Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1:09 04/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19811/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 28510 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2789 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 19/03/02 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: 25 LUG 2002... IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA CAVALCABO' OBERTO, elettivamente VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO LASAGNI, giusta delega in atti;
ricorrente €0.77: 11500 CANCELLERIA
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Direttore Generale pro tempore Dr. Marco Rocca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 36, presso lo studio F812210 dell'avvocato GAETANO ALESSI, che la difende, giusta 2002 delega in atti;
727 controricorrente nonchè
contro
UC IV;
intimata avverso la sentenza n. 1227/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione II Civile, emessa il 27/11/98 e depositata il 21/12/98 (R.G. 173/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Umberto LASAGNI;
udito l'Avvocato Gaetano ALESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha l'accoglimento p.q.r. del 1°, 2° e 3° motivo ed il rigetto del 4° motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LC BE conveniva in giudizio avanti il tribunale di MO UC VE e la SARA spa, rispet- tivamente proprietaria conducente della Golf tg. MO 592790 e assicuratore della medesima, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riporta- ti in data 1.2.1987, allorchè, mentre attraversava l'incrocio tra via Emilia e via Trento -Trieste, fu in- vestito dall'auto condotta dalla convenuta proveniente dalla sua destra. 2 Le convenute costituitesi in giudizio, controdedu- cevano che il pedone aveva attraversato la strada con indicazione semaforica sfavorevole. In sede d'interrogatorio la convenuta UC dichia- rò di non aver visto il pedone se non al momento del- l'urto. L'attore, da parte sua, dichiarò ai VV. UU di aver attraversato la strada distrattamente. Espletata c.t.u. sulla natura ed entità delle le- sioni riportate dal pedone, il tribunale con sentenza 27.XI.98, in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.C., condannò le convenute a pagare all'attore a titolo risarcitorio la somma di L. 60.443.55 rivalutata dal momento del sinistro al 20.1.95, oltre interessi compensativi, compensando interamente fra le parti le spese di lite. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1227 del 27.XI.98, in parziale accoglimento dell'appello proposto da LC, ha affermato che alla causazione del sinistro concorsero con pari grado di responsabili- tà la condotta del pedone e della automobilista;
ha au- mentato di L. 10.859.700 la somma dovuta all'attore per danno biologico, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 20.1.95 sino al saldo;
ha condannato gli appellati a rifondere a'appellante le 3 spese di lite di primo grado e quello del relativo giu- dizio di appello. Per la cassazione della decisione ricorre il Caval- cabò, esponendo quattro motivi. Resiste la SARA Ass.ni spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia insuffi- ciente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla attribuzione della responsabilità dell'incidente in misura paritaria e al mancato riconoscimento della re- sponsabilità esclusiva della automobilista o, in subor- dine, prevalente della stessa e si sostiene che la Cor- te di merito, pur avendo riconosciuto che nel caso in esame trovava applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 C.C., non ne ha tratto le dovute conseguenze, poiché ha ribadito il concorso di colpa sul presupposto che entrambi avevano ampie possi- bilità di avvistamento reciproco, mentre, invece, era onere dell'automobilista fornire la prova liberatoria, laddove risultava il contrario, per stessa ammissione di costei, e cioè che la stessa si avvide del pedone solo all'ultimo momento. Con il secondo motivo si denuncia violazione e fal- sa applicazione dell'art. 2054, co.1° C.C., per avere riconosciuto valore di prova liberatoria, atta a vince- re la presunzione di legge di cui alla specificata di- sposizione del codice civile, alla mera considerazione che il pedone aveva la possibilità di avvistare la vet- tura, mentre, invece, essendo certo che l'automobilista non aveva visto il pedone, doveva ritenersi che la compiuto alcuna manovra per evitare stessa non aveva l'investimento, anche in forza della presunzione di legge. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o fal- sa applicazione dell'art. 2730 c.C., per non aver rico- nosciuto il valore di confessione giudiziale alla di- chiarazione resa dall'automobilista in sede di interro- gatorio formale, mentre, invece, la dichiarazione della stessa di non aver visto il pedone se non all'ultimo momento doveva essere valutata come assunzione da parte di costi della responsabilità esclusiva del sinistro. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia viola- zione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.C., non- ché difetto di motivazione in ordine al mancato ricono- scimento del danno patrimoniale e si sostiene che i po- stumi permanenti derivati al ricorrente dalle lesioni riportate nel sinistro in oggetto sarebbero di tale compromesso le future chances dell'in- gravità da aver fortunato. I primi tre motivi possono essere esaminati con- 5 giuntamente, perché attengono tutt'è tre al tema della responsabilità e, più specificamente, all'efficienza casuale nella determinazione del sinistro della condot- ta tenuta dal pedone e dall'automobilista. Il percorso logico giuridico seguito dai giudici d'appello per giungere alla decisione adottata non pre- senta discrasie interpretative delle norme applicate né discrepanze argomentative nella motivazione di soste- gno. E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che la presunzione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., nell'ipotesi di investimento di pedone, trova applicazione solo ove non sia possibi- le 1'accertamento della dinamica dell'incidente e del comportamento del pedone, che ben può dar luogo al con- corso di colpa dello stesso nella causazione del sini- stro. Orbene, le censure alla sentenza impugnata in punto responsabilità muovono dall'errato presupposto che di Corte di merito avrebbe ritenuto che nel caso in la esame doveva trovare applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. e l'abbia effettiva- mente applicata. Il che non è, perché i giudici di ap- pello hanno ricostruito la dinamica del sinistro in ba- se agli elementi di giudizio a disposizione e nel valu- 6 tare gli opposti comportamenti delle parti, hanno at- tribuito a ciascuna delle due condotte pari grado di responsabilità. I primi tre motivi di ricorso vanno, pertanto, ri- gettati perché infondati. Non può conseguire migliore risultato il quarto mo- tivo di ricorso. Vero è che la perdita di chances può costituire un 109T 129 M129.11 danno con conseguente obbligazione risarcitoria;
tutta- 456T 20,66 via, la medesima non può basarsi su un'ipotetica capa- 149,77 cità del soggetto di produrre reddito, bensì dev'essere 8065 12 151,77 ancorata a specifiche situazioni di fatto che il sog- ой getto non ha potuto utilizzare, nel senso che, se non т l'incidente, lo stesso avrebbe potutofosse avvenuto utilizzare una determinata occasione di lavoro retribu- tivo. Per le considerazioni suesposte il ricorso va ri- gettato e sussistono giusti motivi per ritenere le spe- le parti se del giudizio di cassazione compensate fra costituitesi.
P. Q. M.
$0/15/2002 Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite. Così deciso in Roma addi 19.3.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Рибаи вата ممثلا IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello