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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1831 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Bevilacqua in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia
Terme, Via A. Anile n. 3;
- appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Albanesi in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Piazza Immacolata di Marmo n. 4;
-appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avanzate in primo grado da CP_1
con condanna dello stesso alla rifusione in favore della delle
[...] Parte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile, improponibile e/o comunque infondato l'appello ex adverso proposto, confermando interamente la sentenza impugnata, anche sulla scorta delle eccezioni qui reiterate e non delibate dai primi giudici perché assorbite dalla pronuncia di accoglimento, con il favore delle spese di questo grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio iscritto al n. 445/2015, , premettendo di essere socio della Controparte_1
perché titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale del Parte_1
20%, ha impugnato la deliberazione del 27-10-2014, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale di €uro 105.000,00 e quindi da €uro
95.000,00 a €uro 200.000,00 e ed ha approvato il nuovo statuto sociale.
L'attore ha dedotto l'illegittimità della clausola di cui all'art. 10 del nuovo statuto approvato dall'assemblea, con il suo voto contrario, che prevede, al quinto comma, che “può essere escluso il socio che non manifesta la propria disponibilità a prestare
o rinnovare la fideiussione bancaria ed assicurativa in favore della società, qualora
l'assemblea deliberi, con la maggioranza prevista al successivo art. 12 del presente statuto, l'opportunità per lo svolgimento della propria attività economica che i soci prestino o rinnovino una fideiussione bancaria o assicurativa”. Nella prospettazione attorea la deliberazione con la quale i soci hanno approvato il nuovo testo dello statuto contenente siffatta clausola sarebbe illegittima perché viziata da eccesso e/o abuso di potere, sul presupposto che il socio non potrebbe essere obbligato a prestare alcun'altra somma di denaro oltre i conferimenti iniziali.
L'attore ha pure eccepito l'invalidità della deliberazione impugnata per essere stata la stessa adottata dagli altri soci con l'unico scopo di polverizzare la sua quota di partecipazione nella società, non essendovi alcuna ragione di fare ricorso a nuovi investimenti da parte dei soci, stante la solidità economico-finanziaria della società, che l'attore ha chiesto di provare mediante il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio. L'attore ha inoltre contestato il comportamento dell'amministratore che non gli avrebbe consentito di sottoscrivere il deliberato aumento del capitale sociale mediante l'utilizzo, per compensazione, del credito vantato nei confronti della società per versamento in conto di futuro aumento del capitale sociale.
Si è costituita in giudizio contestando tutte le eccezioni ed insistendo per Parte_1 il rigetto della domanda attorea, specificando che l'attore ha espresso voto contrario solo con riferimento alla deliberazione di approvazione del nuovo testo dello statuto societario e non anche con riguardo alla deliberazione di aumento del capitale sociale, essendosi dichiarato disponibile a sottoscriverlo entro trenta giorni. Il rifiuto della proposta di sottoscrizione dell'aumento del capitale mediante compensazione del credito vantato dal è stato inoltre motivato dalla società sul presupposto CP_1 che l'aumento sarebbe stato deliberato ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. e dunque mediante nuovi conferimenti dei soci e non ai sensi dell'art. 2481-ter c.c., che prevede l'aumento gratuito di capitale sociale, da realizzarsi senza apporto di conferimenti da parte dei soci.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1202/2015, CP_1
ha impugnato la deliberazione del 26-1-2015 con la quale l'assemblea dei
[...] soci di dopo avere deliberato l'opportunità della prestazione di Parte_1 fideiussioni bancarie da parte dei soci, lo ha escluso dalla compagine societaria per essersi opposto al rilascio di fideiussioni personali in favore della società.
A sostegno dell'impugnazione l'attore ha eccepito la nullità derivata della deliberazione che non avrebbe potuto essere adottata dai soci, se gli stessi non avessero approvato l'inserimento nello statuto sociale, approvato con la deliberazione del 27-10-2014, la clausola di cui all'art. 10. Ha pure eccepito l'eccesso di potere per essere state le fideiussioni richieste in assenza di un effettivo bisogno di garanzie per il ricorso al credito da parte della società. si è costituita anche in questo secondo giudizio per chiedere il rigetto Parte_1 della domanda attorea e specificando che la garanzia è stata richiesta per ottenere un finanziamento di €uro 50.000,00 da parte della banca per la realizzazione di Pt_2 un impianto fotovoltaico.
Con ricorso cautelare depositato nel corso del giudizio iscritto al n. 1202/2015
R.G.A.C., ha chiesto la sospensione della deliberazione adottata Controparte_1 dall'assemblea dei soci il 26-1-2015. Il Tribunale ha rigettato tuttavia la richiesta con ordinanza del 18-6-2015, successivamente confermata dal tribunale in composizione collegiale adito in sede di reclamo.
Con provvedimento adottato all'udienza del 9-2-2016 il fascicolo iscritto al n.
1202/2015 R.G.A.C. è stato riunito a quello iscritto al n. 445/2015 R.G.A.C..
La causa, istruita solo documentalmente, è stata mandata al collegio per la decisione all'udienza del 21-2-2019, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c……”.
Con sentenza depositata il 298-2019 n. 1567, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, rigettava la domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 445/2015 Controparte_1
R.G.A.C., mentre accoglieva quella dal medesimo proposta nell'ambito del giudizio n. 1202/2015 R.G.A.C. e, per l'effetto, annullava la deliberazione di esclusione del socio adottata dall'assemblea di in data 26-1-2015, compensando Parte_1 integralmente tra le parti le spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 26-9-2019, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone la palese
[...] illegittimità e invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame parte appellante deduceva l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui in essa era stata individuata quale causa di nullità della clausola di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario, per come approvata con la delibera del 27-10-2014, la mancanza di una giusta causa, che in realtà non stata mai dedotta in prime cure dall'attore, essendosi quest'ultimo limitato nell'ambito della causa n. 445/2015 R.G.A.C. a denunciare come motivo di annullamento della clausola in questione un eccesso e/o abuso di potere da parte dell'assemblea non imponendo la legge a carico dei soci altro onere economico se non il conferimento iniziale, e di conseguenza per essersi pronunciato l'annullamento della delibera del 26-1-2015 senza provocare sul punto il contraddittorio tra le parti, e tanto in violazione del principio di cui agli artt. 101, comma 2, e 111 della Costituzione.
A mezzo di un secondo motivo di gravame la società appellante si doleva ancora dell'avvenuta individuazione nella specie ad opera del giudice di prima sede sempre al medesimo proposito di una causa di nullità della delibera del 27-10-2014 mai eccepita dall'allora attore, laddove sottratta invece al rilievo officioso dell'organo giudicante, atteso che l'introduzione di una specifica causa di esclusione del socio nei termini formulati dall'assemblea di essa società non era riconducibile al novero di quelle invalidità relative alle decisioni assunte dai soci in sede assembleare modificative dell'oggetto sociale ovvero che prevedano attività impossibili o illecite.
Con un terzo motivo di appello la decisione di primo grado veniva altresì censurata per palese contraddittorietà tra il disposto annullamento della delibera assembleare del 26-1-2015 di esclusione del socio oggetto della causa n. Controparte_1
1202/2015, sulla scorta dell'accertata nullità dell'apposita clausola contenuta sul punto nell'art. 10 dello statuto societario, e il rigetto per converso dell'impugnativa proposta dal medesimo avverso la delibera del 27-10-2014 di cui alla causa n.
445/2015, con la quale era stata per l'appunto approvata la causa di esclusione in questione, non essendo né giuridicamente, né processualmente ammissibile, a fronte della ritenuta validità della prodromica delibera 27-10-2014 contenente la previsione di una nuova causa di esclusione per l'ipotesi di violazione da parte del socio dell'obbligo contemplato all'art. 10 dello statuto societario, statuire l'annullamento della successiva delibera 26-1-2015 di esclusione adottata a carico del predetto in applicazione del disposto sopra richiamato.
Opponeva, inoltre, sempre in argomento parte appellante a quanto affermato nella pronuncia gravata in merito alla non configurabilità nell'art. 10, comma 5, dello statuto societario di essa per come modificato dalla delibera Parte_1 assembleare del 27-10-2014, degli estremi della giusta causa idonea a legittimare l'esclusione del socio, la sussistenza nella vicenda dei presupposti per il ricorso al credito bancario da parte della suddetta per come individuati nel verbale di assemblea del 26-1-2015, siccome implicanti per i soci la prestazione di fideiussioni personali, nonchè la circostanza pacifica ed incontestata della indisponibilità del a prestare la propria fideiussione. A prescindere infatti dalla indicazione CP_1 nella clausola in questione della prestazione delle fideiussioni da parte del socio come meramente opportuna anziché come indispensabile, secondo la contraria prospettazione sostenuta nel proposto gravame in ogni caso la esclusione del socio per il caso di rifiuto di siffatta prestazione sarebbe stata da considerare in termini di legittima sanzione per un comportamento violativo degli obblighi di cooperazione all'interno della società funzionali al raggiungimento degli obiettivi da parte della stessa e la specifica previsione di essa, dunque, come espressione dell'autonomia decisionale dell'assemblea dei soci, mentre in tal senso le motivazioni della sentenza impugnata si ponevano altresì in stridente contrasto con le ragioni esplicitate nei provvedimenti di rigetto della domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare del 26-1-2015 all'epoca proposta in corso di causa dal CP_1 resi sia dal Giudice istruttore, che dal Collegio in sede di successiva
[...] decisione sul reclamo.
Con un quarto ed ultimo motivo di gravame si lamentava la non correttezza della disposta compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, comprese quelle relative al giudizio cautelare, ad opera del primo giudice, posto che le domande attoree avrebbero dovuto essere rigettate in toto e non solo parzialmente, cosicchè per effetto della soccombenza il avrebbe dovuto essere Controparte_1 condannato alla rifusione di dette spese in favore della controparte.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 25-1-2020,
l'appellato per resistere al gravame di cui contestava la Controparte_1 fondatezza e chiedeva il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta datosi atto della rinuncia di parte appellante alla richiesta formulata contestualmente alla proposizione del gravame di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo una serie rinvii disposti anche ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado necessario per la decisione, in esito all'udienza collegiale dell'8-4-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e come tale, senz'altro da rigettare.
Del tutto privi di pregio sono da ritenere i primi tre motivi di gravame, da esaminarsi in maniera congiunta in quanto intimamente connessi tra loro, a mezzo dei quali la società appellante ha censurato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado in punto di disposto annullamento della delibera assembleare di esclusione da essa del socio del 26-1-2015, poiché a suo dire assunte erroneamente Controparte_1 sulla scorta della ritenuta nullità della causa di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario approvata con delibera del 27-10-2014 che non era stata mai eccepita dall'interessato a sostegno della impugnativa dispiegata avverso quest'ultima, né avrebbe potuto altrimenti essere rilevata d'ufficio dal giudice o in ogni caso senza prima sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, e comunque in contrasto con il contestuale rigetto in sentenza dell'impugnazione proposta avverso la delibera 27-10-2014 medesima che aveva introdotto la nuova causa di esclusione di cui si discute e da considerarsi come tale, dunque, strettamente propedeutica alla successiva.
Ed invero, giova rilevare in via del tutto preliminare alla stregua dell'analisi del contenuto valutativo e decisorio di cui alla pronuncia di accoglimento della impugnazione proposta dall'attore in prime cure avverso la delibera del 26-1-2015, con la quale l'assemblea dei soci della aveva disposto l'esclusione a Parte_1 carico del dello status di socio, e tanto in applicazione per Controparte_1
l'appunto della clausola statutaria che prevedeva quale causa di esclusione la indisponibilità manifestata dal socio a prestare o rinnovare le fideiussioni bancarie o assicurative in favore della società, di cui l'assemblea avesse deliberato a maggioranza l'opportunità per lo svolgimento della propria attività economica, come l'annullamento del deliberato in questione e la relativa declaratoria di invalidità di esso siano state fatte discendere dalla circostanza della sua avvenuta adozione sulla base di una previsione statutaria da valutarsi nella specie contraria alla disciplina legale prevista in punto di imprescindibile richiesta sussistenza degli estremi di una giusta causa di esclusione sotto lo specifico profilo di una condotta tenuta dal socio tale da non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto societario, e da reputarsi non configurabile nel rifiuto da costui opposto a prestare una fideiussione bancaria a favore della società deliberata a maggioranza dei soci come meramente opportuna, invece che indispensabile, per il conseguimento degli scopi della stessa.
Così individuate le ragioni dell'annullamento della delibera del 26-1-2015 sotto l'aspetto della carenza nel caso in esame di una legittima causa idonea a giustificare l'esclusione del socio nei suindicati termini contemplati dallo statuto, appare di tutta evidenza dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1202/2015
R.G.A.C. avente ad oggetto l'impugnativa della suddetta ad opera dell'odierno appellato come tra i motivi dell'invocato annullamento di questa fosse stato chiaramente esplicitato anche quello relativo alla sua invalidità per difetto di una giusta causa di esclusione, restandone dunque per tale via smentito in radice l'assunto di cui al proposto gravame in merito ad una pretesa erronea declaratoria di invalidità della citata delibera di esclusione pronunciata dal giudice senza che ne fosse mai stata eccepita la nullità da parte del socio escluso, nonché quello ulteriore secondo cui la controparte non fosse stata messa nelle condizioni di controdedurre preventivamente su tale questione e neppure, quindi, di potere esercitare compiutamente i propri diritti difensivi.
A ciò deve poi aggiungersi che nemmeno alcuna fondata ragion d'essere hanno gli ulteriori rilievi sollevati dall'appellante in merito alla denunziata contraddittorietà tra il disposto annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 26-1-2015 di esclusione del e il rigetto della impugnativa di quest'ultimo Controparte_1 avverso la precedente delibera del 27-10-2014 che aveva approvato la modifica dello statuto societario introducendo la nuova ipotesi di esclusione del socio per come successivamente posta a carico del predetto, costituendo il necessario presupposto della seconda delibera e la cui validità pertanto si sarebbe atteggiata come ostativa all'annullamento di quest'ultima, atteso che a sostegno della impugnazione della delibera 26-1-2015 erano state dedotte dall'attore non solo specifiche ragioni di invalidità in via derivata di essa rispetto a quella in precedenza adottata, ma anche motivi di impugnazione autonoma e diretta della stessa, tra i quali è da annoverare proprio l'eccezione espressa e specifica di nullità per carenza di giusta causa di esclusione siccome ritenuta fondata dal giudice di prime cure.
Né, d'altra parte, può condividersi la prospettazione addotta dall'appellante a contrari fini valutativi in ordine alla segnalata circostanza della mancata proposizione da parte del di alcuna eccezione di nullità della Controparte_1 clausola di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario per come approvata con la delibera del 27-10-2014 per mancanza di una giusta causa, essendosi il medesimo limitato nell'ambito della causa n. 445/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto l'impugnativa di quest'ultima a denunciare come motivo di annullamento della clausola in questione un eccesso e/o abuso di potere da parte dell'assemblea, non imponendo la legge a carico dei soci altro onere economico se non quello relativo al conferimento iniziale.
A tal proposito, infatti, giova risolutivamente evidenziare che il contenuto dispositivo della prima delibera dell'assemblea dei soci della in ordine Parte_1 di tempo era stato semplicemente quello di approvare la modifica dello statuto societario mediante l'introduzione di una nuova causa di esclusione, mentre solo con la seconda delibera del 26-1-2015, che peraltro al momento della impugnativa della precedente non risultava ancora adottata, era stata disposta in forza di detta clausola la esclusione del dalla compagine sociale, così da potersi considerare solo CP_1 da quel momento divenuto effettivamente attuale l'interesse del predetto a farne valere l'invalidità per carenza di giusta causa, onde ottenerne la rimozione degli effetti pregiudizievoli illegittimamente derivanti da essa a suo carico e quale poi aveva costituito oggetto di specifica declaratoria sul punto con la pronuncia gravata, per come tradottosi nella ulteriore impugnazione proposta da costui sempre dinanzi al Tribunale di Catanzaro anche avverso di essa nell'ambito riunito per ragioni di connessione a quello anteriormente instaurato.
Parimenti meritano di essere disattese le doglianze addotte da parte appellante avverso le valutazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata in punto di ravvisata insussistenza relativamente al rifiuto opposto dal socio alla prestazione in favore della società delle garanzie fideiussorie, quale era stata nella specie deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci in termini di mera opportunità, degli estremi di un contegno idoneo a giustificarne l'esclusione dalla compagine sociale, atteso che, dovendo sul punto la configurabilità della giusta causa di esclusione collegarsi necessariamente ad una situazione che valga a compromettere in maniera irreversibile le condizioni di prosecuzione del rapporto societario ed essendo pertanto richiesto a tal fine che il comportamento inadempiente del socio abbia inferto una grave e rilevante lesione all'interesse della società, la condotta enucleata nel caso in esame a carico del può al contrario Controparte_1 qualificarsi come di inottemperanza ad obblighi il cui contenuto concreto se in effetti si pone, per un verso, come pur sempre funzionale al conseguimento delle finalità sociali, tuttavia, per l'altro, si lascia apprezzare nei limiti di una semplice convenienza e utilità e non anche in termini di indefettibilità assoluta per il raggiungimento dello scopo dell'attività sociale.
Così come neppure alcun profilo di fondatezza può annettersi ai fini valutativi propugnati nell'atto di gravame alla circostanza in esso segnalata della decisione assunta dal Tribunale di prime cure in sede di reclamo cautelare di rigetto della richiesta avanzata dall'odierno appellato di sospensione della delibera di esclusione dalla società adottata a suo carico e, dunque, in termini diametralmente opposti a quelli di cui alla pronuncia conclusiva del giudizio oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte, non essendo la decisione cautelare destinata in alcun modo a dispiegare effetti vincolanti rispetto al giudizio di merito, in quanto basata su valutazioni di natura meramente preliminare e sommaria, a fronte invece di quelle ben più approfondite proprie della fase di cognizione piena del giudizio stesso e che, come tali, possono discostarsene purchè aderenti alle risultanze processuali acquisite e congruamente motivate.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse assorbito l'esame di ogni ulteriore rilievo o questione sollevati dalla società appellante, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di citazione Controparte_1 notificato il 26-9-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, depositata il 29-8-
2019 n. 1567, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.850,00, oltre rimborso spese generale del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1831 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Bevilacqua in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Lamezia
Terme, Via A. Anile n. 3;
- appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Albanesi in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Piazza Immacolata di Marmo n. 4;
-appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avanzate in primo grado da CP_1
con condanna dello stesso alla rifusione in favore della delle
[...] Parte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare inammissibile, improponibile e/o comunque infondato l'appello ex adverso proposto, confermando interamente la sentenza impugnata, anche sulla scorta delle eccezioni qui reiterate e non delibate dai primi giudici perché assorbite dalla pronuncia di accoglimento, con il favore delle spese di questo grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio iscritto al n. 445/2015, , premettendo di essere socio della Controparte_1
perché titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale del Parte_1
20%, ha impugnato la deliberazione del 27-10-2014, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale di €uro 105.000,00 e quindi da €uro
95.000,00 a €uro 200.000,00 e ed ha approvato il nuovo statuto sociale.
L'attore ha dedotto l'illegittimità della clausola di cui all'art. 10 del nuovo statuto approvato dall'assemblea, con il suo voto contrario, che prevede, al quinto comma, che “può essere escluso il socio che non manifesta la propria disponibilità a prestare
o rinnovare la fideiussione bancaria ed assicurativa in favore della società, qualora
l'assemblea deliberi, con la maggioranza prevista al successivo art. 12 del presente statuto, l'opportunità per lo svolgimento della propria attività economica che i soci prestino o rinnovino una fideiussione bancaria o assicurativa”. Nella prospettazione attorea la deliberazione con la quale i soci hanno approvato il nuovo testo dello statuto contenente siffatta clausola sarebbe illegittima perché viziata da eccesso e/o abuso di potere, sul presupposto che il socio non potrebbe essere obbligato a prestare alcun'altra somma di denaro oltre i conferimenti iniziali.
L'attore ha pure eccepito l'invalidità della deliberazione impugnata per essere stata la stessa adottata dagli altri soci con l'unico scopo di polverizzare la sua quota di partecipazione nella società, non essendovi alcuna ragione di fare ricorso a nuovi investimenti da parte dei soci, stante la solidità economico-finanziaria della società, che l'attore ha chiesto di provare mediante il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio. L'attore ha inoltre contestato il comportamento dell'amministratore che non gli avrebbe consentito di sottoscrivere il deliberato aumento del capitale sociale mediante l'utilizzo, per compensazione, del credito vantato nei confronti della società per versamento in conto di futuro aumento del capitale sociale.
Si è costituita in giudizio contestando tutte le eccezioni ed insistendo per Parte_1 il rigetto della domanda attorea, specificando che l'attore ha espresso voto contrario solo con riferimento alla deliberazione di approvazione del nuovo testo dello statuto societario e non anche con riguardo alla deliberazione di aumento del capitale sociale, essendosi dichiarato disponibile a sottoscriverlo entro trenta giorni. Il rifiuto della proposta di sottoscrizione dell'aumento del capitale mediante compensazione del credito vantato dal è stato inoltre motivato dalla società sul presupposto CP_1 che l'aumento sarebbe stato deliberato ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. e dunque mediante nuovi conferimenti dei soci e non ai sensi dell'art. 2481-ter c.c., che prevede l'aumento gratuito di capitale sociale, da realizzarsi senza apporto di conferimenti da parte dei soci.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 1202/2015, CP_1
ha impugnato la deliberazione del 26-1-2015 con la quale l'assemblea dei
[...] soci di dopo avere deliberato l'opportunità della prestazione di Parte_1 fideiussioni bancarie da parte dei soci, lo ha escluso dalla compagine societaria per essersi opposto al rilascio di fideiussioni personali in favore della società.
A sostegno dell'impugnazione l'attore ha eccepito la nullità derivata della deliberazione che non avrebbe potuto essere adottata dai soci, se gli stessi non avessero approvato l'inserimento nello statuto sociale, approvato con la deliberazione del 27-10-2014, la clausola di cui all'art. 10. Ha pure eccepito l'eccesso di potere per essere state le fideiussioni richieste in assenza di un effettivo bisogno di garanzie per il ricorso al credito da parte della società. si è costituita anche in questo secondo giudizio per chiedere il rigetto Parte_1 della domanda attorea e specificando che la garanzia è stata richiesta per ottenere un finanziamento di €uro 50.000,00 da parte della banca per la realizzazione di Pt_2 un impianto fotovoltaico.
Con ricorso cautelare depositato nel corso del giudizio iscritto al n. 1202/2015
R.G.A.C., ha chiesto la sospensione della deliberazione adottata Controparte_1 dall'assemblea dei soci il 26-1-2015. Il Tribunale ha rigettato tuttavia la richiesta con ordinanza del 18-6-2015, successivamente confermata dal tribunale in composizione collegiale adito in sede di reclamo.
Con provvedimento adottato all'udienza del 9-2-2016 il fascicolo iscritto al n.
1202/2015 R.G.A.C. è stato riunito a quello iscritto al n. 445/2015 R.G.A.C..
La causa, istruita solo documentalmente, è stata mandata al collegio per la decisione all'udienza del 21-2-2019, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c……”.
Con sentenza depositata il 298-2019 n. 1567, il Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, rigettava la domanda proposta da nel giudizio iscritto al n. 445/2015 Controparte_1
R.G.A.C., mentre accoglieva quella dal medesimo proposta nell'ambito del giudizio n. 1202/2015 R.G.A.C. e, per l'effetto, annullava la deliberazione di esclusione del socio adottata dall'assemblea di in data 26-1-2015, compensando Parte_1 integralmente tra le parti le spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 26-9-2019, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendone la palese
[...] illegittimità e invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame parte appellante deduceva l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui in essa era stata individuata quale causa di nullità della clausola di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario, per come approvata con la delibera del 27-10-2014, la mancanza di una giusta causa, che in realtà non stata mai dedotta in prime cure dall'attore, essendosi quest'ultimo limitato nell'ambito della causa n. 445/2015 R.G.A.C. a denunciare come motivo di annullamento della clausola in questione un eccesso e/o abuso di potere da parte dell'assemblea non imponendo la legge a carico dei soci altro onere economico se non il conferimento iniziale, e di conseguenza per essersi pronunciato l'annullamento della delibera del 26-1-2015 senza provocare sul punto il contraddittorio tra le parti, e tanto in violazione del principio di cui agli artt. 101, comma 2, e 111 della Costituzione.
A mezzo di un secondo motivo di gravame la società appellante si doleva ancora dell'avvenuta individuazione nella specie ad opera del giudice di prima sede sempre al medesimo proposito di una causa di nullità della delibera del 27-10-2014 mai eccepita dall'allora attore, laddove sottratta invece al rilievo officioso dell'organo giudicante, atteso che l'introduzione di una specifica causa di esclusione del socio nei termini formulati dall'assemblea di essa società non era riconducibile al novero di quelle invalidità relative alle decisioni assunte dai soci in sede assembleare modificative dell'oggetto sociale ovvero che prevedano attività impossibili o illecite.
Con un terzo motivo di appello la decisione di primo grado veniva altresì censurata per palese contraddittorietà tra il disposto annullamento della delibera assembleare del 26-1-2015 di esclusione del socio oggetto della causa n. Controparte_1
1202/2015, sulla scorta dell'accertata nullità dell'apposita clausola contenuta sul punto nell'art. 10 dello statuto societario, e il rigetto per converso dell'impugnativa proposta dal medesimo avverso la delibera del 27-10-2014 di cui alla causa n.
445/2015, con la quale era stata per l'appunto approvata la causa di esclusione in questione, non essendo né giuridicamente, né processualmente ammissibile, a fronte della ritenuta validità della prodromica delibera 27-10-2014 contenente la previsione di una nuova causa di esclusione per l'ipotesi di violazione da parte del socio dell'obbligo contemplato all'art. 10 dello statuto societario, statuire l'annullamento della successiva delibera 26-1-2015 di esclusione adottata a carico del predetto in applicazione del disposto sopra richiamato.
Opponeva, inoltre, sempre in argomento parte appellante a quanto affermato nella pronuncia gravata in merito alla non configurabilità nell'art. 10, comma 5, dello statuto societario di essa per come modificato dalla delibera Parte_1 assembleare del 27-10-2014, degli estremi della giusta causa idonea a legittimare l'esclusione del socio, la sussistenza nella vicenda dei presupposti per il ricorso al credito bancario da parte della suddetta per come individuati nel verbale di assemblea del 26-1-2015, siccome implicanti per i soci la prestazione di fideiussioni personali, nonchè la circostanza pacifica ed incontestata della indisponibilità del a prestare la propria fideiussione. A prescindere infatti dalla indicazione CP_1 nella clausola in questione della prestazione delle fideiussioni da parte del socio come meramente opportuna anziché come indispensabile, secondo la contraria prospettazione sostenuta nel proposto gravame in ogni caso la esclusione del socio per il caso di rifiuto di siffatta prestazione sarebbe stata da considerare in termini di legittima sanzione per un comportamento violativo degli obblighi di cooperazione all'interno della società funzionali al raggiungimento degli obiettivi da parte della stessa e la specifica previsione di essa, dunque, come espressione dell'autonomia decisionale dell'assemblea dei soci, mentre in tal senso le motivazioni della sentenza impugnata si ponevano altresì in stridente contrasto con le ragioni esplicitate nei provvedimenti di rigetto della domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare del 26-1-2015 all'epoca proposta in corso di causa dal CP_1 resi sia dal Giudice istruttore, che dal Collegio in sede di successiva
[...] decisione sul reclamo.
Con un quarto ed ultimo motivo di gravame si lamentava la non correttezza della disposta compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, comprese quelle relative al giudizio cautelare, ad opera del primo giudice, posto che le domande attoree avrebbero dovuto essere rigettate in toto e non solo parzialmente, cosicchè per effetto della soccombenza il avrebbe dovuto essere Controparte_1 condannato alla rifusione di dette spese in favore della controparte.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in atti il 25-1-2020,
l'appellato per resistere al gravame di cui contestava la Controparte_1 fondatezza e chiedeva il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta datosi atto della rinuncia di parte appellante alla richiesta formulata contestualmente alla proposizione del gravame di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo una serie rinvii disposti anche ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado necessario per la decisione, in esito all'udienza collegiale dell'8-4-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e come tale, senz'altro da rigettare.
Del tutto privi di pregio sono da ritenere i primi tre motivi di gravame, da esaminarsi in maniera congiunta in quanto intimamente connessi tra loro, a mezzo dei quali la società appellante ha censurato le statuizioni adottate con la decisione di primo grado in punto di disposto annullamento della delibera assembleare di esclusione da essa del socio del 26-1-2015, poiché a suo dire assunte erroneamente Controparte_1 sulla scorta della ritenuta nullità della causa di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario approvata con delibera del 27-10-2014 che non era stata mai eccepita dall'interessato a sostegno della impugnativa dispiegata avverso quest'ultima, né avrebbe potuto altrimenti essere rilevata d'ufficio dal giudice o in ogni caso senza prima sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, e comunque in contrasto con il contestuale rigetto in sentenza dell'impugnazione proposta avverso la delibera 27-10-2014 medesima che aveva introdotto la nuova causa di esclusione di cui si discute e da considerarsi come tale, dunque, strettamente propedeutica alla successiva.
Ed invero, giova rilevare in via del tutto preliminare alla stregua dell'analisi del contenuto valutativo e decisorio di cui alla pronuncia di accoglimento della impugnazione proposta dall'attore in prime cure avverso la delibera del 26-1-2015, con la quale l'assemblea dei soci della aveva disposto l'esclusione a Parte_1 carico del dello status di socio, e tanto in applicazione per Controparte_1
l'appunto della clausola statutaria che prevedeva quale causa di esclusione la indisponibilità manifestata dal socio a prestare o rinnovare le fideiussioni bancarie o assicurative in favore della società, di cui l'assemblea avesse deliberato a maggioranza l'opportunità per lo svolgimento della propria attività economica, come l'annullamento del deliberato in questione e la relativa declaratoria di invalidità di esso siano state fatte discendere dalla circostanza della sua avvenuta adozione sulla base di una previsione statutaria da valutarsi nella specie contraria alla disciplina legale prevista in punto di imprescindibile richiesta sussistenza degli estremi di una giusta causa di esclusione sotto lo specifico profilo di una condotta tenuta dal socio tale da non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto societario, e da reputarsi non configurabile nel rifiuto da costui opposto a prestare una fideiussione bancaria a favore della società deliberata a maggioranza dei soci come meramente opportuna, invece che indispensabile, per il conseguimento degli scopi della stessa.
Così individuate le ragioni dell'annullamento della delibera del 26-1-2015 sotto l'aspetto della carenza nel caso in esame di una legittima causa idonea a giustificare l'esclusione del socio nei suindicati termini contemplati dallo statuto, appare di tutta evidenza dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1202/2015
R.G.A.C. avente ad oggetto l'impugnativa della suddetta ad opera dell'odierno appellato come tra i motivi dell'invocato annullamento di questa fosse stato chiaramente esplicitato anche quello relativo alla sua invalidità per difetto di una giusta causa di esclusione, restandone dunque per tale via smentito in radice l'assunto di cui al proposto gravame in merito ad una pretesa erronea declaratoria di invalidità della citata delibera di esclusione pronunciata dal giudice senza che ne fosse mai stata eccepita la nullità da parte del socio escluso, nonché quello ulteriore secondo cui la controparte non fosse stata messa nelle condizioni di controdedurre preventivamente su tale questione e neppure, quindi, di potere esercitare compiutamente i propri diritti difensivi.
A ciò deve poi aggiungersi che nemmeno alcuna fondata ragion d'essere hanno gli ulteriori rilievi sollevati dall'appellante in merito alla denunziata contraddittorietà tra il disposto annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 26-1-2015 di esclusione del e il rigetto della impugnativa di quest'ultimo Controparte_1 avverso la precedente delibera del 27-10-2014 che aveva approvato la modifica dello statuto societario introducendo la nuova ipotesi di esclusione del socio per come successivamente posta a carico del predetto, costituendo il necessario presupposto della seconda delibera e la cui validità pertanto si sarebbe atteggiata come ostativa all'annullamento di quest'ultima, atteso che a sostegno della impugnazione della delibera 26-1-2015 erano state dedotte dall'attore non solo specifiche ragioni di invalidità in via derivata di essa rispetto a quella in precedenza adottata, ma anche motivi di impugnazione autonoma e diretta della stessa, tra i quali è da annoverare proprio l'eccezione espressa e specifica di nullità per carenza di giusta causa di esclusione siccome ritenuta fondata dal giudice di prime cure.
Né, d'altra parte, può condividersi la prospettazione addotta dall'appellante a contrari fini valutativi in ordine alla segnalata circostanza della mancata proposizione da parte del di alcuna eccezione di nullità della Controparte_1 clausola di esclusione di cui all'art. 10 dello statuto societario per come approvata con la delibera del 27-10-2014 per mancanza di una giusta causa, essendosi il medesimo limitato nell'ambito della causa n. 445/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto l'impugnativa di quest'ultima a denunciare come motivo di annullamento della clausola in questione un eccesso e/o abuso di potere da parte dell'assemblea, non imponendo la legge a carico dei soci altro onere economico se non quello relativo al conferimento iniziale.
A tal proposito, infatti, giova risolutivamente evidenziare che il contenuto dispositivo della prima delibera dell'assemblea dei soci della in ordine Parte_1 di tempo era stato semplicemente quello di approvare la modifica dello statuto societario mediante l'introduzione di una nuova causa di esclusione, mentre solo con la seconda delibera del 26-1-2015, che peraltro al momento della impugnativa della precedente non risultava ancora adottata, era stata disposta in forza di detta clausola la esclusione del dalla compagine sociale, così da potersi considerare solo CP_1 da quel momento divenuto effettivamente attuale l'interesse del predetto a farne valere l'invalidità per carenza di giusta causa, onde ottenerne la rimozione degli effetti pregiudizievoli illegittimamente derivanti da essa a suo carico e quale poi aveva costituito oggetto di specifica declaratoria sul punto con la pronuncia gravata, per come tradottosi nella ulteriore impugnazione proposta da costui sempre dinanzi al Tribunale di Catanzaro anche avverso di essa nell'ambito riunito per ragioni di connessione a quello anteriormente instaurato.
Parimenti meritano di essere disattese le doglianze addotte da parte appellante avverso le valutazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata in punto di ravvisata insussistenza relativamente al rifiuto opposto dal socio alla prestazione in favore della società delle garanzie fideiussorie, quale era stata nella specie deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci in termini di mera opportunità, degli estremi di un contegno idoneo a giustificarne l'esclusione dalla compagine sociale, atteso che, dovendo sul punto la configurabilità della giusta causa di esclusione collegarsi necessariamente ad una situazione che valga a compromettere in maniera irreversibile le condizioni di prosecuzione del rapporto societario ed essendo pertanto richiesto a tal fine che il comportamento inadempiente del socio abbia inferto una grave e rilevante lesione all'interesse della società, la condotta enucleata nel caso in esame a carico del può al contrario Controparte_1 qualificarsi come di inottemperanza ad obblighi il cui contenuto concreto se in effetti si pone, per un verso, come pur sempre funzionale al conseguimento delle finalità sociali, tuttavia, per l'altro, si lascia apprezzare nei limiti di una semplice convenienza e utilità e non anche in termini di indefettibilità assoluta per il raggiungimento dello scopo dell'attività sociale.
Così come neppure alcun profilo di fondatezza può annettersi ai fini valutativi propugnati nell'atto di gravame alla circostanza in esso segnalata della decisione assunta dal Tribunale di prime cure in sede di reclamo cautelare di rigetto della richiesta avanzata dall'odierno appellato di sospensione della delibera di esclusione dalla società adottata a suo carico e, dunque, in termini diametralmente opposti a quelli di cui alla pronuncia conclusiva del giudizio oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte, non essendo la decisione cautelare destinata in alcun modo a dispiegare effetti vincolanti rispetto al giudizio di merito, in quanto basata su valutazioni di natura meramente preliminare e sommaria, a fronte invece di quelle ben più approfondite proprie della fase di cognizione piena del giudizio stesso e che, come tali, possono discostarsene purchè aderenti alle risultanze processuali acquisite e congruamente motivate.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse assorbito l'esame di ogni ulteriore rilievo o questione sollevati dalla società appellante, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , con atto di citazione Controparte_1 notificato il 26-9-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione
Specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, depositata il 29-8-
2019 n. 1567, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.850,00, oltre rimborso spese generale del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)