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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Giuseppe Disabato - Presidente
Rosella Nocera - Giudice relatore
Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 546 dell'anno 2025 TRA
e rappresentati e difesi giusta procura Parte_1 Parte_2 in atti dall'avv. Francesco Ricco;
- RICORRENTI -
E nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
-INTERDICENDO CONTUMACE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 07.03.2025 la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano dichiararsi la interdizione di (figlio dei
[...] Controparte_1 ricorrenti), affetto da “disturbo misto del linguaggio, impaccio motorio globale, ritardo mentale NAS in sdr ” e in condizioni di disabilità elevata che non gli Persona_1 consentivano di provvedere ai propri interessi personali, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute. Assumevano che l'interdicendo necessitava di assistenza per le attività quotidiane e si trovava in condizione di dipendenza da terzi, tant'è vero che era stato dichiarato invalido al 100%.
Con decreto del 21.01.2025 il Coordinatore della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 07.03.2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione delle parti.
All'udienza del 07.03.2025, presente il P.M. e le ricorrenti, si procedeva all'esame dell'interdicendo. Precisate le conclusioni all'udienza indicata in epigrafe come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette”
– sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. civ., n. 13584/2006).
Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicendo non ha risposto ad alcuna delle domande a lui rivolte, apparendo non ben orientato nel tempo e nello spazio.
Appare pertanto del tutto evidente che la disabilità fisica e psichica dell'interdicendo
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive
(formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso, rappresenta una condizione tale da rendere l'interdicendo incapace di compiere gli atti quotidiani della vita, così come indicato dall'articolo 414 citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetto), portano ad affermare che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come concordemente richiesto dalle ricorrenti ed anche dal P.M., dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Va confermata la già disposta nomina del tutore provvisorio nella persona della madre nata in [...] l'[...]. Parte_1
Nulla per le spese.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.01.2025 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'interdizione di nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. conferma la già disposta nomina del tutore provvisorio in persona di Parte_1
, nata in [...] l'[...];
[...]
3. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
4. nulla sulle spese;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
6. dà mandato alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi comprese le comunicazioni di rito. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
1 aprile 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Giuseppe Disabato - Presidente
Rosella Nocera - Giudice relatore
Tiziana Di Gioia - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 546 dell'anno 2025 TRA
e rappresentati e difesi giusta procura Parte_1 Parte_2 in atti dall'avv. Francesco Ricco;
- RICORRENTI -
E nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
-INTERDICENDO CONTUMACE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 07.03.2025 la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 e Parte_1 Parte_2
chiedevano dichiararsi la interdizione di (figlio dei
[...] Controparte_1 ricorrenti), affetto da “disturbo misto del linguaggio, impaccio motorio globale, ritardo mentale NAS in sdr ” e in condizioni di disabilità elevata che non gli Persona_1 consentivano di provvedere ai propri interessi personali, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute. Assumevano che l'interdicendo necessitava di assistenza per le attività quotidiane e si trovava in condizione di dipendenza da terzi, tant'è vero che era stato dichiarato invalido al 100%.
Con decreto del 21.01.2025 il Coordinatore della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 07.03.2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione delle parti.
All'udienza del 07.03.2025, presente il P.M. e le ricorrenti, si procedeva all'esame dell'interdicendo. Precisate le conclusioni all'udienza indicata in epigrafe come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette”
– sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età
o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. civ., n. 13584/2006).
Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicendo non ha risposto ad alcuna delle domande a lui rivolte, apparendo non ben orientato nel tempo e nello spazio.
Appare pertanto del tutto evidente che la disabilità fisica e psichica dell'interdicendo
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive
(formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso, rappresenta una condizione tale da rendere l'interdicendo incapace di compiere gli atti quotidiani della vita, così come indicato dall'articolo 414 citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetto), portano ad affermare che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come concordemente richiesto dalle ricorrenti ed anche dal P.M., dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Va confermata la già disposta nomina del tutore provvisorio nella persona della madre nata in [...] l'[...]. Parte_1
Nulla per le spese.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.01.2025 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'interdizione di nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. conferma la già disposta nomina del tutore provvisorio in persona di Parte_1
, nata in [...] l'[...];
[...]
3. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
4. nulla sulle spese;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
6. dà mandato alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi comprese le comunicazioni di rito. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
1 aprile 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato