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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11675 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza dei trattazione scritta del 17/11/2025 , ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( Avv. J Angelini) Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
( Avvocatura dello Stato )
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe , dell'Arma dei Parte_2
Carabinieri premetteva in fatto : con domanda presentata in data 15/12/2020, chiedeva di partecipare al concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
tale concorso veniva indetto con decreto dirigenziale n. 437036 del 13 novembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2020 ; con determina nr. 127/10 – 47-1-2020 di prot. del 30/04/2021, notificata al ricorrente in data 07/06/2021, veniva disposta l'esclusione dell'App. Sc. Q.S. MA RI dal concorso interno per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, poiché privo del requisito di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del relativo bando;
tale requisito di partecipazione prevedeva che i candidati “…g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”; tale requisito non poteva essere contestato al ricorrente in quanto , pur se era stato imputato in un procedimento penale perché, “in relazione agli eventi sismici verificatesi alla data del 18/01/2017, presentava presso il Comune di Bisenti un'autocertificazione con la quale dichiarava falsamente di dimorare stabilmente ed abitualmente in Bisenti” ; il e procedimento penale si definiva con sentenza del Tribunale Penale di Teramo, confermata in grado di appello, con la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di , in atti Parte_1 generalizzato, in ordine al reato ascrittogli in rubrica, perché il fatto non sussiste e quindi la condotta criminosa non era mai esistita . Deduceva che l'esclusione dei esso ricorrente dal concorso interno gli aveva cagionato un danno da perdita di chances . Concludeva chiedendo “ 1) in via principale e nel merito, preso atto della illegittimità della determina di esclusione del ricorrente dal concorso interno per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma Part dei Carabinieri, per l'effetto, dichiarare che l'Appuntato Q.S. MA RI ha diritto al risarcimento dei danni per perdita di chances subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
2) per l'effetto, condannare la in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, ed il , in persona del Ministro pro tempore, in solido tra Controparte_4 loro, a corrispondere all' l'Appuntato Sc. Q.S. la somma dovuta per danni Parte_1 da perdita di chances subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare la
[...]
in persona del pro tempore, ed il , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 in persona del pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e CP_5 compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario ”. Si costituivano le Amministrazioni convenute a mezzo dell'Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. , il difetto di legittimazione passiva della
, l'assenza di alcun diritto soggettivo e comunque Controparte_1
l'insussistenza di una chance risarcibile. All'udienza del 13/5/2025 i procuratori si riportavano ai propri scritti e su istanza delle parti la causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta . Le amministrazioni resistenti in data 2/7/2025 depositavano note con espresso riferimento all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 .Pertanto la causa viene decisa . L'art. 63.dlgs 165/2001 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per quel che qui interessa in materia di devoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro, prevede che “ 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti……4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L'art.3 c.1 citato prevede :” In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato”. La giurisdizione esclusiva è stata estesa nelle categorie di cui al comma 4 anche alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali connessi;
deve tenersi conto inoltre del fatto che la legge 205/2000 (v. art.35 dlgs n.80 del 1998, novellato dall'art.7 l.n.205/2000) ha attribuito al giudice amministrativo la possibilità di condannare al risarcimento dei danni anche in forma specifica, oggi ampliata dagli artt.30 c.2, 34 c.1, lett.c, e 114 del codice del processo amministrativo (v. dlgs 2.7.2010 n.104). L'Arma dei Carabinieri è una delle forze di polizia italiane facente parte contemporaneamente delle forze armate italiane con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza e gli appartenenti alla stessa rientrano nella previsione di cui al citato comma 4. Inoltre nella fattispecie è fatta valere responsabilità contrattuale dell'Ente ,derivante dalla lamentata esclusione da concorso interno e pertanto , a fortiori , la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ( cfr Cass. S.U. ordinanza 6/7/2014 n 9667) Deve dichiararsi quindi la carenza di giurisdizione e la giurisdizione del giudice amministrativo. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa le spese di lite .
Roma 17/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza dei trattazione scritta del 17/11/2025 , ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
( Avv. J Angelini) Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
( Avvocatura dello Stato )
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe , dell'Arma dei Parte_2
Carabinieri premetteva in fatto : con domanda presentata in data 15/12/2020, chiedeva di partecipare al concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri;
tale concorso veniva indetto con decreto dirigenziale n. 437036 del 13 novembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2020 ; con determina nr. 127/10 – 47-1-2020 di prot. del 30/04/2021, notificata al ricorrente in data 07/06/2021, veniva disposta l'esclusione dell'App. Sc. Q.S. MA RI dal concorso interno per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, poiché privo del requisito di partecipazione al concorso di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del relativo bando;
tale requisito di partecipazione prevedeva che i candidati “…g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”; tale requisito non poteva essere contestato al ricorrente in quanto , pur se era stato imputato in un procedimento penale perché, “in relazione agli eventi sismici verificatesi alla data del 18/01/2017, presentava presso il Comune di Bisenti un'autocertificazione con la quale dichiarava falsamente di dimorare stabilmente ed abitualmente in Bisenti” ; il e procedimento penale si definiva con sentenza del Tribunale Penale di Teramo, confermata in grado di appello, con la quale veniva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di , in atti Parte_1 generalizzato, in ordine al reato ascrittogli in rubrica, perché il fatto non sussiste e quindi la condotta criminosa non era mai esistita . Deduceva che l'esclusione dei esso ricorrente dal concorso interno gli aveva cagionato un danno da perdita di chances . Concludeva chiedendo “ 1) in via principale e nel merito, preso atto della illegittimità della determina di esclusione del ricorrente dal concorso interno per l'ammissione al 4° corso di formazione professionale di 1550 allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma Part dei Carabinieri, per l'effetto, dichiarare che l'Appuntato Q.S. MA RI ha diritto al risarcimento dei danni per perdita di chances subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
2) per l'effetto, condannare la in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, ed il , in persona del Ministro pro tempore, in solido tra Controparte_4 loro, a corrispondere all' l'Appuntato Sc. Q.S. la somma dovuta per danni Parte_1 da perdita di chances subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
3) in ogni caso, condannare la
[...]
in persona del pro tempore, ed il , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 in persona del pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e CP_5 compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato procuratore dichiaratosi antistatario ”. Si costituivano le Amministrazioni convenute a mezzo dell'Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. , il difetto di legittimazione passiva della
, l'assenza di alcun diritto soggettivo e comunque Controparte_1
l'insussistenza di una chance risarcibile. All'udienza del 13/5/2025 i procuratori si riportavano ai propri scritti e su istanza delle parti la causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta . Le amministrazioni resistenti in data 2/7/2025 depositavano note con espresso riferimento all'udienza di trattazione scritta del 17/11/2025 .Pertanto la causa viene decisa . L'art. 63.dlgs 165/2001 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per quel che qui interessa in materia di devoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro, prevede che “ 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti……4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. L'art.3 c.1 citato prevede :” In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato”. La giurisdizione esclusiva è stata estesa nelle categorie di cui al comma 4 anche alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali connessi;
deve tenersi conto inoltre del fatto che la legge 205/2000 (v. art.35 dlgs n.80 del 1998, novellato dall'art.7 l.n.205/2000) ha attribuito al giudice amministrativo la possibilità di condannare al risarcimento dei danni anche in forma specifica, oggi ampliata dagli artt.30 c.2, 34 c.1, lett.c, e 114 del codice del processo amministrativo (v. dlgs 2.7.2010 n.104). L'Arma dei Carabinieri è una delle forze di polizia italiane facente parte contemporaneamente delle forze armate italiane con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza e gli appartenenti alla stessa rientrano nella previsione di cui al citato comma 4. Inoltre nella fattispecie è fatta valere responsabilità contrattuale dell'Ente ,derivante dalla lamentata esclusione da concorso interno e pertanto , a fortiori , la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ( cfr Cass. S.U. ordinanza 6/7/2014 n 9667) Deve dichiararsi quindi la carenza di giurisdizione e la giurisdizione del giudice amministrativo. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Definitivamente pronunciando:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa le spese di lite .
Roma 17/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli