiche e del mare in cui si sono svolte le attività di soccorso, tali da evitare all'ente ministeriale di avventurarsi in pericolose attività di recupero del relitto, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
pagina 14 di 16 Rispetto, invece, alla posizione della compagnia di assicurazione si Controparte_3 apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare solo in misura del 50% le spese di lite, da porsi per la restante parte a carico dell'attore, in considerazione dell'affidamento non irragionevole generato in costui tanto dalla missiva del difensore dei proprietari/eredi della mongolfiera di una presa in carico del sinistro da parte della suddetta compagnia di assicurazione, quanto della successiva comunicazione inoltrata dalla stessa il CP_3
28/12/2010 con la quale si offriva, ancorché a titolo meramente conciliativo, una misura forfettaria dell'indennizzo richiesto.
Pertanto, le spese dovte per la metà alla compagnia di assicurazione possono determinarsi nell'importo di €2.538,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data Parte_1
16/11/2015 nei confronti del
[...]
in persona del Controparte_1 CP_8
, di di nonché della
[...] CP_4 CP_6 [...]
in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione nei confronti di e e, per l'effetto, CONDANNA le parti CP_4 CP_6
convenute contumaci, in solido tra loro, al rimborso dei costi ex
art. 510 cod. nav. in favore dell'attore, che si liquidano nella complessiva somma di €10.682,25, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a partire dal 16/12/2010 (data fattura riferita alle spese riconosciute come dovute);
pagina 15 di 16 b) RIGETTA la domanda attorea nei confronti del
[...]
e di Controparte_1
per Controparte_3
le ragioni di cui in motivazione;
c) CONDANNA i convenuti e in solido tra CP_4 CP_6
loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, liquidandole nel complessivo importo di €5.967,57 (di cui €890,57 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
d) CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Controparte_3
, liquidandole per la metà dovuta in €2.538,00, oltre a
[...]
rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà;
e) Compensa interamente le spese del presente giudizio tra
[...]
e il Parte_1 Controparte_1
.
[...] Controparte_1
Si comunichi.
Bari, 19/3/2024
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 16 di 16