Articolo 2 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 maggio 1951
Art. 2. (Istituzione delle Corti di assise di appello).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente