Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6113/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA Parte_1 in persona della legale rapp.te dott.ssa con sede
[...] Parte_1 in Nocera Inferiore (Sa) via Eugenio Siciliano n. 13 C.F. rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Luigi Irace, (c.f.
, con domicilio eletto in Pagani via S. Domenico n. 39 C.F._1
ATTRICE E già cod. CP_1 Controparte_2 fisc. e numero al registro imprese di Modena , n.ro REA Modena 222528, P.IVA_2
P. IVA con sede in Modena alla Via San Carlo 8/20, incorporante la P.IVA_3
in virtù di atto di fusione per incorporazione a rogito Controparte_3 Per_ Notaio del 17.11.14 rep. 43405 racc. 13401, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappr.te p.t. dott. come da separata procura alle Controparte_4 liti, rappresentata e difesa dall' Avv. Ciro Senatore (cod. fisc. ), CodiceFiscale_2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni al corso G. Marconi 34,
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 25/10/2018, parte attrice premetteva quanto segue: l'attrice ha intrattenuto con la filiale di Nocera Inferiore della (già , il seguente rapporto bancario: CP_1 Controparte_3 rapporto di conto corrente n. 000000924477, assistito da contratto di apertura di credito in c/c, estinto il 31/05/2017; nel corso dello svolgimento dei rapporti sopraindicati, la ha applicato tassi e condizioni contrattuali mai pattuite ovvero CP_3
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
parte attrice contesta l'ammontare del saldo iniziale e di quello finale indicati dalla per ciascun CP_3 trimestre, in quanto risultanti, dall'applicazione, nel corso dell'intero rapporto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, e comunque non dovuti, per usurarietà degli interessi convenuti ed applicati, per mancanza di una valida pattuizione ed applicazione del tasso di interesse ultralegale, per illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed al tasso ultralegale, per inammissibilità della e per l'addebito di ulteriori costi e commissioni non Pt_2 concordati, per illegittimità nella determinazione delle valute;
parte attrice contesta tutti gli addebiti effettuati dalla banca, sui conti correnti a titolo di operazioni di giroconto da presunti altri conti, contestando sia l'esistenza e la fondatezza sia l'ammontare dei suddetti addebiti, perchè privi di ogni idonea giustificazione causale e manchevoli di idonea documentazione probatoria anche con riferimento ai presunti conti di provenienza;
eccepiva, inoltre, l'illegittimo addebito di somme, anche considerevoli, senza che la banca ne avesse richiesto l'autorizzazione ovvero ne desse contezza o informazione e senza alcuna giustificazione causale. Eccepiva inoltre di non aver ricevuto tutti gli estratti conto trimestrali relativi agli intercorsi rapporti, pur avendo l'attore, più volte, richiesto alla banca convenuta la consegna, ai sensi dell'art. 119 TUB, di tutta la documentazione negoziale e contabile relativa ai rapporti di conto corrente oggetto di controversia con raccomandata a/r stragiudiziale. Concludeva, dunque, chiedendo di: a) accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia, totale o parziale, ovvero l'inesistenza del rapporto di conto corrente n. 000000924477, assistito da contratto di apertura di credito in cc, particolarmente, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, della C.M.S., delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
b) accertare e dichiarare l'illegittima contabilizzazione a debito nel corso dei rapporti suindicati di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, altri ingiustificati oneri e spese a carico del correntista, ovvero addebiti di somme - illegittimi e non dovuti - anche perché privi di ogni giustificazione causale e ciò sia relativamente alle operazioni compiute sui sopraindicati conti, sia in relazione ad operazioni compiute su altri rapporti di conto corrente - di cui si contesta l'esistenza
- e anche poi girocontate a debito sui conto correnti oggetto di causa;
c) ricalcolare e accertare, a mezzo CTU che sin d'ora si invoca, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente-banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale ad oggi) e sulla base delle illegittimità rilevate in narrativa con riferimento al rapporto di conto corrente n. 000000924477, assistito da contratto di apertura di credito in cc;
d) condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse o dovute anche in ragione della rideterminazione e/o accertamento di un saldo creditore a favore dell'attore, oltre agli interessi legali creditori dalla data di ciascun addebito/riscossione oltre al risarcimento danni. e) condannare la banca convenuta a consegnare, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/1993, copia di tutta la documentazione (contratti originari, eventuali modifiche
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 successive, estratti conto completi di staffe e scalari) relativa ai conti correnti oggetto del presente giudizio, in quanto non già consegnata e/o esibita in giudizio;
f) condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti e/o patendi, anche in via equitativa, derivante all'attore dalla capziosa e illegittima condotta assunta dalla banca nella tenuta e gestione dei rapporti “ de quibus” anche lesiva dei doveri di solidarietà, trasparenza e correttezza;
condannare la banca alla corresponsione degli interessi dovuti per legge su tutte le somme dovute. condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Il tutto dalla nascita dei rapporti di conto sopradescritti fino all'attuale chiusura dei rapporti ovvero quantomeno rispetto agli ultimi dieci anni. In data 24/1/2019 si costituiva già CP_1 Controparte_5
che eccepiva preliminarmente la nullità della citazione
[...] per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché il carattere esplorativo del giudizio intrapreso, stante la genericità ed indeterminatezza delle avverse asserzioni. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei versamenti solutori evidenziando che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio era stato aperto in data 10/5/1999 con sottoscrizione del contratto di conto corrente con la
[...]
all'epoca con contestuale Controparte_5 Controparte_6 sottoscrizione del foglio delle condizioni allo stesso allegate con espressa e specifica previsione, e sottoscrizione, del tasso dare nella misura dell' 11,00% (2° tasso 12,00%) e della cms trimestrale nella misura dello 0,250% (2° tasso 0,500%) oltre alla previsione di una maggiorazione in caso di scoperto su conti non affidati ovvero di sconfinamenti per periodi superiori a venti giorni. Eccepiva la mancata produzione, spettante all'attrice dei contratti e degli estratti conto integrali in sequenza cronologica, richiesti ex art. 119 TUB a procedimento iniziato. Per quanto concerne la lamentata applicazione dell'anatocismo, eccepisva di essersi prontamente e nei termini (anzi anticipandone gli effetti) adeguata al regime della pari periodicità dettato alla delibera CICR, applicando per l'appunto la pari periodicità (trimestrale) nella liquidazione e capitalizzazione degli interessi, siano essi attivi o passivi, dandone notizia alla clientela mediante pubblicazione in G.U. 84 bis, foglio delle inserzioni, del 10.04.00 e nel contesto dell'e/c al 31/3/2000. Eccepiva che la parte non aveva mai contestato le operazioni transitate sul conto corrente, non avendo la stessa attrice mai mosso rilievi agli estratti periodicamente rimessi e ricevuti nei termini. Eccepiva, poi, la regolare pattuizione scritta delle condizioni contrattuali di c/c; l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c., tenuto conto delle caratteristiche del conto corrente bancario e la genericità e infondatezza della contestazione sul superamento dei tassi soglia, nonché la genericità delle richieste di risarcimento di danni non meglio specificati né quantificati. Concludeva, dunque chiedendo: rigettare la domanda perché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, ex artt. 163 e 164 cpc, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi oltre che per carenza di prova
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 documentale e di allegazioni;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni e pagamenti aventi natura solutoria intervenuti prima del 25.10.2008 rispetto alla introduzione del giudizio con citazione notificata il 25.10.18 e per l'effetto escludere da qualsiasi verifica o conteggio e pretesa ripetizione ovvero rideterminazione le poste riferite a pagamenti aventi natura solutoria. In via gradata: dichiarare l'attrice decaduta dalla possibilità di richiedere alla il ricalcolo e la CP_3 restituzione di qualsiasi somma derivante dal rapporto di conto corrente in seguito alla mancata contestazione degli estratti conto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., e dell'art. 119 comma 3 del D. Lgs. 385/93; riconoscere la legittimità e validità delle condizioni ed i criteri economici richiamati nel contratto sottoscritto nel 1999; riconoscere la validità della capitalizzazione trimestrale applicata nel rispetto della normativa vigente perché adeguata e concordata in regime di pari periodicità e riconoscere valide ed operanti tutte le condizioni concordate con il cliente e comunque affisse, comunicate periodicamente ex art. 118 TULB e mai contestate dal correntista;
riconoscere valide ed operanti e pertanto legittime le commissioni di massimo scoperto e tutte le condizioni, le spese concordate con il cliente e le valute sulle operazioni;
riconoscere agli interessi trimestrali capitalizzati natura di prima rimessa di nuovo conto essendo il saldo di chiusura trimestrale esigibile alla sua chiusura e conseguentemente considerare pagati gli interessi mediante compensazione (in caso di saldo attivo) ovvero con la prima rimessa del cliente (in caso di saldo passivo) a mente dell'art. 1194 cod. civ., e quindi solo sulla eventuale residua differenza riconteggiare i saldi senza anatocismo;
accertare e dichiarare che convenuta ha applicato la delibera C.I.C.R. disponendo la pari periodicità nella contabilizzazione delle competenze dare e delle competenze avere Con condanna della società al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre magg. ex art. 15, IVA e CA. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto. Circa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla va rilevato che la citazione è CP_3 stata notificata dalla società attrice in data 25/10/2018 per cui devono essere verificate le rimesse solutorie extrafido ultradecennali, come da sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 24418/2010, relativamente al periodo dal 1/01/2003 fino al 25/10/2008. Inoltre, tenuto conto che non risulta documentato alcun affidamento formalmente concesso alla società, tutti i versamenti possono ritenersi solutori e non ripristinatori, in quanto effettuati su un conto tecnicamente scoperto e, di conseguenza, le competenze passive addebitate nel periodo sono da ritenersi prescritte e non più ripetibili poiché pagate dai versamenti da imputarsi ex art. 1194 c.c. in virtù del fatto che un'azione di ripetizione riguardo agli interessi anatocistici si prescrive, in astratto, con il decorso di dieci anni dal momento della rimessa o dell'eventuale pagamento successivo alla chiusura del rapporto di conto corrente. Tuttavia, la Suprema Corte, con riferimento alle rimesse in conto, mutuando concetti già in uso in materia di revocatoria fallimentare, ha operato una netta distinzione tra conto a debito assistito da apertura di credito e conto corrente “scoperto” (cioè non affidato o con saldo superiore all'accordato) giungendo così alla conclusione che solo le rimesse intercorse su quest'ultima tipologia di rapporto hanno una vera e propria natura solutoria, andando chiaramente ad incidere sul debito liquido ed esigibile del correntista, mentre le rimesse operate su un conto regolarmente affidato hanno solo un limitato effetto ripristinatorio della relativa provvista. Pertanto, tutte le operazioni registrate sul conto nei limiti dell'affidamento concesso dalla sia in addebito che in accredito, non CP_3 hanno natura di pagamento trattandosi di semplici scritture contabili in dare ed in avere. Quindi, solo nel momento in cui si verifichi un effettivo versamento che abbia natura di pagamento secondo quanto indicato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, si può procedere all'imputazione ex art. 1194 c.c. dello stesso come pagamento di tutte le somme sino ad allora scritturate dalla banca a debito del correntista a titolo di competenze passive periodiche.
2. Sul merito. Con riguardo alla documentazione prodotta per il c/c n. 924477 sono stati esibiti gli estratti conto a far data dal 31/12/2002, epoca in cui risultava un saldo attivo iniziale di € 5.966,83, fino al 31/05/2017. E' stato prodotto, altresì, il contratto di accensione del c/c n. 924477 redatto su moduli prestampati della filiale di Nocera Superiore, e Controparte_2
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 sottoscritto dalla Sig.ra in data 10/05/1999. Su tale atto veniva Parte_1 indicato e pattuito il tasso di interesse lordo creditore pari allo 0,25%, il tasso debitore pari all'11,00% (1° tasso) o al 12,00% (2° tasso), la commissione trimestrale di massimo scoperto pari allo 0,250% (1° comm.) o allo 0,500% (2° comm.), la capitalizzazione annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come rilevato dal Ctu, i tassi di interesse creditori e debitori sono stati inizialmente determinati per iscritto nell'ambito del citato contratto, mentre per le successive variazioni non è stata prodotta alcuna documentazione. Il Ctu ha poi rilevato che le commissioni di massimo scoperto, risultano indicate solo con la percentuale e non anche con i criteri e le modalità di calcolo, mentre non vengono esplicitate le valute, le spese e gli altri costi addebitati al cliente. Il Ctu ha, infine, rilevato, la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e trimestrale per gli interessi debitori, in assenza quindi di reciprocità di calcolo. Riguardo alla verifica della usurarietà dei tassi soglia convenuti in contratto, tenuto conto della sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 24675/2017 che ha stabilito che per la valutazione sull'usurarietà del tasso conta solo il momento della stipula, non rilevando l'eventuale usura sopravvenuta, il Ctu ha evidenziato che il tasso soglia per il periodo 1/04/1999 - 30/06/1999 per la categoria "aperture di credito in c/c con e senza garanzia" per importi inferiori a € 5.000,00, era pari al 17,91%, mentre la c.m.s. soglia allo 0,63%. Di conseguenza, per entrambi i valori risultano indicate nel contratto aliquote inferiori ai tassi soglia usura del periodo. Il CTU ha ricostruito il rapporto per il periodo complessivo dal 2003 al 2017, considerando i versamenti solutori effettuati dal 2003 al 2008 e le relative competenze passive prescritte, applicando i tassi di interesse attivi e passivi nei limiti di quelli contrattualmente concordati, senza operare alcuna capitalizzazione ed eliminando le spese e le commissioni di massimo scoperto e oneri simili in quanto non correttamente pattuite. L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo per il c/c n. 924477 ad un saldo finale a credito della nei confronti della alla data del Parte_1 CP_3
31/05/2017 di € 34.758,58, partendo dal saldo negativo documentato di € 21.627,12 al 31.12.2002. La domanda attorea va, dunque, parzialmente accolta, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 34.758,58, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Vanno invece rigettate le domande risarcitorie prive di allegazione e prova. Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 decisum. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6113/2018 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna la l pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della complessiva somma di € 34.758,58, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna la l pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 545,00 per Parte_1 spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico della le spese di CTU, Controparte_1 liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6113/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7