Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2017, n. 8828
CASS
Sentenza 5 aprile 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio.

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  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 gennaio 2026

    FATTO 1. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3393, ha accolto parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 1569 del 2024, avente ad oggetto le elezioni comunali del Comune di Simbario tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024, nelle quali sono risultati eletti alla carica di sindaco Gennaro Crispo ed alla carica di consigliere comunale Antonio Pileggi, Bruno Vilone, Enza Figliuzzi, Giuseppe Scoleri, Paola Maria Lourdes Vono, Paolo Timpano, Stella Squillacioti, appartenenti alla lista n. 2 CambiAmo Simbario, con 303 voti, rispetto alla lista n. 1 Un'altra idea per Simbario (con candidato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2017, n. 8828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8828
Data del deposito : 5 aprile 2017

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