Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03045/2025REG.PROV.COLL.
N. 09555/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pietricola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terracina, via Badino, 104;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Dipartimento per Le Libertà Civili e L'Immigrazione, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00364/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Questura di Latina, con provvedimento -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno formulata dall’odierno appellante per l’assenza del certificato di idoneità alloggiativa.
2. Avverso tale determinazione l’interessato ha adito il Tar, che con la sentenza qui in scrutinio ha rigettato il gravame perché:
“C ontrariamente a quanto teorizzato dal ricorrente, il Collegio rileva che l’art. 103 comma 20 del D.L. n. 34/2020, come convertito, prevede il fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, sia il fine di prevenire la diffusione del contagio da “Covid-19” dettato dalla contingenza propria del marzo 2020, sia il fine di garantire – in generale – la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative.
Pertanto le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali che hanno individuato la necessità del suddetto certificato, non hanno dato luogo a palese illogicità o violazione di legge, e ciò anche al fine di tutela stessa delle condizioni di permanenza sul territorio nazionale del lavoratore straniero “regolarizzando”.
Con riguardo alla contestata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, va detto che la mancanza di un documento ritenuto imprescindibile dal legislatore ai fini del rilascio dell’invocato permesso di soggiorno rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e, dunque, irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l'impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 considerato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
Se è vero difatti che il nuovo art.10 bis esclude la sussumibilità nel suo ambito del disposto dell’art.21 octies, resta il rilievo che l’istante deve poter addurre dati positivamente rilevanti nel procedimento avviato per l’ottenimento del bene della vita richiesto, il che non è nella specie, escludendosi sia l’adozione di permesso di soggiorno ad altro titolo, sia la “regolarizzazione “ex post del titolo viziato ”.
3. Con l’atto d’appello, il ricorrente eccepisce che il Giudice di prime cure “ ha omesso di pronunciarsi in ordine agli specifici motivi di ricorso. All’odierno ricorrente, che poco comprende la lingua italiana ed ancor meno quella in forma scritta (tant’è che il decreto impugnato risulta essere stato compreso soltanto con l’ausilio di un terzo), veniva notificata la revoca (atto propedeutico a quello in questa sede impugnato) del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in relazione all'istanza avanzata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, senza che questi ne avesse e ne abbia avuto la possibilità di comprenderne il significato…Ancora, si è evidenziato che l'unica ragione per la quale la Prefettura aveva ed ha ritenuto di rigettare l'istanza sopra richiamata era ed è limitata alla produzione (non curata neanche dall'odierno ricorrente) di un certificato di idoneità alloggiativa asseritamente rilasciato dal Comune di Terracina – Servizio Urbanistica, a richiesta di un terzo, certificato disconosciuto, in seguito, dal S U E – Settore Urbanistica Edilizia del medesimo Comune. Orbene, essendo l'odierno ricorrente del tutto estraneo a tale produzione, essendo stata l'istanza di idoneità alloggiativa curata (quantomeno apparentemente) e quella di emersione dal lavoro irregolare dal datore di lavoro, entrambi terzi rispetto all’odierno ricorrente, non si comprendeva e non si comprende per quale ragione il ravvisato comportamento illecito (la presunta falsità della documentazione in questione) è stato e venga attribuito e contestato proprio allo (ed in danno dello) odierno ricorrente ” .
4. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
5. Con ord. n.00088/2024, in data 11 gennaio 2025, è stata accolta l’istanza di sospensiva, ritenendo che “ le censure sollevate da parte appellante meritano adeguato approfondimento nella sede di merito e che, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, la tutela della posizione giuridica del cittadino straniero risulta prevalente ”.
6. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
2.1. Il provvedimento impugnato in primo grado risulta motivato in relazione ad una circostanza estranea alla sfera di responsabilità del ricorrente.
2.2. In merito va sottolineato il dovere di “ collaborazione ” gravante sull’amministrazione ex art. 1, comma 2 -bis della legge n. 241 del 1990 ( nella misura in cui contribuisce ad integrare, come nella specifica fattispecie dedotta, il paradigma normativo dell’azione amministrativa, e dunque a condizionare la legittimità dell’esercizio del relativo potere,), che se nel caso in esame fosse stata attivata, avrebbe portato l’Amministrazione a procedere ad una verifica sostanziale (anche al di là del mero dato formale relativo alla riscontrata irregolarità dell’idoneità abitativa) delle condizioni per la sussistenza o meno del riconoscimento dell’utilità rivendicata.
2.3. Su tale aspetto interviene la sentenza n. 03655/2024 di questa Sezione, afferente un caso analogo, che afferma che:
“6. Osserva in proposito il Collegio che, fermo restando anche per il legislatore il vincolo della ragionevolezza nel disciplinare in modo diseguale situazioni estremamente affini, ciò che rileva nella fattispecie in esame è che il rigetto della pretesa del ricorrente in ragione di una irregolarità formale non imputabile all’interessato, e senza un accertamento della reale sussistenza sul piano sostanziale dei presupposti per l’accesso all’utilità rivendicata, determina la definitiva ed irreversibile frustrazione dell’interesse pubblico primario – che informa la disciplina in questione - alla regolarizzazione di lavoratori stranieri (obiettivo evidentemente ritenuto dal legislatore necessario anche per fronteggiare le esigenze del mercato del lavoro e del sistema economico nel suo complesso), nonché dell’interesse legittimo fondamentale del ricorrente alla regolarizzazione – sussistendone i presupposti sostanziali - della condizione di permanenza sul territorio dello Stato (il tutto nell’acclarata assenza di elementi, anche presuntivi, di pericolosità sociale, e in presenza di un accertato inserimento sociale e lavorativo, privo di elementi di controindicazione) ”.
3. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annullare il provvedimento con esso impugnato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche o giuridiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO