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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7111 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata per la trattazione finale al giorno 14.03.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 24.11.1988 in CASTELLAMMARE di STABIA e Parte_1 residente in [...], C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in NAPOLI al Corso UMBERTO I n.311 con l'avv. Raimondo D'ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SALERNO al Corso VITTORIO EMANUELE n.126 con l'avv. Edmondo CAPRIO che la rappresenta e difende giusta procura in atto versata
RESISTENTE NONCHE' I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace E
-, in Controparte_3 persona del Direttore Regionale p.t. della , elettivamente domiciliato in CP_4
NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE con l'avv. Concetta PETRILLO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregressi atti impositivi.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 15.11.2023 il sig. adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare la nullità, o comunque di procedere all'annullamento, della intimazione di pagamento direttamente “opposta”, notificagli a mezzo “pec” il 27.06.2023, nella parte relativa ai pregressi atti impositivi indicati, a derivazione contributiva, e didichiarare, in tutto ovvero in parte, le somme non dovute e/o prescritte. Censura, l'istante, l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90174 26392 sia per vizi intrinseci all'atto sia perché la stessa avrebbe illegittimamente “ripreso” una serie di atti impositivi mai notificati prima di allora e comunque potenzialmente notificati in violazione di Legge.
Si costituivano ritualmente in Giudizio I.N.P.S., CP_5 CP_6
chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità-intempestività della
[...] domanda in opposizione e per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Restava, invece, formalmente contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata in decisione dopo apposita ordinanza istruttoria del G.U.L.
Alla scadenza dei termini fissati per la trattazione finale, ex art. 127 ter c.p.c., al 14 marzo 2023, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è solo parzialmente accoglibile alla luce del seguente impianto motivazionale.
Va, prioritariamente, risolta la questione della esatta perimetrazione della domanda attorea. La prospettazione dell'opponente, desumibile da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo di lite, attrae a sé:
-- l'inesistenza/nullità/irregolarità della notifica (e) dell'intimazione di pagamento n.071 2023 90174 26392 avvenuta a mezzo “pec” per iniziativa diretta del concessionario, utilizzando un indirizzo di posta elettronica “secondario”, senza il formato informatico sottoscritto digitalmente con estensione del file in p7m.;
-- la illegittimità derivata della citata intimazione di pagamento che, nella parte
“opposta”, rimanda a pregressi atti impositivi mai notificati al destinatario;
-- l'inesistenza giuridica della notifica dei sottesi avvisi di addebito e delle sottese cartelle di pagamento in caso di omessa redazione della necessaria relata di notifica ex art. 148 c.p.c. da parte dell' ufficiale o soggetto a tanto abilitato;
-- la prescrizione di sette avvisi di addebito e di due delle tre cartelle di pagamento indirettamente opposte.
2 La prima obiezione ha carattere potenzialmente assorbente, di guisa che anche per motivi di logica motivazionale deve essere analizzata immediatamente. (3)
Con tale obiezione il ricorrente muove, in realtà, due distinti rilievi, evidentemente non sovrapponibili, nemmeno nelle ricadute delineate dall'istante.
Da una prima ottica, il sig. eccepisce la nullità-inesistenza- Parte_1 irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90174 26392, eseguita direttamente dal concessionario a mezzo “pec” e proveniente da un indirizzo di posta elettronica asseritamente secondario. A questo rilievo resta connesso anche l'ulteriore obiezione “formale” concernente l'utilizzo di un “file” con estensione diversa da “.p7m” che avrebbe l'effetto di produrre non l'originale della cartella ma solo una copia elettronica priva di attestato di conformità. Copia che tuttavia il ricorrente non disconosce. Trattasi, peraltro, di due contestazioni che, originariamente dirette contro l'intimazione di pagamento del 2023, sono state estese, con le note sostitutive del 3 aprile 2024, a tutti gli atti notificati a mezzo “pec”, siano essi atti impositivi originari, siano essi atti intermedi evocati dagli enti convenuti a sostegno della non maturata prescrizione.
Orbene, entrambe le obiezioni “formali” sono prive del benchè minimo fondamento. E ciò in disparte i limiti effettivi della loro scrutinabilità avuto riguardo alla tempistica della presente iniziativa giudiziale. 3 A)
E' pacifico che il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in disamina e che è stato (messo) nelle condizioni di approntare, nei tempi dall'interessato ritenuti opportuni, le difese considerate pertinenti. L'opponente, infatti, ha prodotto puntualmente l'esemplare dell'atto “impugnato” e si è soffermato diffusamente sulle -ritenute- criticità interne ed esterne allo stesso. Consegue che nessun vulnus sostanziale e/o formale a ricadute sostanziali è individuabile nella fattispecie de qua. E ciò anche in riferimento alla evidente immediata rapportabilità dell'intimazione di pagamento all'agente di riscossione, desumibile, ictu oculi, dalla struttura intrinseca e dall'articolazione della stessa. Circostanza, questa, almeno indirettamente confermata dal sig. che, al Pt_1 netto di mere formule di stile, mai ha veicolato dubbi processualmente apprezzabili sulla paternità o comunque sulla provenienza dell'intimazione. Come dimostrato dalla corretta individuazione del contraddittorio. Ed invero, l'intimazione prodotta dall'istante (ma il discorso vale, mutatis mutandis anche per le cartelle prodotte da e per gli “avvisi” in atti versati dall'I.N.P.S.) CP_7 risultano confezionati sulla base del rispettivo modello ministeriale all'uopo predisposto.
3 La piena, ed incontestata, conformità di tali atti al modello ministeriale ulteriormente interferisce, in negativo, con la questione della provenienza degli stessi. Questione a ben vedere posta solo in astratto dal ricorrente.
Quella plasmata dall'istante è, in definitiva, un'eccezione che non porta in emersione alcuna patologia idonea ad interferire negativamente con la posizione del destinatario dell'atto. Il che, avuto anche riguardo al preciso ed ormai risalente arresto ermeneutico dei Giudici di legittimità (si cfr., fra le altre: Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 29879/2021) sarebbe di per sé sufficiente a disattendere la prospettazione attorea. In realtà, la Corte Regolatrice ha affrontato la questione posta risolvendola in termini del tutto diversi da quelli evocati dall'istante.
Recependo l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui non esiste alcun obbligo gravante sull'agente della riscossione di utilizzare l'indirizzo desunto dagli elenchi ufficiali, (cfr. Tribunale ROMA, sentenza n.8355/2020), Cass. Sez. VI, (ordinanza) n.982/23, incentrata su una fattispecie sovrapponibile a quella in attuale disamina, ha riformulato il principio di diritto a valenza sostanziale di cui si è detto. Peraltro, muovendo proprio dai precedenti “interni” sopra richiamati.
<… La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo “PEC” (“ t”) del quale era chiaramente Email_1 evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri … Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito del diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione… (Cass. n.26419 del 2020; Cass. n.29879 del 2021) Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_1 presente nei pubblici registri … ma da uno diverso … relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall .>> Controparte_1
Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.982/23.
E' appena il caso di segnalare che un tale indirizzo ermeneutico muove,
“logicamente”, dal pacifico superamento del duplice rilievo “a monte” secondo cui il concessionario non sarebbe abilitato a procedere autonomamente alla notifica
4 diretta a mezzo “pec”, con conseguente “inesistenza/nullità” dell'iter notificatorio. Rilievo, per vero, ai limiti della temerarietà. 3 B)
La seconda, parallela, obiezione palesa a sua volta evidenti limiti di tenuta. Ed invero, per le modalità operative della tipologia di notifica deve per sintesi osservarsi quanto segue. Venendo in rilievo una copia per immagine del documento creato in formato analogico ed esistente in originale presso il concessionario, artefice in via immediata della notificazione, la denunciata mancata attestazione di conformità non si erge a vulnus procedimentale almeno fin quando detta conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta nelle forme di Legge. Né il difetto di sottoscrizione “digitale” varrebbe a privare l'atto inoltrato per via telematica delle caratteristiche di immodificabilità e sicurezza della comunicazione. Con le quali l'istante finisce per confondere il problema della attestazione di conformità. Anche in questo caso le disposizioni che regolamentano la procedura di trasmissione
“telematica” prevedono un iter appositamente funzionale alla tutela della sua genuinità. Il riferimento è al duplice controllo, in “partenza” ed in “arrivo”, eseguito dai due gestori di posta elettronica certificata, quello del mittente e quello del destinatario.
Il primo appone la sua firma digitale sulla c.d. “busta di trasporto” che contiene il messaggio da inoltrare. Il secondo controlla la validità della firma apposta dal gestore “in uscita” e del messaggio e solo all'esito positivo di tale verifica si compie il procedimento di trasmissione per via telematica con la restituzione al Gestore del mittente della
“presa in carico” e della successiva “ricevuta di avvenuta consegna”, entrambe firmate dal Gestore del destinatario.
La correttezza di un tale sistema, anche in riferimento alla questione del formato utilizzato nella fattispecie concreta (“.pdf” e non “.p7m”), è, ad avviso del giudicante, puntualmente sintetizzata in un -ormai noto- intervento della CTP di MODENA che, oltre ad avallare l'assunto appena esplicitato, rammenta che il sistema dell'inoltro con il formato “.p7m” concerne la diversa ipotesi della procedura di notificazione di atti giudiziari. Non applicabile, o comunque non necessario, nel caso della notifica di cartelle di pagamento o atti equipollenti.
A ciò aggiungasi la obiettiva pregnanza dell'ulteriore considerazione a tenore della quale l'inoltro con formato “.p7m” non può essere preteso a salvaguardia della genuinità dell'atto da trasmettere perché lo stesso risultato è pacificamente garantito dal formato “.pdf”.
Inoltre, va ribadito che il sistema di inoltro-ricezione “bifasico” sopra per sintesi richiamato obiettivamente assicura non solo la conformità di provenienza (e
5 naturalmente di “arrivo”) dell'atto ma anche la conformità, o per meglio dire la
“certificazione con carattere immodificabile” del contenuto dello stesso.
Deve infine rimarcarsi, a chiusura sistemica dell'iter argomentativo, che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. (Cfr., ex plurimis: Cass. Sez. III, n.10326/2014; Cass. Sez. VI,
n.23902/2017; Cass. n.30519/2022.) A ciò il ricorrente non si è attenuto, per come verificabile attraverso l'analisi letterale delle sue obiezioni.
A margine è in ogni caso necessario segnalare che i profili di doglianza eminentemente “formali/procedurali” rimangono esposti allo scrutinio di tempestività dell'iniziativa giudiziale di cui si darà contezza in seguito. (4)
Le conclusioni appena raggiunte irradiano effetti:
-- sulla piena regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento direttamente opposta dal ricorrente;
-- sulla astratta regolarità formale, da verificare in concreto caso per caso, delle notifiche degli avvisi di pagamento e delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo
“pec”, qui dovendosi solo segnalare che nessun dubbio di provenienza della singola notifica, e quindi del singolo atto impositivo, è obiettivamente riscontrabile;
-- sulla astratta regolarità formale, nuovamente da verificare in concreto caso per caso, delle quattro intimazioni di pagamento allegate da quali validi atti CP_7 interruttivi della prescrizione, anch'esse al riparo da qualsiasi dubbio di provenienza. (5)
Va, a questo punto, affrontata la questione, agitata dagli enti convenuti, della inammissibilità della opposizione ad intimazione di pagamento, al netto, evidentemente, delle contestazioni, di cui si è data contezza, concernenti intrinsecamente la stessa.
La soluzione, ad avviso del G.U.L., passa attraverso l'analisi dell'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, del contenuto effettivo della domanda attorea, nella sezione inerente la pregnanza estrinseca dell'atto “impugnato”.
Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica degli originari atti impositivi, sia, ancorchè solo per alcuni di essi, a prescindere da detta patologia procedimentale.
6 Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale.
Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente le tre cartelle di pagamento e i sette avvisi di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione.
Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica degli originari atti impositivi.
Sembra al Giudice che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva
“attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza - appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, degli originari atti impositivi.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice.
<In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n.78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.122 del 2010, D.P.R. n.602 del 1973 e dal D.Lgs. n.112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425.
7 <Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di giudizio di opposizione all'esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questo sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume la omessa notificazione … Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326.
<In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle
8 cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio
2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Va da sé che nel caso di opposizione polivalente, che rimandi esplicitamente ad entrambi i profili di doglianza, dovranno applicarsi le regole proprie di ciascuna tipologia di “impugnazione” per verificare la legittimità dell'iniziativa giudiziale.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (27 giugno-15 novembre 2023), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati.
Consegue che i vizi squisitamente “formali/procedurali” denunciati con l'opposizione alla intimazione di pagamento, siano essi derivati che intrinseci, a stretto rigore non sono in questa sede scrutinabili nella loro pregnanza “autonoma”, da ricondursi al contesto ed ai termini di cui all'art. 617 c.p.c., ma solo per le ricadute eventuali, agli stessi attribuibili in forma “recuperatoria” laddove in concreto configurabile, sull'attuale validità della pretesa contributiva azionata attraverso l'atto direttamente “impugnato”.
Se non che, non sembra opinabile che l'istante, oltre a denunciare vizi propri dell'intimazione, contesta la irregolare procedura di riscossione desunta dalla
9 inesistente notifica degli atti impositivi originari, funzionale anche alla prescrizione, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Ragione per la quale le argomentazioni di parte resistente non possono essere condivise in estensione alla luce di uno scenario ermeneutico che sembra privilegiare altra tipologia di soluzioni. (6)
La prima doglianza attorea “sostanziale” concerne la mancata -regolare- notifica dei seguenti atti impositivi.
-- n. 071 2016 00623 30872, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 25/08/2016;
-- n. 071 2017 00673 00792, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 22/09/2017;
-- n. 071 2022 00963 40580, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 03/10/2022;
-- n. 371 2013 00054 52526, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo posta il 21/05/2013;
-- n. 371 2016 00050 71672, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo
“pec” in data 13/05/2016;
-- n. 371 201 00156 48507, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 11/11/2016;
-- n. 371 2016 00192 16467, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/12/2016;
-- n. 371 2016 00192 16568, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/12/2016;
-- n. 371 2017 00114 47617, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo posta il 3/2/2018;
-- n. 371 2017 00159 72366, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/10/2020.
Va precisato che le date di asserita notifica appena indicate sono quelle portate dalla “impugnata” intimazione di pagamento e che le tre citate cartelle concernono il recupero di “premi” di spettanza dell' laddove, CP_3 naturalmente, le poste azionate con gli avvisi di addebito sono di spettanza dell'ente previdenziale.
Per come anticipato, la doglianza attorea rimanda a due diverse situazioni patologiche, a stretto rigore non sovrapponibili, la prima dirigendosi verso la mancata notifica dei dieci atti impositivi, la seconda verso la non regolarità delle rispettive notifiche. Che, per vero, è censura diversa dalla prima nella misura in cui almeno in astratto dovrebbe muovere da una notifica esistente in rerum natura.
10 (7)
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio sia l'I.N.P.S. che l'agente della riscossione hanno depositato la copia delle notifiche degli atti impositivi di rispettiva
“competenza”. Il concessionario, inoltre, ha allegato e documentato che tutti gli atti impositivi in contestazione erano stati ripresi da pregresse intimazioni di pagamento, ritualmente interferenti con la progressione dei termini di prescrizione. Nel dettaglio, trattasi dei seguenti atti:
-- n. 071 2019 90259 29807, notificato a mezzo “pec” il 24 luglio 2019;
-- n. 071 2020 90207 81630, notificato a mezzo “pec” il 18 febbraio 2020;
-- n. 071 2022 90023 98526, notificato a mezzo “pec” il 4 marzo 2022;
-- n. 071 2017 90553 52213, da data per notificata il 17 novembre 2017 a CP_7 mezzo “pec”, riconducibile al solo avviso di addebito del 2013, con finale “526”.
Con la prima difesa utile successiva alla posizione formalmente assunta dagli enti convenuti e alla connessa produzione documentale l'istante (cfr. note attoree del 3 aprile 2024) ha in replica denunciato:
-- la mancata “consegna” alla casella di posta elettronica di destinazione della cartella del 2017 con finale “892”;
-- l'impossibilità di verificare la corrispondenza delle cartoline e delle ricevute di consegna “pec” al contenuto delle cartelle e degli avvisi di addebito, ciò in mirato riferimento alla cartella del 2016 con finale “872”, a tutti e sette gli atti impositivi provenienti dall'I.N.P.S. e alle quattro intimazioni di pagamento prodotte da CP_7
a sostegno della non maturata prescrizione delle poste;
-- la maturata prescrizione di sette dei dieci atti impositivi anche a fronte degli atti interruttivi intermedi.
Con le note sostitutive del 12 marzo 2025, successive alle documentate allegazioni dall'ente previdenziale veicolate in risposta all'ordinanza istruttoria con cui il G.U.L. investiva gli enti convenuti di chiarimenti in ordine alla “leggibilità” di alcuni atti impositivi, il ricorrente ha ulteriormente eccepito che:
-- gli avvisi di addebito del 2013, con finale “526”, e del 2017, con finale “617”, entrambi notificati a mezzo posta, non consentono la verifica della corrispondenza della cartolina con il contenuto degli atti;
-- i quattro avvisi di addebito del 2016 restano vulnerati dalle criticità già denunciate con le note precedenti anche perché a loro volta affetti dai vizi portati in emersione a sostegno della illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento direttamente “opposta”. (8)
Nell'analisi delle questioni poste dal sig. deve prioritariamente Pt_1 segnalarsi che tutte le obiezioni aventi ad oggetto le astratte e formali criticità inerenti le notifiche a mezzo “pec” vanno respinte per le ragioni illustrate in precedenza, evidentemente valide anche nel presente contesto.
11 Lo stesso deve ripetersi a proposito della asserita mancata attestazione di conformità dei file di posta elettronica e della loro allegazione in formato “pdf”. Va ora aggiunto che destituite di qualsivoglia fondamento sono anche le obiezioni concernenti la asserita impossibilità di ricondurre i singoli file ai rispettivi atti impositivi. Risulta per tabulas che ogni atto si riflette nella propria procedura di notifica attraverso l'abbinamento del numero di raccomandata e del codice di comunicazione che compare nella ricevuta “pec”. Addirittura pretestuosa si rivela l'obiezione per quel che concerne gli atti notificati a cura del concessionario in quanto la schermata delle varie notifiche a mezzo “pec” contiene sia l'esplicito riferimento alla cartella o alla intimazione, sia l'atto stesso nella sua integralità.
Restano, quindi, positivamente riscontrate le notifiche a mezzo “pec” concernenti:
-- le prime tre intimazioni sopra indicate, dal concessionario prodotte in quanto a loro volta riconducibili agli atti impositivi “impugnati”;
-- le cartelle di pagamento del 2016 e del 2022;
-- i cinque avvisi di addebito.
A diversa conclusione deve pervenirsi per la cartella di pagamento del 2017 e per la quarta intimazione di pagamento prodotta da a confutazione della CP_7 eccepita prescrizione. Trattasi dell'intimazione n. 071 2017 90553 52213 che, per come anticipato, riprende esclusivamente l'avviso di addebito del 2013. Ebbene, sia la cartella del 2017, sia la citata intimazione risultano “non consegnate” alla casella di posta elettronica di destinazione. Ciò significa che l'iter notificatorio non si è legalmente compiuto. L'allegazione del concessionario, a tenore della quale l'intimazione sarebbe stata oggetto di affissione infocamere, anche a volerla ritenere suscettibile di approfondimenti valutativi, non è documentata e, pertanto, a fronte delle mirate contestazioni attoree, resta indimostrata. (9)
Iter argomentativo a sé stante merita la verifica dei due avvisi di addebito notificati a mezzo posta.
L'avviso n. 371 2013 00054 52526 non necessita di lunghe digressioni. Infatti, anche a volerne sostenere il rituale iter notificatorio la conclusione resta negativa in quanto l'unico atto intermedio astrattamente interferente con il termine prescrizionale, id est l'intimazione del 2017 da ultimo citata, è rimasto, per come anticipato, non notificato. Ragione per la quale dalla data del 22 giugno 2013 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento del 2023 è sicuramente intercorso un lasso di tempo incompatibile con la prescrizione quinquennale.
Non lo stesso può dirsi per l'avviso di addebito n. 371 2017 00114 47617.
12 In questo caso, infatti, l'atto impositivo risulta ripreso da tutte e tre le intimazioni di pagamento ritualmente notificate a mezzo “pec”, rispettivamente il 24 luglio 2019, il 18 febbraio 2020 e il 14 marzo 2022. Risalendo la notifica dell'atto impositivo originario ad epoca successiva al 21 dicembre 2017, data di spedizione dell'avviso di “compiuta giacenza”, è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
In argomento, tuttavia, il ricorrente, per come anticipato, pone una questione ulteriore: quella dell'omessa redazione della necessaria relata di notifica ex art. 148 c.p.c. da parte dell'ufficiale o soggetto a tanto abilitato. Il rilievo, per vero non espressamente ripreso in corso di causa, è del tutto infondato. L'avviso di addebito risulta notificato direttamente dall'ente impositore, id est dal titolare della posta a credito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale strumento di notifica non richiede la predisposizione di alcuna relata di notifica secondo un tracciato giuridico-ermeneutico ormai risalente nel tempo. Di cui si riportano le tappe di maggiore significazione.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta
13 mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In tale prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>>
14 Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Trib. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa
Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Consegue che deve ritenersi cartolarmente dimostrato il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito in scrutinio, l'obiezione attorea basata sulla predisposizione della “relata” seguendo una ipotesi giuridico-ermeneutica chiaramente infondata, laddove, al contrario, nessuna
“impossibilità incolpevole” di conoscenza dell'atto è stata mai prospettata dall'interessato. Che, infine, mai ha messo in dubbio l'esattezza dell'indirizzo utilizzato per la spedizione dell'avviso, del resto facilmente verificabile attraverso i dati desumibili dall'intestazione del ricorso giudiziale.
15 (10)
Quanto alla verifica prescrizionale “generale”, valgano le seguenti considerazioni terminative.
Dell'avviso di addebito del 2013 si è già detto. In parte qua la domanda attorea è fondata.
Per la cartella di pagamento del 2017 viene in rilievo la sua omessa notifica prima ancora della prescrizione della posta, come verificato nel paragrafo (8). Il che conduce al risultato che l'atto impositivo, mai notificato, non poteva essere ripreso ed attualizzato dalla intimazione in questa sede direttamente “opposta”.
In riferimento ai restanti otto atti impositivi la domanda attorea è infondata anche nella prospettiva prescrizionale in quanto procedendo a riscontro incrociato fra le date di notifica delle due cartelle e dei sei avvisi di addebito e le date di notifica delle successive intimazioni di pagamento, quelle intermedie e quella in questa sede “impugnata”, emerge la valida interruzione del termine prescrizionale prima della scadenza del quinquennio. Ed invero, in disparte la cartella del 2022, a notifica autosufficente, si ha che tutti gli atti impositivi validamente notificati nel 2016 e nel 2017 risultano ripresi dalle intimazioni intermedie, validamente notificate a partire dal luglio 2019 (cfr. supra). Ciò vale a maggior ragione per l'avviso n. 371 2018 00159 72366, validamente notificato a mezzo “pec” il 4 ottobre 2020 e ripreso dalla sola intimazione intermedia del 2022, laddove dell'avviso del 2017 notificato a mezzo posta si è già data positiva contezza nel par. (9). Risalendo, per come detto, la valida notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di mirata e diretta opposizione in questa sede, al 27 giugno 2023 è del tutto evidente che, in riferimento a questi otto atti impositivi, nessuna prescrizione è maturata. E ciò senza nemmeno prendere in considerazione i 311 giorni di sospensione dovuti all'emergenza covid pure astrattamente conteggiabili.
Naturalmente, seguendo sempre le direttive giuridico-ermeneutiche provenienti dalla Corte Regolatrice, l'unico problema prescrizionale che può affrontarsi in questa sede è quello inerente il periodo successivo alla notifica degli atti impositivi originari, la mancata opposizione “diretta” agli stessi precludendo qualsiasi indagine derivata sulla tempestività della loro legale comunicazione rispetto alla genesi della posta creditoria. (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3^, n.10326/2014.) (11)
In conclusione, la domanda attorea va accolta nei limiti dei due soli atti impositivi sopra menzionati, e cioè la cartella di pagamento del 2017 e l'avviso di addebito del 2013, la prima mai notificata, il secondo a posta creditoria prescritta dopo la sua notifica. In parte qua l'intimazione n. 071 2023 90174 26392 va annullata.
16 Nel resto, al rigetto della domanda segue, come da esplicite sollecitazioni del solo ente previdenziale, la condanna del ricorrente al pagamento delle somme di cui ai sei avvisi di addebito in contestazione validamente notificati e validamente ripresi nell'intimazione di pagamento, in parte qua legittimamente esternata.
Le spese di lite devono compensate in toto. Ciò, prioritariamente, alla luce della reciproca soccombenza processuale, portata in emersione dall'originaria contestazione, mai abbandonata dal ricorrente, inerente l'intrinseca validità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, rivelatasi
“pacificamente” infondata, nonché dalla condanna dell'istante al pagamento delle somme di cui agli “avvisi” validamente ripresi dalla intimazione di pagamento, in parte qua immune da criticità. A tale evenienza si aggiunge la reciproca soccombenza sostanziale data dall'elevato numero di atti impositivi indirettamente “opposti” e dalla ritenuta infondatezza di quasi tutte le argomentazioni all'uopo valorizzate. Dati, questi, cui è possibile contrapporre l'annullamento della intimazione in esclusivo riferimento alla cartella e all'avviso di cui si è detto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
I.N.P.S./S. e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta CP_9 CP_3 così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta esclusivamente in riferimento alla cartella di pagamento n. 071 2017 00673 00792 e all'avviso di addebito n. 371 2013 00054 52526, in essa richiamati, le cui poste restano non recuperabili;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna il ricorrente al pagamento delle somme portate dai sei avvisi di addebito validamente ripresi nell'intimazione di pagamento opposta, oltre accessori di Legge;
5) compensa le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 7/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
17
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7111 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata per la trattazione finale al giorno 14.03.2025, e vertente
TRA
, nato il giorno 24.11.1988 in CASTELLAMMARE di STABIA e Parte_1 residente in [...], C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in NAPOLI al Corso UMBERTO I n.311 con l'avv. Raimondo D'ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SALERNO al Corso VITTORIO EMANUELE n.126 con l'avv. Edmondo CAPRIO che la rappresenta e difende giusta procura in atto versata
RESISTENTE NONCHE' I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace E
-, in Controparte_3 persona del Direttore Regionale p.t. della , elettivamente domiciliato in CP_4
NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE con l'avv. Concetta PETRILLO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento e pregressi atti impositivi.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 15.11.2023 il sig. adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare la nullità, o comunque di procedere all'annullamento, della intimazione di pagamento direttamente “opposta”, notificagli a mezzo “pec” il 27.06.2023, nella parte relativa ai pregressi atti impositivi indicati, a derivazione contributiva, e didichiarare, in tutto ovvero in parte, le somme non dovute e/o prescritte. Censura, l'istante, l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90174 26392 sia per vizi intrinseci all'atto sia perché la stessa avrebbe illegittimamente “ripreso” una serie di atti impositivi mai notificati prima di allora e comunque potenzialmente notificati in violazione di Legge.
Si costituivano ritualmente in Giudizio I.N.P.S., CP_5 CP_6
chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità-intempestività della
[...] domanda in opposizione e per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
Restava, invece, formalmente contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata in decisione dopo apposita ordinanza istruttoria del G.U.L.
Alla scadenza dei termini fissati per la trattazione finale, ex art. 127 ter c.p.c., al 14 marzo 2023, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è solo parzialmente accoglibile alla luce del seguente impianto motivazionale.
Va, prioritariamente, risolta la questione della esatta perimetrazione della domanda attorea. La prospettazione dell'opponente, desumibile da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo di lite, attrae a sé:
-- l'inesistenza/nullità/irregolarità della notifica (e) dell'intimazione di pagamento n.071 2023 90174 26392 avvenuta a mezzo “pec” per iniziativa diretta del concessionario, utilizzando un indirizzo di posta elettronica “secondario”, senza il formato informatico sottoscritto digitalmente con estensione del file in p7m.;
-- la illegittimità derivata della citata intimazione di pagamento che, nella parte
“opposta”, rimanda a pregressi atti impositivi mai notificati al destinatario;
-- l'inesistenza giuridica della notifica dei sottesi avvisi di addebito e delle sottese cartelle di pagamento in caso di omessa redazione della necessaria relata di notifica ex art. 148 c.p.c. da parte dell' ufficiale o soggetto a tanto abilitato;
-- la prescrizione di sette avvisi di addebito e di due delle tre cartelle di pagamento indirettamente opposte.
2 La prima obiezione ha carattere potenzialmente assorbente, di guisa che anche per motivi di logica motivazionale deve essere analizzata immediatamente. (3)
Con tale obiezione il ricorrente muove, in realtà, due distinti rilievi, evidentemente non sovrapponibili, nemmeno nelle ricadute delineate dall'istante.
Da una prima ottica, il sig. eccepisce la nullità-inesistenza- Parte_1 irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2023 90174 26392, eseguita direttamente dal concessionario a mezzo “pec” e proveniente da un indirizzo di posta elettronica asseritamente secondario. A questo rilievo resta connesso anche l'ulteriore obiezione “formale” concernente l'utilizzo di un “file” con estensione diversa da “.p7m” che avrebbe l'effetto di produrre non l'originale della cartella ma solo una copia elettronica priva di attestato di conformità. Copia che tuttavia il ricorrente non disconosce. Trattasi, peraltro, di due contestazioni che, originariamente dirette contro l'intimazione di pagamento del 2023, sono state estese, con le note sostitutive del 3 aprile 2024, a tutti gli atti notificati a mezzo “pec”, siano essi atti impositivi originari, siano essi atti intermedi evocati dagli enti convenuti a sostegno della non maturata prescrizione.
Orbene, entrambe le obiezioni “formali” sono prive del benchè minimo fondamento. E ciò in disparte i limiti effettivi della loro scrutinabilità avuto riguardo alla tempistica della presente iniziativa giudiziale. 3 A)
E' pacifico che il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in disamina e che è stato (messo) nelle condizioni di approntare, nei tempi dall'interessato ritenuti opportuni, le difese considerate pertinenti. L'opponente, infatti, ha prodotto puntualmente l'esemplare dell'atto “impugnato” e si è soffermato diffusamente sulle -ritenute- criticità interne ed esterne allo stesso. Consegue che nessun vulnus sostanziale e/o formale a ricadute sostanziali è individuabile nella fattispecie de qua. E ciò anche in riferimento alla evidente immediata rapportabilità dell'intimazione di pagamento all'agente di riscossione, desumibile, ictu oculi, dalla struttura intrinseca e dall'articolazione della stessa. Circostanza, questa, almeno indirettamente confermata dal sig. che, al Pt_1 netto di mere formule di stile, mai ha veicolato dubbi processualmente apprezzabili sulla paternità o comunque sulla provenienza dell'intimazione. Come dimostrato dalla corretta individuazione del contraddittorio. Ed invero, l'intimazione prodotta dall'istante (ma il discorso vale, mutatis mutandis anche per le cartelle prodotte da e per gli “avvisi” in atti versati dall'I.N.P.S.) CP_7 risultano confezionati sulla base del rispettivo modello ministeriale all'uopo predisposto.
3 La piena, ed incontestata, conformità di tali atti al modello ministeriale ulteriormente interferisce, in negativo, con la questione della provenienza degli stessi. Questione a ben vedere posta solo in astratto dal ricorrente.
Quella plasmata dall'istante è, in definitiva, un'eccezione che non porta in emersione alcuna patologia idonea ad interferire negativamente con la posizione del destinatario dell'atto. Il che, avuto anche riguardo al preciso ed ormai risalente arresto ermeneutico dei Giudici di legittimità (si cfr., fra le altre: Cass. n. 26419/2020; Cass. n. 29879/2021) sarebbe di per sé sufficiente a disattendere la prospettazione attorea. In realtà, la Corte Regolatrice ha affrontato la questione posta risolvendola in termini del tutto diversi da quelli evocati dall'istante.
Recependo l'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui non esiste alcun obbligo gravante sull'agente della riscossione di utilizzare l'indirizzo desunto dagli elenchi ufficiali, (cfr. Tribunale ROMA, sentenza n.8355/2020), Cass. Sez. VI, (ordinanza) n.982/23, incentrata su una fattispecie sovrapponibile a quella in attuale disamina, ha riformulato il principio di diritto a valenza sostanziale di cui si è detto. Peraltro, muovendo proprio dai precedenti “interni” sopra richiamati.
<… La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo “PEC” (“ t”) del quale era chiaramente Email_1 evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri … Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito del diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione… (Cass. n.26419 del 2020; Cass. n.29879 del 2021) Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_1 presente nei pubblici registri … ma da uno diverso … relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall .>> Controparte_1
Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.982/23.
E' appena il caso di segnalare che un tale indirizzo ermeneutico muove,
“logicamente”, dal pacifico superamento del duplice rilievo “a monte” secondo cui il concessionario non sarebbe abilitato a procedere autonomamente alla notifica
4 diretta a mezzo “pec”, con conseguente “inesistenza/nullità” dell'iter notificatorio. Rilievo, per vero, ai limiti della temerarietà. 3 B)
La seconda, parallela, obiezione palesa a sua volta evidenti limiti di tenuta. Ed invero, per le modalità operative della tipologia di notifica deve per sintesi osservarsi quanto segue. Venendo in rilievo una copia per immagine del documento creato in formato analogico ed esistente in originale presso il concessionario, artefice in via immediata della notificazione, la denunciata mancata attestazione di conformità non si erge a vulnus procedimentale almeno fin quando detta conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta nelle forme di Legge. Né il difetto di sottoscrizione “digitale” varrebbe a privare l'atto inoltrato per via telematica delle caratteristiche di immodificabilità e sicurezza della comunicazione. Con le quali l'istante finisce per confondere il problema della attestazione di conformità. Anche in questo caso le disposizioni che regolamentano la procedura di trasmissione
“telematica” prevedono un iter appositamente funzionale alla tutela della sua genuinità. Il riferimento è al duplice controllo, in “partenza” ed in “arrivo”, eseguito dai due gestori di posta elettronica certificata, quello del mittente e quello del destinatario.
Il primo appone la sua firma digitale sulla c.d. “busta di trasporto” che contiene il messaggio da inoltrare. Il secondo controlla la validità della firma apposta dal gestore “in uscita” e del messaggio e solo all'esito positivo di tale verifica si compie il procedimento di trasmissione per via telematica con la restituzione al Gestore del mittente della
“presa in carico” e della successiva “ricevuta di avvenuta consegna”, entrambe firmate dal Gestore del destinatario.
La correttezza di un tale sistema, anche in riferimento alla questione del formato utilizzato nella fattispecie concreta (“.pdf” e non “.p7m”), è, ad avviso del giudicante, puntualmente sintetizzata in un -ormai noto- intervento della CTP di MODENA che, oltre ad avallare l'assunto appena esplicitato, rammenta che il sistema dell'inoltro con il formato “.p7m” concerne la diversa ipotesi della procedura di notificazione di atti giudiziari. Non applicabile, o comunque non necessario, nel caso della notifica di cartelle di pagamento o atti equipollenti.
A ciò aggiungasi la obiettiva pregnanza dell'ulteriore considerazione a tenore della quale l'inoltro con formato “.p7m” non può essere preteso a salvaguardia della genuinità dell'atto da trasmettere perché lo stesso risultato è pacificamente garantito dal formato “.pdf”.
Inoltre, va ribadito che il sistema di inoltro-ricezione “bifasico” sopra per sintesi richiamato obiettivamente assicura non solo la conformità di provenienza (e
5 naturalmente di “arrivo”) dell'atto ma anche la conformità, o per meglio dire la
“certificazione con carattere immodificabile” del contenuto dello stesso.
Deve infine rimarcarsi, a chiusura sistemica dell'iter argomentativo, che la veicolazione in Giudizio delle copie delle relate di notifica può essere posta in discussione solo laddove si paventi espressamente la non conformità delle stesse ai fatti o agli originali nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 C.C. Quindi, attraverso un vero e proprio disconoscimento mirato atto a contestare, secondo le dinamiche previste dalla normativa appena richiamata, la pregnanza probatoria della copia. (Cfr., ex plurimis: Cass. Sez. III, n.10326/2014; Cass. Sez. VI,
n.23902/2017; Cass. n.30519/2022.) A ciò il ricorrente non si è attenuto, per come verificabile attraverso l'analisi letterale delle sue obiezioni.
A margine è in ogni caso necessario segnalare che i profili di doglianza eminentemente “formali/procedurali” rimangono esposti allo scrutinio di tempestività dell'iniziativa giudiziale di cui si darà contezza in seguito. (4)
Le conclusioni appena raggiunte irradiano effetti:
-- sulla piena regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento direttamente opposta dal ricorrente;
-- sulla astratta regolarità formale, da verificare in concreto caso per caso, delle notifiche degli avvisi di pagamento e delle cartelle di pagamento eseguite a mezzo
“pec”, qui dovendosi solo segnalare che nessun dubbio di provenienza della singola notifica, e quindi del singolo atto impositivo, è obiettivamente riscontrabile;
-- sulla astratta regolarità formale, nuovamente da verificare in concreto caso per caso, delle quattro intimazioni di pagamento allegate da quali validi atti CP_7 interruttivi della prescrizione, anch'esse al riparo da qualsiasi dubbio di provenienza. (5)
Va, a questo punto, affrontata la questione, agitata dagli enti convenuti, della inammissibilità della opposizione ad intimazione di pagamento, al netto, evidentemente, delle contestazioni, di cui si è data contezza, concernenti intrinsecamente la stessa.
La soluzione, ad avviso del G.U.L., passa attraverso l'analisi dell'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, del contenuto effettivo della domanda attorea, nella sezione inerente la pregnanza estrinseca dell'atto “impugnato”.
Il ricorrente, in realtà, espressamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza della pretesa contributiva veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della stessa. Eccezione -questa- a base polivalente, l'istante denunciando che il termine quinquennale sarebbe decorso sia a seguito della mancata -regolare- notifica degli originari atti impositivi, sia, ancorchè solo per alcuni di essi, a prescindere da detta patologia procedimentale.
6 Consegue che la verifica richiesta al G.U.L. è, a sua volta, pluridirezionale.
Da una prima ottica si chiede di accertare se l'iter notificatorio inerente le tre cartelle di pagamento e i sette avvisi di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, l'intimazione sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione.
Da una seconda ottica si chiede di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione a far data dalla -eventuale- regolare notifica degli originari atti impositivi.
Sembra al Giudice che da entrambe le prospettive la presente iniziativa giudiziale è ammissibile in quanto tende a contrastare una pretesa contributiva
“attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza - appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, laddove il primo accertamento dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile in questo contesto rimarrebbe quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, degli originari atti impositivi.
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice.
<In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n.78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.122 del 2010, D.P.R. n.602 del 1973 e dal D.Lgs. n.112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425.
7 <Allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti di giudizio di opposizione all'esecuzione ovvero di opposizione agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi di opposizione, tenendo presente che oggetto di questo sono intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume la omessa notificazione … Orbene, i rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326.
<In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle
8 cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio
2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Va da sé che nel caso di opposizione polivalente, che rimandi esplicitamente ad entrambi i profili di doglianza, dovranno applicarsi le regole proprie di ciascuna tipologia di “impugnazione” per verificare la legittimità dell'iniziativa giudiziale.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (27 giugno-15 novembre 2023), è evidente che i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. non sono stati rispettati.
Consegue che i vizi squisitamente “formali/procedurali” denunciati con l'opposizione alla intimazione di pagamento, siano essi derivati che intrinseci, a stretto rigore non sono in questa sede scrutinabili nella loro pregnanza “autonoma”, da ricondursi al contesto ed ai termini di cui all'art. 617 c.p.c., ma solo per le ricadute eventuali, agli stessi attribuibili in forma “recuperatoria” laddove in concreto configurabile, sull'attuale validità della pretesa contributiva azionata attraverso l'atto direttamente “impugnato”.
Se non che, non sembra opinabile che l'istante, oltre a denunciare vizi propri dell'intimazione, contesta la irregolare procedura di riscossione desunta dalla
9 inesistente notifica degli atti impositivi originari, funzionale anche alla prescrizione, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Ragione per la quale le argomentazioni di parte resistente non possono essere condivise in estensione alla luce di uno scenario ermeneutico che sembra privilegiare altra tipologia di soluzioni. (6)
La prima doglianza attorea “sostanziale” concerne la mancata -regolare- notifica dei seguenti atti impositivi.
-- n. 071 2016 00623 30872, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 25/08/2016;
-- n. 071 2017 00673 00792, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 22/09/2017;
-- n. 071 2022 00963 40580, cartella asseritamente notificata a mezzo “pec” in data 03/10/2022;
-- n. 371 2013 00054 52526, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo posta il 21/05/2013;
-- n. 371 2016 00050 71672, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo
“pec” in data 13/05/2016;
-- n. 371 201 00156 48507, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 11/11/2016;
-- n. 371 2016 00192 16467, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/12/2016;
-- n. 371 2016 00192 16568, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/12/2016;
-- n. 371 2017 00114 47617, avviso di addebito asseritamente notificato a mezzo posta il 3/2/2018;
-- n. 371 2017 00159 72366, avviso asseritamente notificato a mezzo “pec” in data 04/10/2020.
Va precisato che le date di asserita notifica appena indicate sono quelle portate dalla “impugnata” intimazione di pagamento e che le tre citate cartelle concernono il recupero di “premi” di spettanza dell' laddove, CP_3 naturalmente, le poste azionate con gli avvisi di addebito sono di spettanza dell'ente previdenziale.
Per come anticipato, la doglianza attorea rimanda a due diverse situazioni patologiche, a stretto rigore non sovrapponibili, la prima dirigendosi verso la mancata notifica dei dieci atti impositivi, la seconda verso la non regolarità delle rispettive notifiche. Che, per vero, è censura diversa dalla prima nella misura in cui almeno in astratto dovrebbe muovere da una notifica esistente in rerum natura.
10 (7)
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio sia l'I.N.P.S. che l'agente della riscossione hanno depositato la copia delle notifiche degli atti impositivi di rispettiva
“competenza”. Il concessionario, inoltre, ha allegato e documentato che tutti gli atti impositivi in contestazione erano stati ripresi da pregresse intimazioni di pagamento, ritualmente interferenti con la progressione dei termini di prescrizione. Nel dettaglio, trattasi dei seguenti atti:
-- n. 071 2019 90259 29807, notificato a mezzo “pec” il 24 luglio 2019;
-- n. 071 2020 90207 81630, notificato a mezzo “pec” il 18 febbraio 2020;
-- n. 071 2022 90023 98526, notificato a mezzo “pec” il 4 marzo 2022;
-- n. 071 2017 90553 52213, da data per notificata il 17 novembre 2017 a CP_7 mezzo “pec”, riconducibile al solo avviso di addebito del 2013, con finale “526”.
Con la prima difesa utile successiva alla posizione formalmente assunta dagli enti convenuti e alla connessa produzione documentale l'istante (cfr. note attoree del 3 aprile 2024) ha in replica denunciato:
-- la mancata “consegna” alla casella di posta elettronica di destinazione della cartella del 2017 con finale “892”;
-- l'impossibilità di verificare la corrispondenza delle cartoline e delle ricevute di consegna “pec” al contenuto delle cartelle e degli avvisi di addebito, ciò in mirato riferimento alla cartella del 2016 con finale “872”, a tutti e sette gli atti impositivi provenienti dall'I.N.P.S. e alle quattro intimazioni di pagamento prodotte da CP_7
a sostegno della non maturata prescrizione delle poste;
-- la maturata prescrizione di sette dei dieci atti impositivi anche a fronte degli atti interruttivi intermedi.
Con le note sostitutive del 12 marzo 2025, successive alle documentate allegazioni dall'ente previdenziale veicolate in risposta all'ordinanza istruttoria con cui il G.U.L. investiva gli enti convenuti di chiarimenti in ordine alla “leggibilità” di alcuni atti impositivi, il ricorrente ha ulteriormente eccepito che:
-- gli avvisi di addebito del 2013, con finale “526”, e del 2017, con finale “617”, entrambi notificati a mezzo posta, non consentono la verifica della corrispondenza della cartolina con il contenuto degli atti;
-- i quattro avvisi di addebito del 2016 restano vulnerati dalle criticità già denunciate con le note precedenti anche perché a loro volta affetti dai vizi portati in emersione a sostegno della illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento direttamente “opposta”. (8)
Nell'analisi delle questioni poste dal sig. deve prioritariamente Pt_1 segnalarsi che tutte le obiezioni aventi ad oggetto le astratte e formali criticità inerenti le notifiche a mezzo “pec” vanno respinte per le ragioni illustrate in precedenza, evidentemente valide anche nel presente contesto.
11 Lo stesso deve ripetersi a proposito della asserita mancata attestazione di conformità dei file di posta elettronica e della loro allegazione in formato “pdf”. Va ora aggiunto che destituite di qualsivoglia fondamento sono anche le obiezioni concernenti la asserita impossibilità di ricondurre i singoli file ai rispettivi atti impositivi. Risulta per tabulas che ogni atto si riflette nella propria procedura di notifica attraverso l'abbinamento del numero di raccomandata e del codice di comunicazione che compare nella ricevuta “pec”. Addirittura pretestuosa si rivela l'obiezione per quel che concerne gli atti notificati a cura del concessionario in quanto la schermata delle varie notifiche a mezzo “pec” contiene sia l'esplicito riferimento alla cartella o alla intimazione, sia l'atto stesso nella sua integralità.
Restano, quindi, positivamente riscontrate le notifiche a mezzo “pec” concernenti:
-- le prime tre intimazioni sopra indicate, dal concessionario prodotte in quanto a loro volta riconducibili agli atti impositivi “impugnati”;
-- le cartelle di pagamento del 2016 e del 2022;
-- i cinque avvisi di addebito.
A diversa conclusione deve pervenirsi per la cartella di pagamento del 2017 e per la quarta intimazione di pagamento prodotta da a confutazione della CP_7 eccepita prescrizione. Trattasi dell'intimazione n. 071 2017 90553 52213 che, per come anticipato, riprende esclusivamente l'avviso di addebito del 2013. Ebbene, sia la cartella del 2017, sia la citata intimazione risultano “non consegnate” alla casella di posta elettronica di destinazione. Ciò significa che l'iter notificatorio non si è legalmente compiuto. L'allegazione del concessionario, a tenore della quale l'intimazione sarebbe stata oggetto di affissione infocamere, anche a volerla ritenere suscettibile di approfondimenti valutativi, non è documentata e, pertanto, a fronte delle mirate contestazioni attoree, resta indimostrata. (9)
Iter argomentativo a sé stante merita la verifica dei due avvisi di addebito notificati a mezzo posta.
L'avviso n. 371 2013 00054 52526 non necessita di lunghe digressioni. Infatti, anche a volerne sostenere il rituale iter notificatorio la conclusione resta negativa in quanto l'unico atto intermedio astrattamente interferente con il termine prescrizionale, id est l'intimazione del 2017 da ultimo citata, è rimasto, per come anticipato, non notificato. Ragione per la quale dalla data del 22 giugno 2013 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento del 2023 è sicuramente intercorso un lasso di tempo incompatibile con la prescrizione quinquennale.
Non lo stesso può dirsi per l'avviso di addebito n. 371 2017 00114 47617.
12 In questo caso, infatti, l'atto impositivo risulta ripreso da tutte e tre le intimazioni di pagamento ritualmente notificate a mezzo “pec”, rispettivamente il 24 luglio 2019, il 18 febbraio 2020 e il 14 marzo 2022. Risalendo la notifica dell'atto impositivo originario ad epoca successiva al 21 dicembre 2017, data di spedizione dell'avviso di “compiuta giacenza”, è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
In argomento, tuttavia, il ricorrente, per come anticipato, pone una questione ulteriore: quella dell'omessa redazione della necessaria relata di notifica ex art. 148 c.p.c. da parte dell'ufficiale o soggetto a tanto abilitato. Il rilievo, per vero non espressamente ripreso in corso di causa, è del tutto infondato. L'avviso di addebito risulta notificato direttamente dall'ente impositore, id est dal titolare della posta a credito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale strumento di notifica non richiede la predisposizione di alcuna relata di notifica secondo un tracciato giuridico-ermeneutico ormai risalente nel tempo. Di cui si riportano le tappe di maggiore significazione.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta
13 mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In tale prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>>
14 Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Trib. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che
<costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa
Corte ha ribadito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. n. 10131 del 2020). La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Consegue che deve ritenersi cartolarmente dimostrato il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito in scrutinio, l'obiezione attorea basata sulla predisposizione della “relata” seguendo una ipotesi giuridico-ermeneutica chiaramente infondata, laddove, al contrario, nessuna
“impossibilità incolpevole” di conoscenza dell'atto è stata mai prospettata dall'interessato. Che, infine, mai ha messo in dubbio l'esattezza dell'indirizzo utilizzato per la spedizione dell'avviso, del resto facilmente verificabile attraverso i dati desumibili dall'intestazione del ricorso giudiziale.
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Quanto alla verifica prescrizionale “generale”, valgano le seguenti considerazioni terminative.
Dell'avviso di addebito del 2013 si è già detto. In parte qua la domanda attorea è fondata.
Per la cartella di pagamento del 2017 viene in rilievo la sua omessa notifica prima ancora della prescrizione della posta, come verificato nel paragrafo (8). Il che conduce al risultato che l'atto impositivo, mai notificato, non poteva essere ripreso ed attualizzato dalla intimazione in questa sede direttamente “opposta”.
In riferimento ai restanti otto atti impositivi la domanda attorea è infondata anche nella prospettiva prescrizionale in quanto procedendo a riscontro incrociato fra le date di notifica delle due cartelle e dei sei avvisi di addebito e le date di notifica delle successive intimazioni di pagamento, quelle intermedie e quella in questa sede “impugnata”, emerge la valida interruzione del termine prescrizionale prima della scadenza del quinquennio. Ed invero, in disparte la cartella del 2022, a notifica autosufficente, si ha che tutti gli atti impositivi validamente notificati nel 2016 e nel 2017 risultano ripresi dalle intimazioni intermedie, validamente notificate a partire dal luglio 2019 (cfr. supra). Ciò vale a maggior ragione per l'avviso n. 371 2018 00159 72366, validamente notificato a mezzo “pec” il 4 ottobre 2020 e ripreso dalla sola intimazione intermedia del 2022, laddove dell'avviso del 2017 notificato a mezzo posta si è già data positiva contezza nel par. (9). Risalendo, per come detto, la valida notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, oggetto di mirata e diretta opposizione in questa sede, al 27 giugno 2023 è del tutto evidente che, in riferimento a questi otto atti impositivi, nessuna prescrizione è maturata. E ciò senza nemmeno prendere in considerazione i 311 giorni di sospensione dovuti all'emergenza covid pure astrattamente conteggiabili.
Naturalmente, seguendo sempre le direttive giuridico-ermeneutiche provenienti dalla Corte Regolatrice, l'unico problema prescrizionale che può affrontarsi in questa sede è quello inerente il periodo successivo alla notifica degli atti impositivi originari, la mancata opposizione “diretta” agli stessi precludendo qualsiasi indagine derivata sulla tempestività della loro legale comunicazione rispetto alla genesi della posta creditoria. (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3^, n.10326/2014.) (11)
In conclusione, la domanda attorea va accolta nei limiti dei due soli atti impositivi sopra menzionati, e cioè la cartella di pagamento del 2017 e l'avviso di addebito del 2013, la prima mai notificata, il secondo a posta creditoria prescritta dopo la sua notifica. In parte qua l'intimazione n. 071 2023 90174 26392 va annullata.
16 Nel resto, al rigetto della domanda segue, come da esplicite sollecitazioni del solo ente previdenziale, la condanna del ricorrente al pagamento delle somme di cui ai sei avvisi di addebito in contestazione validamente notificati e validamente ripresi nell'intimazione di pagamento, in parte qua legittimamente esternata.
Le spese di lite devono compensate in toto. Ciò, prioritariamente, alla luce della reciproca soccombenza processuale, portata in emersione dall'originaria contestazione, mai abbandonata dal ricorrente, inerente l'intrinseca validità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, rivelatasi
“pacificamente” infondata, nonché dalla condanna dell'istante al pagamento delle somme di cui agli “avvisi” validamente ripresi dalla intimazione di pagamento, in parte qua immune da criticità. A tale evenienza si aggiunge la reciproca soccombenza sostanziale data dall'elevato numero di atti impositivi indirettamente “opposti” e dalla ritenuta infondatezza di quasi tutte le argomentazioni all'uopo valorizzate. Dati, questi, cui è possibile contrapporre l'annullamento della intimazione in esclusivo riferimento alla cartella e all'avviso di cui si è detto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 Controparte_8
I.N.P.S./S. e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta CP_9 CP_3 così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla l'intimazione di pagamento opposta esclusivamente in riferimento alla cartella di pagamento n. 071 2017 00673 00792 e all'avviso di addebito n. 371 2013 00054 52526, in essa richiamati, le cui poste restano non recuperabili;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) condanna il ricorrente al pagamento delle somme portate dai sei avvisi di addebito validamente ripresi nell'intimazione di pagamento opposta, oltre accessori di Legge;
5) compensa le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 7/4/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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