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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/08/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1010/2024 e 3111/2024 R.G. (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1010/2024 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Basilico e elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Ferrara ed elettivamente domiciliata come in CP_1 atti PARTE CONVENUTA
e nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3111/2024 r.g. promossa da
e , in qualità di socie e legali rappresentanti della cessata Parte_2 Parte_3 società , rappresentate e difese dall'avv. Lara Controparte_2 Venturini e Alessandra Basilico, elettivamente domiciliate come in atti contro rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Ferrara ed elettivamente domiciliata come in CP_1 atti PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da su Controparte_3 incarico del con determina del Funzionario responsabile n. 106 del Parte_4 02/04/2021 e s.m.i., avente ad oggetto: a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74; b) verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di Euro 1.820,35; In via principale
- per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da su incarico del CP_1 Parte_4
con determina del Funzionario responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad
[...] oggetto: a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74;
- dichiarare prescritto l'importo di cui al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per Euro 1.820,35. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via principale, attesa la mala fede del Comune di Bovio Masciago, ammettere il signor al pagamento Pt_1 delle sanzioni in misura ridotta di cui ai verbali n. n. 4687/V/17 del 20/06/2017 e n. 753/2/2017 del 19/06/2016, o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per e Parte_2 Parte_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente avanti l'Ill.mo intestato Tribunale, iscritto a ruolo sub RG 1010/2024 ed assegnato alla Dott.ssa Chiara Binetti;
In via cautelare:
- con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da , emessa da CP_1 Controparte_3
su incarico del con determina del Funzionario
[...] Parte_4 responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad oggetto il verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.766,21. In via principale
- per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da su incarico del CP_1 Parte_4
con determina del Funzionario responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad
[...] oggetto il verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.766,21. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via principale, attesa la mala fede del Comune di Bovio Masciago, ammettere le signore e Pt_2 Pt_3 al pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui al verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017,
[...]
o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per CP_1 pagina 2 di 8 In via preliminare
- Integrare d'ufficio il contraddittorio ex. artt. 107 e 270 c.p.c. In subordine della richiesta preliminare:
- Autorizzare la chiamata in causa del , disponendo il rinvio della prima Pt_4 Parte_4 udienza di comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c.; Nel merito:
- Rigettare l'istanza di sospensiva di cui alla procedura di riscossione
- Rigettare l'opposizione avversaria ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la legittimità dell'Ingiunzione di Pagamento N. 29881 del 21/12/2023 di € 33.497,07, nonché la pretesa sottesa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il sig. tenuto al pagamento della minor somma che verrà accertata in Pt_1 corso di causa e per l'effetto condannarlo al pagamento della stessa. In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE ha svolto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, Parte_1 notificata in data 11/01/2024, emessa da su incarico del Controparte_3
e avente ad oggetto: Parte_4 a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di euro 31.532,74; b) verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di euro 1.820,35 (docc. 1 - 2). Entrambi i verbali erano stati emessi per contestare la violazione dell'art.116 codice della strada per guida senza patente (perché revocata). A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha premesso di aver proposto querela di falso avanti il Tribunale di Monza in relazione al verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 di contestazione della violazione dell'art. 116 c. 15 del CdS, irrogato dalla Polizia Locale del , Parte_4 comminante la sanzione di euro 5.000,00 oltre spese di procedimento per euro 10,74, con giudizio iscritto a ruolo sub RG n. 7795/2018, definito con sentenza n. 142/2020 pubbl. il 28/01/2020, a mezzo della quale il Tribunale aveva respinto la domanda proposta e condannato il al pagamento della Pt_1 pena pecuniaria di euro 20,00, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza e fino al saldo, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.050,00 per compensi, oltre accessori di legge (doc. 3). L'odierno opponente aveva proposto appello avverso detta sentenza, risultando nuovamente soccombente, con ulteriore condanna al pagamento delle spese legali per euro 6.615,00 oltre accessori di legge (doc. 4). In forza di tale sentenza, il ha notificato atto di precetto e Parte_4 successivamente intrapreso un'azione esecutiva, a seguito della quale il Ricci ha raggiunto un accordo con l'Ente Locale che ha previsto il pagamento rateale del dovuto, quantificato alla data del 29/06/2022 in euro 26.597,10, mediante n. 40 rate dell'importo di euro 600,00 ciascuna cui l'attore sta regolarmente facendo fronte (docc. 5 - 7). Nella convinzione di avere definito in modo tombale la propria posizione con il Parte_4
con la scrittura privata sopra menzionata, con sorpresa il ha ricevuto per la medesima
[...] Pt_1 posizione un'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 31.532,74. Richieste delucidazioni in merito (docc. 8 – 9) sia ad che al mentre la prima ha omesso qualsiasi riscontro, CP_1 Pt_4 l'Ente Locale ha risposto che la scrittura privata era relativa esclusivamente alle spese legali ed alle ulteriori voci risarcitorie di cui alle due sentenze sopra indicate ma non alla sanzione di cui al verbale n. 4687/V/17. Ciò premesso, l'attore ha contestato i criteri di quantificazione dell'importo esposto di euro 31.532,74 pari a sei volte l'importo iniziale di euro 5.000,00 oltre spese elevato a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 116 c. 15 CdS (che prevede quale cornice edittale una ammenda da euro 2.257,00 a Euro 9.032,00), ritenendo che l'importo iscritto a ruolo riguardi le somme di cui all'atto di precetto in rinnovazione (il quale, alla data del 12/04/2022, portava un credito di euro 24.123,26) senza che sia stato comunicato ad l'intervenuto accordo sulla dilazione del pagamento nonché il CP_1 regolare adempimento da parte del Pt_1 In ogni caso, l'attore ha lamentato come l'azione del sia caratterizzata da Parte_4 mala fede e scorrettezza nei confronti del contribuente, per non aver agito da subito per tutte le somme di cui alle sentenze del Tribunale di Monza e della Corte d'Appello di Milano, nonostante l'Autorità giudiziaria abbia in entrambi i casi confermato la debenza della sanzione. pagina 4 di 8 Infine, in merito al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di Euro 1.820,35, l'attore ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'unica notificazione al relativa al Pt_1 verbale in commento, precedente a quella dell'ingiunzione stessa del 11/01/2024, era intervenuta in data 17/07/2017, risultando quindi decorso il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni di cui al C.d.S. Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto in via preliminare l'integrazione d'ufficio del CP_1 contraddittorio nei confronti del , o, in subordine, l'autorizzazione alla Parte_4 chiamata in causa del predetto Ente, ex artt. 106 e 269 c.p.c. Nel merito, la convenuta ha contestato l'opposizione attorea, ribadendo che la transazione intervenuta con il ha avuto ad oggetto unicamente le spese di lite liquidate nelle Parte_4 pronunce oggetto della querela di falso presentata dal Pt_1 In merito alla eccezione di prescrizione di cui al credito riportato nel verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017, ne ha dedotto l'infondatezza per intervenuta interruzione del termine quinquennale previsto dall'art. 209 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992). Con separato atto di citazione , hanno svolto opposizione avverso Controparte_2 Parte_2 l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da
[...]
su incarico del e avente ad oggetto il Controparte_3 Parte_4 medesimo verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74, oltre interessi legali dal 21/10/ 2023 al 14/03/2024 pari ad Euro 221,92, eccependo, in primo luogo, la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, indirizzata a ” con P.IVA Controparte_2 (indicata nel corpo dell'atto) n. , società cessata dal 19.01.2002 (doc. 2) anziché alle P.IVA_1 opponenti persone fisiche personalmente nelle rispettive residenze. Le opponenti, precisando di non essere le autrici della violazione al C.d.S. che aveva dato origine alla vicenda per cui è causa, bensì socie della società proprietaria dell'autoveicolo tg. EM874YR a mezzo del quale è stata commessa la suddetta violazione dal conducente hanno chiesto la Parte_1 riunione del procedimento con il già pendente procedimento di opposizione incardinato dal debitore principale Nel merito, le opponenti hanno riproposto le stesse deduzioni, contestazioni ed Pt_1 eccezioni svolte dal e sopra riassunte. Pt_1 Nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'eccezione preliminare di nullità della notifica e nel CP_1 merito ha insistito per il rigetto dell'opposizione. Disposta la riunione dei due procedimenti e respinta l'istanza di sospensione proposta dagli opponenti così come la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del , Parte_4 le due cause riunite sono state rinviate per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenute in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
a) Sulla causa R.G. 1010/2024
L'opposizione è infondata e va respinta.
pagina 5 di 8 La transazione intervenuta con il ha avuto ad oggetto unicamente la Parte_4 dilazione del pagamento delle spese di lite liquidate nei due procedimenti incardinati dal per la Pt_1 querela di falso azionata avverso il verbale di accertamento n. 12727/2017. La circostanza è evincibile documentalmente dagli stessi documenti prodotti da parte opponente (cfr. doc. 5 atto di precetto e doc. 6 scrittura privata di transazione) ed inoltre discente in maniera evidente dal fatto che le due sentenze, quella del Tribunale di Monza e la successiva confermativa della Corte Appello, essendosi pronunciate unicamente sulla querela di falso azionata dagli odierni opponenti avverso il verbale di accertamento sopra richiamato, dichiarandola inammissibile, nulla hanno statuito con riguardo alla sanzione amministrativa elevata a seguito del ridetto verbale. In merito all'eccezione di mancata specificazione degli importi di cui al verbale N. 4687/V/17 del 20/06/2017, ne ha dedotto, in principalità, l'inammissibilità per decorrenza dei termini di cui CP_3 all'art. 617 cpc e, in ogni caso, anche l'infondatezza nel merito, stante la corretta determinazione della sanzione. L'eccezione svolta dall'opponente è infondata perché la sanzione è stata correttamente quantificata come segue: la sanzione per violazione dell'art. 116 comma 15 cds, a seguito della modifica intervenuta con il D. lgs n. 8 del 15/01/2016 (disposizioni in materia di depenalizzazione), va da un minimo di euro 5.000,00, ad un massimo di euro 30.000,00; gli importi non pagati sono trasmessi in riscossione coattiva ai sensi dell'art. 203, comma 3 cds per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, più le spese di procedimento;
l'importo, visti i limiti edittali previsti dall'articolo menzionato, è pertanto determinato in euro 15.000,00 a cui vanno aggiunte le maggiorazioni semestrali previste dall'art. 27 L. 689 del 1981, richiamato dall'art. 206 cds. I semestri compiuti, dalla definitività della pretesa per mancata impugnazione del verbale, alla trasmissione del titolo in riscossione coattiva avvenuta in data 21/10/2023, sono in totale 11 (2 per il 2018, 2 per il 2019, 2 per il 2020, 2 per il 2021, 2 per il 2022, 1 per il 2023). L'importo pari al 10% semestrale è di euro 1.500, moltiplicato per 11 semestri ammonta ad euro 16.500,00. Sono poi state aggiunte dall'Ente le spese pari ad euro 32,74. L'importo totale del titolo ammonta ad € 31.532,74, come espressamente riportato nell'ingiunzione opposta (pagg. 1 e 2). Anche l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente in relazione al credito di € 1820,35 di cui al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 è infondata e va respinta, considerata la prova documentale degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale fornita da (cfr. doc. 2 diffida ad CP_1 adempiere del 14 ottobre 2021). Va inoltre considerato che, in forza di quanto disposto dall'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dalla successiva legislazione emergenziale Covid, i termini per l'attività di riscossione delle “entrate tributarie e non tributarie” erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Essendo stato l'atto opposto notificato l'11 gennaio 2024, anche per tale ragione alcuna prescrizione si è compiuta in relazione al credito fatto valere.
b) Sulla causa R.G. 3111/2024
Anche tale opposizione è infondata e va respinta.
pagina 6 di 8 Preliminarmente, quanto all'eccepita nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento per essere stata indirizzata alla società , cessata nel 2002, anziché alle Controparte_2 socie personalmente, si rileva, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, D. Lgs. 175 del 2014, “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.” Considerato che, per giurisprudenza ormai costante, l'art. 2495 c.c. va riferito non solo alle società di capitali, ma anche estensivamente alle società di persone (Cass. Civ., Sezioni Unite, 22 febbraio 2010, n. 4062 e recentemente ribadito da Cass. Civ., Ord. 18 dicembre 2019, n. 9329), ne consegue che la notifica non può considerarsi nulla. In ogni caso, la notifica ha chiaramente raggiunto il suo scopo, vista la costituzione in giudizio delle opponenti, e dunque ai sensi dell'art 156, comma 3 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 19443 del 08/07/2021, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n. 26655, 30/09/2021, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., n. 26099 del 27/09/2021). L'eccezione di nullità va quindi respinta. Nel merito, si osserva che la posizione debitoria delle opponenti discende in via solidale Pt_2 dall'obbligazione principale a carico di in quanto la Parte_1 Controparte_2
era proprietaria del veicolo targato EM874YR condotto dal
[...] Pt_1 senza patente di guida. A seguito della cessazione della società Controparte_2
dell'obbligazione rispondono in solido tra due le socie,
[...] Pt_3 e .
[...] Parte_2 Con riguardo agli altri motivi di opposizione si rinvia a quanto già motivato al punto a). L'opposizione va integralmente rigettata.
In relazione alla richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del Parte_4
si fa rinvio a quanto motivato nell'ordinanza del 27.11.2024.
[...]
Le spese, per entrambi i procedimenti riuniti, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause riunite R.G. n. 1010/2024 e R. G. n. 3111/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) nella causa R.G. n. 1010/2024:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da CP_1
2. condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite liquidate in euro € Parte_1 CP_1
3.809.00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva come per legge;
b) nella causa R.G. n. 3111/2024:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da CP_1
2. condanna le opponenti e in solido a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_3 CP_1 di lite così liquidate: euro 1450,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva come per legge. Così deciso in Monza il 27 agosto 2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1010/2024 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Basilico e elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Ferrara ed elettivamente domiciliata come in CP_1 atti PARTE CONVENUTA
e nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3111/2024 r.g. promossa da
e , in qualità di socie e legali rappresentanti della cessata Parte_2 Parte_3 società , rappresentate e difese dall'avv. Lara Controparte_2 Venturini e Alessandra Basilico, elettivamente domiciliate come in atti contro rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Ferrara ed elettivamente domiciliata come in CP_1 atti PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da su Controparte_3 incarico del con determina del Funzionario responsabile n. 106 del Parte_4 02/04/2021 e s.m.i., avente ad oggetto: a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74; b) verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di Euro 1.820,35; In via principale
- per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da su incarico del CP_1 Parte_4
con determina del Funzionario responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad
[...] oggetto: a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74;
- dichiarare prescritto l'importo di cui al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per Euro 1.820,35. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via principale, attesa la mala fede del Comune di Bovio Masciago, ammettere il signor al pagamento Pt_1 delle sanzioni in misura ridotta di cui ai verbali n. n. 4687/V/17 del 20/06/2017 e n. 753/2/2017 del 19/06/2016, o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per e Parte_2 Parte_3 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente avanti l'Ill.mo intestato Tribunale, iscritto a ruolo sub RG 1010/2024 ed assegnato alla Dott.ssa Chiara Binetti;
In via cautelare:
- con provvedimento inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da , emessa da CP_1 Controparte_3
su incarico del con determina del Funzionario
[...] Parte_4 responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad oggetto il verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.766,21. In via principale
- per le ragioni esposte in narrativa, annullare e/o revocare l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da su incarico del CP_1 Parte_4
con determina del Funzionario responsabile n. 106 del 02/04/2021 e s.m.i., avente ad
[...] oggetto il verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.766,21. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via principale, attesa la mala fede del Comune di Bovio Masciago, ammettere le signore e Pt_2 Pt_3 al pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui al verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017,
[...]
o di quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Per CP_1 pagina 2 di 8 In via preliminare
- Integrare d'ufficio il contraddittorio ex. artt. 107 e 270 c.p.c. In subordine della richiesta preliminare:
- Autorizzare la chiamata in causa del , disponendo il rinvio della prima Pt_4 Parte_4 udienza di comparizione, ex artt. 106 e 269 c.p.c.; Nel merito:
- Rigettare l'istanza di sospensiva di cui alla procedura di riscossione
- Rigettare l'opposizione avversaria ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la legittimità dell'Ingiunzione di Pagamento N. 29881 del 21/12/2023 di € 33.497,07, nonché la pretesa sottesa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare il sig. tenuto al pagamento della minor somma che verrà accertata in Pt_1 corso di causa e per l'effetto condannarlo al pagamento della stessa. In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE ha svolto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, Parte_1 notificata in data 11/01/2024, emessa da su incarico del Controparte_3
e avente ad oggetto: Parte_4 a) verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di euro 31.532,74; b) verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di euro 1.820,35 (docc. 1 - 2). Entrambi i verbali erano stati emessi per contestare la violazione dell'art.116 codice della strada per guida senza patente (perché revocata). A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha premesso di aver proposto querela di falso avanti il Tribunale di Monza in relazione al verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 di contestazione della violazione dell'art. 116 c. 15 del CdS, irrogato dalla Polizia Locale del , Parte_4 comminante la sanzione di euro 5.000,00 oltre spese di procedimento per euro 10,74, con giudizio iscritto a ruolo sub RG n. 7795/2018, definito con sentenza n. 142/2020 pubbl. il 28/01/2020, a mezzo della quale il Tribunale aveva respinto la domanda proposta e condannato il al pagamento della Pt_1 pena pecuniaria di euro 20,00, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza e fino al saldo, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.050,00 per compensi, oltre accessori di legge (doc. 3). L'odierno opponente aveva proposto appello avverso detta sentenza, risultando nuovamente soccombente, con ulteriore condanna al pagamento delle spese legali per euro 6.615,00 oltre accessori di legge (doc. 4). In forza di tale sentenza, il ha notificato atto di precetto e Parte_4 successivamente intrapreso un'azione esecutiva, a seguito della quale il Ricci ha raggiunto un accordo con l'Ente Locale che ha previsto il pagamento rateale del dovuto, quantificato alla data del 29/06/2022 in euro 26.597,10, mediante n. 40 rate dell'importo di euro 600,00 ciascuna cui l'attore sta regolarmente facendo fronte (docc. 5 - 7). Nella convinzione di avere definito in modo tombale la propria posizione con il Parte_4
con la scrittura privata sopra menzionata, con sorpresa il ha ricevuto per la medesima
[...] Pt_1 posizione un'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 31.532,74. Richieste delucidazioni in merito (docc. 8 – 9) sia ad che al mentre la prima ha omesso qualsiasi riscontro, CP_1 Pt_4 l'Ente Locale ha risposto che la scrittura privata era relativa esclusivamente alle spese legali ed alle ulteriori voci risarcitorie di cui alle due sentenze sopra indicate ma non alla sanzione di cui al verbale n. 4687/V/17. Ciò premesso, l'attore ha contestato i criteri di quantificazione dell'importo esposto di euro 31.532,74 pari a sei volte l'importo iniziale di euro 5.000,00 oltre spese elevato a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 116 c. 15 CdS (che prevede quale cornice edittale una ammenda da euro 2.257,00 a Euro 9.032,00), ritenendo che l'importo iscritto a ruolo riguardi le somme di cui all'atto di precetto in rinnovazione (il quale, alla data del 12/04/2022, portava un credito di euro 24.123,26) senza che sia stato comunicato ad l'intervenuto accordo sulla dilazione del pagamento nonché il CP_1 regolare adempimento da parte del Pt_1 In ogni caso, l'attore ha lamentato come l'azione del sia caratterizzata da Parte_4 mala fede e scorrettezza nei confronti del contribuente, per non aver agito da subito per tutte le somme di cui alle sentenze del Tribunale di Monza e della Corte d'Appello di Milano, nonostante l'Autorità giudiziaria abbia in entrambi i casi confermato la debenza della sanzione. pagina 4 di 8 Infine, in merito al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 per l'importo di Euro 1.820,35, l'attore ha eccepito la intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'unica notificazione al relativa al Pt_1 verbale in commento, precedente a quella dell'ingiunzione stessa del 11/01/2024, era intervenuta in data 17/07/2017, risultando quindi decorso il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni di cui al C.d.S. Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto in via preliminare l'integrazione d'ufficio del CP_1 contraddittorio nei confronti del , o, in subordine, l'autorizzazione alla Parte_4 chiamata in causa del predetto Ente, ex artt. 106 e 269 c.p.c. Nel merito, la convenuta ha contestato l'opposizione attorea, ribadendo che la transazione intervenuta con il ha avuto ad oggetto unicamente le spese di lite liquidate nelle Parte_4 pronunce oggetto della querela di falso presentata dal Pt_1 In merito alla eccezione di prescrizione di cui al credito riportato nel verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017, ne ha dedotto l'infondatezza per intervenuta interruzione del termine quinquennale previsto dall'art. 209 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992). Con separato atto di citazione , hanno svolto opposizione avverso Controparte_2 Parte_2 l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da
[...]
su incarico del e avente ad oggetto il Controparte_3 Parte_4 medesimo verbale n. 4687/V/17 del 20/06/2017 per l'importo di Euro 31.532,74, oltre interessi legali dal 21/10/ 2023 al 14/03/2024 pari ad Euro 221,92, eccependo, in primo luogo, la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, indirizzata a ” con P.IVA Controparte_2 (indicata nel corpo dell'atto) n. , società cessata dal 19.01.2002 (doc. 2) anziché alle P.IVA_1 opponenti persone fisiche personalmente nelle rispettive residenze. Le opponenti, precisando di non essere le autrici della violazione al C.d.S. che aveva dato origine alla vicenda per cui è causa, bensì socie della società proprietaria dell'autoveicolo tg. EM874YR a mezzo del quale è stata commessa la suddetta violazione dal conducente hanno chiesto la Parte_1 riunione del procedimento con il già pendente procedimento di opposizione incardinato dal debitore principale Nel merito, le opponenti hanno riproposto le stesse deduzioni, contestazioni ed Pt_1 eccezioni svolte dal e sopra riassunte. Pt_1 Nel costituirsi in giudizio, ha contestato l'eccezione preliminare di nullità della notifica e nel CP_1 merito ha insistito per il rigetto dell'opposizione. Disposta la riunione dei due procedimenti e respinta l'istanza di sospensione proposta dagli opponenti così come la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del , Parte_4 le due cause riunite sono state rinviate per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenute in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
a) Sulla causa R.G. 1010/2024
L'opposizione è infondata e va respinta.
pagina 5 di 8 La transazione intervenuta con il ha avuto ad oggetto unicamente la Parte_4 dilazione del pagamento delle spese di lite liquidate nei due procedimenti incardinati dal per la Pt_1 querela di falso azionata avverso il verbale di accertamento n. 12727/2017. La circostanza è evincibile documentalmente dagli stessi documenti prodotti da parte opponente (cfr. doc. 5 atto di precetto e doc. 6 scrittura privata di transazione) ed inoltre discente in maniera evidente dal fatto che le due sentenze, quella del Tribunale di Monza e la successiva confermativa della Corte Appello, essendosi pronunciate unicamente sulla querela di falso azionata dagli odierni opponenti avverso il verbale di accertamento sopra richiamato, dichiarandola inammissibile, nulla hanno statuito con riguardo alla sanzione amministrativa elevata a seguito del ridetto verbale. In merito all'eccezione di mancata specificazione degli importi di cui al verbale N. 4687/V/17 del 20/06/2017, ne ha dedotto, in principalità, l'inammissibilità per decorrenza dei termini di cui CP_3 all'art. 617 cpc e, in ogni caso, anche l'infondatezza nel merito, stante la corretta determinazione della sanzione. L'eccezione svolta dall'opponente è infondata perché la sanzione è stata correttamente quantificata come segue: la sanzione per violazione dell'art. 116 comma 15 cds, a seguito della modifica intervenuta con il D. lgs n. 8 del 15/01/2016 (disposizioni in materia di depenalizzazione), va da un minimo di euro 5.000,00, ad un massimo di euro 30.000,00; gli importi non pagati sono trasmessi in riscossione coattiva ai sensi dell'art. 203, comma 3 cds per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, più le spese di procedimento;
l'importo, visti i limiti edittali previsti dall'articolo menzionato, è pertanto determinato in euro 15.000,00 a cui vanno aggiunte le maggiorazioni semestrali previste dall'art. 27 L. 689 del 1981, richiamato dall'art. 206 cds. I semestri compiuti, dalla definitività della pretesa per mancata impugnazione del verbale, alla trasmissione del titolo in riscossione coattiva avvenuta in data 21/10/2023, sono in totale 11 (2 per il 2018, 2 per il 2019, 2 per il 2020, 2 per il 2021, 2 per il 2022, 1 per il 2023). L'importo pari al 10% semestrale è di euro 1.500, moltiplicato per 11 semestri ammonta ad euro 16.500,00. Sono poi state aggiunte dall'Ente le spese pari ad euro 32,74. L'importo totale del titolo ammonta ad € 31.532,74, come espressamente riportato nell'ingiunzione opposta (pagg. 1 e 2). Anche l'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente in relazione al credito di € 1820,35 di cui al verbale n. 753/2/17 del 19/06/2017 è infondata e va respinta, considerata la prova documentale degli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale fornita da (cfr. doc. 2 diffida ad CP_1 adempiere del 14 ottobre 2021). Va inoltre considerato che, in forza di quanto disposto dall'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 e dalla successiva legislazione emergenziale Covid, i termini per l'attività di riscossione delle “entrate tributarie e non tributarie” erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Essendo stato l'atto opposto notificato l'11 gennaio 2024, anche per tale ragione alcuna prescrizione si è compiuta in relazione al credito fatto valere.
b) Sulla causa R.G. 3111/2024
Anche tale opposizione è infondata e va respinta.
pagina 6 di 8 Preliminarmente, quanto all'eccepita nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento per essere stata indirizzata alla società , cessata nel 2002, anziché alle Controparte_2 socie personalmente, si rileva, anzitutto, che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, D. Lgs. 175 del 2014, “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.” Considerato che, per giurisprudenza ormai costante, l'art. 2495 c.c. va riferito non solo alle società di capitali, ma anche estensivamente alle società di persone (Cass. Civ., Sezioni Unite, 22 febbraio 2010, n. 4062 e recentemente ribadito da Cass. Civ., Ord. 18 dicembre 2019, n. 9329), ne consegue che la notifica non può considerarsi nulla. In ogni caso, la notifica ha chiaramente raggiunto il suo scopo, vista la costituzione in giudizio delle opponenti, e dunque ai sensi dell'art 156, comma 3 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 19443 del 08/07/2021, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n. 26655, 30/09/2021, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., n. 26099 del 27/09/2021). L'eccezione di nullità va quindi respinta. Nel merito, si osserva che la posizione debitoria delle opponenti discende in via solidale Pt_2 dall'obbligazione principale a carico di in quanto la Parte_1 Controparte_2
era proprietaria del veicolo targato EM874YR condotto dal
[...] Pt_1 senza patente di guida. A seguito della cessazione della società Controparte_2
dell'obbligazione rispondono in solido tra due le socie,
[...] Pt_3 e .
[...] Parte_2 Con riguardo agli altri motivi di opposizione si rinvia a quanto già motivato al punto a). L'opposizione va integralmente rigettata.
In relazione alla richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del Parte_4
si fa rinvio a quanto motivato nell'ordinanza del 27.11.2024.
[...]
Le spese, per entrambi i procedimenti riuniti, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause riunite R.G. n. 1010/2024 e R. G. n. 3111/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) nella causa R.G. n. 1010/2024:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento n. 29881 del 21/12/2023, notificata in data 11/01/2024, emessa da CP_1
2. condanna l'opponente a rimborsare a le spese di lite liquidate in euro € Parte_1 CP_1
3.809.00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva come per legge;
b) nella causa R.G. n. 3111/2024:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento n. 7225 del 14/03/2024, notificata in data 02/04/2024, emessa da CP_1
2. condanna le opponenti e in solido a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_3 CP_1 di lite così liquidate: euro 1450,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva come per legge. Così deciso in Monza il 27 agosto 2025
Il Giudice Chiara Binetti
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