Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4461/ 2023
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTRICE e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE Oggi 03/04/2025 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. TRESOLDI DIEGO Parte_1
Per nessuno. CP_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da propria memoria integrativa datata 24 settembre 2024, facendo presente che a mente di Cass. ord. n. 5955/2023 è comunque ammissibile la domanda nuova introdotta a seguito di mutamento del rito da parte del locatore e che la memoria integrativa nella specie è stata notificata regolarmente in data 4 dicembre 2024 al convenuto contumace.
Esaurita la discussione orale, alle ore 15.33 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4461/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TRESOLDI DIEGO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trezzo sull'Adda (MI) alla via Mazzini n. 46 ATTRICE/INTIMANTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO/INTIMATO CONTUMACE CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso a verbale in data odierna richiamando la propria memoria integrativa e così come di seguito:
TANTO PREMESSO e CONSIDERATO La SI.ra , ut supra, riservata ogni domanda, eccezione, Parte_1 istanza e difesa anche in esito al comportamento processuale di controparte,
CHIEDE accogliersi le seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
01.06.2022 e registrato telematicamente in data 15.07.2022 all'Agenzia delle
Entrate al n. 002494-serie 3T e codice identificativo , CodiceFiscale_3 per cui è causa, per fatto e colpa esclusivi dell'intimato. Per l'effetto 2) condannare l'intimato SI. , nato a [...] CP_1
(Albania) il 17/011984, c.f. residente a[...], all'immediato rilascio dell'immobile sito in ARCORE (MB), Via IV Novembre n. 1, piano terra, composta di n. 2,5 vani, censita al N.C.E.U. come segue: foglio 12, mappale 67, sub 713, piano terra, cat. A/3, classe3, rendita euro 200,13, mq 47;
3) rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni e qualsivoglia domanda eventualmente ex adverso avanzata;
4) condannare l'intimato SI. , nato a [...] CP_1
(Albania) il 17/011984, c.f. residente a[...], al pagamento in favore dell'intimante dei compensi professionali e delle spese tanto della fase sommaria quanto della presente fase di merito di cognizione piena.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, la sig.ra denunciava la morosità del sig. Parte_1 CP_2 conduttore dell'immobile in Arcore (MB) via IV Novembre n. 1, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione per l'importo complessivo di € 3.400,00 Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto e in caso di opposizione, previa conversione del rito, in ogni caso dichiarare cessato il contratto di locazione inter partes alla scadenza del 31 maggio 2023. All'udienza fissata per il giudizio di convalida, nessuno compariva per l'intimato. Successivamente, stante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento di convalida, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Ritualmente notificata, sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c., anche l'ordinanza di mutamento del rito, veniva dichiarata la contumacia del convenuto quindi all'odierna udienza, presente il solo procuratore della parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 cpc.
* * * Va affermata l'impossibilità -nel caso concreto- di convalidare lo sfratto, posto che l'irreperibilità della parte intimata ha consentito la notifica dell'intimazione con modalità idonee a realizzare una presunzione legale di conoscenza dell'atto e non una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dello stesso (cfr. C. Cost. n. 15/2000). Ciò doverosamente premesso, la domanda attorea può essere accolta.
Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato, ad uso abitativo. Deve infatti denegarsi che tale contratto fosse cessato alla data indicata dal locatore (31 maggio 2023) difettando dei requisiti richiesti dal Decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 431/1998 (in particolare, della documentazione, da allegarsi al contratto stesso, relativa all'esigenza di transitorietà) con conseguente nullità della clausola di transitorietà di cui all'art. 4 (rilevabile d'ufficio: cfr. Tribunale di Ferrara ord. del 6 aprile 2016) e riconduzione della fattispecie negoziale (ex art. 1339 c.c.) alla tipologia legale, di durata quadriennale (v. ancora Trib. Ferrara cit.). Stante dunque l'esistenza di un valido contratto di locazione inter partes alla data dell'intimazione, costituiva onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento dei canoni (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). In mancanza di costituzione, ciò non è avvenuto, e nemmeno sono state sollevate eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. La morosità dedotta dall'intimante, per complessivi € 3.400,00 alla data dell'intimazione, ma attualmente perdurante ed anzi aggravatasi sino ad € 6.100,00, come si legge nella memoria integrativa dell'attrice, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la sua condanna al rilascio immediato dell'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il conduttore a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.591,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Monza, 03/04/2025
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi