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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice Daniela Bracci All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G: n. 39928/2024:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv. Daniela De Salvatore ed Elia Parte_1
Francesco contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
Carla Attanasio
OGGETTO: assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 10.03.2023 ha presentato domanda per ottenere l'assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/84.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
Roma, 12 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice Daniela Bracci All'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G: n. 39928/2024:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv. Daniela De Salvatore ed Elia Parte_1
Francesco contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1
Carla Attanasio
OGGETTO: assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 10.03.2023 ha presentato domanda per ottenere l'assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/84.
La parte ricorrente ha contestato tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'assegno ordinario ex art. 1 l. n. 222/84.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre
2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
Roma, 12 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci