Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1074/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. SHAKAJ VALBONA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge. pagina 1 di 5
2. Nella dimora coniugale, sita in Carpi (MO) alla Via Stradello Zuccoli n. 1, continuerà a vivere, assumendosene tutte le relative spese la signora;
Pt_1
Il sig. presta il consenso, comunque, affinché sia la sig. ad usufruire Pt_3 Pt_1 del bonus affitto che è stato già mesi fa richiesto al Comune, con cui la stessa pagherà gli arretrati delle bollette scadute;
4. Il sig. VI si impegna a pagare alla sig.ra metà delle bollette delle Pt_1 utenze domestiche rimaste insolute i mesi scorsi.
PIANO GENITORIALE
5. Entrambi i figli minori, restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. e restano collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna, come già avviene tutt'ora;
6/a) Quando il padre avrà un'abitazione adeguata, potrà tenere presso di sé i figli un giorno infrasettimanale, andando a recuperarli a scuola, facendoli passare la notte presso la propria abitazione e riaccompagnandoli il giorno seguente presso l'istituto scolastico. Il sig. VI si impegna a comunicare con almeno 3 giorni di preavviso alla sig.ra il giorno infrasettimanale in cui non lavora e può Pt_1 occuparsi dei bambini;
oltre al giorno infrasettimanale in cui i bimbi staranno a dormire presso di lui, il sig. VI a giorni alterni recupererà i bambini all'uscita da scuola e li terrà con sé fino alle 18.
6/b) fino a quando il padre non avrà trovato un'abitazione adeguata ad ospitare anche i figli, si impegna a giorni alterni ad accompagnarli a scuola (recuperandoli presso la madre) e a tenerli presso di sé fino alle 18 quando avranno terminato le lezioni:
6/c) I figli minori staranno con i genitori, inoltre, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola;
pagina 2 di 5 7) Il signor VI verserà alla moglie tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno 17 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso a
600,00 euro mensili, e quindi 300 curo a figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8)Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%;
8/a) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
8/b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche presso strutture private b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
8/c) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico
8/d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
8/e) spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo;
8/f) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze senza pagina 3 di 5 i genitori;
9)Il rimborso della quota del 70% dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che anticiperà il pagamento e, in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 17 del mese successivo a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione di documentazione ove possibile;
10) i figli trascorreranno due settimane durante il periodo estivo con ciascun genitore, anche non consecutive;
10) il padre presta già ora il consenso a che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
ALTRE DISPOSIZIONI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Le spese di giudizio sono internamente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata in [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025;
pagina 4 di 5 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2020 Atto n.3 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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