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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Stefania Basso Presidente rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2948 dell'anno 2023 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
; ; ; ;
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
; Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11
; ; ; CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
; ; ;
[...] Controparte_17 Parte_2 Parte_3 [...]
; ; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Parte_5 Parte_6
Giulio Cacciapuoti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Qualiano
(NA), alla via F.lli Rosselli n. 17
Appellanti
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale Controparte_18
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Speranza e dall'Avv. Fabrizio Niceforo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia
81
Appellata
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.11.2023, gli appellanti in epigrafe hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 3659/2023 pubblicata in data 31.05.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva solo parzialmente la domanda (dichiarando la prescrizione totale o parziale del credito vantato dalla con riferimento ad una parte dei CP_18
ricorrenti) e la rigettava nella restante parte, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, con ricorso depositato in data 12.04.2021, i ricorrenti (odierni appellanti) premesso di aver prestato servizio presso il Consiglio Regionale della
Campania, in posizione di comando/distacco, per i periodi precisati nel ricorso di primo grado per ciascun di essi;
di esser stati comandati presso le strutture organizzative dell'organo consiliare di cui all'art. 2 della legge regionale n.
15/1989, svolgendo l'attività di assistenza e supporto diretto ai vari organi consiliari, percependo, per lo svolgimento dei propri compiti, l'indennità di cui all'art. 58, commi 1 e 2, L.R. n. 10/2001; di aver svolto le loro mansioni al di fuori dell'ordinario orario di lavoro;
di aver acquisito – tramite accesso agli atti – conoscenza di un atto di ripetizione del credito da ingiustificato arricchimento a firma del segretario generali ad interim del consiglio regionale della CP_18 chiedevano al giudice di primo grado “
1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati, l'inesistenza e/o l'infondatezza di ogni e qualsivoglia diritto vantato dal
Consiglio Regionale della Campania e, in ogni caso, dalla , Controparte_18
circa la ripetizione delle somme corrisposte ai ricorrenti, nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, annullando gli atti su cui la predetta pretesa restitutoria si fonda;
2. in ogni caso, e per tutte le suesposte ragioni, accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri e CP_14 Parte_2 Parte_7
per l'intero periodo in cui hanno svolto il ruolo di coordinatori, non
[...]
sono tenuti ad adempiere alla richiesta ripetizione di somme, rilevata la mancata declaratoria di incostituzionalità dell'art. 58, comma 1 della L.R. Campania n. 10 del 11.08.2001, annullando gli atti su cui la predetta pretesa restitutoria si fonda;
3. accertare e dichiarare, annullandoli, l'illegittimità degli atti e provvedimenti coi quali parti avverse hanno proceduto a trattenere le somme dalle retribuzioni dei dipendenti;
4. per l'effetto, condannare il Consiglio Regionale della Campania, in persona del Presidente pro tempore, e/o della , in persona del Controparte_18
Presidente di Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, in solido o ognuno per quanto di ragione, alla restituzione e al pagamento, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, degli importi medio tempore trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui all'art. 2 L.R.
Campania n. 20/2002, oltre interessi dal momento del prelievo a quello della restituzione;
5. in subordine, nel caso di mancato accoglimento di tutte le suesposte argomentazioni, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948,
n. 4 e 2943 del codice civile, dei ratei corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2016, trattandosi di crediti cd. presunti o, in via ulteriormente gradata, se ritenuta non fondata l'eccezione di prescrizione breve, voglia il Giudicante dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei ratei corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2011; 6. condannare parti avverse, in solido o ognuno per quanto di ragione, alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali, oltre accessori come per legge, in favore delle parti ricorrenti”.
Parte appellante – premesso che “la sentenza di prime cure riporta un evidente errore materiale, ove nel richiamare il cognome del ricorrente “ ”, Parte_6 lo individua come “ ”” ed evidenziato che Parte_6 Controparte_19
e già ricorrenti in Controparte_20 Controparte_21 Parte_7
primo grado, non hanno inteso prendere parte al presente giudizio di appello - lamenta: “nullità della sentenza per motivazione apparente – Motivazione illogica
e contraddittoria, perplessa ed incomprensibile - Violazione dell'art. 111, comma
6, Cost. - Violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. (rimarcando che “la decisione in questa sede impugnata, vede l'accoglimento totale delle ragioni dei sig.ri
e , disponendo la prescrizione dell'intera Parte_5 Parte_4
somma oggetto di richiesta restitutoria. La , nel mentre, ha Controparte_18
operato trattenute stipendiali nei confronti dei due odierni comparenti, per l'intero valore delle somme oggetto di restituzione, poi dichiarate prescritte, come si evince dai conteggi allegati, per euro 2.576,99, per ed euro 5.025,28 Parte_4 per ” e che “ , si è visto accogliere solo Parte_5 Parte_3
parzialmente la domanda di prescrizione, ma sommando quanto prescritto con quanto oggetto di trattenuta stipendiale operata dalla appellata, risulta un CP_18 credito nei confronti dell'appellante, come da conteggi allegati, per euro
6.198,61”); “violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 1, della L.R. n.
10/2001, sulla illegittima estensione alla fattispecie in esame della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 146/2019” (sottolineando che “L'indennità riconosciuta ai coordinatori e odierni appellanti, è Parte_2 CP_14 disciplinata dal comma 1 dell'art. 58 L.R. n. 10/2001” e non dai commi 2 e 4 dell'art. 58 L.R. n. 10/2001, per i quali è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019).
Inoltre, con riferimento alla prescrizione delle somme dovute a titolo di ripetizione e alla natura di atto interruttivo della costituzione in giudizio della CP_18
ha sottolineato che “la mera costituzione in giudizio, seppur
[...]
argomentata e tesa a chiarire il diritto della a vedersi riconoscere la CP_18
restituzione delle somme corrisposte agli odierni appellanti, incontra il limite di non rappresentare ontologicamente un atto propulsivo o, comunque, contenente gli elementi essenziali che il diritto vivente ha qualificato come fondanti dell'effetto interruttivo della prescrizione”; contesta la decisione del giudice di non disporre un ordine di esibizione (ciò che avrebbe limitato il diritto di difesa degli appellanti) e rimarca che , è stata dipendente dell' e che tutte le Controparte_11 CP_22
retribuzioni, compresi premi o indennità previste per legge sono stati erogati da tale ultima società (All. 22). In ragione di quanto sopra, per la specifica posizione della sig.ra , nulla è dovuto alla , considerato che CP_11 Controparte_18
le somme a questa corrisposte, seppure fossero da ritenersi oggetto di restituzione, non sarebbero da restituire alle parti appellate, bensì all'
[...]
con sede legale in Napoli alla via Marchese Controparte_23
Campodisola, 21, codice fiscale: . Dunque, si presenta del tutto P.IVA_1
illegittima ed infondata detta pretesa restitutoria che viene esercitata non solo in danno dell'appellante ma anche di una ; censura, ancora la Controparte_23 sentenza per “Error in judicando et procedendo - Violazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c. con riferimento alla omessa e travisata valutazione di atti e fatti di giudizio – Violazione e falsa applicazione dell'art. 58, co. 1, della L.R.C. n. 10/2001
– Irreotrattività degli effetti della sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale”; disquisisce “Della natura della sentenza Corte Cost. n. 8/2023 e dell'applicabilità del decisum della Consulta al caso di specie” rimarcando che “la questione sottoposta all'esame di codesta Corte involge, al contrario, la pretesa azionata dal
Consiglio Regionale della Campania, tesa ad ottenere la restituzione delle somme erogate in favore degli appellanti. Il decisum di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 8/2023 è, quindi, estraneo al caso di specie, in quanto quest'ultimo non ha ad oggetto né prestazioni previdenziali, né indebiti retributivi di posizione, né permessi per il lavoratore che versi in stato di bisogno per la condizioni di disabilità ex L. n. 104/92”. Ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
1. disporre la correzione di errore materiale come rappresentata al capo 1. della parte in diritto del presente atto di appello;
2. accertare e dichiarare, per i motivi indicati, l'inesistenza e/o
l'infondatezza di ogni e qualsivoglia diritto vantato dal Consiglio Regionale della
Campania e, in ogni caso, dalla , circa la ripetizione delle Controparte_18
somme corrisposte ai ricorrenti, nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, annullando gli atti su cui la predetta pretesa restitutoria si fonda;
3. in ogni caso, e per tutte le già indicate ragioni, accertare e dichiarare che
i ricorrenti sig.ri , per l'intero periodo in cui CP_14 Parte_2
hanno svolto il ruolo di coordinatori, non sono tenuti ad adempiere alla richiesta ripetizione di somme, rilevata la mancata declaratoria di incostituzionalità dell'art.
58, comma 1 della L.R. Campania n. 10 del 11.08.2001, annullando gli atti su cui la predetta pretesa restitutoria si fonda;
4. accertare e dichiarare, annullandoli, l'illegittimità degli atti e provvedimenti coi quali parti avverse hanno proceduto a trattenere le somme dalle retribuzioni dei dipendenti;
5. per l'effetto, condannare il Consiglio Regionale della Campania, in persona del Presidente pro tempore, e/o della , in persona del Controparte_18
Presidente di Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, in solido o ognuno per quanto di ragione, alla restituzione e al pagamento, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, degli importi medio tempore trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui all'art. 2 L.R.
