Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
Dott. Flavio Baraschi Presidente, relatore
Dott. Elisabetta Tarquini Consigliera
Dott. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 81/2024 RG vertente tra
Parte_1
appellante Avv. Domenico laria e
CP_1
appellato ino oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n.
27 del 2024, pubblicata il 19.1.2024. All'udienza del 15 maggio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Siena, con la sentenza oggi appellata, ha accolto la domanda di ei confronti del con la quale egli CP_1 Parte_1
ha lamentato la violazione, da parte del Comune, dell'obbligo di assumerlo con
"tirocinio formativo” nell'ambito delle procedure riservate alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.
In sintesi, il Parte_1 ha avviato, alla fine dell'anno 2021, tramite ARTI - Servizio Collocamento Mirato Area Senese, una procedura volta alla instaurazione di due tirocini formativi aventi ad oggetto professionalità e requisiti diversi.
In particolare:
Dopo aver raccolto le domande di partecipazione, ARTI ha redatto due diverse graduatorie nell'aprile 2022. Il CP_1 ha partecipato alla seconda selezione ossia quella identificata con il N. SI 15661 e si è collocato in 5° posizione. Nella
2° posizione.
La Per 1 però, aveva preso parte anche alla prima selezione (SI 15660) e si era collocata in prima posizione. La Per_1 stata quindi avviata da ARTI al Comune di per l'attivazione del tirocinio formativo finalizzato Parte_1
all'assunzione. Il Comune, una volta acquisita tutta la documentazione, si è avveduto che la Per 1 difettava di uno dei requisiti previsti dal bando, ossia la c.d. patente europea computer. Per questo, il Pt_1 ha provveduto ad interrompere il tirocinio con la Per 1 ed ha comunicato ad ARTI i relativi provvedimenti. Intanto, nella seconda graduatoria, il CP_1 era stato individuato come destinatario del tirocinio per effetto della rinuncia degli altri candidati che lo precedevano e dell'avvio della Per 1 nella prima selezione
(agosto 2022).
Alla fine, ARTI, nel riesaminare, dopo il 29/8/2022, su segnalazione del Comune, le graduatorie relative alle suindicate procedure ha quindi così operato: relativamente alla procedura SI 15660, una volta interrotto il tirocinio con Per_1
[...] ha avviato presso il Comune di San Gimignano Francesco Ripa, posizionatosi al secondo posto in quella graduatoria. Con riferimento, invece, alla procedura SI 15661, ARTI ha dovuto prendere atto del "reingresso" nella relativa graduatoria di essendo costei stata depennata da quella Persona_1
relativa alla procedura SI 15660 per mancanza di un requisito di partecipazione, cosicché ella, essendosi classificata al secondo posto, ha evidentemente sopravanzato il ricorrente CP_1 e in ragione di ciò, ARTI ha quindi comunicato il suo nominativo al Pt_1 di Parte_1
In data 6.9.2022, il Pt_1 ha comunicato al CP_1 che il suo tirocinio non sarebbe stato attivato. IL CP_1 ritenendo illegittima tutta la descritta vicenda, ha dunque convenuto in giudizio la società ed ha chiesto al Tribunale di Siena di:
Dichiarare la nullità e/o inefficacia ed in ogni caso l'illegittimità del provvedimento avviato con nota Prot. 19460 del 09.09.2022 nonché della determinazione dirigenziale del 29.08.2022 nella parte in cui affetta il ricorrente CP_1
di avviareConseguentemente ordinare al Parte_1
nuovamente il tirocinio nei confronti del ricorrente per l'avviso SI15661; In subordine, condannare il Parte_1 a riconoscere al Signor
CP 1 il corrispettivo economico legato allo svolgimento del tirocinio a titolo di risarcimento per perdita di chance nonché di responsabilità da contatto amministrativo (trattamento economico di mesi 6 come esecutore amministrativo inquadrato nella categoria B1 degli enti locali) nonché da danno per mancata stabilizzazione per ulteriori 10 mensilità per i motivi di cui in premessa.
Dopo la costituzione e la difesa del Pt_1 il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso ritenendo che: La responsabilità dell'Amministrazione comunale risiede in più momenti: nella assai tardiva registrazione, quindi segnalazione, di un evidente errore dell'ARTI nella designazione della tirocinante Persona_1 sull'avviso di bando n. 15660; nella responsabilità, condivisa con ARTI, della mancata acquisizione della espressa rinuncia della tirocinante Persona_1
all'altro tirocinio, quello di interesse nella controversia, n. 15661, prima della attuazione dello scorrimento della graduatoria;
nella responsabilità, condivisa con ARTI, della tardiva sottoscrizione in presenza dei “documenti", correttamente compilati e inviati. Una vicenda che riterremmo assai pasticciata alla quale coopera certamente il Parte_1
Ha, dunque accolto la domanda principale del CP_1 ossia l'avviamento del tirocinio ed ha condannato il Pt_1 al pagamento delle spese di lite (€
10.188,00).
Quanto al tema della rinuncia, il Tribunale osserva che la Per 1 non aveva mai rinunciato alla seconda graduatoria né le era stata prospettata la possibilità di 66 scegliere ed accedere al tirocinio in quella diversa graduatoria: Persona_1 dunque, anche per effetto di altra astratta fattispecie risolutiva, pur con il dubbio appena sopra prospettato, avrebbe potuto cessare il tirocinio intrapreso (avviso
15660) e preferire il passaggio all'altro tirocinio ove non ancora avviato (avviso
15661). Persona_1 non ha espressamente rinunciato all'inserimento nella graduatoria dell'avviso di interesse nella controversia (15661) dove figurava in posizione migliore rispetto al ricorrente.
Tuttavia, ARTI, abbiamo visto, con mail del 5.8.2022 (doc. 9 Pt_1 ha trasmesso al Pt_1 di la documentazione relativa all'avviso SlParte_1
15661, indicando, a seguito dello scorrimento della graduatoria, il ricorrente CP_1 come il soggetto con cui attivare il relativo tirocinio (docc. nn. 9a,
. In quel momento, dunque, ARTI si muove come se Per_1 9b e 9c Pt_1
avesse rinunciato, per effetto della avviata attivazione dell'altro tirocinio
[...]
(15660) ormai da quasi due mesi, ma non si premura - per quanto agli atti – di
-
interpellarla in ordine al tirocinio 15661, acquisendone una eventuale rinuncia espressa, prima di designare il ricorrente CP_1 Da questa omissione scaturisce una evidente violazione dell'affidamento di buona fede del ricorrente
CP_1
Appella quindi il Parte_1 sulla base di due motivi:
1) In primo luogo, eccepisce nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto tutte le procedure in questione sono espressamente riservate dalla legge alle competenti agenzie (ARTI, nel nostro caso).
2) In secondo luogo, nel merito, precisa prima di tutto che non si tratta di un concorso in senso proprio e non opera il principio del merito. Evidenzia che ogni rapporto di lavoro, nel settore pubblico, deve costituirsi con un atto o contratto scritto. Nel caso in esame, il si è attenuto alle Pt_1 disposizioni di legge e nessuna violazione è st uta. CP_1 d ha chiesto il rigetto Si è costituito in questo secondo grado dell'appello. Sostiene che sarebbe ces contendere perché il tirocinio è in corso e si sta svolgendo regolarmente.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte
l'appello è fondato. Preliminarmente osserva che non può ritenersi cessata la materia del contendere in quanto il CP_1 sta effettivamente svolgendo il tirocinio in questione ma in esecuzione della sentenza di primo grado, all'esito della decisione della Corte di non sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza appellata. Non essendo intervenuta alcuna rinuncia all'appello o conciliazione tra le parti, la materia deve ritenersi ancora controversa.
Sempre in via preliminare, è bene precisare che, nel caso in esame, si tratta di una procedura interamente riservata ai lavoratori disabili, essendo la stessa diretta all'adempimento, da parte del Comune, delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge. In questo senso è evidente che non si pone un problema di discriminazione in base alla disabilità in quanto tutti i lavoratori interessati alla procedura si trovano nella stessa situazione soggettiva. Quanto al primo motivo, sussiste la legittimazione passiva del Pt_1 perché, come correttamente osserva parte appellata, nel caso in esame non si discute della procedura in quanto tale ma della sua conclusione che è, certamente, al Pt_1 A conferma di questo si consideri che le domande del
In via principale, ad ottenere il ripristino o la costituzione del CP_1 on con il Comune appellato.
Nel merito (secondo motivo), pacifici i fatti di causa, è bene precisare che gli avvisi di selezione nulla dicono quanto all'ipotesi che uno stesso candidato sia inserito in più di una graduatoria. Neppure è prevista la necessità di rinunciare alla posizione ottenuta in una graduatoria per mantenere quella relativa all'altra graduatoria (doc. 4 e 5 del Comune appellante, si veda la voce: avviamento).
Altro dato pacifico è che il CP_1 sia stato individuato come destinatario del tirocinio nell'ambito della s elezione ma non abbia mai firmato il relativo contratto con il Comune di Parte_1 . In particolare, risulta dagli atti di causa che l'inizio del tiroci per il 3.10.2022 ma già in data
29.8.2022 il Comune ha trasmesso ad ARTI l'interruzione del tirocinio avviato con la Per_1 ed ha chiesto, al contempo, lo scorrimento delle due graduatorie per re i nuovi destinatari del tirocinio stesso. È altrettanto incontestato che in la Per 1 fosse collocata nella gradu interesse del CP 1 nella seconda
р e e che quindi precedesse il CP_1 tesso.
In definitiva, nte vi è stato un errore della agenzia regionale che ha individuato la Per_1 come assegnataria del tirocinio nella prima graduatoria senza valutare in modo esatto i titoli posseduti.
Ciò nonostante, una volta che il tirocinio della Per_1 stato interrotto nell'ambito perché ella dovesse essere della prima graduatoria, non emerge alcuna r esclusa anche dalla seconda graduatoria, per la quale i titoli li aveva. Come detto, non era previsto che un candidato dovesse rinunciare alla propria posizione in una graduatoria per poter essere avviato al tirocinio nell'ambito della seconda né che l'atto di avviamento nella prima graduatoria comportasse una cancellazione automatica dalla seconda.
In questi termini, l'esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. non può ritenersi illegittimo in quanto non contrasta con alcuna norma degli avvisi di selezione dei quali si discute.
nologico, risulta da Р e ARTI ha comunicato
P
come destinatario del l'individuazione del CP_1 al Parte_1 seconda graduatoria, in data 5.8.2022. tirocinio, nell'ambito della
| Comune i moduli da completare per Contestualmente ARTI ha tras
I documenti in questione sono stati, di l'attivazione del tirocinio con il CP_1
TI in data 9.8.2022. Nella mail di risposta, trasmessi dal Pt_1 si precisa che il Comune era in attesa accompagnamento (doc. Pt_1
Come già detto, in data 29.8.2022 il di conferma per procedere all ha comunicati ad ARTI l'interruzione del tirocinio avviato con la Per_1 d Pt_1
o, al contempo, lo scorrimento delle due graduatorie per indi ei tinatari del tirocinio stesso. In data 6.9.2022 ARTI ha comunicato al i nuovi nominativi utilmente collocati nelle due graduatorie. Il 9.9.2022, Pt_1 quindi, il Comune ha comunicato al CP 1 che il tirocinio non sarebbe stato attivato.
Pt_1 hanno agito Così riassunto il dato cronologico è evidente che ARTI ed il senza ritardi significati, considerando che il tutto si è svolt n mese.
va, ritiene la Corte che non vi siano condotte od omissioni illegittime del Pt_1 nel caso in esame, non essendo emersa alcuna violazione delle norme dell'avviso di selezion n ritardo colpevole, tale da generare una legittima aspettativa in capo al CP_1 In questi termini, neppure emerge l'esistenza di una perdita di chance in capo all'odierno appellato, tale da fondare la domanda risarcitoria.
In conclusione, l'appello del Pt_1 deve essere accolto.
Spese
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado. Secondo la Corte le spese vanno interamente compensate tra le parti, vista la particolarità della vicenda caratterizzata anche da errori della PA.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Respinge il ricorso di CP_1 l Tribunale di Siena.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Firenze, 15 maggio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi