Articolo 510 del Codice della navigazione
Articolo 509Articolo 511
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21 aprile 1942
Art. 510.
(Diritti ed obblighi del ritrovatore).

Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento e' avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorita' predetta.

Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e' avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiu', se il ritrovamento e' avvenuto in localita' del demanio marittimo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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