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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 187 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4
Quali eredi di Persona_1
Elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza S. Francesco di Paola n. 47, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Debora Zaccaria, che li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
A P P E L L A N T I
E
AZIENDA Controparte_1
In persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in , CP_1 via Arco Alessi n. 4 presso lo studio dell'Avv. Giulia Mulè che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A
1 OSPEDALIERO – CP_2 CP_3 Controparte_4
[...]
A P P E L L A T O – CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2018, , Parte_1
, e , quali eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 di convenivano dinanzi al Tribunale di Caltanissetta Persona_1
l' stessa città ed il Controparte_5 [...]
Esponevano gli attori: Controparte_6
• che in data 8 aprile 2015 si era sottoposto ad Persona_1 ecotomografia del collo e delle fosse sovraclaveari con il seguente esito: “bilateralmente in sede latero cervicale sia superficiale che profonda la presenza di numerosi linfonodi ingranditi di morfologia irregolare (rotondeggiante) di tipo verosimilmente patologico
(neoplastico). Si segnala inoltre la presenza di linfonodi patologici anche nelle fosse sovraclaveari (a destra risultano di maggiori dimensioni e colliquati o parzialmente colliquati)”;
• che, di conseguenza, il si era rivolto al Parte_2 [...]
, U.O. di Chirurgia Controparte_4
Generale”, dove veniva posta diagnosi di “linfoadenopatia cervicale” con previsione di intervento di biopsia linfonodo in anestesia locale;
• che dai controlli pre-operatori non era emerso alcun disturbo a carico del sistema nervoso centrale e periferico del paziente;
• che il veniva ricoverato il 27 aprile 2015 e sottoposto il Parte_2 giorno successivo ad intervento chirurgico di “asportazione linfonodi cervicali profondi”, descritto nella documentazione clinica come “incisione retrosternocleidomastoidea destra. Isolamento di linfonodo, emostasi. Drenaggio e sintesi a strati”);
2 • che il 29 aprile 2015 il paziente veniva dimesso con la diagnosi di
“neoplasia linfatica”;
• che il successivo esame istologico, eseguito presso all'U.O. di
Anatomia Patologica del P. O. “Gravina” di Caltagirone, era esitato in referto redatto nei seguenti termini: “descrizione macroscopica:
3 linfonodi;
il più grande di cm. 3x2x1,3. Descrizione microscopica e diagnosi: Linfoma maligno non GK a cellule B mantellare”;
• che, a decorrere dal 2 luglio 2015, era stato Persona_1 sottoposto a cicli di chemioterapia, eseguiti presso gli ambulatori dell' U.O. di Ematologia - Talassemia del Presidio Ospedaliero S.
Elia di;
CP_1
• che il de cuius nell'immediato post operatorio aveva accusato un deficit algico-disfunzionale alla spalla ed al braccio destri;
• che il 14 ottobre 2015, a seguito di visita neurologica ed elettromiografia (EMG) presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale S. Elia di , al veniva CP_1 Parte_2 diagnosticata una “sofferenza neurogena nei territori di pertinenza
C3-C4-C5-C6 di destra da possibile paralisi del plesso nervoso”
• in data 31 marzo 2016, il sig. si sottoponeva a visita Parte_2 fisiatrica presso il Poliambulatorio di Sommatino, Servizio di
Fisiatria dell' di , cui seguiva diagnosi di CP_5 CP_1
“sospetta lesione del plesso brachiale dx, esito intervento” (doc. 5 del fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado);
• che il 7 luglio 2016, visita ortopedica effettuata presso lo stesso
Poliambulatorio diagnosticava al “rigidità Persona_1 della spalla con esiti di lesione del plesso brachiale per asportazione linfonodale”;
• che, da visita medico-legale, effettuata, dal dott. Persona_2 erano emersi profili di responsabilità professionale dei
[...] sanitari del P.O. “ ” per errate manovre Controparte_4 chirurgiche produttive della lesione di uno o più rami del plesso brachiale destro con conseguente grave deficit funzionale, asso- ciato a grave ipotrofia muscolare definitiva.
Esponevano ancora gli attori che veniva esperito con esito negativo il procedimento di mediazione ex art. 8 del D. Lgs. N. 28/2010 e che Per_1 era deceduto il 31 gennaio 2018.
[...]
3 Ritenuta la responsabilità colposa dei sanitari del P.O. “ di Controparte_4
” per le lesioni patite dal come emergenti dalla CP_4 Persona_1 documentazione medica, e valutate in sede di visita medico legale come produttive di danno biologico pari al 40%, con giorni 30 di ITA e giorni 60 di
ITP, gli attori, illustrate le proprie argomentazioni in diritto, concludevano chiedendo la declaratoria della suddetta responsabilità e la condanna dello stesso e dell al pagamento in loro favore, a titolo CP_4 Controparte_7 successorio, del risarcimento dei danni sofferti dal de cuius, quantificato in €
238.587,00. La sig.ra chiedeva altresì la ulteriore somma Parte_1 di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto iure proprio.
Si costituiva l' che sosteneva la corretta esecuzione Controparte_7 dell'intervento chirurgico e chiedeva il rigetto della domanda, anche sproporzionata nel quantum. Chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della dottoressa e del dott. , che avevano Per_3 Per_4 eseguito l'intervento in questione.
Il restava contumace. Controparte_4
Il Tribunale rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa in quanto tardiva e disponeva CTU medico – legale.
Senza ulteriore attività istruttoria, con sentenza n. 321/2022 del 29 aprile
2022, il giudice adito rigettava le domande attrici e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di CTU.
I soccombenti propongono appello e chiedono, con l'integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita l , eccependo l'inammissibilità del gravame e Controparte_7 chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Il restava contumace anche in Controparte_4 questo grado.
Con ordinanza del 15 dicembre 2022, questa Corte dichiarava insussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, rigettava le richieste istruttorie e di rinnovazione della CTU formulate dagli appellanti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, che le parti presentavano con note sostitutive ex art. 127ter c.p.c., dell'udienza del 31 ottobre 2024, data nella quale la causa veniva assunta in decisione.
********
Il Tribunale di Caltanissetta ha preliminarmente ricordato la natura contrattuale della dedotta responsabilità delle parti convenute per l'operato dei
4 medici dipendenti, affermata dalla giurisprudenza di legittimità ex art. 1228 cod. civ. e confermata dall'art. 7 co. 1 L. n. 24 del 2017, con i conseguenti riflessi in tema di distribuzione dell'onere probatorio, gravante sul danneggiato con riferimento alla tipologia di prestazione medica ricevuta, all'esistenza del danno ed al nesso causale fra primo e secondo.
Ciò premesso in diritto e ricordati i termini della controversia, il primo giudice ha evidenziato come fossero indiscussi l'intervento chirurgico subito dal e la sofferenza algica e funzionale da lui accusata alla spalla destra, Parte_2 cosicché l'aspetto decisivo della controversia stava “nel verificare la sussistenza di un nesso causale tra la diminuzione funzionale del plesso brachiale destro lamentata dal sig. e l'operato dei medici del P.O. Persona_1 CP_4
di che hanno compiuto l'intervento chirurgico di asportazione dei
[...] CP_4 linfonodi. In particolare, va verificato se tale menomazione sia stata cagionata da un errore nell'esecuzione dell'intervento oppure se tale condizione sia da ricondurre ad altre cause”, questione da affrontare e risolvere sulla base della documentazione e della CTU, espletata dalla dott.ssa (medico legale) e Per_5 dal dott. (specialista in chirurgia). Per_6
Il Tribunale ha rilevato che, secondo i CC.TT.UU., “il deficit funzionale lamentato dal paziente al plesso brachiale destro non era da ricondursi ad una lesione causata dal chirurgo, ma alla evoluzione della patologia neoplastica da cui era affetto”.
Attraverso un'analisi della CTU, delle osservazioni critiche mosse dal CTP degli attori e delle risposte ad esse fornite dai Consulenti dell'Ufficio, il primo giudice ha ritenuto di dover condividere le sopra sintetizzate conclusioni dei propri ausiliari, così pervenendo al rigetto della domanda.
Con sostanzialmente unico motivo, gli appellanti sostengono l'errore del
Tribunale nel non avere ritenuto provato il nesso di causalità fra l'intervento chirurgico del 28 aprile 2015 di “asportazione linfonodi cervicali profondi” e la lesione algico – disfunzionale alla spalla destra sofferta dal loro dante causa, avendo egli aderito alle conclusioni erronee e contraddittorie raggiunte dai
CC.TTU.UU.
Costoro avevano ritenuto che un intervento, come quello oggetto di causa, eseguito in anestesia locale non consentirebbe l'asportazione di linfonodi più profondi, per cui, nella fattispecie, l'asportazione di linfonodi soltanto superficiali non avrebbe potuto interessare un ramo o dei rami del plesso brachiale, responsabile della sintomatologia algico – disfunzionale.
5 I Consulenti avevano altresì considerato che il aveva accusato dolori Parte_2
e deficit funzionale alla spalla destra solo a distanza di tempo dall'intervento e non nella sua immediatezza.
Di qui la statuizione di rigetto, da ritenersi, secondo gli attori, errata ed illegittima come le conclusioni dei Consulenti su cui si basava, per contrarietà rispetto alla documentazione sanitaria in atti.
In primo luogo, l'intervento programmato per era stato Persona_1 quello di “biopsia di linfonodo”, ossia di asportazione di una parte di un linfonodo, come risultante dalla scheda di programmazione del 22 aprile 2015, ma, poi, il paziente era stato sottoposto a linfoadenectomia, come rivelato dalla scheda di sala operatoria, ove figurava la dicitura “tipo di intervento: asportazione di linfonodi cervicali profondi”, ribadita nella richiesta di esame istologico all'anatomopatologo. Come evidenziato dal CTP in sede di note critiche alla relazione, premessa la necessità che la richiesta di esame istologico contenesse dati estremamente precisi al fine di ottenere una puntuale ed esatta risposta dell'anatomopatologo necessaria per la formulazione della diagnosi, se la richiesta stessa descriveva nei sensi anzidetti la procedura chirurgica seguita e se l'organo trasmesso per l'analisi era “1-
ADENOPATIA LATERO-CERVICALE DX”, significa che all'anatomopatologo è stato inviato un linfonodo latero cervicale destro profondo”. Risultava perciò incomprensibile da che cosa i CC.TT.UU. avessero “ desunto che il linfonodo e/o linfonodi erano superficiali.”, risultando incongruo e frutto di valutazione strettamente personale, viste le anzidette risultanze documentali, il riferimento all'esecuzione dell'intervento in anestesia locale anziché generale. Viceversa,
l'anestesia locale era invece compatibile con interventi anche più invasivi come l'asportazione di tumori benigni alla mammella, di neoformazioni profonde alla parete addominale e toracica oppure ernie di varia tipologia. I chiarimenti forniti dai Consulenti d'Ufficio sul punto si erano risolti in una mera reiterazione dell'errata considerazione riservata all'anestesia locale ed erano stati, perciò, del tutto insoddisfacenti.
Altro errore dei CC.TT.UU. era consistito nel ritenere che non fossero stati asportati linfonodi profondi sulla base di tomografia PET dell'11 maggio 2015, che ne avrebbe evidenziato la persistente presenza. Ciò, invece, non era affatto significativo, perché i linfonodi asportati erano stati soltanto tre, come emergente dal referto dell'esame istologico, ed era dunque ovvio che gli altri
6 risultassero ancora presenti ed anzi erano proprio l'oggetto dell'accertamento anzidetto.
Parimenti errato l'avviso dei Consulenti e del Tribunale sul tempo trascorso fra l'intervento chirurgico del 28 aprile 2015 e la manifestazione della sintomatologia algico – disfunzionale
Lo stato di benessere riferito dal paziente il 3 luglio 2015 e risultante dal diario clinico redatto presso l'U.O. di Ematologia del P.O. S. Elia di , CP_1 concerneva esclusivamente la risposta al trattamento chemioterapico. Nel diario clinico del 31 agosto 2015, presso la stessa struttura, si ribadisce l'inesistenza di effetti avversi alla chemioterapia, segnalandosi invece
“persistenza della ipostenia muscolare plesso brachiale destro” con richiesta di consulenza chirurgica e neurologica. Osservano gli appellanti che “il termine
“persistenza” indica una già lamentata manifestazione a carico della spalla destra”.
E proprio la consulenza neurologica effettuata lo stesso 31 agosto 2015, aveva evidenziato che il lamentava “da circa 3 mesi deficit stenico dei Parte_2 muscoli prossimali all'arto superiore dx ed asimmetria della spalla” per cui, “ il deficit motorio alla spalla destra, persistente già dall'immediato post operatorio, costituisce un dato obiettivato dal neurologo”
Di contro, il referto della consulenza neurologica non era stato in alcun modo considerato dai Consulenti né dal giudice.
Gli appellanti ricordano poi l'esito dell'esame elettromiografico del 14 ottobre
2015, che aveva concluso per “SOFFERENZA NEUROGENA NEI TERMINI DI
PERTINENZA C3-C4-C5-C6 A DX DA POSSIBILE PARALISI DI PLESSO …”, con conferma della diagnosi già posta.
Pertanto, considerando anche che all'ingresso presso l'
[...]
non era emersa alcuna sofferenza algica o disfunzionale a Controparte_8 carico di spalla e braccio destri, gli appellanti ritengono dimostrate le
“responsabilità dei sanitari del Controparte_4 per errate manovre chirurgiche, che hanno cagionato al fu la Persona_1 lesione di uno o più rami del plesso brachiale destro, nel corso dell'intervento chirurgico di “asportazione di linfonodo profondo”, così causando al paziente un grave deficit funzionale, associato a una grave ipotrofia muscolare definitiva”, tanto più che, in luogo del programmato e semplice intervento di “biopsia linfonodale”, si era proceduto alla asportazione di linfonodi profondi, intervento inspiegabile, dal momento che l'intervento doveva avere scopo solo diagnostico
7 e non curativo, e perciò tale da potersi limitare all'asportazione di un linfonodo superficiale o ad una biopsia superficiale.
Considerato che
i trattamenti fisioterapici non avevano sortito alcun miglioramento e viste le risultanze dell'EMG, si doveva ritenere che la lesione nervosa subita dal de cuius era imputabile all'intervento del 28 aprile 2015, eseguito con imperizia e senza l'attenzione richiesta dalla delicatezza della zona anatomica e per di più, come detto, disattendendo la programmazione che prevedeva soltanto la biopsia su un linfonodo superficiale a fini puramente diagnostici.
La parte residua dell'atto di appello concerne la natura contrattuale della responsabilità delle parti convenute e la quantificazione del danno.
************
L'appello non è fondato.
Come ricordato in narrativa, la prima critica degli appellanti concerne quanto i
Consulenti d'Ufficio hanno affermato con riguardo all'asportazione linfonodale in cui si risolse l'intervento chirurgico del 28 aprile 2015.
Scrivono i dottori e (pag. 11 relazione) che: Per_6 Per_5
L'asportazione del linfonodo da parte del Primo Operatore, si riferiva al linfonodo/linfonodi superficiale, e non profondo, dal momento che l'intervento è stato eseguito in Anestesia Locale con Sedazione e non in Anestesia Generale.
Pertanto era impossibile incorrere in una lesione iatrogena dei rami nervosi e/o del Plesso Brachiale, che dal punto di vista Anatomico è molto più profondo.
A fronte delle osservazioni critiche mosse sul punto dal CTP degli attori (oggi appellanti) e basate sulla scheda di sala operatoria e sulla richiesta di esame istologico inoltrata all'anatomopatologo, da cui risultava essersi trattato di
“asportazione di linfonodi cervicali profondi”, e non superficiali, i CC.TT.UU. rispondevano (note di chiarimento, pagg. 2 – 3) come segue:
“Seppur sia vero che la scheda di sala operatoria recita testualmente:
“asportazione di linfonodi cervicali profondi e la richiesta dell'esame istologico precisa procedura chirurgica : asportazione di linfonodi cervicali profondi e organo inviato : adenopatia laterocervicale dx.; e infine descrizione macrosopica dell'esame istologico : 3 linfonodi, il più grande cm. 3X2x1,3.” Ma è pur vero che - L'intervento è stato eseguito in anestesia locale ( v. Dopo)” (grassetti nel testo).
Il “dopo”, non considerato dagli appellanti, è quello che i Consulenti dell'Ufficio scrivono alle pagg. 4 e 5 della stessa nota di chiarimenti.
8 “la chirurgia del collo, a nostro avviso, non è da paragonare alla chirurgia della mammella, della parete addominale o toracica per il trattamento delle ernie o altre lesioni superficiali. (a questa tipologia di interventi chirurgici aveva fatto riferimento il CTP degli attori per sostenere che, essendo i medesimi anche più invasivi di quello effettuato su l'anestesia locale non era Persona_1 incompatibile con un'asportazione di linfonodi profondi – n.d.r.).
La chirurgia del collo, per le strutture nobili che lo attraversano, a garanzia dei pazienti, per far fronte a complicanze prevedibili, quali lesioni vascolari, deve essere affrontata sempre in anestesia generale.
Pertanto, riteniamo che l'approccio in anestesia locale è stata la scelta per
l'exeresi del linfonodo (anche se dalla documentazione risulta il prelievo di linfonodo profondo).
Secondo i Consulenti, non si sarebbe mai potuto effettuare in anestesia locale un intervento che avesse potuto coinvolgere “le strutture nobili” che attraversano il collo. Il tipo di anestesia adottata, dunque, non discende dalla maggiore o minore invasività dell'intervento, su cui fanno leva il CTP e gli appellanti, ma della elevata probabilità di complicanze insita nella chirurgia del collo.
I CC.TT.UU. hanno ritenuto elemento di conferma del proprio parere il fatto che alla PET dell'11 maggio 2015 era risultata “la positività di adenopatie in sede latero cervicale, con obiettività clinica di tumefazione l.c. a destra di circa
4,5 cm. di consistenza aumentata e scarsamente mobili in retrosternocleiodmastoidea dx. Se fossero stati asportati i linfonodi profondi, tredici giorni dopo non li avremmo ritrovati in quella stessa sede (latero cervicali in retrosternocleidomastoidei).”
Gli appellanti considerano ciò un elemento del tutto insignificante, perché
l'asportazione aveva interessato solo tre linfonodi, non la loro totalità, per cui era ovvio che gli altri fossero tuttora presenti.
L'osservazione appare semplicistica, considerando che i Consulenti avevano qualificato come linfonodi profondi solo quelli situati nella specifica sede considerata (latero cervicali in retrosternocleidomastoidei) ed in rapporto, evidentemente al punto di intervento.
Inoltre, i Consulenti d'Ufficio precisano che “i linfonodi, di solito, durante un intervento chirurgico, si presentano raggruppati in pacchetti, è difficile distinguere il singolo linfonodo dai linfonodi adiacenti, ed è difficoltoso in corso di intervento chirurgico dissociarli perché molto sanguinanti”. Dopo l'escissione, “in
9 Anatomia Patologica è possibile dissociare il pezzo anatomico ed ecco che vengono fuori 3 linfonodi”.
Ciò di cui, dunque, i Consulenti hanno rilevato la persistente presenza alla PET dell'11 maggio erano gli stessi pacchetti di linfonodi profondi, circostanza che concordava con l'esecuzione dell'intervento in anestesia locale nell'indicare un prelievo di linfonodo superficiale.
Quanto all'altro aspetto su cui si accentrano le censure degli appellanti, si osserva che non è affatto evidente, come gli stessi sostengono, che lo stato di benessere riferito dal ai sanitari dell'U.O. di Ematologia Parte_2 dell'Ospedale di nella seduta del 3 luglio 2015, si riferisse CP_1 esclusivamente all'assenza di effetti collaterali negativi della chemioterapia. Nel diario clinico, alla data suddetta, si legge “benessere, non riferiti effetti avversi alla terapia”. E' ovviamente impossibile sapere esattamente che cosa, chiese il medico e quale fu la risposta del paziente. Tuttavia, in un incontro medico – paziente è quanto mai verosimile che le prime informazioni sullo stato di salute del secondo riguardino gli aspetti generali, con un approccio discorsivo ed informale. Con questa osservazione appare coerente la punteggiatura della frase sopra trascritta: ad una prima domanda sulle sue generali condizioni il paziente riferisce uno stato complessivo di benessere, ed a quella specifica riguardante la chemioterapia eseguita il giorno precedente (con somministrazione di R- Benda), non riferisce effetti avversi. Va, del resto, notato, che il sanitario che annota il descritto diario clinico del 3 luglio 2015
( ) è lo stesso che esattamente un mese dopo, il 3 agosto 2015, Persona_7 riscontrava, ad apposita ispezione, “ipotonia muscolare spalla destra, con limitazione funzionale” di seguito descritta, nonché vari linfonodi, richiedendo perciò elettromiografia e radiografia scapolo-omerale destra. Se, dunque, il 3 agosto 2015 lo stesso medico effettuò un riscontro della situazione del plesso brachiale destro del paziente, senza invece avervi proceduto affatto un mese prima, è altamente verosimile che ciò dipese dalla rappresentazione da parte del di una sintomatologia viceversa assente alla data del 3 luglio Parte_2
2015, quando già erano trascorsi oltre due mesi dall'intervento del 28 aprile.
La persistenza della ipostenia muscolare del plesso brachiale destro rilevata nello stesso diario clinico alla data del 31 agosto 2015 non è perciò affatto riferita, come sostengono gli appellanti, ad una mai documentata insorgenza della stessa in epoca prossima all'intervento di asportazione dei linfonodi, ma al riscontro del 3 agosto precedente, riscontro su cui l'atto di appello glissa del
10 tutto, passando, nell'analisi del diario clinico, direttamente dal 3 luglio 2015 al
31 agosto 2015 (v. pag. 20 atto di citazione).
Se, dunque, è certo che il 3 ed il 31 agosto 2015 il medico deputato alla somministrazione della chemioterapia si preoccupò di verificare le condizioni del plesso brachiale destro del dopo essersene del tutto Parte_2 disinteressato il precedente 3 luglio, è quanto mai verosimile, se non altrettanto certo, che in tale occasione il paziente non riferì di alcuna particolare algia o disfunzione e che è coerente con tale conclusione il
“benessere” risultante dal diario clinico concernente quella giornata. Del resto, non trova alcuna smentita quanto i Consulenti d'Ufficio affermano a pag. della relazione e di seguito trascritto:
“Il Paziente, dopo l'intervento, ha avuto un decorso clinico regolare ed è stato dimesso in data 29/04/2015, senza lamentare alcuna sintomatologia algica e/o alterazione motorie o sensitive della spalla destra e dell'arto omolaterale, come si può evincere dal diario clinico. Successivamente eseguiva ulteriori controlli per una più accurata stadiazione”.
Algie e disfunzioni non risultano riferite neppure alla PET dell'11 maggio 2015,
13 giorni dopo l'intervento.
Non resta dunque che ribadire che nessun disturbo afferente al plesso brachiale destro risulta essere stato lamentato dal paziente prima del 3 agosto
2015, per cui l'insorgenza del disturbo stesso deve essere collocata in epoca non puntualmente precisabile, ma sicuramente posteriore al 3 luglio 2015. Il riferimento ai “circa tre mesi”, di cui alla visita neurologica del 31 agosto 2015
(e che comunque consentirebbe di collocare l'inizio della sintomatologia a fine maggio – inizio giugno 2015, quindi a distanza di almeno un mese dall'intervento del 28 aprile) è troppo vago per riuscire affidabile e comunque non è affatto un dato oggettivato dal medico neurologo, ma un riferito del paziente.
Tutto questo, peraltro, passa in secondo piano ove si consideri che i Consulenti dell'Ufficio non solo hanno escluso che la lesione oggetto di richiesta risarcitoria sia in connessione causale con l'intervento del 28 aprile 2015, ma ne hanno individuato la causa alternativa nell'evoluzione degenerativa della patologia tumorale sofferta dal de cuius.
Riprendendo osservazioni precedenti, a pagg. 7 – 8 della nota di chiarimenti i
CC.TT.UU. scrivono:
11 “Le conseguenze lesive patite dal paziente sono da attribuire alla evoluzione della malattia. Il Linfoma di GK ha avuto una evoluzione locale che ha interessato le stazioni linfonodali mediastiniche, sovraclaveari e latero cervicali bilateralmente con espressività maggiore a destra. Questo dato obiettivo esprime la caratteristica infiltrativa della malattia verso tutti i tessuti e strutture viciniori, anche a carico dei rami nervosi che formano il plesso brachiale. Le patologie dei plessi (plessopatie) sono in genere dovute ad una compressione fisica o a un danno post-traumatico di notevole entità. L'evoluzione della malattia,
l'accrescimento del linfoma, ha sicuramente provocato una compressione e/o infiltrazione delle strutture nervose provocando la sofferenza neurogena nei territori di pertinenza C3,C4,C5,C6, a destra (come da esame elettromiografico), da paralisi di plesso.
Le radici nervose interessate dalla lesione, per provocare la paralisi riportata dal
Paziente devono essere state tante, e a nostro avviso, con l'accesso chirurgico praticato dal chirurgo Operatore, ciò non poteva accadere. Quindi la paralisi riportata dal paziente era da ascrivere all'aumento volumetrico del Linfoma che ha compresso e infiltrato le strutture nervose interessate dalla lesione”.
In precedenza, alle pagg. 3 – 4 delle stesse note, i Consulenti avevano già precisato quanto segue:
“Il plesso brachiale ha inizio a livello del midollo spinale , laddove nascono i rami anteriori dei 5 nervi spinali, attraversa il canale cervico ascellare presente nel collo e passando sopra la prima costa e sotto la clavicola si introduce nel cavo ascellare per poi raggiungere i vari muscoli del braccio e del dorso.Visto il decorso dei rami nervosi che formano il Plesso Brachiale, radici nervose
C5, C6, C7, C8, T1, una lesione iatrogena in rapporto alla sede anatomica corrispondente all'incisione latero cervicale dx. sarebbe stata più limitata e non responsabile di una lesione da Plesso Brachiale come riferito”.
L'atto di appello non menziona e tanto meno sottopone a critica, corredata dal parere di organo tecnico qualificato (v. Cass. Sez. Lav. 23/11/1994 n. 9921,
Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2005 n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662) questi rilievi dei Consulenti dell'Ufficio, che, fra l'altro, sono perfettamente coerenti con la sopra ampiamente rilevata assenza di sintomatologia dolorosa e disfunzionale sino, almeno, a luglio 2015.
12 Pertanto, l'appello si palesa poco o punto persuasivo in relazione alle censure specifiche sollevate e del tutto lacunoso in relazione alla patologia tumorale che i CC.TT.UU. hanno individuato quale causa effettiva delle lesioni lamentate.
Di qui il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della controversia come determinato, visto il rigetto della domanda, dalla somma (poco meno di € 260.000,00) complessivamente richiesta (v. Cass. 24 febbraio 2016 n. 3574, Cass. 6 maggio
2022 n. 14470) e le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per le quattro fasi del grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 321/2022 del 29 aprile 2022 del Tribunale di Caltanissetta
C O N D A N N A
Gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all' Controparte_9
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€ 10.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Roberto Rezzonico
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