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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2616/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;
e con C.F.: -, nata il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. LONGHI FABIO, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto impegnandosi inoltre reciprocamente a dare il proprio consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
- 1 - 2) La casa coniugale sita ad Ancona, alla Via Barcaglione, n. 27, di proprietà della SI
, viene assegnata alla moglie ove vivranno anche i figli minori e ciò sino alla data CP_1 di cui al successivo punto 3).
3) I coniugi concordano, così con scelta alternativa, e da manifestare dal Signor Parte_1
entro la data del 31/12/2024, che l'unità immobiliare sita ad Ancona, Via Barcaglione,
[...]
n. 27 e sulle seguenti porzioni facenti parte del fabbricato sito in Ancona, Strada del
Barcaglione, n. 27:
-appartamento di civile abitazione ai piani terra e primo, con annessa cantina al piano primo sottostrada, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 70, Mappale 14, Sub 10 (ex sub 2), piano
S1 – T – 1, Z.C.3, categoria A/2, classe 3°, vani 10, superficie catastale totale mq. 217, totale escluse aree scoperte: mq. 217, rendita € 1.265,32; Confinante con subalterni 7, 16, 6, salvo altri;
-area urbana di pertinenza estesa catastali mq. 255, censita al Catasto Fabbricati al Foglio
70, Mappale 14, Sub 14, p. T., confinante con subalterni 15,16,20, salvo altri;
-quota di un mezzo su area urbana di pertinenza estesa Catastali mq. 81, censita al Catasto
Fabbricati al Foglio 70, Mappale 14, Sub 15, p. T. confinante con subalterni 14,19, Mappale
97, salvo altri;
-area urbana di pertinenza estesa catastali mq. 256, censita al Catasto Fabbricati al Foglio
70, Mappale 14, Sub 20, p. T., confinante con Mappale 324, subalterni 19,14, salvo altri;
il tutto di cui alla planimetria depositata in Catasto ed allegata al presente atto sotto la lettera
“A”, acquistata dalla SI in data 04/09/2020 e meglio specificata ed CP_1 identificata nell'atto Notaio , Rep. 8873, Raccolta n. 5482, Registrato in Persona_1
Senigallia in data 11/09/2020 come da documento che si produce.
A)Verrà trasferita dalla SI , in proprietà ai figli minori e CP_1 Persona_2
con diritto di usufrutto a vita in favore del Signor il Persona_3 Parte_1 quale continuerà a corrispondere le rate del mutuo insistenti sul bene immobile e relativo accollo;
B) In alternativa, è data facoltà al Signor di optare per il trasferimento del Parte_1 sopra indicato bene in suo favore, o Società da nominare mediante comunicazione da far pervenire alla SI entro la data del 30/11/2024 a mezzo racc. a.r., o pec, con CP_1 accollo del mutuo esclusivamente a suo carico.
4) Contestualmente, ed in relazione al punto 3):
A) Se il bene sito ad Ancona Via Barcaglione n. 27 verrà trasferito ed intestato ai figli minori e con usufrutto in favore del , questo ultimo si impegna entro la data del Parte_1
31/12/2025 ad acquistare a suo nome o Società da nominare, altro immobile nel Comune di
Ancona concedendo il diritto di usufrutto a vita in favore della SI , immobile CP_1 nel quale i figli minori andranno a vivere.
B) In alternativa e nell'ipotesi in cui l'immobile di Ancona Via Barcaglione, n. 27 venga trasferito al Signor o a Società che verrà nominata dallo stesso, il bene che Parte_1 verrà acquistato nel Comune di Ancona dal o Società, dovrà intestarsi ai Parte_1 figli minori e con diritto di usufrutto a vita per la moglie . Per_2 Per_3 CP_1
5) Il trasferimento della SI con i figli minori, indipendentemente dall'atto di CP_1 trasferimento del bene di Ancona Via Barcaglione, n. 27 fissata per la data del 31/12/2024, avverrà alla data di acquisto dell'altro immobile sempre presso il Comune di Ancona che verrà,
- 2 - si ripete, intestato o al o a Società da nominare o agli stessi figli, pur sempre con Parte_1 diritto di usufrutto per la madre.
6) si impegna a corrispondere interamente le rate del mutuo acceso presso Parte_1 l'Istituto Credito Cooperativo di Ancona e Falconara ed inerente l'abitazione di Ancona, Via Barcaglione n. 27, per poi procedere all'accollo del mutuo sia nel caso di intestazione del bene in suo favore sia nel caso di diritto di usufrutto in suo favore.
7) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3 abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, e ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il/i figlio/i con sé. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò sino a quando entrambi i figli avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Importo da aggiornarsi annualmente, e come per legge, in base agli indici Istat.
8) Le spese straordinarie relative ai minori, e così come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Ancona e secondo le modalità ivi stabilite, saranno a carico esclusivo (100%) del padre . Parte_1
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già provveduto a regolarizzare ogni altro aspetto patrimoniale tra loro.
10) Il padre potrà trascorrere con i figli minori due giorni infrasettimanali e più precisamente, seppur sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del , i giorni di Parte_1 lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché un fine settimana alternato dalle ore
15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
In caso di mancata frequentazione del padre nei giorni sopra indicati ricollegabili ad impegni lavorativi, il Parte_1 corrisponderà alla SI il rimborso delle spese per eventuale babysitter, in CP_1 ogni caso da documentarsi, se non prescelto di comune accordo tra le parti.
11) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività natalizie e ad anni alternati nel periodo 24/12 – 30/12 e 31/12 – 06/01, nonché due giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, ad anni alternati, e più precisamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché giorni 15, anche non consecutivi, in occasione del periodo estivo (fine anno scolastico /31/08 di ogni anno)”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati ad Ancona il 19/08/2017, hanno chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 01/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
- 3 - Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti che sottolinea come il proseguimento della convivenza sia ormai divenuto impossibile.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. c., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale (anche nella parte relativa all'operazione immobiliare che interessa la ex casa coniugale), sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore alla stregua del principio di bi-genitorialità; inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo (sì da poter giustificare la regolamentazione concordata in maniera elastica del diritto di visita del genitore non collocatario); infine, non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio ad Ancona il 19/08/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 75, parte 1, serie // dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2616/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;
e con C.F.: -, nata il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. LONGHI FABIO, in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto impegnandosi inoltre reciprocamente a dare il proprio consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
- 1 - 2) La casa coniugale sita ad Ancona, alla Via Barcaglione, n. 27, di proprietà della SI
, viene assegnata alla moglie ove vivranno anche i figli minori e ciò sino alla data CP_1 di cui al successivo punto 3).
3) I coniugi concordano, così con scelta alternativa, e da manifestare dal Signor Parte_1
entro la data del 31/12/2024, che l'unità immobiliare sita ad Ancona, Via Barcaglione,
[...]
n. 27 e sulle seguenti porzioni facenti parte del fabbricato sito in Ancona, Strada del
Barcaglione, n. 27:
-appartamento di civile abitazione ai piani terra e primo, con annessa cantina al piano primo sottostrada, censito in Catasto Fabbricati al Foglio 70, Mappale 14, Sub 10 (ex sub 2), piano
S1 – T – 1, Z.C.3, categoria A/2, classe 3°, vani 10, superficie catastale totale mq. 217, totale escluse aree scoperte: mq. 217, rendita € 1.265,32; Confinante con subalterni 7, 16, 6, salvo altri;
-area urbana di pertinenza estesa catastali mq. 255, censita al Catasto Fabbricati al Foglio
70, Mappale 14, Sub 14, p. T., confinante con subalterni 15,16,20, salvo altri;
-quota di un mezzo su area urbana di pertinenza estesa Catastali mq. 81, censita al Catasto
Fabbricati al Foglio 70, Mappale 14, Sub 15, p. T. confinante con subalterni 14,19, Mappale
97, salvo altri;
-area urbana di pertinenza estesa catastali mq. 256, censita al Catasto Fabbricati al Foglio
70, Mappale 14, Sub 20, p. T., confinante con Mappale 324, subalterni 19,14, salvo altri;
il tutto di cui alla planimetria depositata in Catasto ed allegata al presente atto sotto la lettera
“A”, acquistata dalla SI in data 04/09/2020 e meglio specificata ed CP_1 identificata nell'atto Notaio , Rep. 8873, Raccolta n. 5482, Registrato in Persona_1
Senigallia in data 11/09/2020 come da documento che si produce.
A)Verrà trasferita dalla SI , in proprietà ai figli minori e CP_1 Persona_2
con diritto di usufrutto a vita in favore del Signor il Persona_3 Parte_1 quale continuerà a corrispondere le rate del mutuo insistenti sul bene immobile e relativo accollo;
B) In alternativa, è data facoltà al Signor di optare per il trasferimento del Parte_1 sopra indicato bene in suo favore, o Società da nominare mediante comunicazione da far pervenire alla SI entro la data del 30/11/2024 a mezzo racc. a.r., o pec, con CP_1 accollo del mutuo esclusivamente a suo carico.
4) Contestualmente, ed in relazione al punto 3):
A) Se il bene sito ad Ancona Via Barcaglione n. 27 verrà trasferito ed intestato ai figli minori e con usufrutto in favore del , questo ultimo si impegna entro la data del Parte_1
31/12/2025 ad acquistare a suo nome o Società da nominare, altro immobile nel Comune di
Ancona concedendo il diritto di usufrutto a vita in favore della SI , immobile CP_1 nel quale i figli minori andranno a vivere.
B) In alternativa e nell'ipotesi in cui l'immobile di Ancona Via Barcaglione, n. 27 venga trasferito al Signor o a Società che verrà nominata dallo stesso, il bene che Parte_1 verrà acquistato nel Comune di Ancona dal o Società, dovrà intestarsi ai Parte_1 figli minori e con diritto di usufrutto a vita per la moglie . Per_2 Per_3 CP_1
5) Il trasferimento della SI con i figli minori, indipendentemente dall'atto di CP_1 trasferimento del bene di Ancona Via Barcaglione, n. 27 fissata per la data del 31/12/2024, avverrà alla data di acquisto dell'altro immobile sempre presso il Comune di Ancona che verrà,
- 2 - si ripete, intestato o al o a Società da nominare o agli stessi figli, pur sempre con Parte_1 diritto di usufrutto per la madre.
6) si impegna a corrispondere interamente le rate del mutuo acceso presso Parte_1 l'Istituto Credito Cooperativo di Ancona e Falconara ed inerente l'abitazione di Ancona, Via Barcaglione n. 27, per poi procedere all'accollo del mutuo sia nel caso di intestazione del bene in suo favore sia nel caso di diritto di usufrutto in suo favore.
7) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_2 Per_3 abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, e ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il/i figlio/i con sé. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò sino a quando entrambi i figli avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Importo da aggiornarsi annualmente, e come per legge, in base agli indici Istat.
8) Le spese straordinarie relative ai minori, e così come individuate nel Protocollo del
Tribunale di Ancona e secondo le modalità ivi stabilite, saranno a carico esclusivo (100%) del padre . Parte_1
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già provveduto a regolarizzare ogni altro aspetto patrimoniale tra loro.
10) Il padre potrà trascorrere con i figli minori due giorni infrasettimanali e più precisamente, seppur sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del , i giorni di Parte_1 lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché un fine settimana alternato dalle ore
15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
In caso di mancata frequentazione del padre nei giorni sopra indicati ricollegabili ad impegni lavorativi, il Parte_1 corrisponderà alla SI il rimborso delle spese per eventuale babysitter, in CP_1 ogni caso da documentarsi, se non prescelto di comune accordo tra le parti.
11) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in occasione delle festività natalizie e ad anni alternati nel periodo 24/12 – 30/12 e 31/12 – 06/01, nonché due giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, ad anni alternati, e più precisamente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché giorni 15, anche non consecutivi, in occasione del periodo estivo (fine anno scolastico /31/08 di ogni anno)”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati ad Ancona il 19/08/2017, hanno chiesto la pronuncia di separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 01/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
- 3 - Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti che sottolinea come il proseguimento della convivenza sia ormai divenuto impossibile.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. c., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale (anche nella parte relativa all'operazione immobiliare che interessa la ex casa coniugale), sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore alla stregua del principio di bi-genitorialità; inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo (sì da poter giustificare la regolamentazione concordata in maniera elastica del diritto di visita del genitore non collocatario); infine, non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio ad Ancona il 19/08/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 75, parte 1, serie // dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -