TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urso;
ricorrente
E
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Porto;
resistente
NONCHE'
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Porto;
intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il 5.7.1997 nel Controparte_1
Comune di Montalto Uffugo, dalla cui unione nasceva (maggiorenne), che con CP_2 provvedimento del 6.2.2008 l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale intercorsa con la convenuta, chiedeva, a modifica delle condizioni della separazione, una riduzione del contributo al mantenimento per la figlia in considerazione del peggioramento della propria situazione reddituale e al contempo del miglioramento di quella della resistente, la quale nelle more aveva ottenuto una stabile occupazione come insegnante.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando integralmente le allegazioni del ricorrente.
Con intervento volontario, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda.
All'udienza del 16.4.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, ritiene il Tribunale di recepire quanto concordato dalle parti all'udienza del 16.4.2025, prevedendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione, un contributo per il mantenimento da versarsi direttamente in favore della figlia di € 400,00 CP_2
mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT) a carico del sig. , oltre alla Pt_1
compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, anche legate al percorso formativo musicale di con riferimento anche a quelle attualmente in essere, previa concertazione tra le parti. CP_2
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni della separazione nei termini indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 96 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Urso;
ricorrente
E
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Porto;
resistente
NONCHE'
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Porto;
intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il 5.7.1997 nel Controparte_1
Comune di Montalto Uffugo, dalla cui unione nasceva (maggiorenne), che con CP_2 provvedimento del 6.2.2008 l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale intercorsa con la convenuta, chiedeva, a modifica delle condizioni della separazione, una riduzione del contributo al mantenimento per la figlia in considerazione del peggioramento della propria situazione reddituale e al contempo del miglioramento di quella della resistente, la quale nelle more aveva ottenuto una stabile occupazione come insegnante.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando integralmente le allegazioni del ricorrente.
Con intervento volontario, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda.
All'udienza del 16.4.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandosi ragioni di segno contrario, ritiene il Tribunale di recepire quanto concordato dalle parti all'udienza del 16.4.2025, prevedendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione, un contributo per il mantenimento da versarsi direttamente in favore della figlia di € 400,00 CP_2
mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT) a carico del sig. , oltre alla Pt_1
compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, anche legate al percorso formativo musicale di con riferimento anche a quelle attualmente in essere, previa concertazione tra le parti. CP_2
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni della separazione nei termini indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cosenza, 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma