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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3679/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a Ruolo Generale n.
3679/2024 avente per oggetto “opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)” promossa da da
Parte_1
(C.F./P.I. ), con sede
[...] P.IVA_1
legale in Milano alla Via Manin, 25, in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Luigi Merola del Foro di
Napoli, con studio in Napoli, Via A. D'Antona n. 6 presso cui è elettivamente domiciliata.
- APPELLANTE - contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Treviolo Controparte_3
(BG), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 113
- APPELLATA -
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE : Controparte_4
“previa integrale riforma della sentenza impugnata n° 296/24, nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. 07/08/2012 n° 134, tenuto conto dell'errore/omissione in cui è incorso il Giudice di primo grado, voglia l'On.le Tribunale adito: affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni richiesta di sospensione, accolga le eccezioni finora esposte e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1) voglia accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare che la pretesa erariale è valida ed efficace anche per la cartella 01920150013727350000; 2) rigetti tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
3) condanni l'appellato alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore dell'ADR. Si offrono in comunicazione: estratto di ruolo e relata notifica cartella esattoriale 01920150013727350000; istanza ed accoglimento rateizzazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022, Controparte_2
impugnava davanti al Giudice di Pace di Bergamo le cartelle di pagamento n. 01920150013727350000, n.
01920160037242581001, n. 01920190006712347000, n.
01920200002159875000 di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 019202190000741808000 datato 22.10.2021, chiedendo in via preliminare la sospensione delle predette cartelle, nel merito la declaratoria dell'intervenuta prescrizione della cartella n.
01920150013727350000, e comunque la declaratoria di nullità di tutte le cartelle impugnate per mancata notifica delle stesse.
Con specifico riguardo alla cartella di pagamento n.
01920150013727350000, la società opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della medesima, rilevando che, essendo la stessa stata notificata presuntivamente il 31.08.2015. il termine di cinque anni sarebbe decorso il 31.08.2020, senza che nelle more
Pagina 2 fossero intervenuti atti interruttivi. Rilevava in ogni caso la nullità di tutte le cartelle di cui al sopra citato atto di intimazione di pagamento in quanto mai notificate a
[...]
si costituiva nel giudizio di primo grado con Controparte_5
comparsa di costituzione in data 21.04.2022, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e producendo le mail PEC attestanti la consegna delle cartelle nonché gli atti di interruzione della prescrizione quali atti di intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al fine di evidenziare l'intervenuta interruzione della prescrizione. Quanto alla cartella n. 01920200002159875000, Controparte_4
eccepiva il difetto di competenza del Giudice di pace in favore della
Commissione Tributaria, trattandosi di cartella avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo al della Controparte_6
media pianura bergamasca. Rilevava, ancora, che il difetto di notifica della cartella o i vizi riferiti al momento successivo alla formazione del titolo dovevano essere fatti valere con lo strumento predisposto dall'art. 617 c.p.c. e non con quello dell'art. 615 c.p.c. e che quindi l'opposizione, non essendo stata proposta nel termine di
20 giorni, come prescritto nell'art. 617 c.p.c., doveva ritenersi inammissibile. Rilevava infine che l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, pure se contestata, poteva essere fatta valere in sede di autotutela invece che in via giudiziaria.
All'esito del giudizio così incardinato, il Giudice di Pace, con sentenza in data 19.03.2024, accertava l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n.
01920150013727350000, rigettava tutte le altre domande proposte da e condannava l'opponente alla rifusione delle Controparte_2
spese di causa.
Pagina 3 Con atto di appello notificato a a mezzo PEC in Controparte_2
data 18.06.2024 presso il difensore domiciliatario,
[...]
impugnava la sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace “nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda attorea e motivata, a pagina 4 dove si afferma testualmente: “Nel merito la domanda di parte attorea può essere accolta in parte solo per quanto riguarda l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 01920150013727350000. Risulta infatti che questa sia stata notificata il 31.08.2015 e da quella data fino al 29.10.2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento
n. 019202190000741808000, non risultano atti interruttivi della prescrizione” (pag. 2 dell'atto di appello).
L'appellante censurava la sentenza del Giudice di prime cure rilevando che essa sarebbe esclusivo frutto di “erronea percezione del Giudicante di una prescrizione, peraltro mai concretizzatasi.”.
In tal senso, evidenziava da un lato che la prescrizione non si sarebbe verificata per effetto della “… sospensione dei carichi esattoriali e, conseguentemente anche la sospensione della prescrizione dal mese di Marzo 2020 al 2021, che ha investito tutta
l'enorme massa di attività esecutive…” e dall'altro che sussisteva comunque, anche con riferimento alla cartella
01920150013727350000, un idoneo atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'istanza di rateizzazione dei debiti erariali presentata da in data 11/01/2016 e accolta Controparte_2
da e comunicata Controparte_4
al debitore con raccomandata 671159901466 in data 16/03/2016.
L'atto veniva prodotto dall'appellante in allegato all'atto di appello e l'appellante giustificava la produzione tardiva (non essendo l'istanza di rateizzazione predetta stata prodotta in primo grado)
Pagina 4 citando giurisprudenza a suo giudizio favorevole alla deroga al principio di cui all'art. 345 3° c. c.p.c. non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
All'udienza del 03.12.2024 parte appellante insisteva per l'accoglimento dell'appello e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riservandosi il deposito della stessa nei trenta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La proroga Covid, introdotta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (c.d. D.L.
Cura Italia), a norma del quale “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ha esteso di 85 giorni i termini di decadenza per gli atti impositivi in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, come è quello oggetto del presente giudizio.
La successiva normativa, in particolare l'art. 157 D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) ha confermato che gli atti impositivi dovevano rispettare i termini ordinari di decadenza, ma potevano essere notificati fino al 28 febbraio 2022. In particolare, la predetta norma sancisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti
d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
Pagina 5 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”. Questa disciplina ha chiarito che la proroga di 85 giorni si applicava esclusivamente alle annualità in scadenza nel 2020, senza effetti su quelle successive, come confermato dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Nel caso di specie, l'accertamento contenuto nell'avviso di pagamento notificato il 29.10.2021 da Controparte_4
avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2020, atteso che la cartella di pagamento era a suo tempo stata notificata in data
30.08.2015. Esso rientra pertanto nell'ambito di applicazione indicato nell'art. 157 D.L. n. 34/2020: la norma in questione, però, prevede che la notifica dell'avviso di intimazione possa essere compresa tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022 a condizione che l'intimazione medesima sia emessa entro il 31 dicembre 2020.
Viene pertanto distinto il momento di emissione dell'intimazione da parte dell' da quello di notifica. Se Controparte_4
l'intimazione è emessa tempestivamente entro il 31.12.2020, la notifica è valida ed efficace se effettuata tra il 01.03.2021 e il
31.12.2020; in caso contrario, la prescrizione decorre regolarmente.
L'intimazione di pagamento qui opposta risulta invero emessa (si veda doc. 5 allegato all'atto di appello) solo in data 22.10.2021, ben oltre quindi il termine di prescrizione/decadenza del 31.12.2020. Ne consegue che in assenza della prova di atti interruttivi, la cartella di pagamento n. 01920150013727350000 risulta irrimediabilmente prescritta.
Pagina 6 Si rileva ancora in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la decisione del Giudice di prime cure in merito all'intervenuta prescrizione è intervenuta proprio su espressa eccezione sul punto sollevata da e non è pertanto Controparte_2
frutto di una sua mera “erronea percezione”.
Quanto alle produzioni documentali effettuate dall'appellante, ed in particolare all'istanza di rateizzazione presentata da CP_2
le stesse risultano palesemente inammissibili ai sensi dell'art.
[...]
345 3° c. c.p.c., chiaramente applicabile al caso di specie, non avendo l'appellante dedotto alcuna causa o impedimento che avrebbe reso impossibile la produzione degli atti interruttivi nel giudizio di primo grado nel quale, per sua specifica ammissione, la produzione non è stata effettuata.
I documenti prodotti sono pertanto inammissibili e, come tali, non possono formare oggetto di valutazione da parte del giudice dell'appello.
La giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce a fattispecie differente inerente il giudizio di appello tributario, nel quale – come ben spiega proprio la sentenza citata dall – i Controparte_4
limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sono meno rigorosi. Nello specifico, la sentenza citata stabilisce che è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, anche qualora non vi sia stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.
Lgs. 546/1992, i quali allargano i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. a tale facoltà delle parti. Ma è di tutta evidenza che la questione si pone nell'ambito del processo tributario e non nell'ordinario
Pagina 7 processo di cognizione cui appartiene di tutta evidenza il presente giudizio.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato in quanto infondato e, conseguentemente, deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione in appello da Controparte_4
nei confronti di in persona
[...] Controparte_2
dell'amministratore avverso la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Bergamo pronunciata in data 19.03.2024 nel giudizio n. 276/2022, ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1. Rigetta integralmente l'appello.
2. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
Così deciso in Bergamo, in data 27.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Fuzio
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a Ruolo Generale n.
3679/2024 avente per oggetto “opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)” promossa da da
Parte_1
(C.F./P.I. ), con sede
[...] P.IVA_1
legale in Milano alla Via Manin, 25, in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Luigi Merola del Foro di
Napoli, con studio in Napoli, Via A. D'Antona n. 6 presso cui è elettivamente domiciliata.
- APPELLANTE - contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore con sede in Treviolo Controparte_3
(BG), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 113
- APPELLATA -
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE : Controparte_4
“previa integrale riforma della sentenza impugnata n° 296/24, nei sensi innanzi indicati agli effetti dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. 07/08/2012 n° 134, tenuto conto dell'errore/omissione in cui è incorso il Giudice di primo grado, voglia l'On.le Tribunale adito: affinché l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni richiesta di sospensione, accolga le eccezioni finora esposte e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: 1) voglia accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare che la pretesa erariale è valida ed efficace anche per la cartella 01920150013727350000; 2) rigetti tutte le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
3) condanni l'appellato alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore dell'ADR. Si offrono in comunicazione: estratto di ruolo e relata notifica cartella esattoriale 01920150013727350000; istanza ed accoglimento rateizzazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022, Controparte_2
impugnava davanti al Giudice di Pace di Bergamo le cartelle di pagamento n. 01920150013727350000, n.
01920160037242581001, n. 01920190006712347000, n.
01920200002159875000 di cui all'atto di intimazione di pagamento n. 019202190000741808000 datato 22.10.2021, chiedendo in via preliminare la sospensione delle predette cartelle, nel merito la declaratoria dell'intervenuta prescrizione della cartella n.
01920150013727350000, e comunque la declaratoria di nullità di tutte le cartelle impugnate per mancata notifica delle stesse.
Con specifico riguardo alla cartella di pagamento n.
01920150013727350000, la società opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della medesima, rilevando che, essendo la stessa stata notificata presuntivamente il 31.08.2015. il termine di cinque anni sarebbe decorso il 31.08.2020, senza che nelle more
Pagina 2 fossero intervenuti atti interruttivi. Rilevava in ogni caso la nullità di tutte le cartelle di cui al sopra citato atto di intimazione di pagamento in quanto mai notificate a
[...]
si costituiva nel giudizio di primo grado con Controparte_5
comparsa di costituzione in data 21.04.2022, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e producendo le mail PEC attestanti la consegna delle cartelle nonché gli atti di interruzione della prescrizione quali atti di intimazione di pagamento o comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al fine di evidenziare l'intervenuta interruzione della prescrizione. Quanto alla cartella n. 01920200002159875000, Controparte_4
eccepiva il difetto di competenza del Giudice di pace in favore della
Commissione Tributaria, trattandosi di cartella avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo al della Controparte_6
media pianura bergamasca. Rilevava, ancora, che il difetto di notifica della cartella o i vizi riferiti al momento successivo alla formazione del titolo dovevano essere fatti valere con lo strumento predisposto dall'art. 617 c.p.c. e non con quello dell'art. 615 c.p.c. e che quindi l'opposizione, non essendo stata proposta nel termine di
20 giorni, come prescritto nell'art. 617 c.p.c., doveva ritenersi inammissibile. Rilevava infine che l'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente, pure se contestata, poteva essere fatta valere in sede di autotutela invece che in via giudiziaria.
All'esito del giudizio così incardinato, il Giudice di Pace, con sentenza in data 19.03.2024, accertava l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n.
01920150013727350000, rigettava tutte le altre domande proposte da e condannava l'opponente alla rifusione delle Controparte_2
spese di causa.
Pagina 3 Con atto di appello notificato a a mezzo PEC in Controparte_2
data 18.06.2024 presso il difensore domiciliatario,
[...]
impugnava la sentenza del Controparte_4
Giudice di Pace “nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda attorea e motivata, a pagina 4 dove si afferma testualmente: “Nel merito la domanda di parte attorea può essere accolta in parte solo per quanto riguarda l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 01920150013727350000. Risulta infatti che questa sia stata notificata il 31.08.2015 e da quella data fino al 29.10.2021, data di notifica dell'intimazione di pagamento
n. 019202190000741808000, non risultano atti interruttivi della prescrizione” (pag. 2 dell'atto di appello).
L'appellante censurava la sentenza del Giudice di prime cure rilevando che essa sarebbe esclusivo frutto di “erronea percezione del Giudicante di una prescrizione, peraltro mai concretizzatasi.”.
In tal senso, evidenziava da un lato che la prescrizione non si sarebbe verificata per effetto della “… sospensione dei carichi esattoriali e, conseguentemente anche la sospensione della prescrizione dal mese di Marzo 2020 al 2021, che ha investito tutta
l'enorme massa di attività esecutive…” e dall'altro che sussisteva comunque, anche con riferimento alla cartella
01920150013727350000, un idoneo atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'istanza di rateizzazione dei debiti erariali presentata da in data 11/01/2016 e accolta Controparte_2
da e comunicata Controparte_4
al debitore con raccomandata 671159901466 in data 16/03/2016.
L'atto veniva prodotto dall'appellante in allegato all'atto di appello e l'appellante giustificava la produzione tardiva (non essendo l'istanza di rateizzazione predetta stata prodotta in primo grado)
Pagina 4 citando giurisprudenza a suo giudizio favorevole alla deroga al principio di cui all'art. 345 3° c. c.p.c. non si costituiva nel presente giudizio. Controparte_2
All'udienza del 03.12.2024 parte appellante insisteva per l'accoglimento dell'appello e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. riservandosi il deposito della stessa nei trenta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La proroga Covid, introdotta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (c.d. D.L.
Cura Italia), a norma del quale “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, ha esteso di 85 giorni i termini di decadenza per gli atti impositivi in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, come è quello oggetto del presente giudizio.
La successiva normativa, in particolare l'art. 157 D.L. n.
34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) ha confermato che gli atti impositivi dovevano rispettare i termini ordinari di decadenza, ma potevano essere notificati fino al 28 febbraio 2022. In particolare, la predetta norma sancisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti
d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
Pagina 5 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”. Questa disciplina ha chiarito che la proroga di 85 giorni si applicava esclusivamente alle annualità in scadenza nel 2020, senza effetti su quelle successive, come confermato dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Nel caso di specie, l'accertamento contenuto nell'avviso di pagamento notificato il 29.10.2021 da Controparte_4
avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2020, atteso che la cartella di pagamento era a suo tempo stata notificata in data
30.08.2015. Esso rientra pertanto nell'ambito di applicazione indicato nell'art. 157 D.L. n. 34/2020: la norma in questione, però, prevede che la notifica dell'avviso di intimazione possa essere compresa tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022 a condizione che l'intimazione medesima sia emessa entro il 31 dicembre 2020.
Viene pertanto distinto il momento di emissione dell'intimazione da parte dell' da quello di notifica. Se Controparte_4
l'intimazione è emessa tempestivamente entro il 31.12.2020, la notifica è valida ed efficace se effettuata tra il 01.03.2021 e il
31.12.2020; in caso contrario, la prescrizione decorre regolarmente.
L'intimazione di pagamento qui opposta risulta invero emessa (si veda doc. 5 allegato all'atto di appello) solo in data 22.10.2021, ben oltre quindi il termine di prescrizione/decadenza del 31.12.2020. Ne consegue che in assenza della prova di atti interruttivi, la cartella di pagamento n. 01920150013727350000 risulta irrimediabilmente prescritta.
Pagina 6 Si rileva ancora in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la decisione del Giudice di prime cure in merito all'intervenuta prescrizione è intervenuta proprio su espressa eccezione sul punto sollevata da e non è pertanto Controparte_2
frutto di una sua mera “erronea percezione”.
Quanto alle produzioni documentali effettuate dall'appellante, ed in particolare all'istanza di rateizzazione presentata da CP_2
le stesse risultano palesemente inammissibili ai sensi dell'art.
[...]
345 3° c. c.p.c., chiaramente applicabile al caso di specie, non avendo l'appellante dedotto alcuna causa o impedimento che avrebbe reso impossibile la produzione degli atti interruttivi nel giudizio di primo grado nel quale, per sua specifica ammissione, la produzione non è stata effettuata.
I documenti prodotti sono pertanto inammissibili e, come tali, non possono formare oggetto di valutazione da parte del giudice dell'appello.
La giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce a fattispecie differente inerente il giudizio di appello tributario, nel quale – come ben spiega proprio la sentenza citata dall – i Controparte_4
limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sono meno rigorosi. Nello specifico, la sentenza citata stabilisce che è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, anche qualora non vi sia stata impossibilità per le parti di produrli in primo grado in base all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.
Lgs. 546/1992, i quali allargano i limiti previsti dall'art. 345 c.p.c. a tale facoltà delle parti. Ma è di tutta evidenza che la questione si pone nell'ambito del processo tributario e non nell'ordinario
Pagina 7 processo di cognizione cui appartiene di tutta evidenza il presente giudizio.
Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'appello va rigettato in quanto infondato e, conseguentemente, deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione in appello da Controparte_4
nei confronti di in persona
[...] Controparte_2
dell'amministratore avverso la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Bergamo pronunciata in data 19.03.2024 nel giudizio n. 276/2022, ogni altra domanda ed eccezione respinta:
1. Rigetta integralmente l'appello.
2. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
Così deciso in Bergamo, in data 27.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Fuzio
Pagina 8