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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACINO Parte_1 C.F._1
NICOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposto al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 69/2021 del 22.01.2021 (R.G. n. 2366/2020), notificato il 2 marzo 2021, emesso dall'intestato
Tribunale in favore di deducendo: Controparte_1
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (in particolare, la mancanza della prova scritta), non avendo l'attore mai stipulato un regolare contratto per la fornitura di pagina 1 di 5 energia elettrica;
- l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p.c. per mancanza della prova, essendo la fattura emessa e fondante il preteso credito riferita ad un consumo stimato che non corrisponde ai dati reali;
- il mancato ricevimento della fattura oggetto di contestazione, non avendo l'opponente mai ricevuto né la fattura oggetto di contestazione né solleciti relativi al mancato pagamento;
- l'insussistenza del credito, non essendo l'opponente proprietario dell'immobile in cui è avvenuto il prelievo (sito in Via Gandhi in Cutro - KR); in particolare, parte opponente evidenziava che l'allaccio abusivo serviva solo per poter utilizzare la macchina intonacatrice al fine di eseguire i lavori all'interno dello stabile e che il consumo di energia elettrica non si era mai verificato in quanto i lavori di ristrutturazione erano cominciati il 1° settembre 2019 e l'immobile, alla data dell'accertamento, risultava ancora rustico, come dimostrato dalle foto versate in atti (cfr. doc. 5 fasc. parte opponente), scattate dai Carabinieri della Stazione di Cutro.
1).2 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1
evidenziando che:
- la pretesa creditoria traeva origine dalle verifiche ed accertamenti condotti in data 4.09.2019 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a., incaricati di pubblico servizio, assistiti dai Carabinieri della Stazione di Cutro, presso il punto di prelievo ubicato in Cutro alla via Ghandi, contraddistinto con il n. POD
IT001E84749387, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, da , come attestato nel verbale di verifica del Parte_1
04.09.2019;
- alle operazioni di verifica presenziava personalmente anche l'opponente, il quale dichiarava “mi sono allacciato per necessità e al momento dell'accertamento non era in uso”, così ammettendo di essere il fruitore dell'allaccio abusivo (v. doc. 4 fasc. parte opposta);
- che, con comunicazione trasmessa da E-Distribuzione s.p.a. a Servizio Elettronico Nazionale s.p.a. ed indirizzata per conoscenza a , era stata effettuata una ricostruzione delle misure con Parte_1
indicazione dei quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata (v. doc. 5 fasc. parte opposta);
- che prima di azionare il procedimento ex art. 633 c.p.c., era stata indirizzata all'opponente una lettera di diffida e messa in mora, regolarmente notificata all'odierno opponente e rimasta priva di riscontro.
1).3 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura pagina 2 di 5 per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa dal 30.11.2022), la causa perveniva all'udienza del 6.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c.
2) Deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata da un allaccio diretto alla distribuzione volto a prelevare Pt_2
energia elettrica senza l'autorizzazione di E-Distribuzione s.p.a., come accertato nel corso del sopralluogo effettuato in data 4.09.2019 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a., quali incaricati di pubblico servizio (cfr. doc. 4 fasc. parte opposta).
In particolare, in sede di tale verifica i tecnici del distributore accertavano la presenza di un “allaccio diretto alla rete E-Distribuzione in cassetta di derivazione 4x6 con cavo abusivo di sezione 4x6 rame, il quale si andava ad attestare su un quadretto elettrico privato, composto da un sezionatore trifase, 2 prese monofase e una trifase industriale che al momento della verifica risultava alimentato senza che vi fosse alcun registro dei consumi”.
Ebbene, questo Tribunale ritiene che la documentazione versata in atti provi senza alcun dubbio l'illecita percezione di energia da parte di che, pur non essendo il proprietario Parte_1 dello stabile in cui è avvenuto l'accertamento, stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile nel momento in cui è stato svolto l'accesso ispettivo.
risulta infatti avere presenziato ai descritti accertamenti provvedendo a Parte_1 sottoscrivere il predetto verbale di verifica e dichiarando di essersi “allacciato per necessità; al momento dell'accertamento non era in uso” (la macchina intonacatrice, ndr, cfr. doc. 4 fasc. parte opposta), riconoscendo così di essere l'utilizzatore di fatto della fornitura.
A nulla rileva la circostanza, valorizzata da parte opponente, che al momento dell'accertamento la macchina intonacatrice non fosse stata ancora utilizzata. Da un lato, infatti, gli operatori al momento della verifica risultano avere accertato che l'allaccio alla rete “era alimentato”; dall'altro, risulta incontrovertibilmente accertata la predisposizione di cavi abusivi pronti ad essere utilizzati per alimentare elettricamente l'attrezzatura del cantiere che poteva essere, in ogni momento e all'occorrenza, collegata.
Nessun dubbio può esservi quindi, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del pagina 3 di 5 rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierno opponente, atteso che l'accertamento in questione risulta essere stato effettuato nei confronti dell'utilizzatore della fornitura,
, che si trovava sul luogo dell'accertamento per svolgere dei lavori di Parte_1
ristrutturazione dello stabile.
2).1 Tanto premesso, deve ritenersi tuttavia che siano stati offerti, nel corso del giudizio, numerosi elementi che inducono a ritenere a ritenere che il prelievo abusivo di energia elettrica sia avvenuto per un tempo notevolmente inferiore a quello considerato nella fattura (cinque anni).
In primo luogo, parte opponente ha versato in atti copia del verbale di sequestro dei Carabinieri della
Stazione di Cutro, del 5.09.2019 (v. doc. 4 fasc. parte opponente), da cui emerge che l'accesso ispettivo
è stato effettuato presso un cantiere edile situato in uno stabile di proprietà di presso Persona_1
cui si trovavano tre operai mentre svolgevano i lavori di ristrutturazione ( , Persona_2 Per_3
e l'odierno opponente ).
[...] Parte_1
È stato inoltre versato in atti contratto di compravendita da cui risulta che l'immobile in questione, oggetto di interventi di ristrutturazione, era stato acquistato dal proprietario assente Persona_1 al momento dell'accertamento, in data di poco anteriore (7.06.2019).
Tali elementi, unitamente alla circostanza che l'immobile, al momento dell'accesso ispettivo, risultava ancora rustico (v. all. 5 fasc. parte opponente) inducono a ritenere che l'illecito prelievo di energia elettrica sia avvenuto per un arco temporale limitato, coincidente con il periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori di ristrutturazione e la data dell'accesso ispettivo (4.09.2019).
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi verosimile quanto sostenuto dalla parte opponente – ovvero che i lavori cominciavano solo in data 1.09.2019 –, considerato che successivamente all'acquisto dell'immobile, avvenuto solo pochi mesi prima (nel mese di giugno
2019), sono seguiti i mesi di luglio e agosto, tipicamente di pausa estiva dal lavoro e tenute in considerazione le necessarie tempistiche per l'avvio dei lavori di ristrutturazione.
Deve concludersi che il consumo reale legato all'irregolare prelievo di energia elettrica deve essere parametrato ai quattro giorni in cui sono stati svolti i lavori di ristrutturazione (dall'1 al 4 settembre
2019).
3) Alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone in data 22.01.2021 (R.G. n. 2366/2020), e ridetermina il credito complessivo dovuto in € 111,40, oltre interessi.
pagina 4 di 5 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale dell'opposizione in punto quantum (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016), sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo e porre a carico di Controparte_1
le spese di lite nella restante misura di due terzi che si liquidano come in dispositivo ai sensi del
[...]
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori medi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.01.2021 – R.G.
n. 2366/2020;
2. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato da Controparte_1 nei confronti di è pari ad € 111,40, oltre interessi e, per l'effetto
[...] Parte_1
3. condanna a pagare a in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la somma di € 111,40, oltre interessi dalla scadenza della fattura confermata parzialmente al saldo effettivo;
4. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , che si liquidano, nella misura dei restanti due terzi, in € 5.077,33 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLACINO Parte_1 C.F._1
NICOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposto al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 69/2021 del 22.01.2021 (R.G. n. 2366/2020), notificato il 2 marzo 2021, emesso dall'intestato
Tribunale in favore di deducendo: Controparte_1
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto (in particolare, la mancanza della prova scritta), non avendo l'attore mai stipulato un regolare contratto per la fornitura di pagina 1 di 5 energia elettrica;
- l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p.c. per mancanza della prova, essendo la fattura emessa e fondante il preteso credito riferita ad un consumo stimato che non corrisponde ai dati reali;
- il mancato ricevimento della fattura oggetto di contestazione, non avendo l'opponente mai ricevuto né la fattura oggetto di contestazione né solleciti relativi al mancato pagamento;
- l'insussistenza del credito, non essendo l'opponente proprietario dell'immobile in cui è avvenuto il prelievo (sito in Via Gandhi in Cutro - KR); in particolare, parte opponente evidenziava che l'allaccio abusivo serviva solo per poter utilizzare la macchina intonacatrice al fine di eseguire i lavori all'interno dello stabile e che il consumo di energia elettrica non si era mai verificato in quanto i lavori di ristrutturazione erano cominciati il 1° settembre 2019 e l'immobile, alla data dell'accertamento, risultava ancora rustico, come dimostrato dalle foto versate in atti (cfr. doc. 5 fasc. parte opponente), scattate dai Carabinieri della Stazione di Cutro.
1).2 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1
evidenziando che:
- la pretesa creditoria traeva origine dalle verifiche ed accertamenti condotti in data 4.09.2019 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a., incaricati di pubblico servizio, assistiti dai Carabinieri della Stazione di Cutro, presso il punto di prelievo ubicato in Cutro alla via Ghandi, contraddistinto con il n. POD
IT001E84749387, associato alla fornitura di energia elettrica che, in assenza di regolare contratto, era utilizzata, di fatto ed abusivamente, da , come attestato nel verbale di verifica del Parte_1
04.09.2019;
- alle operazioni di verifica presenziava personalmente anche l'opponente, il quale dichiarava “mi sono allacciato per necessità e al momento dell'accertamento non era in uso”, così ammettendo di essere il fruitore dell'allaccio abusivo (v. doc. 4 fasc. parte opposta);
- che, con comunicazione trasmessa da E-Distribuzione s.p.a. a Servizio Elettronico Nazionale s.p.a. ed indirizzata per conoscenza a , era stata effettuata una ricostruzione delle misure con Parte_1
indicazione dei quantitativi di energia elettrica e di potenza prelevati, nonché il periodo di riferimento, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata (v. doc. 5 fasc. parte opposta);
- che prima di azionare il procedimento ex art. 633 c.p.c., era stata indirizzata all'opponente una lettera di diffida e messa in mora, regolarmente notificata all'odierno opponente e rimasta priva di riscontro.
1).3 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura pagina 2 di 5 per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2022.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa dal 30.11.2022), la causa perveniva all'udienza del 6.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c.
2) Deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata da un allaccio diretto alla distribuzione volto a prelevare Pt_2
energia elettrica senza l'autorizzazione di E-Distribuzione s.p.a., come accertato nel corso del sopralluogo effettuato in data 4.09.2019 dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a., quali incaricati di pubblico servizio (cfr. doc. 4 fasc. parte opposta).
In particolare, in sede di tale verifica i tecnici del distributore accertavano la presenza di un “allaccio diretto alla rete E-Distribuzione in cassetta di derivazione 4x6 con cavo abusivo di sezione 4x6 rame, il quale si andava ad attestare su un quadretto elettrico privato, composto da un sezionatore trifase, 2 prese monofase e una trifase industriale che al momento della verifica risultava alimentato senza che vi fosse alcun registro dei consumi”.
Ebbene, questo Tribunale ritiene che la documentazione versata in atti provi senza alcun dubbio l'illecita percezione di energia da parte di che, pur non essendo il proprietario Parte_1 dello stabile in cui è avvenuto l'accertamento, stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile nel momento in cui è stato svolto l'accesso ispettivo.
risulta infatti avere presenziato ai descritti accertamenti provvedendo a Parte_1 sottoscrivere il predetto verbale di verifica e dichiarando di essersi “allacciato per necessità; al momento dell'accertamento non era in uso” (la macchina intonacatrice, ndr, cfr. doc. 4 fasc. parte opposta), riconoscendo così di essere l'utilizzatore di fatto della fornitura.
A nulla rileva la circostanza, valorizzata da parte opponente, che al momento dell'accertamento la macchina intonacatrice non fosse stata ancora utilizzata. Da un lato, infatti, gli operatori al momento della verifica risultano avere accertato che l'allaccio alla rete “era alimentato”; dall'altro, risulta incontrovertibilmente accertata la predisposizione di cavi abusivi pronti ad essere utilizzati per alimentare elettricamente l'attrezzatura del cantiere che poteva essere, in ogni momento e all'occorrenza, collegata.
Nessun dubbio può esservi quindi, da un punto di vista soggettivo, in merito alla titolarità passiva del pagina 3 di 5 rapporto creditorio discendente dal suddetto fatto materiale in capo all'odierno opponente, atteso che l'accertamento in questione risulta essere stato effettuato nei confronti dell'utilizzatore della fornitura,
, che si trovava sul luogo dell'accertamento per svolgere dei lavori di Parte_1
ristrutturazione dello stabile.
2).1 Tanto premesso, deve ritenersi tuttavia che siano stati offerti, nel corso del giudizio, numerosi elementi che inducono a ritenere a ritenere che il prelievo abusivo di energia elettrica sia avvenuto per un tempo notevolmente inferiore a quello considerato nella fattura (cinque anni).
In primo luogo, parte opponente ha versato in atti copia del verbale di sequestro dei Carabinieri della
Stazione di Cutro, del 5.09.2019 (v. doc. 4 fasc. parte opponente), da cui emerge che l'accesso ispettivo
è stato effettuato presso un cantiere edile situato in uno stabile di proprietà di presso Persona_1
cui si trovavano tre operai mentre svolgevano i lavori di ristrutturazione ( , Persona_2 Per_3
e l'odierno opponente ).
[...] Parte_1
È stato inoltre versato in atti contratto di compravendita da cui risulta che l'immobile in questione, oggetto di interventi di ristrutturazione, era stato acquistato dal proprietario assente Persona_1 al momento dell'accertamento, in data di poco anteriore (7.06.2019).
Tali elementi, unitamente alla circostanza che l'immobile, al momento dell'accesso ispettivo, risultava ancora rustico (v. all. 5 fasc. parte opponente) inducono a ritenere che l'illecito prelievo di energia elettrica sia avvenuto per un arco temporale limitato, coincidente con il periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori di ristrutturazione e la data dell'accesso ispettivo (4.09.2019).
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi verosimile quanto sostenuto dalla parte opponente – ovvero che i lavori cominciavano solo in data 1.09.2019 –, considerato che successivamente all'acquisto dell'immobile, avvenuto solo pochi mesi prima (nel mese di giugno
2019), sono seguiti i mesi di luglio e agosto, tipicamente di pausa estiva dal lavoro e tenute in considerazione le necessarie tempistiche per l'avvio dei lavori di ristrutturazione.
Deve concludersi che il consumo reale legato all'irregolare prelievo di energia elettrica deve essere parametrato ai quattro giorni in cui sono stati svolti i lavori di ristrutturazione (dall'1 al 4 settembre
2019).
3) Alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone in data 22.01.2021 (R.G. n. 2366/2020), e ridetermina il credito complessivo dovuto in € 111,40, oltre interessi.
pagina 4 di 5 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale dell'opposizione in punto quantum (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016), sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo e porre a carico di Controparte_1
le spese di lite nella restante misura di due terzi che si liquidano come in dispositivo ai sensi del
[...]
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori medi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 69/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.01.2021 – R.G.
n. 2366/2020;
2. accerta e dichiara che l'ammontare complessivo del credito vantato da Controparte_1 nei confronti di è pari ad € 111,40, oltre interessi e, per l'effetto
[...] Parte_1
3. condanna a pagare a in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, la somma di € 111,40, oltre interessi dalla scadenza della fattura confermata parzialmente al saldo effettivo;
4. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , che si liquidano, nella misura dei restanti due terzi, in € 5.077,33 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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