Campania n. 20/2002, oltre interessi dal momento del prelievo a quello della restituzione;
6. in subordine, nel caso di mancato accoglimento di tutte le suesposte argomentazioni, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019;
7. dichiarare il diritto dei sig.ri , e Parte_3 Parte_5
a vedersi restituire le somme illegittimamente trattenute Parte_4 dall' , in ragione degli esiti del giudizio di primo grado, modificando CP_24
quanto eccepito al punto 2. della parte in diritto del presente atto di appello;
8. condannare parti avverse, in solido o ognuno per quanto di ragione, alla
refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, comprensive delle spese generali, oltre accessori come per legge, in favore delle parti ricorrenti.
Si è costituita la che, rimarcata l'infondatezza dell'appello, ne Controparte_18
ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate dalle parti - la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo, è certamente fondata la richiesta di correzione di errore materiale, posto che la sentenza di prime cure riporta un evidente errore materiale, ove nel richiamare il cognome del ricorrente “ ”, lo individua come “ Parte_6 Parte_6
”. In questi termini va, di conseguenza, disposta la correzione del dispositivo
[...]
della sentenza impugnata.
Altrettanto fondata è la censura con la quale gli appellanti - evidenziato che con la decisione in questa sede impugnata, è stata totalmente accolta l'eccezione di prescrizione di e , parzialmente accolta la Parte_5 Parte_4
medesima eccezione sollevata e che nel contempo la Parte_3 CP_18 ha operato trattenute stipendiali nei loro confronti, per l'intero valore
[...]
delle somme oggetto di restituzione – lamentano che il giudice non abbia disposto la condanna della alla restituzione delle somme ripetute. Essendo pacifiche CP_18 tali circostanze (in quanto non contestate dall'appellata e, comunque, provate dalla documentazione in atti), in questi termini va accolto l'appello e la va CP_18
condannata alla restituzione delle seguenti somme: euro 2.576,99, per
[...]
, euro 5.025,28 per ” e euro 6.198,61 per Parte_4 Parte_5 Parte_3
su cui vanno calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti
[...] di cui all'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Tutte le altre censure sollevate dagli appellanti - analizzabili congiuntamente – sono destituite di fondamento, intendendo la Corte ribadire il proprio orientamento già espresso, su identiche questioni, con le sent. nn. 496/2024 e 1504/2025 che qui si richiamano ex art 118 disp. Att. c.p.c. Con riferimento alla posizione di e (cui Parte_2 CP_14
l'indennità oggetto di ripetizione è stata corrisposta ex comma 1 dell'art. 58 L.R. n.
10/2001), deve ritenersi che, sotto il profilo del limite oggettivo del giudicato, la doglianza degli appellanti può anche ritenersi corretta, posto che il primo comma dell'art. 58 cit. (indennità per coordinatori alle segreterie politiche) non è stato direttamente intaccato dal dispositivo del Giudice delle leggi, che, invece, in via diretta ha travolto le indennità per lo svolgimento dell'attività di cui ai successivi commi 2 e 4 (assistenza agli organi istituzionali).
Tuttavia, ritiene la Corte che la lettura della sentenza definisce un'inesigibilità anche dell'indennità per cui è causa.
Infatti, a fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale ha rilevato che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare, quali risorse ulteriori, al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, il tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile.” Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte
Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n.
180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo strumento della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del
2001, come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, esprimeva uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto.
La contrattazione non poteva che svolgersi “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”.
La Corte ha poi precisato che i “due livelli della contrattazione erano […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per CP_25 CP_26
l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, poteva aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione” (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non poteva trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incideva negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma,
Cost.
Dunque, l'argomentazione della Corte ha investito, nella considerazione della struttura unitaria della norma, i fondi per il trattamento accessorio, che non possono essere istituiti e finanziati per disposizione della legge regionale, ma solo della legge statale e della contrattazione di comparto, secondo l'articolazione di cui si è detto.
Ne discende che, se va ritenuto che la Corte abbia omesso di intervenire direttamente sull'indennità di cui al comma 1, per la considerazione specifica dell'attività di assistenza alle segreterie politiche, non ha parimenti omesso di precisare che l'istituzione dei fondi per le indennità in discorso, anche di quella per cui è causa, deve essere subordinata alla previsione e a meccanismi di finanziamento da parte della contrattazione collettiva nazionale, previa autorizzazione di spesa.
In tale contesto, allora, la norma di cui al comma 1 va necessariamente letta nel senso che l'indennità ivi prevista, nella misura, attraverso il richiamo operato all'art. 16 della l. r. n. 11 del 1991, di quella predisposta per i responsabili dei
Servizi, può essere corrisposta a condizione che essa sia ricompresa nel perimetro contemplato dalla contrattazione di comparto, previa autorizzazione di spesa. In tale ambito, poi, la contrattazione decentrata può regolare la destinazione delle risorse aggiuntive così delineate. In assenza di una tale sequenza, l'indennità prevista dalla sola legge regionale è da ritenersi inesigibile, ma non incostituzionale, la norma presentando la legittima valenza di porre una sorta di inquadramento di detti coordinatori delle segreterie politiche, equiparati ai responsabili dei Servizi ai fini dell'eventuale corresponsione dell'indennità in discorso. Il Giudice delle leggi, in tal modo, ha offerto un'impostazione ragionevole, per l'indennità di cui al comma 4 direttamente escludendo la costituzionalità della relativa previsione di spesa ad opera del legislatore regionale, invece, salvando la corresponsione della diversa indennità ai coordinatori delle segreterie politiche, rimettendone l'operatività alla previsione della contrattazione collettiva di comparto, alle condizioni precisate.
Tale interpretazione conferisce anche coerenza al fatto che successivamente alla sent. n. 146 cit. la Corte dei Conti emanava le decisioni n. 172/2019/PARI e n.
217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati, anche di quelli per cui è causa in questa sede.
Ne consegue che le somme versate alla parte ricorrente (odierna appellante) oggetto di causa sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa restitutoria. Controparte_18
Con riferimento alla posizione degli altri appellanti, è bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del CP_18
2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175
e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i
“due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal
e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto CP_25 CP_26
dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate agli originari ricorrenti (odierni appellanti) in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la Controparte_18
pretesa restitutoria.
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte degli appellanti, con effetto ex tunc.
Gli impugnanti hanno evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”.
Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici
(sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n.
1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015).
A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del
14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte ED (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CED e, di riflesso, all'art. 117, primo comma,
Cost. Ha, quindi, enunciato il principio secondo cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento degli appellanti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_18
esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta una somma ridotta) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Né può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.: infatti, come chiarito dalla Suprema Corte
“L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per altro, non si può fare a meno di notare che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto
(id est: le ore di lavoro prestate).
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
Quanto alla censura relativa alla mancata emanazione dell'ordine di esibizione nei confronti della ritiene la Corte di condividere la motivazione addotta dal CP_18
Tribunale considerando effettivamente generiche le deduzioni circa l'erroneità del conteggio effettuato dalla CP_18
È, infatti, indubitabile, che ciascun ricorrente (appellante) ha avuto nella propria disponibilità i cedolini stipendiali, per il periodo oggetto di causa (e che, per altro sono stati anche prodotti), in base ai quali avrebbe potuto elaborare un proprio conteggio, al fine di sostenere l'assunto. Dunque, del tutto inammissibile si sarebbe palesato l'ordine di esibizione anche alla luce dell'orientamento della Suprema
Corte richiamato dal Giudice di primo grado (“L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante ( cfr ex multis Cass. 31251/2021)”) ribadito di recente: “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210
Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto” (Cassazione civile sez. II, 10/01/2024, n.982).
Ancora infondata è la censura degli appellanti in merito alla valutazione effettuata dal Tribunale circa gli effetti interruttivi dell'atto di costituzione della CP_18
Sul punto basti ricordare che secondo i Giudici di Legittimità “La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c.”
(Cassazione civile sez. III, 07/12/2024, n.31435).
Da ultimo, quanto alla posizione di la parte allega che è stata Controparte_11 dipendente dell' e che tutte le retribuzioni, compresi premi o indennità CP_22
previste per legge sono stati erogati da tale ultima società. Tuttavia, tale circostanza
(solo in parte allegata nel ricorso di primo grado) è risultata sfornita di qualsivoglia prova, posto che il documento cui si fa riferimento nell'atto di appello (All. 22) non si rinviene nella produzione documentale del secondo grado (non vi è alcun allegato n. 22) e quello prodotto in primo grado si riferisce ad altra ricorrente ( CP_16
. Mentre l'allegato 17 (cui si fa riferimento nel ricorso di primo grado)
[...]
attesta esclusivamente quando la ha preso servizio presso la CP_11
Segreteria Particolare del Consiglio Regionale (senza alcuna specificazione circa l'ufficio di provenienza). Né vi è alcuna prova che effettivamente le indennità di cui si discute fossero a carico dell' e non della CP_22 CP_18
In conclusione, l'appello può essere soltanto parzialmente accolto.
La complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento recente della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c. consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nella restante parte conferma, dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso che in luogo di
” si intenda ”; condanna la alla Parte_6 Parte_6 Controparte_18
restituzione delle seguenti somme: euro 2.576,99, per , euro Parte_4
5.025,28 per ” e euro 6.198,61 per , oltre Parte_5 Parte_3
interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l.
23 dicembre 1994 n. 724, dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Rigetta per la restante parte l'appello. Compensa le spese del grado.
Il Presidente est.
Dott. Stefania Basso