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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2734/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, in persona Parte_1
del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
E
nato a [...] l'[...]), Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mazzeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Roma, via Carlo Conti Rossini, 26, per procura allegata in atti;
con la partecipazione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di
Roma.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 29.4.2022, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto in data 11.1.2021 da nato Controparte_1
a Mogadiscio l'1.5.2000), volto ad ottenere l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento con la madre, (nata a [...] Controparte_2
l'1.1.1967) e, conseguentemente, la dichiarazione d'illegittimità del diniego del relativo visto, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi, il 2.9.2020.
Con atto di citazione ritualmente notificato a il Controparte_1
Ministero appellante ha impugnato l'ordinanza deducendo che l'istante non avrebbe adeguatamente dimostrato e documentato il requisito della vivenza a suo carico di e che la medesima sia priva di altri figli. Controparte_2
L'Amministrazione ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso originariamente proposto da Controparte_1
Si è costituito l'appellato contestando il fondamento dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto, con condanna del Parte_1
al pagamento delle spese di lite (in favore dell'Erario, in presenza di
[...]
provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio).
2 La Procura Generale, in data 9.10.2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con decreto del 17.9.2024, le parti sono state autorizzate a produrre note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della partecipazione all'udienza del
24.10.2024 e, acquisite tali note, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La materia del contendere investe il ricongiungimento dell'istante, in qualità di rifugiato in Italia, con sua madre.
L'Ambasciata ha originariamente respinto la richiesta di ricongiungimento familiare, sul presupposto che non avrebbe Controparte_1
dimostrato la sussistenza dei requisiti per ottenere il visto richiesto -di cui all'art. 29 D.Lgs. 286/98-, ossia la circostanza che la madre fosse a suo carico e non avesse altri figli nel Paese di provenienza.
Al riguardo, giova preliminarmente osservare che, nel corso del procedimento di primo grado, il non ha contestato il rapporto tra madre e figlio, Parte_1
come risultante dal test del DNA che l'istante ha trasmesso, su richiesta della stessa Ambasciata.
Risultano altresì prodotti in atti: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da il 18.8.2020, in cui si attesta che Controparte_2 [...]
è il suo unico figlio;
altra dichiarazione sostitutiva di atto Controparte_1
notorio dell'appellato, di analogo contenuto, dell'11.1.2021, nonché diverse rimesse di danaro, versato dall'istante in favore della madre (da ultimo, anche nel corso del presente procedimento di secondo grado).
3 In proposito, osserva la Corte che, a fronte dell'avvenuta produzione delle suddette dichiarazioni di notorietà, in primo grado, l'Amministrazione si è limitata ad una contestazione del tutto generica, senza articolare specifici rilievi in ordine al contenuto e alla rilevanza delle dichiarazioni stesse con particolare riferimento ai requisiti della inesistenza di altri figli e della vivenza a carico e senza offrire alcuna prova contraria al riguardo.
Inoltre, non può ignorarsi che, da un lato, notoriamente, in Somalia, non sia affatto agevole ottenere la disponibilità di documentazione concernente il proprio stato anagrafico e, dall'altro, che sarebbe spettato all'Amministrazione offrire la prova contraria di quanto contenuto nelle autodichiarazioni rese da madre e figlio, il che nella specie non è avvenuto, pur essendo la competente ambasciata munita di tutti gli strumenti per svolgere le necessarie verifiche in loco.
Infine, quanto all'entità delle rimesse effettuate dall'istante, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore” (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20127 del
14/07/2021).
Pertanto, in considerazione del potere d'acquisto della moneta somala, le rimesse compiute dall'appellato in favore della madre, sempre di importi
4 contenuti (talvolta inferiori ad € 100,00 e, comunque, mai non superiori ad €
200,00), debbano considerarsi sufficienti al suo mantenimento.
In conclusione, deve, quindi, ritenersi adeguatamente dimostrata per presunzioni la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare richiesto da in favore della madre, Controparte_1 CP_2
e che la decisione del Tribunale debba essere confermata, non meritando
[...]
censura alcuna.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario (essendo stato ammesso al gratuito patrocinio), seguono la Controparte_1
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente provvedendo sull'impugnazione proposta dal Parte_1
avverso l'ordinanza emessa il 29.4.2022 dal
[...]
Tribunale di Roma, respinge l'appello e condanna l'Amministrazione appellante, in persona del p.t., al pagamento delle spese di lite, che CP_3
liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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