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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1476/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi rappresentati Parte_1 CP_1
e difesi dall'Avv. Claudia Sanesi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno adito il Tribunale di Prato per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la SI.ra Pt_1
pagina 1 di 5 e il SI. , contratto in Prato il 15.04.2016 ed iscritto Parte_1 CP_1
nei Registri dellao Stato Civile del Comune di Prato al n. 51 P. I Anno 2016; 2)ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della
Sentenza e degli ulteriori provvedimenti di rito;
3)dichiarare compensate le spese tra le parti 4) il figlio resterà affidato in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1 [...]
con collocamento presso il domicilio materno, ove manterrà la Parte_1
propria residenza;
5)il SI. potrà vedere il figlio quando lo vorrà previo CP_1
congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso. In ogni caso il padre terrà con sé a week-end alternati e nella settimana in cui non Per_1 Per_1
trascorrerà il finesettimana con il padre, starà con lui il venerdì dall'uscita da scuola alla sera dopocena. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordate di comune accordo dai genitori stessi;
in mancanza di accordo tar i genitori trascorrerà ad anni alterni Per_1
metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, e così le festività pasquali.
Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 30 giorni consecutivi;
6) il SI. Per_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile rivalutabile ISTAT di Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
7) l'assegno unico universale in favore del figlio , spetterà alla SI.ra ; 8) le parti Persona_1 Parte_1
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Prato in data
15.04.2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 51, P. I, anno
2016, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 2 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza del 17.11.2022, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il [...], al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , sposati a Prato (PO) il 15.04.2024 con atto trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. al n. 51, P. I, anno 2016
e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. il figlio resterà affidato in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1 [...]
con collocamento presso il domicilio materno, ove Parte_1
manterrà la propria residenza;
2. il SI. potrà vedere il figlio quando lo vorrà previo congruo CP_1
preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso. In ogni caso il padre terrà con sé a week-end alternati e nella settimana in cui Per_1 Per_1
non trascorrerà il finesettimana con il padre, starà con lui il venerdì dall'uscita da scuola alla sera dopocena. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordate di comune accordo dai genitori stessi;
in mancanza di accordo tar i genitori trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un Per_1
genitore e metà con l'altro, e così le festività pasquali. Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 30 giorni consecutivi;
Per_1
3. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile rivalutabile ISTAT di Euro 250,00, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo il Protocollo del
Tribunale di Prato;
4. l'assegno unico universale in favore del figlio spetterà alla SI.ra Persona_1
Parte_1
3) prende atto delle seguenti condizioni:
5. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di pagina 4 di 5 non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo.
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1476/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi rappresentati Parte_1 CP_1
e difesi dall'Avv. Claudia Sanesi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno adito il Tribunale di Prato per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la SI.ra Pt_1
pagina 1 di 5 e il SI. , contratto in Prato il 15.04.2016 ed iscritto Parte_1 CP_1
nei Registri dellao Stato Civile del Comune di Prato al n. 51 P. I Anno 2016; 2)ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della
Sentenza e degli ulteriori provvedimenti di rito;
3)dichiarare compensate le spese tra le parti 4) il figlio resterà affidato in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1 [...]
con collocamento presso il domicilio materno, ove manterrà la Parte_1
propria residenza;
5)il SI. potrà vedere il figlio quando lo vorrà previo CP_1
congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso. In ogni caso il padre terrà con sé a week-end alternati e nella settimana in cui non Per_1 Per_1
trascorrerà il finesettimana con il padre, starà con lui il venerdì dall'uscita da scuola alla sera dopocena. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordate di comune accordo dai genitori stessi;
in mancanza di accordo tar i genitori trascorrerà ad anni alterni Per_1
metà delle vacanze natalizie con un genitore e metà con l'altro, e così le festività pasquali.
Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 30 giorni consecutivi;
6) il SI. Per_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra la CP_1 Parte_1
somma mensile rivalutabile ISTAT di Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Prato;
7) l'assegno unico universale in favore del figlio , spetterà alla SI.ra ; 8) le parti Persona_1 Parte_1
dichiarano di essere economicamente autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14.01.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, e hanno Parte_1 CP_1
proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Prato in data
15.04.2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 51, P. I, anno
2016, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
pagina 2 di 5 Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza del 17.11.2022, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il [...], al suo collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , sposati a Prato (PO) il 15.04.2024 con atto trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. al n. 51, P. I, anno 2016
e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. il figlio resterà affidato in via esclusiva alla madre, SI.ra Persona_1 [...]
con collocamento presso il domicilio materno, ove Parte_1
manterrà la propria residenza;
2. il SI. potrà vedere il figlio quando lo vorrà previo congruo CP_1
preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita dello stesso. In ogni caso il padre terrà con sé a week-end alternati e nella settimana in cui Per_1 Per_1
non trascorrerà il finesettimana con il padre, starà con lui il venerdì dall'uscita da scuola alla sera dopocena. I periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive potranno essere concordate di comune accordo dai genitori stessi;
in mancanza di accordo tar i genitori trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze natalizie con un Per_1
genitore e metà con l'altro, e così le festività pasquali. Durante le ferie estive, trascorrerà con il padre 30 giorni consecutivi;
Per_1
3. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra CP_1 Parte_1
la somma mensile rivalutabile ISTAT di Euro 250,00, a titolo di
[...]
contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimo che siano state preventivamente concordate da entrambi i genitori secondo il Protocollo del
Tribunale di Prato;
4. l'assegno unico universale in favore del figlio spetterà alla SI.ra Persona_1
Parte_1
3) prende atto delle seguenti condizioni:
5. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e avendo in precedenza regolato ogni ulteriore questione di natura economica, dichiarano di pagina 4 di 5 non avere nulla più a pretendere reciprocamente tra loro per qualsiasi ragione o titolo.
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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