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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, con l'Avv. Marco Casablanca;
Parte_1 P.IVA_1
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), , nato a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4
Catania il 05/09/1988 (cod. fisc. ), nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_5
29/07/1967 (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_4 Parte_6
(cod. fisc. ), , nato a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
), nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._6 Parte_8 C.F._7
), con l'avv. Umberto Ilardo;
[...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_9 CodiceFiscale_8
e ( con gli avv.ti Carlo Giovanni Lisi e Cristian Parte_10 P.IVA_2
Chillemi;
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), e Parte_11 CodiceFiscale_9 Pt_12
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), con gli avv.ti Virginia
[...] CodiceFiscale_10
Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata; nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_13 CodiceFiscale_11
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), e Parte_14 CodiceFiscale_12 Controparte_1
), con l'avv. Carmelo Barreca;
[...] P.IVA_3
conclusioni: come da verbale del 15 aprile 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
I – Preliminarmente, con riguardo all'efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi tra i sigg.ri
, Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_9
, e da un parte, e la curatela del fallimento Parte_11 Parte_12 Parte_6 della dall'altra – in forza del quale è stato accertato e dichiarato che i primi “… hanno Parte_15 acquistato il diritto di comproprietà sulle particelle 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838 del fg 4 NCT del Comune di Sant'Agata Li Battiati” (così il dispositivo della sentenza di prime cure del
12 settembre 2020, confermata dalla successiva sentenza della Corte territoriale del 18 novembre
2022) – rispetto alla proposizione da parte della curatela della (e per essa, oggi, della Parte_15 ex art. 111 c. p. c.) della prima domanda di cui all'atto di citazione introduttivo Parte_1 di questo giudizio (“accertare e dichiarare che il attore è titolare del diritto dominicale Parte_16 sulle particelle di terreno, costituenti la stradella, censite ai n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832
e 838 (perlomeno nella qualità di comproprietario, oggi riconosciuta dalla sentenza del Tribunale
n° 2950/2020) del fg. 4 del NCT del Comune di Sant'Agata Li Battiati, particelle il cui accesso è attualmente impedito al Curatela dal cancello apposto dai convenuti … a seguito di tale accertamento e come precipitato logico di esso dichiarare che la Curatela AR ha diritto di esercitare il proprio diritto dominicale e tutte le facoltà da esso scaturenti su tutte le particelle di terreno sopra indicate (o perlomeno quale comproprietario per le particelle sulle quali insiste la stradella) e, per l' effetto, condannare i convenuti a consegnare al Curatore del , Avv. Parte_16
Gaetano Cucuzza, copia delle chiavi e dei telecomandi del cancello posto all' ingresso di via Sicilia
n.12, nonché copia delle chiavi di quello ubicato nell'area interna al complesso”), va osservato quanto segue.
Il precedente giudizio origina, secondo quanto si rileva chiaramente dal contenuto del suo atto introduttivo (atto di citazione del 20 gennaio 2017), dalla messa in vendita da parte della curatela delle particelle di cui sopra come interamente proprie e mira dichiaratamente a prevenire conflitti con i potenziali acquirenti.
Con sentenza del 12 settembre 2020, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori riconducendo la materia alla disciplina del Condominio negli edifici, e, con sentenza del 18 novembre 2022, la Corte territoriale ha confermato tale statuizione operando analiticamente l'esame della fattispecie attraverso il riferimento all'art. 1117 c. c..
Secondo le citate sentenze, poiché le particelle di che trattasi corrispondono a- “la strada di accesso
(da via Sicilia, n. 12) e le strade di viabilità interna” del “complesso edilizio denominato '
[...] sito in Sant'Agata Li Battiati”, da qualificarsi come “vero e proprio condominio”, esse Parte_17 ne “costituiscono parti presuntivamente comuni ai sensi dell'art. 1117 c. c., in quanto caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, a cui sono asservite” e, pertanto, appartengono agli attori quali proprietari esclusivi di alcune delle otto ville costituenti nel complesso il detto (così la sentenza della Corte di Appello del 18 Parte_10 novembre 2022, pag. 10).
Le SS. UU. della S. C., con riferimento a fattispecie diversa da quella dedotta nel precedente giudizio
(il caso esaminato dalle SS. UU. avendo ad oggetto una “controversia introdotta da un Pt_10 contro altro , per far accertare che un tratto di area di parcheggio da Pt_10 CP_2 destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell'occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzati … quando, a IZ che si affermi comproprietario del bene, il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la proprietà degli altri soggetti.”), ma, per quel che qui rileva, ad essa sovrapponibile, con la sentenza 13/11/2013, n. 25454, hanno escluso il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, così argomentando: “Vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l'attore si era attivato;
non è necessario, per conseguire questo già rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai comproprietari./ 4.4) Anche vista dal punto di vista dell'attore, la integrazione del contraddittorio non è necessaria, poiché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la comproprietà dei condomini non partecipi al giudizio”. Alla luce di tale principio, mentre va affermato che la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2020 fa stato ex art. 2909 c. c. di quanto quivi accertato – vale a dire che i sigg.ri i sigg.ri , Parte_4
, , Parte_5 Parte_3 Parte_9 Parte_11
e sono comproprietari delle citate particelle n. 821, 822, 823, Parte_12 Parte_6
826, 827, 829, 830, 832 e 838 in quanto caratterizzate da un rapporto di accessorietà necessaria con le otto ville costituenti il condominio ” – tra i detti sigg.ri , Parte_10 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_3 Parte_9 Parte_11 Pt_12
e da una parte, e la curatela del fallimento della dall'altra,
[...] Parte_6 Parte_15 essa non fa stato nei confronti dei proprietari delle altre ville.
Ne consegue che – per gli effetti preclusivi del giudicato – la prima domanda di cui all'atto di citazione introduttivo di questo giudizio (sì come più sopra riportata testualmente) è preclusa dal precedente giudicato soltanto nei confronti dei sigg.ri , , Parte_4 Parte_5 Parte_3
, e
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_6
(parti di questo giudizio come del precedente), ma non nei confronti del resto dei convenuti
[...] in questo giudizio.
Per le stesse ragioni, va altresì dichiarata preclusa la domanda dispiegata in via riconvenzionale dai sigg. e (che sono stati parti del precedente giudizio) al fine di far nuovamente Parte_11 Pt_12 accertare la loro proprietà sulle note particelle n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838.
II – Posta la superiore premessa, venendo al merito della prima domanda di cui all'atto di citazione per la parte non preclusa dal precedente giudicato, vale a dire per la parte rivolta contro coloro i quali non hanno promosso il precedente giudizio dinanzi al Tribunale, va osservato quanto segue.
Secondo quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nel precedente giudizio, le particelle n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838 vanno ritenute asservite alle otto ville di cui si compone il condominio ” e appartengono pertanto ai proprietari esclusivi delle Parte_10 dette ville.
Immediata conseguenza di tale accertamento – da questo decidente senz'altro condiviso, per la correttezza e persuasività delle motivazioni che lo sorreggono – è che la prima domanda di cui all'atto di citazione, per la parte soggettivamente non preclusa, non può essere accolta: è infatti pacifico che i convenuti sono i proprietari esclusivi delle dette ville, mentre la non lo è di alcuna. Parte_15
Al rigetto della domanda petitoria consegue ipso iure – senza che pertanto sia necessaria espressa CP_ statuizione sul punto – il venir meno dell'ordinanza possessoria resa in favore della curatela nel corso del giudizio (ordinanza collegiale del 17 dicembre 2021): “I provvedimenti Parte_15 possessori emessi dal giudice del petitorio a norma dell'art. 704, comma 1, c.p.c., o dal pretore a norma del comma 2 dello stesso articolo, hanno carattere puramente incidentale e sono destinati a venire assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria in contestazione fra le parti. Ne consegue che il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto cui si pretende di collegare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica” (così Cassazione civile sez. II, 29/04/2003, n.6648; più recente e conforme è pure
Cassazione civile sez. II, 25/06/2012, n.10588).
III – Da rigettare sono pure le restanti domande di cui all'atto di citazione rivolte a far accertare la titolarità del titolo dominicale della e per essa oggi della su tutte le Parte_15 Parte_1 altre particelle.
Come può immediatamente osservarsi, tali domande sono state proposte da parte della del Pt_18 fallimento della senza alcuna previa contestazione della detta titolarità da parte di alcuno Parte_15 dei convenuti. Anche una volta proposte tali domande, i convenuti hanno espressamente dichiarato di non avere contestazioni sul punto, donde, in sede di precisazione delle conclusioni, taluni difensori dei convenuti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale ultima conclusione non appare tuttavia corretta.
Per agire in giudizio occorre avere interesse, ex art. 100 c. p. c..
Nelle domande di accertamento, l'interesse ad agire sorge dalla altrui “contestazione” (o dall'altrui
“vanto” di una situazione giuridica incompatibile). Ciò in quanto il “processo” non serve a operare ricerche fini a se stesse o a eliminare genericamente situazioni di incertezza, ma serve a dirimere
“controversie”. In difetto di contestazione, nel caso di specie sia prima che dopo la proposizione delle domande, le domande vanno rigettate per difetto di interesse ad agire.
IV – Le spese di lite vanno regolamentate secondo soccombenza.
deve pertanto rifondere tutti i convenuti delle spese di lite (solidalmente quelli Parte_1 costituiti con lo stesso procuratore), tranne i sigg.ri e la cui Parte_11 Parte_12 domanda riconvenzionale è stata disattesa, di guisa che tra e i sigg.ri Parte_1 Parte_11
e si configura reciproca soccombenza.
[...] Parte_12
Alle parti vittoriose compete pure di conseguire la refusione delle spese da loro sostenute per il reclamo al Collegio, ancorché esso abbia avuto esito favorevole per la curatela del fallimento della
“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate Parte_15 contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”
(Cassazione civile sez. II, 25/03/2022, n.9785; in termini vedasi pure Cassazione civile sez. III,
17/11/2022, n.33925).
va pertanto condannata a rifondere solidalmente , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 6.050,00 per il giudizio di merito (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, stante il mancato raccoglimento di prova costituenda), e in complessivi Euro
5.535,00 per il reclamo (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a
Euro 26.000,00; ciascuna fase liquidata a parametro); e a rifondere allo stesso modo Parte_9
nonché solidalmente e
[...] Parte_13 Parte_14 [...]
CP_1
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara la prima domanda di cui all'atto di citazione preclusa dal giudicato esterno indicato in parte motiva nei confronti di , , , Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_9
, e rigetta il resto delle domande di
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_6 cui all'atto di citazione;
dichiara preclusa dal giudicato esterno indicato in parte motiva la domanda riconvenzionale proposta da e contro Parte_11 Parte_12 Parte_1 condanna a rifondere solidalmente , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e delle spese di lite,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 sì come liquidate in motivazione, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere delle spese di lite, Parte_1 Parte_9 sì come liquidate in motivazione, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere solidalmente , Parte_1 Parte_13 Pt_14
e compensa integralmente le spese di lite tra e
[...] Controparte_1 Parte_1
e Parte_11 Parte_12
Catania, I ottobre 2025.
Il g. u. ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, con l'Avv. Marco Casablanca;
Parte_1 P.IVA_1
contro
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), , nato a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_4
Catania il 05/09/1988 (cod. fisc. ), nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_5
29/07/1967 (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] CodiceFiscale_4 Parte_6
(cod. fisc. ), , nato a [...] il [...] (cod. fisc. CodiceFiscale_5 Parte_7 [...]
), nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F._6 Parte_8 C.F._7
), con l'avv. Umberto Ilardo;
[...]
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_9 CodiceFiscale_8
e ( con gli avv.ti Carlo Giovanni Lisi e Cristian Parte_10 P.IVA_2
Chillemi;
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), e Parte_11 CodiceFiscale_9 Pt_12
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), con gli avv.ti Virginia
[...] CodiceFiscale_10
Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata; nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_13 CodiceFiscale_11
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), e Parte_14 CodiceFiscale_12 Controparte_1
), con l'avv. Carmelo Barreca;
[...] P.IVA_3
conclusioni: come da verbale del 15 aprile 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
I – Preliminarmente, con riguardo all'efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi tra i sigg.ri
, Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_9
, e da un parte, e la curatela del fallimento Parte_11 Parte_12 Parte_6 della dall'altra – in forza del quale è stato accertato e dichiarato che i primi “… hanno Parte_15 acquistato il diritto di comproprietà sulle particelle 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838 del fg 4 NCT del Comune di Sant'Agata Li Battiati” (così il dispositivo della sentenza di prime cure del
12 settembre 2020, confermata dalla successiva sentenza della Corte territoriale del 18 novembre
2022) – rispetto alla proposizione da parte della curatela della (e per essa, oggi, della Parte_15 ex art. 111 c. p. c.) della prima domanda di cui all'atto di citazione introduttivo Parte_1 di questo giudizio (“accertare e dichiarare che il attore è titolare del diritto dominicale Parte_16 sulle particelle di terreno, costituenti la stradella, censite ai n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832
e 838 (perlomeno nella qualità di comproprietario, oggi riconosciuta dalla sentenza del Tribunale
n° 2950/2020) del fg. 4 del NCT del Comune di Sant'Agata Li Battiati, particelle il cui accesso è attualmente impedito al Curatela dal cancello apposto dai convenuti … a seguito di tale accertamento e come precipitato logico di esso dichiarare che la Curatela AR ha diritto di esercitare il proprio diritto dominicale e tutte le facoltà da esso scaturenti su tutte le particelle di terreno sopra indicate (o perlomeno quale comproprietario per le particelle sulle quali insiste la stradella) e, per l' effetto, condannare i convenuti a consegnare al Curatore del , Avv. Parte_16
Gaetano Cucuzza, copia delle chiavi e dei telecomandi del cancello posto all' ingresso di via Sicilia
n.12, nonché copia delle chiavi di quello ubicato nell'area interna al complesso”), va osservato quanto segue.
Il precedente giudizio origina, secondo quanto si rileva chiaramente dal contenuto del suo atto introduttivo (atto di citazione del 20 gennaio 2017), dalla messa in vendita da parte della curatela delle particelle di cui sopra come interamente proprie e mira dichiaratamente a prevenire conflitti con i potenziali acquirenti.
Con sentenza del 12 settembre 2020, il Tribunale ha accolto la domanda degli attori riconducendo la materia alla disciplina del Condominio negli edifici, e, con sentenza del 18 novembre 2022, la Corte territoriale ha confermato tale statuizione operando analiticamente l'esame della fattispecie attraverso il riferimento all'art. 1117 c. c..
Secondo le citate sentenze, poiché le particelle di che trattasi corrispondono a- “la strada di accesso
(da via Sicilia, n. 12) e le strade di viabilità interna” del “complesso edilizio denominato '
[...] sito in Sant'Agata Li Battiati”, da qualificarsi come “vero e proprio condominio”, esse Parte_17 ne “costituiscono parti presuntivamente comuni ai sensi dell'art. 1117 c. c., in quanto caratterizzate dal rapporto di accessorietà necessaria che le lega alle singole proprietà individuali, a cui sono asservite” e, pertanto, appartengono agli attori quali proprietari esclusivi di alcune delle otto ville costituenti nel complesso il detto (così la sentenza della Corte di Appello del 18 Parte_10 novembre 2022, pag. 10).
Le SS. UU. della S. C., con riferimento a fattispecie diversa da quella dedotta nel precedente giudizio
(il caso esaminato dalle SS. UU. avendo ad oggetto una “controversia introdotta da un Pt_10 contro altro , per far accertare che un tratto di area di parcheggio da Pt_10 CP_2 destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell'occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzati … quando, a IZ che si affermi comproprietario del bene, il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la proprietà degli altri soggetti.”), ma, per quel che qui rileva, ad essa sovrapponibile, con la sentenza 13/11/2013, n. 25454, hanno escluso il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, così argomentando: “Vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l'attore si era attivato;
non è necessario, per conseguire questo già rilevante risultato, ottenere un titolo giudiziale opponibile ai comproprietari./ 4.4) Anche vista dal punto di vista dell'attore, la integrazione del contraddittorio non è necessaria, poiché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la comproprietà dei condomini non partecipi al giudizio”. Alla luce di tale principio, mentre va affermato che la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2020 fa stato ex art. 2909 c. c. di quanto quivi accertato – vale a dire che i sigg.ri i sigg.ri , Parte_4
, , Parte_5 Parte_3 Parte_9 Parte_11
e sono comproprietari delle citate particelle n. 821, 822, 823, Parte_12 Parte_6
826, 827, 829, 830, 832 e 838 in quanto caratterizzate da un rapporto di accessorietà necessaria con le otto ville costituenti il condominio ” – tra i detti sigg.ri , Parte_10 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_3 Parte_9 Parte_11 Pt_12
e da una parte, e la curatela del fallimento della dall'altra,
[...] Parte_6 Parte_15 essa non fa stato nei confronti dei proprietari delle altre ville.
Ne consegue che – per gli effetti preclusivi del giudicato – la prima domanda di cui all'atto di citazione introduttivo di questo giudizio (sì come più sopra riportata testualmente) è preclusa dal precedente giudicato soltanto nei confronti dei sigg.ri , , Parte_4 Parte_5 Parte_3
, e
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_6
(parti di questo giudizio come del precedente), ma non nei confronti del resto dei convenuti
[...] in questo giudizio.
Per le stesse ragioni, va altresì dichiarata preclusa la domanda dispiegata in via riconvenzionale dai sigg. e (che sono stati parti del precedente giudizio) al fine di far nuovamente Parte_11 Pt_12 accertare la loro proprietà sulle note particelle n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838.
II – Posta la superiore premessa, venendo al merito della prima domanda di cui all'atto di citazione per la parte non preclusa dal precedente giudicato, vale a dire per la parte rivolta contro coloro i quali non hanno promosso il precedente giudizio dinanzi al Tribunale, va osservato quanto segue.
Secondo quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nel precedente giudizio, le particelle n. 821, 822, 823, 826, 827, 829, 830, 832 e 838 vanno ritenute asservite alle otto ville di cui si compone il condominio ” e appartengono pertanto ai proprietari esclusivi delle Parte_10 dette ville.
Immediata conseguenza di tale accertamento – da questo decidente senz'altro condiviso, per la correttezza e persuasività delle motivazioni che lo sorreggono – è che la prima domanda di cui all'atto di citazione, per la parte soggettivamente non preclusa, non può essere accolta: è infatti pacifico che i convenuti sono i proprietari esclusivi delle dette ville, mentre la non lo è di alcuna. Parte_15
Al rigetto della domanda petitoria consegue ipso iure – senza che pertanto sia necessaria espressa CP_ statuizione sul punto – il venir meno dell'ordinanza possessoria resa in favore della curatela nel corso del giudizio (ordinanza collegiale del 17 dicembre 2021): “I provvedimenti Parte_15 possessori emessi dal giudice del petitorio a norma dell'art. 704, comma 1, c.p.c., o dal pretore a norma del comma 2 dello stesso articolo, hanno carattere puramente incidentale e sono destinati a venire assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e petitoria in contestazione fra le parti. Ne consegue che il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto cui si pretende di collegare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica” (così Cassazione civile sez. II, 29/04/2003, n.6648; più recente e conforme è pure
Cassazione civile sez. II, 25/06/2012, n.10588).
III – Da rigettare sono pure le restanti domande di cui all'atto di citazione rivolte a far accertare la titolarità del titolo dominicale della e per essa oggi della su tutte le Parte_15 Parte_1 altre particelle.
Come può immediatamente osservarsi, tali domande sono state proposte da parte della del Pt_18 fallimento della senza alcuna previa contestazione della detta titolarità da parte di alcuno Parte_15 dei convenuti. Anche una volta proposte tali domande, i convenuti hanno espressamente dichiarato di non avere contestazioni sul punto, donde, in sede di precisazione delle conclusioni, taluni difensori dei convenuti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale ultima conclusione non appare tuttavia corretta.
Per agire in giudizio occorre avere interesse, ex art. 100 c. p. c..
Nelle domande di accertamento, l'interesse ad agire sorge dalla altrui “contestazione” (o dall'altrui
“vanto” di una situazione giuridica incompatibile). Ciò in quanto il “processo” non serve a operare ricerche fini a se stesse o a eliminare genericamente situazioni di incertezza, ma serve a dirimere
“controversie”. In difetto di contestazione, nel caso di specie sia prima che dopo la proposizione delle domande, le domande vanno rigettate per difetto di interesse ad agire.
IV – Le spese di lite vanno regolamentate secondo soccombenza.
deve pertanto rifondere tutti i convenuti delle spese di lite (solidalmente quelli Parte_1 costituiti con lo stesso procuratore), tranne i sigg.ri e la cui Parte_11 Parte_12 domanda riconvenzionale è stata disattesa, di guisa che tra e i sigg.ri Parte_1 Parte_11
e si configura reciproca soccombenza.
[...] Parte_12
Alle parti vittoriose compete pure di conseguire la refusione delle spese da loro sostenute per il reclamo al Collegio, ancorché esso abbia avuto esito favorevole per la curatela del fallimento della
“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate Parte_15 contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”
(Cassazione civile sez. II, 25/03/2022, n.9785; in termini vedasi pure Cassazione civile sez. III,
17/11/2022, n.33925).
va pertanto condannata a rifondere solidalmente , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 6.050,00 per il giudizio di merito (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, stante il mancato raccoglimento di prova costituenda), e in complessivi Euro
5.535,00 per il reclamo (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a
Euro 26.000,00; ciascuna fase liquidata a parametro); e a rifondere allo stesso modo Parte_9
nonché solidalmente e
[...] Parte_13 Parte_14 [...]
CP_1
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara la prima domanda di cui all'atto di citazione preclusa dal giudicato esterno indicato in parte motiva nei confronti di , , , Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_9
, e rigetta il resto delle domande di
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_6 cui all'atto di citazione;
dichiara preclusa dal giudicato esterno indicato in parte motiva la domanda riconvenzionale proposta da e contro Parte_11 Parte_12 Parte_1 condanna a rifondere solidalmente , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e delle spese di lite,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 sì come liquidate in motivazione, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere delle spese di lite, Parte_1 Parte_9 sì come liquidate in motivazione, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da d. m. cit.; condanna a rifondere solidalmente , Parte_1 Parte_13 Pt_14
e compensa integralmente le spese di lite tra e
[...] Controparte_1 Parte_1
e Parte_11 Parte_12
Catania, I ottobre 2025.
Il g. u. ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011
Dott. Gaetano Cataldo