CA
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli Presidente
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 271/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1
nato/a in MASSA (MS) il 26/11/1965
elettivamente domiciliato/a presso il difensore in VIA ANGELINI N,25 54100
MASSA rappresentato/a e difeso/a dall'Avv./dagli Avv.ti DELLA PINA SERENA appellante nei confronti di
1 (COD. FISC. ) CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in PIAZZA MINGHETTI 1
BOLOGNA rappresentato e difeso dall'Avv./dagli Avv.ti TASSI MATTEO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza Pt_1
ed eccezione rigettata, preliminarmente insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e non ammessi ed in accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito l'attitudine del mutuo fondiario oggetto di causa a fungere da titolo esecutivo, in virtù dell'espresso disposto di cui all'art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c..e l'impossibilità di procedere alla compensazione con le somme sottratte e versate come richiesto dalla Sig.ra nel procedimento innanzi al Tribunale di PI , ed in Pt_1
accoglimento dei motivi di appello e alla luce delle risultanze della Ctu contabile depositata con il presente atto, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di cui all'atto di precetto opposto non è idoneo a costituire titolo esecutivo per tutti i motivi in narrativa e che alla luce della ctu contabile depositata le somme richieste in atto di precetto non sono certe, esigibili o dovute.
Con la riforma nei limiti richiesta della sentenza n. 469/2023 del Tribunale di Massa si chiede il favore delle spese del presente grado di giudizio, competenze ed onorari del primo grado di giudizio oltre la refusione delle spese processuali liquidate in favore della convenuta in seguito al deposito della sentenza ivi impugnata.”
Per l'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni e CP_1
diversa contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile
2 l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Massa n. 469/23 del Parte_1
24/8/2023 in quanto tardivo e, in ogni caso, infondato e, per l'effetto, rigettarlo. In vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 19.02.2025 (con ordinanza depositata il 10.03.2025) svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
rilevato che all'udienza collegiale in data 20.11.2024, fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. né l'appellante, né l'appellato costituito, comparivano;
rilevato che le parti non depositavano note nemmeno alla successiva udienza collegiale in data 19.02.2025, cui la causa era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con le modalità della trattazione scritta;
ritenuto che
pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter co. 4 c.p.c. a mente del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”
e dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con
3 l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass.
19124/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c.c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Visti gli artt. 127 ter co. 4, 181 e 309 c.p.c.
1. dichiara l'estinzione del giudizio d'appello avverso la sentenza pronunciata inter partes ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 26.03.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
4