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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 30.01.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4543/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Parte_1
Crispo ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giovanni Feliciello ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_2 elettivamente domiciliato come in atti
Terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.09.2021, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 02.09.2020 al 16.02.2021, data in cui ha reso le proprie dimissioni;
di aver svolto le mansioni di operaio edile inquadrato nel livello I del CCNL di categoria;
di
Pag. 1 di 7 essere stato assunto con contratto di lavoro full-time a tempo determinato;
di aver osservato sempre il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 06:30 alle ore 17:45, con un'ora di pausa pranzo, dalle 12.00 alle ore 13.00; che il potere gerarchico era esercitato dal Sig. datore di lavoro Controparte_1
e rappresentante legale della di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla Controparte_1 quantità del lavoro effettivamente svolto;
di aver contratto il virus da Covid 19 e di non avere dunque prestato attività lavorativa dal 04.01.2021 al 16.02.2021; di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio e febbraio 2021, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e permessi, il bonus Renzi, ratei di tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di malattia.
Tanto premesso, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.220,81, di cui € 886,15 a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la ha Controparte_1 eccepito in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettata da parte ricorrente. In particolare, la società ha esposto che tra le parti è intercorso un rapporto esclusivamente occasionale nel periodo intercorrente tra settembre 2020 e febbraio 2021, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro full time. Ha contestato, inoltre, i conteggi formulati da parte ricorrente, rappresentando di aver pagato tutto quanto spettava al lavoratore.
La società ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la restituzione da parte del ricorrente della somma di € 2.500,00 erogata allo stesso a titolo di prestito personale.
All'udienza del 30.11.2023 è stato ordinato alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con CP_ l' quale litisconsorte necessario, atteso che dalla busta paga del mese di gennaio 2021, di cui parte ricorrente ne ha dedotto il mancato pagamento, emergono somme dovute a titolo di indennità di malattia
(Cass., nr. 1172/2015). CP_ Costituendosi in giudizio in data 04.01.2024, l' ha esposto di non dover al ricorrente alcuna somma a titolo di indennità di malattia atteso che le relative somme sono già state poste a conguaglio dal datore di lavoro.
Fallito il tentativo di conciliazione, letti gli atti, ammessa la prova richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme evidenziare che la prima udienza di comparizione delle parti si è svolta dinanzi al giudice onorario, in sostituzione sul ruolo della scrivente assente per congedo di maternità dal 28.02.2023 al
30.09.2023.
Pag. 2 di 7 CP_ Inoltre, deve osservarsi che rispetto alla fattispecie per cui è causa è inconferente la difesa dell' nella parte in cui ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, in quanto alcuna domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva è stata formulata dal ricorrente.
Il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che contiene una chiara, precisa e sufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda.
In punto di fatto, contrariamente a quanto esposto dalla parte resistente, è provata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, 40 ore settimanali. Ed invero, la parte ricorrente
è stata assunta con contratto a tempo determinato, full time, con decorrenza dal 02.09.2020, con inquadramento nel I livello del CCNL di “Edilizia-Artigianato” e mansioni di operaio edile. È altresì provato che il rapporto di lavoro è cessato in data 16.02.2021 a seguito di dimissioni rese dal lavoratore.
Tali circostanze sono provate dalla documentazione in atti (v. estratto conto previdenziale depositato anche dall' modulo recesso rapporto lavoro e buste paga in atti). CP_2
Pertanto, è da escludersi che tra le parti sia intervenuto un rapporto caratterizzato dalla occasionalità della prestazione lavorativa.
Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto lo svolgimento di lavoro straordinario, avendo esposto di aver osservato un orario lavorativo superiore a 40 ore settimanali, e precisamente di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 06.30 alle ore 17.45, con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Assumono rilievo in tal senso le dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali non hanno confermato gli orari di lavoro dedotti dal ricorrente in ricorso.
L'unico teste di parte ricorrente indicato nell'atto introduttivo, , ha dichiarato: Testimone_1
«Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della Abbiamo lavorato per Controparte_3
2-3 anni insieme e si trattava di 4-5 anni fa. Non sono dipendente della resistente e non ho mai lavorato per la resistente.
Ho lavorato però sullo stesso cantiere della resistente, ovvero a Scafati, per l'apertura di un nuovo distributore di benzina.
Anche in quella occasione ero dipendente della mentre il ricorrente lavorava per la resistente. io sono rimasto sul CP_3 cantiere 4-5 mesi perché io mi occupavo delle strutture di cemento, terminate le quali io sono andato via. Non ricordo il periodo in cui ho lavorato su questo cantiere. Mi veniva a prendere tutte le mattine il ricorrente con la sua auto intorno alle
6 meno 10 e questo perché in famiglia ho una sola macchina che serviva a mia moglie. Rientravo a casa sempre con il ricorrente, io finivo di lavorare alle 17.00 lui intorno alle 17.15/17:20 ed io lo aspettavo. Il ricorrente mi riaccompagnava tutti i giorni a casa. Io lavoravo 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, il sabato non lavoravo e quindi non so se il ricorrente lavorasse anche di sabato. Non so dire se il cantiere era aperto di sabato perché io non sono mai andato. Io ho sempre vissuto a Sant'Anastasia. Quando mi veniva a prendere il ricorrente ci recavamo direttamente sul cantiere di Scafati.
Mi sembra che la società resistente abbia un deposito a Marigliano e lo so perché me l'ha detto il ricorrente ma non sono mai andato, anzi forse lo aveva a Casalnuovo ma sono cose di cui non mi sono mai interessato. Il datore di lavoro del ricorrente era un certo di cui non ricordo il cognome ma era presente sul cantiere di Scafati. Penso che abbiamo Per_1
Pag. 3 di 7 lavorato sul cantiere di scafati nel periodo del covid, se prima o dopo non lo ricordo. Di sicuro prima del covid ho lavorato per la a Pomigliano d'Arco vicino al cimitero per una casa funebre;
quindi, penso che abbiamo lavorato a Scafati CP_3 dopo il Covid. Preciso che ho visto il ricorrente lavorare alle dipendenze della resistente solo sul cantiere di Scafati. So che dopo che sono andato via io, so che ha continuato a lavorare per la resistente sul cantiere di Scafati e su altro cantiere perché me l'ha detto lui. Quando ho iniziato a lavorare sul cantiere sul Scafati il ricorrente era già li sul cantiere perché l'ho incontrato lì a lavorare” (Cfr. Verbale del 20.06.2024).
Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per le ore di straordinario prestate, infatti, è onere del ricorrente allegare e provare specificamente e rigorosamente quali e quante ore di straordinario siano state effettivamente prestate (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389). Tale onere, peraltro, non può essere alleviato neppure dalla mancata contestazione sull'orario da parte del datore di lavoro convenuto. In tal senso, infatti, la Suprema Corte ritiene che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro
(e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio” (Cass., 17.10.2001, n. 12695).
Al Giudice dovrà, quindi, essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni del lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
È dunque richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
Facendo applicazione dei principi appena enunciati, e considerato che il ricorrente è stato assunto per lo svolgimento di un orario lavorativo pari a 40 ore settimanali, non può dirsi fornita la prova di svolgimento di lavoro straordinario secondo l'orario di lavoro indicato nell'atto introduttivo ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 06.30 alle ore 17.45, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Ed invero, il teste di parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai lavorato alle dipendenze della resistente, ma di conoscere il ricorrente poiché lavoravano sullo stesso cantiere alle dipendenze di due diverse società; non ha indicato il periodo durante il quale ha lavorato con il ricorrente, limitandosi genericamente ad affermare di aver lavorato «nel periodo covid», non ricordando se fosse prima o dopo tale periodo;
quanto agli orari di lavoro osservati, ha genericamente riferito di recarsi al lavoro con il ricorrente che gli dava un passaggio intorno alle sei meno dieci del mattino, mentre il pomeriggio intorno alle 17.20; ha dichiarato di non aver mai lavorato il sabato e di non sapere se il cantiere fosse aperto. A
Pag. 4 di 7 tanto si aggiunga che il teste ha dichiarato che insieme al ricorrente si recavano direttamente sul cantiere di Scafati e tale dichiarazione si pone in contrasto con le stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo nel quale parte ricorrente ha esposto che alle ore 06.30 si recava dapprima sul cantiere della società sito in Casalnuovo per prendere il mezzo aziendale con cui si recava sui vari cantieri.
È da evidenziare che alcun apporto all'assunto attoreo è fornito dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente, signori e (cfr. verbali del 20.06.2024 e 10.10.2024), Testimone_2 Testimone_3 conformemente al principio di acquisizione probatoria, che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr. Cass. n. 15480 del 2012).
Invero, il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente da Tes_2 novembre 2021, mentre il teste da aprile 2021 fino a novembre 2021, entrambi periodi Testimone_3 non oggetto di ricorso.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente avente ad oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 2.500,00, si osserva che il teste di parte resistente Tes_2 ha dichiarato: «So che il ricorrente ha ricevuto dalla resistente una somma di denaro di euro 2500,00 in quanto ho fatto io da tramite con perché il ricorrente mi chiese di parlare con lui. La somma di denaro gli è stata CP_1 consegnata sul cantiere di Scafati in 2 tranche nel mese di ottobre 2020 direttamente da ed io CP_1 ero presente in entrambe le occasioni, questo perché quando pagava i dipendenti era solito farlo ad ora di pranzo CP_1 ed io ero presente. So che la somma non è stata più restituita perché a inizio 2021 chiesi ad AN che fine avesse fatto il ricorrente perché non lo vedevo più e lo mi ripose che non riusciva a rintracciarlo e non aveva più restituito i soldi. Mi sono sentito responsabile perché sono stato io da tramite».
Il teste ha invece riferito: «Nel momento in cui mio figlio ha dato i 2500 euro al ricorrente se non sbaglio Tes_3 era presente il geometra della Innova, Sig. e non ricordo se c'erano altre persone. I 2500 euro sono Testimone_2 stati dati al ricorrente da mio figlio tutti in contanti e in quella unica occasione».
È evidente che i testi abbiano reso dichiarazioni tra loro contraddittorie e non univoche quanto alle modalità di erogazione della somma, con la conseguenza che non può ritenersi provato il fatto dedotto dalla parte resistente, ovvero di aver prestato € 2.500,00 al ricorrente a titolo di prestito personale.
Resta ora da esaminare la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive a titolo di mensilità dei mesi di novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio e febbraio 2021, bonus Renzi, ratei di tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto ed indennità di malattia.
La domanda di pagamento del bonus ex d.l. 66/2004 non può trovare accoglimento. A prescindere da ogni valutazione in punto di legittimazione passiva, si evidenzia che la normativa subordina il riconoscimento del beneficio in presenza di determinati requisiti reddituali che, nel caso in esame, prima ancora di essere provati, non sono stati neppure prospettati.
Pag. 5 di 7 Quanto alle altre voci retributive, vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle suindicate voci retributive, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte resistente, gravata dal relativo onere, ha solo dedotto il pagamento delle richieste voci retributive, ma nulla ha provato. Ed invero, unitamente alla memoria di costituzione ha depositato esclusivamente la dichiarazione dei redditi e la procura.
Spetta dunque al ricorrente il pagamento delle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, dei ratei di tredicesima mensilità, dell'indennità di malattia e del trattamento di fine rapporto.
In ordine al quantum debeatur non posso essere considerati i conteggi redatti da parte ricorrente, in quanto effettuati sul maggior orario dedotto in ricorso del quale non è stata fornita la prova.
Gli stessi vanno ricalcolati tenuto conto dell'orario contrattualmente pattuito, del percepito indicato CP_ nelle buste paga nonché tenuto conto del conguaglio effettuato dall'
Alla luce di tale calcolo aritmetico di facile e pronta soluzione, pertanto effettuati dal giudicante senza ricorso ad ausiliari contabili, spetta al ricorrente la somma complessiva di € 5.006,00, di cui € 506,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo.
Le spese del giudizio tra la parte ricorrente e la seguono la Controparte_1 regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto e dei parametri minimi attesa la non complessiva in punto di diritto e di fatto della questione esaminata. CP_ Le spese tra la parte ricorrente e l' sono interamente compensate attesa l'intervenuto in giudizio dell'istituto previdenziale per ordine del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola,
Pag. 6 di 7 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di € 5.006,00, di cui € 506,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
2) rigetta nel resto la domanda;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 1.278,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv.
Gennaro Crispo, dichiaratosi antistatario;
CP_ 5) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'
SI COMUNICHI.
Nola, 30.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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