Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 2241/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice rel.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio;
udita la relazione del Giudice delegato;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...], Nigeria, il 18 gennaio 1989, (C.F.: Parte_1
5EBIZI), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Penna, per procura stesa CodiceFiscale_1 su foglio separato allegato telematicamente al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catona di Reggio Calabria, S.S. 18 IV Tratto n° 133.
-ricorrente-
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato.
-resistente costituito-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 1° settembre 2023, , nato in [...], Nigeria, Parte_1 il 18 gennaio 1989, ha impugnato il provvedimento (Cat. A12/2023 Imm/IV° Sez. - Nr. 121), emesso dalla
Questura di Reggio Calabria, il 1° agosto 2023 e notificato, brevi manu, il 4 agosto 2023, chiedendo nel merito, previa sospensiva del provvedimento, di “riconoscere la sussistenza della protezione Speciale ai sensi dell'art.
32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 19 c 1 e c 1.1 Dlgs. 286/98 come modificato dal D.L. 21/10/2020 n. 130, poi convertito con legge n. 173 del 18/12/2020”.
Il 3 giugno 2024, si è costituito in giudizio il , difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando la comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
Con provvedimento del 20 ottobre 2023, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “considerato che sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso”.
In punto di diritto, si osserva, infatti, che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n.
142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione ditali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono
2 altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani
3 inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19 T.U.I., comma
1.11, restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale
(vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della
Questura di Reggio Calabria, emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Nel merito, il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della protezione per casi speciali, sul lungo periodo di permanenza in Italia (dal 2016), sulla raggiunta integrazione sociale e lavorativa all'interno del territorio italiano e sulle mutate condizioni sociopolitiche in Nigeria, le quali determinerebbero per lui un vulnus in caso di un eventuale rimpatrio.
In particolare, la difesa di ha argomentato che solo a causa della “non ottimale conoscenza della Parte_1 normativa in ambito immigrazione, unita alle scarse/inesistenti informazioni ottenute dalla Questura di Reggio
Calabria”, il ricorrente ha presentato la richiesta di riconoscimento della protezione per casi speciali, disconoscendo, la possibilità di potere richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, atteso che, certamente, egli avrebbe ottenuto la concessione di tale diritto, essendo “in possesso di tutta la documentazione necessaria alla conversione”. Talché, per la difesa, “Aver avviato la richiesta della protezione speciale, per il sig. , è risultato essere un passaggio forzato non essendo a conoscenza Parte_1 delle alternative possibili a livello amministrativo” e, dunque “risulta essere ingiusto vedere il proprio assistito ritornare nell'incertezza del suo futuro (da titolare di protezione speciale a richiedente asilo) nonostante il sig. fosse in possesso di tutta la documentazione utile per convertire in lavoro il suo permesso di Parte_1 soggiorno”
L'Amministrazione resistente, con la depositata comparsa di costituzione e risposta ha fondato la richiesta di rigetto del ricorso, allegando il parere negativo espresso dalla CT di Crotone, datato 8 maggio 2023, con il quale “nel caso di specie, non esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1, terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., in quanto il richiedente, in
Italia dal 2016, ha documentato esclusivamente la propria situazione abitativa senza allegare ulteriori elementi utili ai fini dell'integrazione”.
Pertanto, la resistente ha argomentato l'infondatezza dei motivi indicati in ricorso, in quanto “Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non rileva la situazione generalizzata del paese di provenienza, altrimenti siffatto strumento di tutela si sovrapporrebbe alla protezione internazionale”, sia perché “non possono essere ricondotti alla mera integrazione lavorativa del richiedente nel paese di destinazione, dovendosi valutare condizioni individuali di vulnerabilità” e, dunque, “I suddetti elementi non sono ravvisabili nel caso di specie e neppure sono adeguatamente dedotti nel ricorso della controparte, che deve pertanto essere rigettato”.
All'udienza del 7 novembre 2024, ha sostenuto l'interrogatorio libero dinanzi al Giudice e, con Parte_2
l'assistenza di un'interprete, in lingua pidgin english ha dichiarato:
- di lavorare in Italia, come muratore, grazie ad un contratto a tempo determinato;
- di convivere da quattro anni con la sua compagna compagna, con la quale ha avuto due figli;
- di avere perso molto tempo, una volta finita la scuola, alla ricerca di un lavoro, essendo difficile trovarne uno in Nigeria e, alla fine, di essere stato assunto, per solo tre mesi, da novembre 2015 a gennaio 2016, con mansioni di barbiere;
- di avere perso molto tempo, una volta finita la scuola, per trovare un lavoro, tanto da riuscire ad
- che in Nigeria si trova solamente la madre e non ha altri parenti;
- di essere arrivato in Italia ad ottobre del 2016.
Al termine dell'audizione, il Giudice concedeva un rinvio alla difesa del ricorrente, al fine di consentire ulteriore produzione documentale e, alla successiva udienza del 23 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione.
5 Va, dunque, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". (Cass. Civ. sez. I - 28/10/2020, n. 23720).
Orbene, da quasi nove anni, ha lasciato il Pese d'origine, la Nigeria, nel 2016 e, ad ottobre dello Parte_1 stesso anno, è giunto in Italia, stabilendosi, inizialmente nella provincia bergamasca, dove ha partecipato, tra la fine del 2018 e sino a settembre del 2019, nella qualità di aderente all'organizzazione “Cooperativa Impresa
Sociale Ruah”, a due diverse attività di volontariato (Cfr. copia dell'attestazione di attività di volontariato nella
Città di Romano di Lombardia, dal 05.11.2018 al 25.01.2019, “servizio emergenza foglie”; copia dell'attestazione di attività di volontariato nella Città di Romano di Lombardia, dal 25.06.2019 al 29.09.2019,
“servizio di pulizia parchi”);
Dall'allegata documentazione, risulta che, a partire dal mese di ottobre del 2021, il ricorrente ha intrapreso un lodevole percorso di integrazione lavorativa, ottenendo contratti a tempo determinato, con mansioni di operaio, stabilendosi, a Reggio Calabria, dove vive, assieme alla compagna ed al figlio , Controparte_2 Per_1 nato il [...] (Cfr. l'allegato contratto di locazione agevolato, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio
2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e la relativa registrazione presso l'AE; certificato di nascita del figlio , rilasciato dal Comune di Reggio Calabria). Per_1
Nello specifico, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione lavorativa: copia del contratto di lavoro, sottoscritto con la Ditta PD Costruzione di Pellicanò Demetrio, a tempo determinato dal 04.10.2021 al
31.12.2021, con mansioni di operaio e sede lavorativa a Reggio Calabria;
copie delle proroghe del superiore rapporto lavorativo al 30.09.2022 (proroga n°1), al 31.03.2023 (proroga n°2) ed al 30.09.2023 (proroga n°3); copia delle buste paga rilasciate dalla Ditta PD Costruzione di Pellicanò Demetrio, relative ai seguenti periodi: da ottobre 2021 a dicembre 2021, da gennaio 2022 a dicembre 2022 (esclusi i mesi di ottobre 2022 e novembre
2022), da gennaio 2023 a settembre 2023; Copia del CUD 2023 (per il 2022) rilasciato dalla Ditta PD
Costruzione di Pellicanò Demetrio;
copia del contratto di lavoro, sottoscritto con la a Controparte_3 tempo determinato dal 09.10.2023 al 31.01.2024, con mansioni di operaio elettricista e sede lavorativa a
Reggio Calabria;
copie delle proroghe del superiore rapporto lavorativo al 31.05.2024 (proroga n°1), all'08.10.2024 (proroga n°2) ed all'08.10.2025 (proroga n°3); copia delle buste paga rilasciate dalla
6 relative ai seguenti periodi: da ottobre 2023 a dicembre 2023, da gennaio 2024 dicembre Controparte_3
2024 (escluso il mese di giugno 2024); Copia del CUD 2024 (per il 2023) rilasciato dalla Controparte_3
Non ultimo, nel depositato estratto conto previdenziale, rilasciato dall'INPS in data 07.11.2024, sono riportati tutti i periodi lavorativi ut supra allegati e in particolare è emerso che nel 2021 il ricorrente ha avuto diritto al seguente calcolo contributivo: 13 settimane nel 2021; 52 settimane nel 2022; 48 settimane nel 2023; 34 settimane nel 202 (con un calcolo di retribuzione a reddito pari a: € 5.994,00 nel 2021; € 24.133,00 nel 2022;
€ 16.555,00 ed € 3.830,00 nel 2023; € 13.382,00 nel 2024).
Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa caratterizzata da una lodevole continuità, non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Nigeria costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, al comma 1.1, il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della
((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe probabile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo il ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1. T.U.I., sotto il profilo della protezione
“speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in quanto l'accoglimento del ricorso è dipeso fortemente dall'integrazione raggiunta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) - ACCOGLIE il ricorso, e dichiara ha diritto alla Protezione Parte_1
Speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
2) – spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 28.01.2025
.
Il Presidente Il Giudice Est.
Liborio Fazzi Flavio Tovani
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale
, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
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