TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.586 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in P.ZZA RINALDI 2 in TREVISO, presso lo studio dell'Avv.
CAVALLIN ALESSIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in PIAZZA ROMA GALLERIA PORCELLA N. 4 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. MANCONI ROSARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA THARROS N. 92 in ORISTANO, presso lo studio legale dell'Avv.
PAU DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento
Interveniente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Accertato che il sig. si è reso economicamente autosufficiente a far data dal CP_2
dicembre 2022, mese in cui si è trasferito definitivamente in Svizzera, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a favore dello stesso di € 300,00 mensili, come in premessa descritto, con effetto retroattivo dal mese di novembre 2022”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni indicate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/07/2024 ha instaurato il presente giudizio al Parte_1
fine di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite tra egli e CP_1
In particolare, i coniugi hanno contratto matrimonio in Oristano in data 24.06.1994 e dall'unione sono nati i due figli e , entrambi oggi maggiorenni. Per_1 CP_2
Con decreto emesso in data 10 aprile 2019 dal Tribunale di Oristano è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con successiva sentenza n. 22/2020 del Tribunale di Oristano depositata in data 17.01.2020 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio.
Il ricorrente ha precisato che fin dal decreto di omologazione dell'aprile 2019 il figlio CP_2
all'epoca minorenne, era stato collocato presso la madre, allora residente in via Libeccio
[...]
n.11 ad Oristano, ed era stato stabilito un assegno di mantenimento per lo stesso di € 300 mensili.
Tuttavia, nel 2022 , divenuto maggiorenne e conseguito il diploma di Liceo scientifico, CP_2
a partire dal mese di novembre ha intrapreso un'attività lavorativa in Svizzera, dapprima presso
Blatter's Arosa con contratto stagionale (docc. n. 3 – 4 parte ricorrente), poi presso il Lenkerof
Gourmet SPA Hotel con contratto a tempo indeterminato (doc. 5 parte ricorrente) e da ultimo presso il Chenot Palace ancora con contratto a tempo indeterminato (doc. 6 parte ricorrente).
Pertanto, il figlio delle parti da novembre 2022 non risiede più con la madre e si è trasferito definitivamente in Svizzera rendendosi economicamente autosufficiente. Dal dicembre 2022 egli ha iniziato a lavorare e guadagnare mensilmente cifre più che sufficienti per il suo mantenimento senza soluzioni di continuità fino alla data odierna.
Pagina 2 Ad oggi ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Chenot Palace a
Lucerna, in Svizzera, ove vive stabilmente.
Per tali ragioni, il ricorrente ha formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, seppur evidenziando che il ricorrente aveva sospeso spontaneamente il pagamento dell'assegno di mantenimento circa un anno prima dell'intervenuta indipendenza del figlio.
Pertanto, pur riservandosi ogni separata azione per il recupero di dette somme, la ha di fatto CP_1
aderito alla domanda attorea.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito nel giudizio anche lo stesso figlio maggiorenne delle parti , il quale ha voluto costituirsi al solo fine di confermare CP_2
di risiedere stabilmente in Svizzera dal 2022 e di essersi reso da tale data economicamente indipendente;
egli ha altresì confermato di condurre una vita dignitosa e vivere stabilmente in
Svitto, vicino a Lucerna, ove lavora con contratto a tempo indeterminato presso il Chenot Palace
Weggiz, sito vicino a Lucerna.
Alla luce di tali premesse, ha manifestato il proprio interesse, quale titolare del diritto reso oggetto della presente vertenza, a far accertare il buon diritto del ricorrente alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto a proprio favore con omologa di separazione e successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'interveniente ha anche dato atto che il padre nel corso del 2021 ha sempre versato il mantenimento regolarmente secondo le indicazioni della madre, in quanto il mantenimento veniva correttamente percepito dall'interveniente ogni mese.
Pertanto, ha a sua volta concluso in piena adesione alle richieste attoree. CP_2
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 14.11.2024, in tal sede confermando di rassegnare conclusioni conformi in adesione a quelle presentate originariamente dal ricorrente.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di
Pagina 3 conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le conclusioni rassegnate meritano pieno accoglimento.
Invero, nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è necessario verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
All'epoca della separazione e del divorzio, il figlio delle parti era pacificamente CP_2
minorenne e pienamente dipendente dai genitori, laddove la sopravvenuta modifica è inequivocabilmente costituita dal raggiungimento della sua piena autonomia sotto il profilo economico.
Le circostanze riferite dalle parti e adeguatamente documentate dal ricorrente confermano senza ombra di dubbio il distacco del figlio maggiorenne dal nucleo familiare originario e l'acquisizione di una piena indipendenza, alla luce del reperimento di stabile attività lavorativa e del trasferimento in altra città.
L'intervento volontario dello stesso , titolare del diritto, non fa altro che CP_2
ribadire la piena corrispondenza al suo stesso interesse della richiesta revoca.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 22/2020, pubblicata il 17/01/2020 nell'ambito del procedimento n. 1249/2019 R.G., definitivamente decidendo:
Sull'accordo tra le parti:
- accertato che il sig. si è reso economicamente autosufficiente a far data dal CP_2
dicembre 2022, mese in cui si è trasferito definitivamente in Svizzera, dispone la revoca
Pagina 4 dell'assegno di mantenimento stabilito a favore dello stesso di € 300,00 mensili, con effetto retroattivo dal mese di novembre 2022.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 5